Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 giugno 2017, n. 3131

L’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 286/98, nell’imporre all’amministrazione di prendere in considerazione i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento di diniego, mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un riesame della posizione dello straniero da parte dell’amministrazione eventualmente sollecitato dall’interessato) può essere attribuita a fatti sopravvenuti emersi o rappresentati soltanto successivamente.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 27 giugno 2017, n. 3131

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7.528 del 2016, proposto da

Ja. Si., rappresentato e difeso dall’avvocato Gr. As., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Savona, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Liguria – Genova, Sezione Seconda, n. 106/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Consigliere Oswald Leitner e udito, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato At. Ba.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 24.03.2015, notificato in data 21.10.2015, il Questore della Provincia di Savona ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentato in data 1° dicembre 2014 dall’odierno appellante.

Alla base del diniego è stata posta la circostanza che, dal 2010, lo straniero non produceva il reddito minimo richiesto dal legislatore, dato che, nel 2011, l’interessato aveva lavorato per sette settimane, guadagnando 1.100,96 Euro, nel 2012, per undici settimane, guadagnando 1.736,79 Euro, e l’ultimo periodo lavorativo era terminato il 31.12.2012, mentre, successivamente, l’uomo aveva lavorato per una sola settimana, dal 31.12.2014, percependo una retribuzione di 153 Euro. Secondo il Questore, sarebbe invece stato necessario che l’interessato avesse dimostrato l’esistenza di un reddito derivante da fonti lecite che ne avrebbe consentito il mantenimento (art. 29, co. 3, lett. b), D.L.vo n. 286/98), per il periodo dal 31.12.2013 (data in cui era terminato l’anno di attesa occupazione concesso dal legislatore) al 31.12.2014 (data in cui l’uomo aveva trovato un nuovo rapporto di lavoro).

Il provvedimento di rigetto dell’istanza è stato impugnato dall’odierno appellante innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, il quale ha respinto il ricorso, confermando la correttezza delle valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione e rilevando che la documentazione prodotta all’amministrazione, in data 24 giugno 2015 (busta paga mese di marzo 2015, per € 951,00, impresa Ri. Ga., data assunzione 06.02.2015, busta paga mese di marzo 2015, € 105,00, Cooperativa Promo Servizi, data assunzione 27.03.2015, busta paga mese di aprile 2015, € 948,00, Cooperativa Promo Servizi, busta paga mese di maggio 2015, € 1.436,00, Cooperativa Promo Servizi, lettera Cooperativa Promo Servizi, concernente la proroga del rapporto a tempo determinato sino al 31.05.2015) non poteva essere presa in considerazione dall’amministrazione, in quanto successiva all’adozione del provvedimento. Inoltre, non poteva assumere rilievo la dichiarazione del cognato del ricorrente di aver provveduto al mantenimento di quest’ultimo, dato che il reddito annuo complessivo dei familiari rileverebbe eccezionalmente, stante il favor dell’istituto, soltanto in sede di richiesta di ricongiungimento familiare ex art. 29, co. 3, lett. b), D.L.vo n. 286/98 e, dunque, soltanto relativamente ai familiari di cui al comma 1 dell’art. 29 citato.

Avverso tale sentenza interpone appello il signor Si., formulando due motivi di censura.

Con un primo articolato motivo di doglianza l’appellante deduce che le disposizioni vigenti in materia non indicherebbero specificatamente una soglia di reddito al di sotto della quale il reddito non è da considerarsi sufficiente e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la concreta possibilità di produzione di reddito per il futuro, tenendo conto dei comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento sul rinnovo del permesso di soggiorno, che supererebbero le situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

I due profili di censura proposti dall’appellante non meritano accoglimento.

In primo luogo, infatti, va respinta la tesi per cui le disposizioni vigenti in materia non indicherebbero specificatamente una soglia minima di reddito (cfr., sul punto, Cons. St., Sez. III, 19.02.2015, n. 2.645, per cui “la misura del requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998”).

Per quanto riguarda il secondo aspetto evidenziato dall’appellante, va invece rilevato che la legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata sulla base degli elementi di fatto e diritto sussistenti al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. St., Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1.900; id., Sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1.126) e, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Sezione, l’articolo 5, comma 5, D.L.vo 286/98, nell’imporre all’amministrazione di prendere in considerazione i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento di diniego, mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un riesame della posizione dello straniero da parte dell’amministrazione eventualmente sollecitato dall’interessato) può essere attribuita a fatti sopravvenuti emersi o rappresentati soltanto successivamente.

Nel caso di specie, l’appellante ha prodotto la documentazione da cui ritiene desumibili nuovi sopravvenuti elementi favorevoli soltanto in data 24.06.2015, per cui il provvedimento impugnato, del 24.03.2015, è da considerarsi pienamente legittimo, dal momento che, sulla scorta degli elementi a disposizione al momento dell’adozione dell’atto, l’Amministrazione non poteva che giungere alle conclusioni a cui è pervenuta.

Con un secondo motivo d’appello l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di tenere in considerazione il reddito delle persone conviventi, nella specie, del cognato, ritenendo erroneamente che ciò fosse possibile solo nel caso di ricongiungimento familiare.

Anche questo motivo di censura è infondato.

Sul punto va rilevato che, a parte che non è provato che l’interessato convivesse effettivamente con il cognato, va in ogni modo confermata la decisione del primo giudice, per cui il reddito di un affine non può in ogni caso rilevare ai fini della determinazione capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall’art. 29, comma 1, D.L.vo 286/1998. Inoltre, anche qualora non si dovesse convenire con tale ricostruzione del dettato normativo, nel caso di specie, il reddito prodotto dal cognato (Euro 11.830,00- lordi nel 2013) appare comunque insufficiente per garantire il mantenimento dell’appellante e, quindi, inidoneo a concorrere ad integrare il requisito reddituale in capo al Si., poiché – in base alla dichiarazione dei redditi in atti – il cognato dell’appellante aveva già due familiari a carico.

In conclusione, la sentenza impugnata merita di essere confermata, stante l’assoluta infondatezza del gravame.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Rimane definitivamente a carico dell’appellante, stante la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Pone definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere

Oswald Leitner – Consigliere, Estensore

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