Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 21 dicembre 2015, n. 5806

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2015, proposto da:

-OMISSIS;

contro

AN. S.p.A. ed altri (…);

per la riforma;

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I, n. 1924/2014, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia – recesso dal contratto di appalto per lavori di ordinaria manutenzione delle strade.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AN. S.p.A. Direzione Generale e Compartimento della viabilità per il Piemonte, nonché del Ministero dell’Interno, di U.T.G. – Prefettura di Milano e di U.T.G. – Prefettura di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Fe. e l’avvocato dello Stato At.Ba.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La -OMISSIS-, a seguito di procedura di gara pubblica, in data 5 dicembre 2011, conseguiva l’affidamento da parte di AN. S.p.A.- Compartimento per la viabilità del Piemonte dell’appalto di lavori “di ordinaria manutenzione per il ripristino dei danni da incidenti, servizio di reperibilità e di interventi di emergenza sulle strade statali nn. 32, 33/I, 336 e nsa 88 DEL Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 3”, esercizio 2012-2014, per l’importo complessivo di Euro 468.000,00.

Il 14 marzo 2012 veniva stipulato il relativo contratto.

In data 8 gennaio 2013, il Prefetto di Milano, nell’ambito dei controlli concernenti gli appalti conferiti da EX. S.p.A. ed in forza della speciale normativa correlata, emanava nei suoi confronti un provvedimento di interdittiva antimafia, cui ha fatto seguito, in data 13 febbraio 2013, analogo provvedimento della Prefettura di Messina.

In data 5 marzo 2013, quindi, l’AN. S.p.A. risolveva il contratto di appalto di cui sopra.

In virtù di analoga procedura di risoluzione contrattuale, avviata sulla base della medesima informativa prefettizia, la società veniva estromessa dalla realizzazione di alcune opere dell’EX., delle quali era risultata aggiudicataria in RTI con altre imprese.

2. – Proposta impugnazione dell’atto di risoluzione contrattuale dell’AN. e del presupposto atto prefettizio dell’8 gennaio 3013 al TAR Piemonte, con ordinanza cautelare del 10 aprile 2013, l’efficacia del provvedimento dell’ANAS impugnato veniva sospesa ritenendosi sussistente, in presenza di una informativa “atipica”, l’onere di specifica motivazione della P.A. in ordine alla scelta di recedere dal contratto.

L’AN. S.p.A., con nota del 28 maggio 2013, riesaminava il proprio atto e confermava, con motivazione, la precedente decisione.

Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla -OMISSIS- con motivi aggiunti, depositati in data 27 giugno 2013, unitamente, a scopo cautelativo, all’informativa antimafia prot. (…), emessa il 13 febbraio 2013 dal Prefetto di Messina e depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 308 del 12 luglio 2013, il TAR Piemonte respingeva l’istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente unitamente ai motivi aggiunti (l’ordinanza veniva, poi, riformata in sede d’appello da questa Sezione, al solo fine di consentire l’acquisizione degli ulteriori approfondimenti istruttori già disposti nel procedimento parallelo in corso innanzi al TAR Lombardia, richiamata l’ordinanza n. 2057/2013 del medesimo tenore con la quale questa Sezione, nell’appello cautelare avente ad oggetto la medesima interdittiva impugnata dinanzi al TAR Lombardia, aveva disposto approfondimenti e supplementi di indagini da parte del G.).

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 3 gennaio 2014, sono stati poi impugnati la relazione del G. del 20 novembre 2013 nonché la nota della Prefettura di Milano del 9 dicembre 2013 ed il provvedimento del Prefetto di Messina in data 14 novembre 2013, atti questi ultimi con i quali è stato negato l’aggiornamento in senso favorevole alla -OMISSIS- delle interdittive emesse rispettivamente l’8 gennaio 2013 ed il 13 febbraio 2013.

Con nota depositata il 19 novembre 2014 dinanzi al TAR Piemonte, veniva, infine, dichiarata l’intervenuta ultimazione dell’appalto oggetto di causa e la conseguente cessazione dell’interesse all’annullamento dell’atto di risoluzione e al risarcimento del danno.

Quanto all’escussione della garanzia definitiva, con sentenza del TAR Piemonte n. 1300 del 29 luglio 2014, impugnata dall’AN., veniva dichiarata l’illegittimità dell’escussione della polizza.

