Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 ottobre 2016, n. 4196.

Nel giudizio di appello proposto contro la sentenza declinatoria della giurisdizione si applica, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., il procedimento in camera di consiglio, previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., secondo il quale, tra l’altro, tutti i termini, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, sono dimezzati, compresi quelli per la proposizione dell’appello

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 11 ottobre 2016, n. 4196

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2016, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Fr. Tr. (C.F. (omissis)) e dall’Avvocato Il. Ro. (C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Il. Ro. in Roma, via (…);
contro
Comune di Pavia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fa. Lo. (C.F. (omissis)) e dall’Avvocato Ir. Na. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Fa. Lo. in Roma, via (…);
nei confronti di
Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, già Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Ma. Ca. (C.F. (omissis)) e dall’Avvocato Gi. Al. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Gi. Al. in Roma, via (…);
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 02019/2015, resa tra le parti, concernente l’appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione – partecipazione al costo dei servizi socio-sanitari – risarcimento dei danni
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, già Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l’Avvocato Fr. Tr., per il Comune di Pavia l’Avvocato Fa. Lo. e per l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia l’Avvocato Gi. