Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 27 aprile 2015, n. 2146

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2011, proposto dal:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Prefettura di Perugia – U.T.G., in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

contro

Al.Ma., non costituito in appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Umbria n. 20 del 20 gennaio 2011, resa tra le parti, concernente il divieto di detenzione armi e munizioni e la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Dante D’Alessio e udita, per l’Amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- Il signor Al.Ma. aveva impugnato davanti al T.A.R. per l’Umbria il decreto con il quale il Viceprefetto Aggiunto di Perugia, in data 21 novembre 2007, gli aveva imposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché il successivo atto con il quale il Questore di Perugia, in data 22 novembre 2007, aveva disposto la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

2.- Il T.A.R. per l’Umbria, con sentenza n. 20 del 20 gennaio 2011, ha accolto il ricorso.

Secondo il T.A.R., infatti, i provvedimenti impugnati non potevano considerarsi legittimi perché si fondavano su una vicenda “estranea alla materia delle armi” e non ritenuta “indice di una particolare propensione alla violenza o alla perpetrazione di illeciti che possano comunque essere agevolati dal possesso di armi”, sebbene “la condotta del ricorrente appaia… senz’altro grave poiché risulta dagli atti del processo che egli abbia cooperato per favorire, a fini di lucro, l’immigrazione clandestina di ben 43 cittadine extracomunitarie reclutate per essere impiegate come “figuranti di sala” presso locali notturni di Perugia”.

3.- L’Avvocatura dello Stato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare l’Avvocatura ha sostenuto che, anche a voler accedere all’impostazione seguita dal T.A.R., comunque doveva essere considerata la natura e la tipologia dei reati contestati al ricorrente che, anche se non commessi con l’uso delle armi, possono almeno in ipotesi essere agevolati dal possesso delle armi e denotano comunque una notevole capacità criminale.

4.- L’appello è fondato.

4.1.- Si deve, al riguardo, ricordare che, per giurisprudenza pacifica, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1270 dell’11 marzo 2015).

La valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.

Pertanto il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015, cit, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014).

4.2.- La licenza di porto d’armi può essere poi negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa “affidabilità” del soggetto interessato all’uso delle stesse ((Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015, cit, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3979 del 29 luglio 2013).

5.- Alla luce di tali principi, non possono ritenersi illegittimi, per mancanza dei presupposti o per difetto di motivazione, i provvedimenti impugnati che si basano sulla circostanza che il signor Al.Ma. era stato tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Forlì, per il reato di favoreggiamento all’ingresso, impiego e sfruttamento di immigrazione clandestina, e sull’ulteriore circostanza che sulla vicenda era in corso il procedimento penale.

Certamente erronea è quindi, sul punto, la sentenza appellata.

5.1.- Peraltro, come risulta dagli atti, il Tribunale Penale di Forlì ha condannato, in data 9 marzo 2011, il signor Ma. alla pena di anni 4 di reclusione per i reati in questione, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

6.- In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Umbria n. 20 del 20 gennaio 2011, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

7.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l ‘appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Umbria n. 20 del 20 gennaio 2011, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il signor Al.Ma. al pagamento di Euro 2.000,00 (duemila) in favore dell’Amministrazione appellante per le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2015.

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