Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 14 dicembre 2015, n. 5671
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5181 del 2010, proposto da:
Re.Ar., rappresentato e difeso dall’avv. An.Sc., con domicilio eletto presso Ca.Bo. in Roma, Via (…);
contro
Azienda USL di Ferrara, n.c.;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 393 del 6 aprile 2009, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica primariale e la corresponsione delle somme corrispondenti alle mansioni superiori svolte.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Cons. Dante D’Alessio e udito, per la parte appellante, l’avvocato An.Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il dr. Ar., con nota indirizzata all’Amministratore Straordinario dell’Unità Sanitaria Locale di Codigoro, in data 10 giugno 1993, aveva ricordato di avere svolto, dal 2 maggio 1984 al 30 settembre 1987, le funzioni di direzione del servizio Igiene Mentale e Assistenza Psichiatrica della USL, conferitegli dal Comitato di Gestione il 7 maggio 1984, ed aveva quindi chiesto all’Amministrazione di voler provvedere a liquidare le somme corrispondenti alle mansioni superiori effettivamente svolte in tale periodo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1.- L’USL n. 33 della Regione Emilia Romagna, con provvedimento n. 6296 del 27 maggio 1994, ha respinto la domanda sostenendo che il diritto alla corresponsione delle differenze retributive richieste si era prescritto, ai sensi degli articoli 2948, 2955 e 2956 del c.c.
2.- Il dr. Ar. ha impugnato tale nota davanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna sostenendone l’illegittimità e chiedendo l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella qualifica primariale, per il periodo 2 maggio 1984 – 30 settembre 1987, con il correlativo diritto alla retribuzione ed al trattamento pensionistico, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di stipendi, indennità e contributi per l’espletamento delle mansioni superiori di primario non rientranti nei compiti della qualifica funzionale di aiuto, con rivalutazione ed interessi.
3.- Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, con sentenza n. 393 del 6 aprile 2009 ha respinto il ricorso “a seguito dell’intervenuta prescrizione del diritto reclamato dal ricorrente”.
Secondo il T.A.R., infatti, correttamente l’Amministrazione aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c..
4.- Il dr. Ar. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea e sostenendo che, nella fattispecie, doveva essere applicato il generale termine di prescrizione decennale tenuto anche conto della sua contestuale richiesta di accertamento al diritto all’inquadramento nella qualifica superiore sulla quale il T.A.R. non si era pronunciato.
5.- L’appello non è fondato.
5.1.- Per principio pacifico, infatti, come ha ritenuto l’Amministrazione (e come ha confermato il T.A.R.), il termine di prescrizione per i crediti da lavoro dipendente è quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III n. 2249 del 23 aprile 2013).
Considerato che, come risulta pacificamente dagli atti, il dr. Ar. aveva fatto formale richiesta all’Amministrazione, solo in data 10 giugno 1993, per ottenere le somme corrispondenti alle mansioni superiori svolte dal 2 maggio 1984 al 30 settembre 1987, la sua richiesta non poteva che essere respinta per l’intervenuta prescrizione.
5.2.- Non poteva poi trovare accoglimento la richiesta, avanzata dal dr. Ar. solo davanti al T.A.R., di un accertamento del suo diritto all’inquadramento nella qualifica superiore. Infatti, la domanda del dr. Ar., nel ricorso di primo grado, era stata formulata in modo del tutto generico e senza indicazione delle ragioni (e delle norme) sulla base delle quali il superiore inquadramento poteva ritenersi spettante.
Con la conseguenza che tale domanda (peraltro formulata solo nella parte introduttiva del giudizio) era palesemente inammissibile.
5.3.-Resta comunque fermo che la richiesta di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore non poteva determinare un allungamento del termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto per i crediti di lavoro.
6.- In conclusione l’appello deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto per le spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2015.
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