Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 settembre 2016, n. 3970

Nell’individuazione dei criteri e dei conseguenti punteggi da attribuire alle offerte, l’esperienza dell’impresa costituisce requisito soggettivo non utilizzabile quale criterio di selezione, mentre l’esperienza del team di lavoro e dei singoli dipendenti, sono sempre stati considerati quali aspetti oggettivi concernenti l’offerta.

 

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 27 settembre 2016, n. 3970

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2611 del 2016, proposto da:
Al. Te. Srl in proprio e quale Capogruppo mandataria del costituendo RTI con Pr. In. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Ga. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, (…)
contro
Azienda ULSS N. 13 della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Fo., St. Mi. C.F. (omissis), Ma. Pa. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ma. Pa. in Roma, via (…);
nei confronti di
In. It. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma. C.F. (omissis), Al. Ve. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso An. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 00030/2016, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura servizio di assistenza e manutenzione sistema informatico e di comunicazione – risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss N. 13, della Regione Veneto e di In. It. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Lu. Be. su delega di Lu. Ga., St. Mi. e Lu. Ma. su delega dichiarata di An. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’Azienda ULSS n. 13 indiceva una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico e di comunicazione aziendale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. Il disciplinare di gara, in relazione ai criteri di valutazione delle offerte, stabiliva un massimo di 40 punti per la qualità tecnica e di 60 punti per il prezzo. Era, altresì, stabilito, relativamente alla qualità tecnica, che le offerte che avessero raggiunto un punteggio inferiore a 26/40 sarebbero state escluse dalla gara
A seguito dell’espletamento delle operazioni di gara – alla quale partecipavano otto operatori economici – si classificava al primo posto In. It. Spa, ed al secondo Al. Te., mandataria del costituendo RTI con Pr. In. Srl,
2. Al. Te. impugnava dinanzi al TAR Veneto proponendo una serie di motivi graduati (alcuni relativi all’intera gara, altri solo alla posizione del vincitore).
3. In. proponeva ricorso incidentale escludente.
4 Il TAR esaminava dapprima l’incidentale e lo giudicava infondato. Passando all’esame del principale, respingeva il primo motivo (mancanza di elementi essenziali nel contento dell’offerta tecnica) relativo alla posizione del vincitore e, nell’analizzare gli ulteriori motivi di ricorso, tutti diretti al travolgimento dell’intera procedura di gara, privilegiava il secondo motivo (commistione tra requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta).
5. Ad appellare è ora il ricorrente principale (Al. Te.) che si ritiene parzialmente soccombente in relazione alla graduazione dei motivi fatta. Insiste sul primo motivo già respinto dal TAR (il software offerto non fornirebbe prestazioni di call center in senso tecnico), e ripropone tutti gli altri motivi rimasti assorbiti.
6. Ha proposto appello incidentale In. censurando sia il mancato accoglimento del ricorso incidentale escludente, sia l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza del 7 luglio 2016.

DIRITTO

A. I motivi dell’appello incidentale –
E’ preliminare, dal punto di vista logico giuridico, l’esame dell’appello incidentale con il quale sono riproposte le censure ad effetto escludente già esaminate e respinte in primo grado.
1. Con il primo motivo In. ha sostenuto che l’offerta presentata da Al. Te. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non rispondendo ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato di gara, in quanto sarebbe stato presentato un prodotto (LanDesk_DesktopCentral) non esistente in commercio, ed inoltre l’offerta non conterrebbe alcuna proposta relativamente ai servizi di Release Management, Change Management e Backup Management in relazione alla sicurezza perimetrale.
Il TAR l’ha respinta affermando che “pur volendo prescindere da quanto affermato da Al. Te. – e non specificatamente contestato dalla ricorrente incidentale, in relazione al disposto di cui al comma 2 dell’art. 64 CPA – in ordine al refuso relativo all’indicazione nell’offerta di LanDesk_DesktopCentral, circostanza già di per sé sufficiente a ritenere infondata la censura, si osserva che la ricorrente incidentale non allega elementi idonei a sostenere l’affermazione secondo la quale l’offerta della ricorrente principale sarebbe stata priva dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara. Invero, come emerge dai verbali del 27.11.2014 e dell’11.12.2014, la Commissione giudicatrice ha effettivamente rilevato alcune carenze nell’offerta di Al. Te., carenze che hanno determinato una penalizzazione in sede di attribuzione di punteggio, ma che, evidentemente, non sono state ritenute tali da concretizzare la mancanza di un requisito essenziale dell’offerta, tale da determinare, immediatamente, l’esclusione della proposta di Al. Te. dalla gara. La valutazione compiuta dalla Commissione, che costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non risulta inficiata da profili di evidente irragionevolezza o illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede. Peraltro, gli esposti argomenti risultano ulteriormente confortati dal fatto che lo stesso disciplinare di gara prevedeva, in relazione alla qualità, un punteggio minimo al di sotto del quale gli offerenti sarebbero stati comunque esclusi dalla procedura, con la conseguenza che l’esigenza di garantire aspetti tecnici minimi trovava in detta clausola della legge di gara ampia ed esaustiva soddisfazione. Identici rilievi valgono anche per l’ulteriore profilo del motivo in esame, atteso che anche l’aspetto relativo alla descrizione dei servizi sugli apparati di sicurezza perimetrali, ritenuta carente, ha inciso sulla determinazione del punteggio ottenuto dalla proposta di Al. Te., senza determinare la violazione dei requisiti minimi di ammissibilità dell’offerta”.
1.1. Ritiene, l’appellante incidentale: a) che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l’indicazione nell’offerta di un “LanDesk_DesktopCentral”, inesistente sul mercato, fosse il frutto di un mero refuso; b) inoltre, diversamente da quanto concluso dal primo giudice, le funzionalità illustrate da Al. Te. relativamente a questo prodotto riportano attività di “release management”, di “Change management” e di “Backup management”, ma queste sarebbero relative ad apparati come i PDL (posti di lavoro) e non, come richiesto, relativamente alle ben più complesse apparecchiature di sicurezza perimetrale (apparati Fortigate), espressamente indicati dalla ULSS 13 nella lex specialis. L’offerta, dunque, non conterrebbe alcuna proposta in merito all’attività prevista per tali servizi nell’ambito della “Sicurezza perimetrale”, sicché avrebbe dovuto essere esclusa e non semplicemente penalizzata in termini di punteggio.
1.2. Il motivo è infondato.
Al. Te. srl ha ben spiegato come sia stata a lungo indecisa su quale software basare la propria attività: se il LanDesk Management Suite (poi concretamente offerto) o il ManageEngine Desktop Central, programmi di fascia alta, entrambi esistenti sul mercato e dalle caratteristiche simili; e come a causa di tale dubbio, protrattosi fin nelle ultime fasi di elaborazione dell’offerta, al redattore finale sia sfuggito l’inciso “LandDesk DesktopCentral”, il quale riporta – come è facile osservare – una succinta indicazione di entrambi i sistemi informatici. Quanto alle carenze contenutistiche dell’offerta, esse, come correttamente sostenuto dal TAR, non erano tali e tante da integrare assoluta incertezza su elementi essenziali, benché sicuramente sanzionabili attraverso l’attribuzione di un minor punteggio, come concretamente è avvenuto secondo una valutazione ragionevolmente ispirata al principio di proporzionalità.
2. Con il secondo motivo dell’appello incidentale In. ha sostenuto che la Stazione Appaltante avrebbe errato nel riammettere alla gara Al. Te., successivamente alla riparametrazione, applicata in sede di calcolo della soglia di sbarramento, in quanto, il punteggio minimo previsto dalla legge di gara ai fini dell’ammissione alla successiva fase della procedura, non avrebbe dovuto essere oggetto di riparametrazione.
Anche tale censura è stata respinta dal TAR il quale ha chiarito che “il disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio qualità, richiamava espressamente la lettera a), punto 5, dell’allegato P del d.P.R. n. 207/2010, e, quindi, la c.d. riparametrazione” ed ha affermato che la stessa debba necessariamente applicarsi ove sia previsto una soglia minima di sbarramento anche agli appalti di forniture”.
