Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 aprile 2017, n. 1814

L’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 18 aprile 2017, n. 1814

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 5231 del 2014, proposto da:

Iv. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ba., Ma. Cl. Del Sa., con domicilio eletto presso lo studio Au. D’O. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del TAR Marche – sez. I, n. 391/2014

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Ancona e di Questura di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ba. e l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Iv. Ca. domandava l’annullamento del decreto del Questore di Ancona, con il quale era stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso sportivo, nonché del decreto del Prefetto di Ancona che aveva respinto il ricorso gerarchico.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso la Prefettura di Ancona, la Questura di Ancona e il Ministero dell’Interno.

Con sentenza n. 391/2014 il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da Iv. Ca., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si sono costituiti per resistere all’appello la Prefettura di Ancona, la Questura di Ancona e il Ministero dell’Interno.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2017.

DIRITTO

1. La revoca licenza di porto di fucile nei confronti dell’appellante, già destinatario del divieto di detenere armi e munizioni per lo stesso motivo, trae fondamentodalla nota della Legione Carabinieri Marche, Compagnia di Iesi, del 5/8/2011, secondo la quale il medesimo risulta essere stato segnalato dal Corpo Forestale dello Stato per la violazione degli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 30 della legge 157/1992(commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica, in violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).

Altro elemento posto a sostegno del provvedimento era la convivenza con il figlio Ca. Mi., già destinatario di un provvedimento restrittivo ex art. 39 T.U.L.P.S. per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90.

Nel ricorso di primo grado si deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt.43 comma 2 e 39 r.d. 773/1931 (t.u.l.p.s.); eccesso di potere; carenza di istruttoria; carente e/o manifestamente erronea e/o contraddittoria motivazione; manifesta irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento.

A sostegno di tali censure il ricorrente osservava di non avere condanne né carichi pendenti e non essere indagato dalla Procura della Repubblica per alcuna ipotesi di reato, essere titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia sin dal 1966 e non essere mai stato destinatario di alcuna contestazione relativa a presunte violazioni di norme in materia di armi. Aggiungeva che il figlio risiedeva altrove e comunque la circostanza era irrilevante, in quanto le armi possedute erano sempre state custodite all’interno della abitazione dello stesso in un armadietto blindato munito di lucchetto e di codice solo a lui noto.

All’udienza fissata in camera di consiglio, inoltre, il ricorrente depositava:

– comunicazione Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ravenna e relativi allegati attestante l’archiviazione del reato di cui all’art. 648 c.p.;

– sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 30 lett. 1) 1. 157/92 per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.

Il Tar rigettava il ricorso, limitandosi a richiamare la motivazione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico e a negare rilevanza al certificato di residenza, con cui l’interessato contestava l’elemento della convivenza con il figlio Ca. Mi., in ragione del carattere dichiarativo e non costitutivo della pubblicità afferente all’iscrizione della residenza nei registri anagrafici.

L’appellante lamenta in primo luogo la violazione dell’art. 74 c.p.a., non sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata e non essendone stato dato avviso al difensore, in secondo luogo l’insufficienza e l’erroneità della motivazione, che ha ignorato gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso, limitandosi a smentire – senza però riuscirvi – quello fondato sul certificato di residenza.

2. L’appello è infondato.

Il Collegio conviene che lo sforzo argomentativo del giudice di primo grado sia stato esiguo e, tuttavia, la motivazione, sia pur sinteticamente e per relationem, individua le ragioni della decisione. In ogni caso rientra nei poteri del giudice di appello confermare una decisione lacunosa o erronea, integrandola o sostituendola, se l’esito è corretto, e ciò vale anche con riferimento alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 74 c.p.a.

La violazione di tale norma – peraltro indimostrata – non integra infatti un difetto di procedura, né incide sul diritto di difesa.

A tal riguardo deve ricordarsi la differenza intercorrente con il modello di decisione previsto dall’art. 60 c.p.a., secondo cui “In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata…”. In tal caso, infatti, si ha un vero e proprio rito sommario, subordinato alla verifica di una serie di condizioni processuali.

Viceversa, nell’ipotesi di cui all’art. 74 cp.a., secondo cui “Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”, si ha semplicemente una motivazione abbreviata, per la quale il giudice non è tenuto ad informare i difensori, nulla cambiando nello svolgimento del processo.

Con riferimento alle censure di merito, occorre premettere il quadro normativo sotteso all’atto impugnato.

L’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso.

L’art. 43, ult. comma del R.D. 18 giugno 1031, n. 773 dispone che “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

L’art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, prevede che “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

In entrambe le disposizioni non è richiesta la prova storica di un abuso delle armi, essendo sufficiente l’esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato.

Tale conclusione risulta ancor più evidente ove si mettano a confronto gli articoli citati con il precedente art. 10, secondo cui “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Differenza che ben si spiega considerando la specificità del settore delle armi rispetto alla generale materia delle autorizzazioni di polizia.

Quanto appena osservato confuta unitariamente le doglianze dell’appellante in relazione alla mancata dimostrazione dell’abuso, non avendo rilevanza né l’assenza di contestazioni per violazioni di norme in mate-ria di armi, né il lungo periodo in cui ha beneficiato della licenza, al fine di escludere l’inaffidabilità all’uso delle armi.

La valutazione sul punto compiuta dall’Amministrazione, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode a tal riguardo, riposa sufficientemente sul duplice reato contestato all’interessato, atteso che l’archiviazione per la ricettazione sancisce l’insussistenza – meglio, l’assenza di prove idonee a sostenere l’accusa – del reato, non anche l’assenza di elementi suscettibili di sfiducia nei confronti di chi opera in situazioni da cui originano sospetti di illecito, e che per il reato di cui all’art. 30 lett. 1) della legge 157/92 il fatto è accertato, poiché il reato si è estinto per oblazione.

Quanto al rapporto di coabitazione con il figlio, in disparte qualsiasi considerazione sull’efficacia probatoria del certificato di residenza, sia sotto il profilo dell’an che del quando, questo attiene alla residenza anagrafica, ma non esclude la presenza del figlio all’interno dell’abitazione del padre.

3. L’appello è respinto, ma l’esiguità delle difese della Amministrazione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere

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