3. – L’interdittiva del Prefetto di Milano dell’8 gennaio 2013 e la nota n. 12 del 14 gennaio 2013 con cui l’EX. S.p.A. disponeva solo nei confronti della -OMISSIS- la risoluzione del contratto di appalto venivano impugnati dinnanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, che, con sentenza della Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806, rigettava il ricorso.

L’appello proposto a questo Consiglio di Stato veniva, quindi, definito da questa Sezione con sentenza n. 2284 del 29.1/7.5.2015, che, per quanto qui rileva, respingeva l’appello relativamente all’impugnativa avverso i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Milano e dichiarava l’inammissibilità dei gravami proposti avverso i provvedimenti interdittivi della Prefettura di Messina; dichiarava, inoltre, la competenza del T.A.R. Lombardia esclusivamente in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti emanati dalla Prefettura di Milano, in conformità dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2014, restando, ai sensi del comma 3 dell’art. 16 c.p.a., il T.A.R. Catania competente per i ricorsi avverso le interdittive emesse dalla Prefettura di Messina nel processo in atto e sospeso in attesa della definizione del giudizio all’esame del giudice d’appello.

4. – Con la sentenza in epigrafe, qui impugnata, il TAR Piemonte ha dichiarato improcedibile il ricorso relativamente all’impugnazione degli atti di risoluzione del contratto adottati dall’AN. S.p.A. datati 5 marzo 2013 e 28 maggio 2013, attesa la cessazione di interesse alla decisione manifestata dalla parte ricorrente con nota del 19 novembre 2014.

Per quanto concerne l’informativa del Prefetto di Milano presupposta, il ricorso veniva rigettato.

La sentenza ha richiamato gli elementi essenziali sui cui si fonda il contesto indiziario delineato nell’informativa, supportato dagli elementi informativi acquisiti dal Servizio Analisi Criminale e Gruppo Interforze per l’Expo.

Anche i successivi provvedimenti prefettizi di Messina e Milano, che hanno riscontrato negativamente l’istanza di aggiornamento in senso favorevole con provvedimenti del 14.11.2013 e del 9.12.2013, impugnati con motivi aggiunti, sono stati dichiarati legittimi.

Sul punto risolutivi vengono ritenuti i rilievi svolti dalla citata pronuncia del T.A.R. Milano, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806, ai quali il TAR Piemonte si riporta.

5. – Con l’appello in esame, notificato a mezzo posta il 10 marzo 2015, la società -OMISSIS- premette che l’interdittiva emessa dal Prefetto di Milano l’8 gennaio 2013, posta dal Compartimento ANAS piemontese a base della revoca dell’appalto di manutenzione, è stata impugnata anche davanti al TAR Lombardia, che ha rigettato il ricorso con la richiamata sentenza della Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806 (il relativo appello, all’epoca, pendeva dinanzi a questa Sezione ed è stato, poi, definito con la citata sentenza n. 2284 del 29.1/7.5.2015).

Deduce di avere operato, a seguito dell’interdittiva del Prefetto di Messina del 13 febbraio 2013 ed in concomitanza con l’ordinanza cautelare del C.d.S. n. 2057/2013 in data 28 maggio 2013, delle modifiche all’assetto societario al fine di richiedere l’aggiornamento antimafia.

L’1 dicembre 2013 l’Amministrazione depositava il supplemento di indagine effettuato dal G. ed il diniego di aggiornamento della Prefettura di Milano e di quella Messina, atti impugnati a scopo cautelativo.

L’appellante denuncia, quindi, una serie di errori in procedendo ed errori in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice, che di seguito si enunciano:

a) – error in procedendo: violazione delle norme sulla competenza inderogabile con particolare riferimento agli artt. 13 e segg. D.Lgs. n. 104/2010, nella parte in cui il TAR torinese ha pronunciato sugli atti emessi dal Prefetto di Messina, gravati solo in via cautelativa, e ritualmente impugnati dinanzi al TAR Catania;

b) – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 quinquies D.L. 25 settembre 2009 e s.m.i. e dell’art. 10 DPR 252/1998- violazione e falsa applicazione delle Linee Guida per i controlli antimafia di cui all’art. 3 quinquies D.L. 25 settembre 2009 conv. I l. 20.11.2009, n. 166 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, illogicità.

c) – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 3 giugno 1998 n. 252 . Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche, con particolare riguardo al difetto d’istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà. Difetto di motivazione per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della medesima ed errore nei presupposti d).- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e della legge 241/1990 e smi – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 25, 27 Costituzione, nonché degli artt. 6 e 13 CEDU.

Vengono reiterate le argomentazioni di primo grado, che valgono anche come censure sui dinieghi di aggiornamento delle Prefetture di Milano e Messina, e vengono riproposti, quindi, motivi non esaminati dal TAR, in aggiunta alle argomentazioni dedotte.

6. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno e le intimate Prefetture di Milano e Messina.

Non si sono costituite, invece, l’AN. S.p.A. e la Fo. S.p.A.

7. – All’udienza del 19 novembre 2015, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è improcedibile ed infondato.

1.1.- Preliminarmente, va rilevato che la sentenza appellata, per il capo in cui ha pronunciato l’improcedibilità per difetto di interesse dell’impugnazione degli atti di risoluzione contrattuale adottati dall’AN., non risulta gravata con appello incidentale dall’AN. S.p.A. controinteressata e deve dichiararsi, pertanto, coperta da giudicato.

2. – L’appello avverso i capi di sentenza concernenti l’informativa del Prefetto di Milano dell’8 gennaio 2013, nonché gli atti presupposti dell’istruttoria ed i connessi atti adottati successivamente, compreso l’atto con cui è stato negato l’aggiornamento dell’informativa dal Prefetto di Milano, è improcedibile per la regola del “ne bis in idem”, essendo stata definita la medesima impugnativa, proposta al TAR Milano, avverso la stessa interdittiva e gli stessi atti presupposti e connessi, con la citata sentenza di questa Sezione n. 2284/2015, in parziale riforma della sentenza del TAR Milano, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806.

Ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., la regola del “ne bis in idem” trova applicazione anche nel processo amministrativo sul presupposto dell’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, e, quindi, sul presupposto che nei suddetti giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV , 23/06/2015, n. 3158).

Tali presupposti ricorrono nella fattispecie.

Difatti, col ricorso al TAR Piemonte sono stati impugnati gli stessi provvedimenti avverso i quali era stato proposto ricorso al TAR Lombardia.

La sentenza di questa Sezione n. 2284/2015, tra l’altro, ha preso in esame il complesso intreccio di giudizi concernenti la vicenda della -OMISSIS-, tenendo conto di fatti processuali e sostanziali che hanno interessato anche il giudizio qui in esame svoltosi davanti al TAR Piemonte (ad es. l’ordinanza 6039/2013 di questa Sezione, resa su appello dell’ordinanza TAR Piemonte n. 308/2013, che rinviava agli approfondimenti del G., richiamando l’ordinanza cautelare 2057/2013 sull’altro ricorso NRG 2997/2013, avente ad oggetto la medesima interdittiva).

La sentenza di questa Sezione n.2284/2015 dà atto della circostanza che il T.A.R. Lazio – Roma – Sezione I Ter, con ordinanza n. 3323 del 17 luglio 2014, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla -OMISSIS- volta alla sospensione del diniego di aggiornamento emesso il 14 novembre 2013 dalla Prefettura di Messina, delle interdittive della stessa Prefettura del 13 febbraio e 27 novembre 2013, nonché della relazione del G. del 20 novembre 2013, in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria sul regolamento di competenza in materia di interdittive antimafia.

Dà atto del fatto che il T.A.R. Catania – Sezione IV, con ordinanza n. 2682 del 25 settembre 2014, ha sospeso, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., il processo promosso dalla -OMISSIS- avverso la nota del 18 febbraio 2013 con cui il Comune di Furnari ha denegato l’iscrizione nel proprio albo dei fornitori di beni e servizi, l’interdittiva della Prefettura di Milano 8 gennaio 2013 e atti degli organi di P.S. di Messina, nonché quelli già impugnati presso il T.A.R. Lazio, nella considerazione che il giudizio attivato dinanzi al T.A.R. Lombardia aveva carattere di pregiudizialità riguardo a quello pendente in Catania, tenendo conto dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria di questo Consesso n. 17/2014.

La sentenza, inoltre, ha ricordato che, anche a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 2057/2013, gli elementi informativi acquisiti dal G., (relazione depositata il 20 novembre 2013 anche dinanzi al TAR Piemonte) hanno documentato il contesto indiziario già delineato nelle informative iniziali con il conseguente rigetto di aggiornamento favorevole, sia da parte della Prefettura di Milano che da quella di Messina (atti del novembre 2013) non essendo venute meno, nonostante il mutamento della compagine sociale, le condizioni di contiguità e di continuità con la precedente gestione ed anzi essendo anche sopravvenuti fatti che avrebbero supportato il dedotto pericolo di infiltrazione.

Inoltre, questo Collegio rileva che la sentenza n. 2284/2015, per quanto concerne l’impugnativa degli atti emessi dalla Prefettura di Messina e successivi all’interdittiva del 13 febbraio 2013, impugnati con motivi aggiunti anche davanti al TAR Piemonte perché depositati dall’Avvocatura generale e per evitare dichiarazioni di cessazione della materia del contendere o di difetto di interesse, ha rilevato che gli stessi atti sono stati gravati tempestivamente e ritualmente presso il T.A.R. Catania e che ciò ha determinato l’improcedibilità della causa dinanzi al TAR Lombardia incompetente territorialmente.

3. – Il Collegio, quindi, tenuto conto che rispetto al giudizio definito con la sentenza n. 2284/2015 non solo vi è coincidenza delle parti e degli atti impugnati, ma anche dell’oggetto del giudizio, dei motivi di ricorso e di appello, ed anzi, per certi versi, il thema decidendum affrontato si rivela più ampio rispetto a quello oggetto della sentenza del TAR Piemonte oggi all’esame, ritiene che l’appello sia improcedibile.

Come si legge, infatti, nella parte in fatto della citata sentenza n. 2284/2015, -OMISSIS- deduceva nel merito in appello “carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 e vari profili di eccesso di potere, contestando il contenuto dell’interdittiva milanese, generica, a senso unico, incompleta e inattuale per quanto concerne la compagine sociale e la governance della società, il passaggio delle quote sociali dai tre padri ai tre figli, le condanne penali e le affermazioni dei collaboratori di giustizia e quindi l’asserito condizionamento delle scelte societarie , così dando acriticamente rilievo decisivo agli atti provenienti da Messina, e che anche il T.A.R. avrebbe recepito acriticamente, nonostante l’irrilevanza degli elementi e dei fatti evidenziati dalla ricorrente, ipotizzando financo un’interpretazione della normativa antimafia in contrasto con la stessa Carta Costituzionale.

L’appellante lamentava che il T.A.R. aveva omesso anche di citare il supplemento d’indagine disposto da questa Sezione e le conseguenti considerazioni svolte dalla società, così indotta a reiterare le estese argomentazioni e le censure dedotte in primo grado avverso i dinieghi di aggiornamento delle Prefetture di Milano e di Messina e la seconda interdittiva messinese del novembre 2013, e così le numerose violazioni di legge e le varie figure sintomatiche di eccesso di potere.

Anche le relazioni del G., a suffragio dei due provvedimenti milanesi, circa vecchi e nuovi amministratori, parentele, collegamenti societari, liste INPS, migrazioni di personale, flussi finanziari, contatti, appalti in A.T.I. con altre imprese, sarebbero incomplete, non approfondite né istruite, anche riguardo ad indagini penali in corso per la capogruppo -OMISSIS- e per la controllata -OMISSIS-, ipotizzandosi così disparità di trattamento.”

Identiche censure vengono svolte coi motivi del ricorso proposto al TAR Piemonte, avverso gli stessi atti, rimanendo così acclarata l’identità sostanziale dei motivi di impugnazione proposti nelle due cause.

4. – In ogni caso, l’appello in esame è infondato per le medesime ragioni esposte da questa Sezione nella sentenza n. 2284/2015, che, nei passi salienti, concernenti la legittimità dell’interdittiva del Prefetto di Milano, di seguito si riportano.

“La Sezione ritiene, quindi, che anche nel caso di specie gli elementi indiziari e le valutazioni che giustificano le informative antimafia milanesi superino, come sottolineato anche dal T.A.R., il vaglio della congruità, logicità e ragionevolezza e che nessuno dei rilievi mossi – per di più ripetitivi – rivesta consistenza tale da incidere sulla loro legittimità, non sussistendo in effetti il lamentato difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione né altre carenze, omissioni e violazioni vuoi nella sentenza appellata che negli atti impugnati in primo grado.