2.1. In. insiste in appello. Nel caso di specie si discuterebbe dell’applicazione della riparametrazione non già nella fase di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate, ma nella fase di ammissione dei concorrenti alla procedura in forza del possesso dei requisiti qualitativi minimi richiesti dalla S.A. in un appalto di servizi, per il quale non esiste un sistema di qualificazione basato sull’attestazione SOA. Occorrerebbe evitare la soovrapposizione dei concetti di soglia di sbarramento e riparametrazione, perché la prima è criterio di ammissione alla procedura (nel senso che vi hanno ingresso solo operatori economici in possesso degli standard qualitativi minimi richiesti), la seconda è una mera operazione aritmetica, da applicare nella successiva sede di valutazione delle offerte presentate, dopo l’apertura dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (viceversa non ancora aperta al momento dell’apprezzamento del punteggio tecnico – e solo tecnico – ai fini del superamento della soglia di sbarramento), nel caso in cui il criterio di selezione dell’offerta si basi sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.2. Anche questo motivo è infondato. La giurisprudenza già richiamata dal primo giudice ha nettamente affermato che la riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. Dinanzi a questo principio appaiono invero prive di pregio le argomentazioni in ordine alla differenza tra requisiti qualitativi chiesti ai fini dell’ammissione e requisiti richiesti ai fini della selezione. La fissazione di una soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica non è un requisito di ammissione ma semplicemente una valore al di sotto del quale l’amministrazione non ritiene l’offerta accettabile quale che sia la proposta economica. E’ proprio in tali casi che la giurisprudenza ha tuttavia predicato il carattere “indispensabile” della riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell’allegato P del d.P.R. n. 207/2010, di modo che sia ripristinato, anche in funzione proconcorrenziale, un equilibrio tra i fattori di valutazione delle offerte (Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2014, n. 899).
3. Nelle parti sopra vagliate l’appello incidentale è pertanto respinto.
4. L’appello incidentale merita invece accoglimento in relazione alle censure che attengono all’accoglimento, da parte del TAR, del secondo motivo dell’originario ricorso principale, incentrato sulla dichiarata commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta.
4.1. Il giudice di prime cure sul punto ha ritenuto che “la Stazione Appaltante, nell’individuazione dei criteri e conseguenti punteggi da attribuire alle offerte, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha finito con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, in violazione, dunque, della normativa comunitaria e nazionale, che pone una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta”. In particolare, scrutinando gli otto criteri di selezione previsti dal bando, ha riscontrato che “ben cinque contemplano la valutazione della preparazione professionale ed esperienza del personale impiegato e (in tre casi su cinque) anche della ditta incaricata, concretizzando, quindi, quella inammissibile commistione tra requisiti soggettivi del soggetto partecipante ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta sopra precisata”.
4.2. Secondo l’appellante la statuizione sarebbe erronea in quanto indistintamente ricomprensiva, nei requisiti soggettivi non utilizzabili quali criteri di selezione, sia dell’esperienza dell’impresa (com’è corretto che sia) sia l’esperienza del team di lavoro e dei singoli dipendenti, che invece la giurisprudenza ha sempre considerato quali aspetti oggettivi concernenti l’offerta.
Inoltre- sempre secondo l’appellante – i criteri di valutazione dell’offerta, aventi ad oggetto le esperienze pregresse del personale impiegato, non avrebbero avuto affatto un peso preponderante nella valutazione dell’offerta tecnica, atteso che, diversamente da quanto rilevato dal TAR Veneto, il punteggio assegnato ad alcuni dei criteri presi in considerazione non sarebbe riferito alla sola esperienza del personale ma anche ad aspetti organizzativi e gestionali.
4.3. Ritiene il collegio che la tesi dell’appellante meriti condivisione. La giurisprudenza (tra l’altro proprio quella richiamata dal TAR Veneto, ossia Cons. Stato Sez. V, Sent., 20/08/2013, n. 4191) ha da ultimo riconosciuto, pur dando continuità e riconfermando il fondamento del principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta, che la soluzione della questione teorica in esame “non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l’eventuale correlazione tra l’elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell’offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda”. In particolare, nella decisione citata è precisato che solo i riferimenti all’impresa, e non quelli all’esperienza di singoli dipendenti o del team di lavoro, sono in contrasto con il principio.
