Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 maggio 2017, n. 2399

Il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 23 maggio 2017, n. 2399

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7407 del 2016, proposto da:

Ah. El. Ab. Ie., rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Me., domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Per la riforma

Della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00371/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, l’appellante – cittadino egiziano – ha impugnato il decreto del Questore di Brescia, datato 1 luglio 2015, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, titolo del quale era già titolare.

Dalla disamina del provvedimento impugnato in primo grado, risulta che il cittadino straniero:

– ha allegato a sostegno della propria domanda la sola attestazione di iscrizione delle liste di collocamento;

– in seguito all’invio del preavviso di diniego, ha prodotto soltanto la copia del modello Unico – Persone Fisiche 2013, attestante un reddito di € 4.000 per l’anno 2012, ed una dichiarazione con la quale ha dichiarato di non aver lavorato nell’anno 2014.

La Questura ha quindi accertato, presso la banca dati, che l’ultima attività lavorativa prestata dal cittadino straniero è cessata il 30/11/2013.

Ha quindi negato il rinnovo del permesso di soggiorno tenuto conto dell’insussistenza del requisito reddituale.

2. – Con la sentenza di primo grado, il TAR ha respinto l’impugnativa rilevando che, effettivamente, ricorreva la carenza reddituale, avendo prodotto il ricorrente la sola prova aggiuntiva dell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per meno di due mesi nell’anno 2015.

Ha poi sottolineato come il requisito reddituale sia indefettibile per il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo irrilevante la promessa di assunzione prodotta in giudizio, in quanto successiva alla notificazione del provvedimento impugnato.

3. – Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, rilevando:

– di aver lavorato regolarmente fino all’anno 2013 e di aver poi perso il lavoro;

– di essersi mantenuto nel periodo successivo con lavori saltuari e con l’aiuto di alcuni connazionali; – di aver ricevuto l’offerta di lavoro dalla ditta “Br. Me. S.r.l.” in data successiva alla notifica del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell’atto di appello deduce che tale circostanza sopravvenuta – promessa di assunzione da parte della ditta “Br. Me. Srl” – unitamente al rapporto di lavoro di circa un mese, seguito da un nuovo contratto di lavoro relativo al periodo 26/10/2015 – 13/11/2015, avrebbero dovuto essere valutati come elementi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98, tenuto conto delle oggettive difficoltà che incontrano i cittadini stranieri a reperire uno stabile rapporto di lavoro in questo periodo.

4. – Con l’ordinanza n. 5177/2016 la domanda cautelare è stata accolta solo in considerazione della gravità del pregiudizio sussistente per il cittadino straniero.

In data 8 maggio 2017 (fuori termine), l’appellante ha depositato in giudizio n. 4 buste paga relative ai mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017 attestanti lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze della ditta El. Se. S.r.l.

5. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

6. – All’udienza pubblica dell’11 maggio 2017, l’appello è stato trattenuto in decisione.

7. – L’appello è infondato e va, dunque respinto.

Il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596).

La spettanza di un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma. Tuttavia, perché la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo precedente, cioè in costanza del permesso di soggiorno per lavoro, un’attività lavorativa sia stata effettivamente svolta, ed abbia prodotto un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante l’apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacità lavorative (cfr. Cons. Stato, III, n. 1068/2015).

Ai cittadini extracomunitari è richiesto, infatti, un atteggiamento attivo nella ricerca di un lavoro regolare (o nell’avvio di un’attività autonoma), e non è ammissibile il rinnovo del titolo di soggiorno quando la condizione di disoccupazione o di occupazione irregolare si prolunghi oltre limiti ragionevoli.

Non può inoltre condividersi la prospettazione dell’appellante diretta a valorizzare il rapporto di lavoro di circa due mesi relativo all’anno 2015, in quanto successivo all’adozione del provvedimento impugnato, datato 1° luglio 2015.

La legittimità del provvedimento va valutata in considerazione alla situazione di fatto esistente, e rappresentata alla Questura, alla data dell’adozione del decreto impugnato.

Ulteriori fatti sopravvenuti – quali ad esempio l’intervenuta stipulazione nel dicembre 2016 di un rapporto di lavoro che persiste ancora nel mese di marzo del 2017 – potranno essere valutati dalla Questura in sede di riesercizio del potere, ma non possono incidere sulla valutazione della legittimità di un provvedimento adottato molti mesi prima.

8. – L’appello va dunque respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

9. – Le spese del grado di appello possono invece compensarsi tra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

Spese del grado di appello compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Giulio Veltri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore

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