Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 giugno 2016, n. 2820

E’ illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di un extracomunitario per motivi familiari, se questa persona era stata condannata per traffico di stupefacenti, e la Pubblica Amministrazione non ha tenuto conto del rilievo dei legami familiari in questa vicenda. La sentenza ha motivato che sarebbe stato necessario, da parte della Pubblica Amministrazione, un bilanciamento degli interessi tra l’ordine e la sicurezza pubblica ed i diritti previsti nella Costituzione a tutela della famiglia

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 24 giugno 2016, n. 2820

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, proposto dal
Signor Ab. Be. Ha., rappresentato e difeso dall’avv. Cl. De., con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del C.d.S. in Roma, piazza (…);
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e l’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sezione di Parma, Sezione I, n. 301 del 17 novembre 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Ed. D’El., su delega dell’Avvocato Cl. De., e l’Avvocato dello Stato Ma. La. Gr.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con ricorso n. r.g. 274 del 2015 (proposto al TAR per l’Emilia Romagna), il Sig. Ab. Be. Ha. impugnava il provvedimento emesso dal Questore di Reggio Emilia, in data 20 agosto 2015, recante il rigetto della sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I02895319 per motivi familiari.
2. – Il provvedimento si fondava su un precedente penale del ricorrente, condannato nel 2008 ad anni due e mesi dieci di reclusione per il reato di traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, che induceva l’Amministrazione a ritenerlo pericoloso socialmente.
3. – Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 286 del 1998, affermando di possedere tutti i requisiti per ottenere un rinnovo, quali un reddito sufficiente e la disponibilità di un alloggio; la pericolosità sociale non potrebbe essere desunta dalla sentenza di condanna, ma dovrebbe essere valutata in concreto, specie per chi presenta una stabile famiglia in Italia.
Inoltre, il ritardo nel chiedere il rinnovo del permesso sarebbe dipeso da cause di forza maggiore e, comunque, di per sé non si giustifica il rigetto dell’istanza.
4. – Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese tra le parti.
5. – Con l’appello in esame, si lamenta l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 30, 1° comma, lett. b), del D.lgs. 286/98, essendo l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondata su motivi familiari; difatti, il ricorrente ha contratto matrimonio con una cittadina ucraina, con la quale conviveva al momento dell’arresto, ed è genitore di un figlio minorenne.
La speciale tutela dei vincoli familiari va riconosciuta anche se il nucleo familiare è già ricongiunto in Italia, a prescindere dalla necessità di un procedimento di ricongiungimento.
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, D.lgs. 286/98: la pericolosità sociale non è presumibile dalla sussistenza di una sola sentenza di condanna, ma deve essere valutata in concreto, su più elementi, tenendo conto della personalità del soggetto e anche del percorso rieducativo compiuto.
c) violazione dell’art. 5 D.lgs. n. 286 del 1998 e irrilevanza del ritardo nella presentazione dell’istanza, per causa di forza maggiore.
6. – Resiste in giudizio l’Amministrazione appellata.
7. – Alla camera di consiglio del 28 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – L’appello è fondato.
9. – Le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, ai sensi dell’art. 4 comma 3, del D.lgs. n. 268 del 1998, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato; tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 3-18 luglio 2013, ha ritenuto, a tutela dei valori di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, il superamento dell’automatismo espulsivo e la conseguente necessità di valutare la pericolosità dello straniero – che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 richiede per chi abbia ottenuto un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, – estensibile, pena l’irragionevole disparità di trattamento, a «chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso» e, a maggior ragione, anche nei confronti di chi abbia costituito in Italia un nucleo familiare convivente, a prescindere dalla procedura di ricongiungimento.
Sotto questo profilo, va considerato che il ricorrente adduce la sussistenza di legami familiari rilevanti ex art. 29, comma 1, del T.U. Immigrazione (moglie e figlio conviventi), tali da giustificare la necessaria valutazione discrezionale dell’amministrazione ed il bilanciamento degli interessi, ragionevole e proporzionato tra l’esigenza, da un lato, di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutela della famiglia.
9.1. – Quanto alla natura del termine fissato dall’art. 5, comma 4, del D.lgs. 286 del 1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza da tempo si è pronunciata ritenendo che si tratti di un termine ordinatorio e sollecitatorio e non perentorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in una situazione di irregolarità (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4 marzo 2008, n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594; 11 settembre 2006, n. 5240; 7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r. Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 156; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326).
Dunque, la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce una ragione sufficiente per respingere l’istanza di rinnovo.
10. – In conclusione, l’appello in esame va accolto, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, sicché, in riforma della sentenza appellata, va annullato il decreto emesso dal Questore di Reggio Emilia in data 20 agosto 2015, ai fini del riesame del caso da parte della Questura e per un’approfondita rivalutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, alla luce dell’esistenza dei legami familiari di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 268 del 1998.
11. – Le spese dei due gradi di giudizio si possono compensare tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) definitivamente pronunciando, accoglie l’appello r.g.n. 959 del 2016, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado n. 274 del 2015 ed annulla il decreto emesso dal Questore di Reggio Emilia in data 20 agosto 2015, ai fini della nuova valutazione dell’istanza del ricorrente.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria il 2 giugno 2016.

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