Siffatto approccio è quello che meglio assicura l’equilibrio tra le esigenze di garanzia di qualità ed efficienza proprie della stazione appaltanti con quelle di protezione della concorrenza ed in particolare delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato. E, difatti, è quello da ultimo prescelto dal legislatore che, all’art. 95 comma 6 lett e) del recente d.lgs 50/2016, contempla fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto”.
Nel caso di specie i riferimenti fatti fai criteri di selezione al dato esperenziale sono in gran parte riferiti al team di lavoro. Così è per:
a) Desktop Management – Service desk – Servizio di gestione PDL: verrà valutata in modo particolare l’esperienza professionale in ambiti analoghi del personale impiegato – punti 4; ,
b) Sicurezza – sicurezza perimetrale, posta elettronica e antivirus: verrà valutata in modo particolare l’esperienza e la professionalità del personale impiegato relativamente ai prodotti oggetto del servizio e le soluzioni proposte – punti 5;
Inoltre, laddove sono estesi (oltre che ai singoli dipendenti utilizzati) anche all’impresa complessivamente considerata, essi riguardano specifici aspetti (ad es. tipo di server o specifiche strumentazioni presenti), ossia presentano all’apparenza un collegamento con esigenze tecniche specifiche, all’interno del più ampio servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso, il punteggio attribuibile dalla stazione appaltante in forza dell’esperienza dell’impresa rispetto al punteggio totale, non è tale da generare, nel caso di specie, quelle distorsioni che il divieto di commistione più volte menzionato è teso a scongiurare.
5. L’accoglimento in tale parte del gravame incidentale comporta il doveroso esame di tutte le altre censure, in parte decise ed in parte assorbite dal giudice di prime cure, ora riproposte con l’appello principale da Al. Te. srl.
B. Sui motivi d’appello proposti dall’appellante principale, Al. Te. –
1. Al. Te. ha impugnato la sentenza di prime cure ritenendola viziata in merito al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, con il quale aveva lamentato la mancata previsione nell’offerta tecnica di In. di un sistema di controllo e rispetto dei tempi d’attesa telefonica delle chiamate dell’utenza, ossia di un sistema in grado di tener traccia dei tempi di attesa, onde poter controllare il rispetto del termine massimo di due minuti, per ottenere risposta dall’operatore.
Secondo Al. Te. la presunta mancanza avrebbe determinato l’assenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa, tale da dover comportare l’esclusione.
1.1. La doglianza, come già condivisibilmente affermato dal TAR, non è fondata. La proposta tecnica presentata da In. utilizza un prodotto software, denominato Sy., consistente in una suite di moduli aderenti alle best practice ITIL, destinato ad integrarsi nel centralino già installato presso l’amministrazione, e rispondente alle specifiche contenute nella lex gara, anche rispetto al servizio denominato “Desktop management – software di gestione di help desk”.
Le parti hanno sul punto prodotto consulenze giungendo a diverse conclusioni, e tuttavia dalle stesse emerge che, pur potendo porsi un problema tecnico di pronta adattabilità ed efficienza, su cui lavorare in fase realizzativa, sicuramente vagliabile dalla stazione appaltante in termini di punteggio attribuibile, certamente non può dibattersi di incertezza assoluta su un elemento essenziale dell’offerta.
2. Al. Te. ripropone altresì i motivi rimasti assorbiti in primo grado, e deduce:
3. Violazione di legge per falsa od omessa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sotto altro profilo. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 283 e dell’allegato P del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Sarebbero violate le norme citate, laddove l’art. 5 del Disciplinare ha previsto l’unanimità nell’attribuzione dei coefficienti di valutazione dell’offerta tecnica, asseritamente togliendo ai singoli commissari l’autonomo potere di valutazione e decisione di cui devono godere nell’attribuzione del punteggio tecnico.
3.1.Anche tale motivo è infondato.
L’art. 83, comma 5, del Codice dei Contratti prevede che le Stazioni Appaltanti, al fine di attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta “utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture”.
Il Regolamento, a sua volta, prevede al secondo capoverso del comma 2 dell’art. 283, che: “In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P”.