In effetti, le interdittive contengono gli elementi indispensabili per configurare, in fatto e in diritto, la fattispecie all’esame, rifacendosi anche per relationem agli elementi emersi dai rapporti delle varie forze dell’ordine a seguito di puntuale istruttoria, e che hanno fatto emergere il quadro complessivo indiziario e sintomatico dell’oggettivo pericolo di inquinamento mafioso, come anche delineato dal T.A.R..

Gran parte degli atti istruttori hanno origine da Messina, ma la Sezione, proprio per scrupolo di completezza, ha ritenuto di acquisire, con la citata ordinanza istruttoria n. 2057/2013, ulteriori approfondimenti che sono stati poi forniti puntualmente in ordine alle specifiche richieste del Collegio.

Invero il rapporto (…) del 20 novembre 2013, integrato con nota n. 930 del 26 novembre 2013, è stato per l’appunto elaborato a seguito dell’ordinanza e ad aggiornamento delle precedenti relazioni, in modo corposo ed articolato avendo approfondito ulteriormente gli elementi concernenti persone e società, indagini e vicende penali, collegamenti e appalti, intrecci e passaggi sociali, e risulta ormai contenere gli elementi e i dati necessari ai fini del decidere corrispondendo esaurientemente ai chiarimenti richiesti, anche con la specificazione relativa alla società cooperativa -OMISSIS-, che non ha mai fatto parte né del citato RTI né della società consortile per l’EX..

Ciò premesso, la Sezione non può non concordare con il giudice di primo grado che ha correttamente argomentato in ordine alla infondatezza delle censure proposte e estesamente rappresentate, e qui riproposte, dalla società ricorrente, evidenziando con ampia ed esauriente motivazione come la specifica valutazione relativa al pericolo di infiltrazione si sia basata su diversi parametri e pregiudizi sul piano penale ed amministrativo, degli indizi, dei collegamenti societari e degli intrecci imprenditoriali ed economici, contatti e frequentazioni, affermazioni di collaboratori di giustizia, e in definitiva su un contesto che, nel complesso degli elementi e prescindendo anche dalle singole circostanze, rendeva plausibile e giustificava l’adozione dell’interdittiva quale specifica misura di tutela anticipata volta a prevenire e/o stroncare ogni possibile “inquinamento” delle aziende, degli appalti pubblici e quindi dell’attività della P.A., posto in essere notoriamente anche attraverso operazioni apparentemente legittime, ma fittizie, tipiche delle organizzazioni mafiose.

Non incide, fra l’altro, sulla legittimità delle interdittive, come sottolineato dal T.A.R., neanche il successivo mutamento della compagine sociale attraverso tre donazioni dell’intero capitale sociale a titolo gratuito dei tre padri ai rispettivi tre figli, atteso che, rispetto alla prima informativa, nessuna discontinuità né altra nuova circostanza positiva si sono verificate quanto a distacco dalla precedente gestione (incarichi già ricoperti, liste INPS, emigrazioni di personale) o a evidente contrasto delle infiltrazioni e dei condizionamenti, né rilevano, nel contesto complessivamente delineato e valutato, anche i riferiti aggiornamenti in sede penale.

Il mero rapporto di parentela, infatti, non ha assunto carattere autonomo inserendosi invece nel complessivo contesto dianzi delineato anche come ulteriore elemento indiziario, e d’altra parte circostanze realizzatesi in itinere o in corso di istruttoria sono oggettivamente insufficienti e temporalmente ininfluenti al momento delle valutazioni de quibus e dell’adozione degli atti impugnati, non avendo in effetti valenza demolitoria del condizionamento mafioso prospettato dalla Prefettura e che, è bene rammentare, si riferisce a fatti ed elementi anche precedenti, di certo presenti in modo oggettivo e significativo, ma si proietta anche nel tempo, salva la facoltà di eventuale ulteriore aggiornata verifica.” (punto 6.5.3 della sentenza n. 2284/2015).

5. – In conclusione, l’appello è improcedibile ed infondato e va, pertanto, rigettato.

6. – Le spese si compensano tra le parti, attesa la complessità anche processuale della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2015.

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