L’Allegato P al D.P.R. 207/2010 dispone, infine, che i coefficienti da attribuire ai singoli criteri di natura qualitativa possono essere determinati attraverso le modalità nello stesso elencate, oppure secondo il diverso metodo previsto nel bando di gara o nella lettera di invito (paragrafo a) punto 5, dello stesso Allegato P).
L’amministrazione ha individuato nell’art. 5 del Disciplinare di gara, quale metodo di attribuzione dei punteggi qualitativi dell’offerta, la definizione all’unanimità del coefficiente di qualità da attribuire ad ogni offerta ed ha poi coerentemente utilizzato tale metodo.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la decisione all’unanimità non costituisce elisione della valutazione individuale ma piuttosto incontro delle volontà individuale dei membri della commissione su un coefficiente numerico unico. Il metodo è alternativo a quello della media dei singoli coefficienti ed implica la previa discussione e condivisione collegiale dei commissari. Non si ravvisano motivi per i quali da ciò possano discendere illegittimità.
4. Violazione di legge per falsa o omessa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sotto ulteriore profilo. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra concorrenti.
4.1.Con tale motivo di ricorso l’appellante lamenta l’eccessiva genericità dei criteri dettati dall’art. 5 del Disciplinare di gara.
4.2. In disparte la genericità del motivo, dall’analisi dei criteri di gara non emerge che l’amministrazione ha provveduto non solo a determinare le voci oggetto di valutazione, ma anche a precisare i singoli aspetti, all’interno delle stesse, oggetto d’analisi ai fini dell’assegnazione del punteggio. In ogni caso il livello di dettagliazione, pur emendabile, non è tale da lasciare margini di valutazione arbitraria in capo ai commissari, come per converso sostenuto dall’appellante.
5. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà interna e illogicità manifeste. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza delle operazioni di gara (art. 2 D.Lgs. 163/2006). Con questo motivo l’appellante lamenta presunte discrasie tra i coefficienti assegnati dalla Commissione Giudicatrice fino alla ventiquattresima seduta di gara e quelli riportati nel verbale della ventiseiesima seduta.
5.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. L’appellante non indica se ed in che misura tali discrasie abbiano concretamente favorito l’aggiudicatario.
6. Violazione sotto diverso profilo dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Violazione del principio di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Con il sesto motivo de ricorso di primo grado, qui riproposto, l’appellante si duole di una presunta integrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Ciò in quanto, nel servizio denominato “Data Center – virtualizzazione del server”, il Seggio di gara avrebbe utilizzato come criterio prioritario il giudizio sulla tipologia dell’hardware offerto, contrariamente a quanto previsto nell’art. 5 del Disciplinare, secondo il quale criterio prioritario dovevano essere l’efficacia/efficienza, le tempistiche di realizzazione e l’efficace utilizzo della virtualizzazione nel progetto di disaster recovery.
6.1. Anche questa doglianza difetta della dimostrazione di un interesse che la sorregga. In ogni caso alla stessa può replicarsi, come condivisibilmente evidenziato da In., che comunque dall’hardware offerto dipende la resa del sistema in termini di efficacia ed efficienza del servizio.
7. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza delle operazioni di gara (art. 2 D.Lgs. 163/2006). Violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006. Con tale ‘ultimo mezzo di gravame l’appellante solleva sospetti, sostenendoli indiziariamente, circa il fatto che la verbalizzazione delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche sia avvenuta in via postuma ed in un’unica soluzione.
7.1. La censura non può trovare ingresso. I verbali di gara, per giurisprudenza costante hanno fede privilegiata, e la loro contestazione può avvenire solo tramite querela di falso.
8. In conclusione, l’appello principale è respinto.
9. L’esito finale del giudizio esclude che vi siano illegittimità che possano dare fondamento alla domanda risarcitoria proposto da Al. Te..
10. Avuto riguardo all’esito ed alla specificità e novità delle questioni le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza):
1. definitivamente pronunciando sull’appello incidentale proposto da In. It. s.p.a lo accoglie nei limiti di quanto indicato in premessa;
2. definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da Al. Te. Srl in proprio e quale Capogruppo mandataria del costituendo RTI con Pr. In. Srl, lo respinge;
3. per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso incidentale e respinge il ricorso principale così come proposti nel giudizio di primo grado.
4. Respinge la domanda risarcitoria.
5.Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

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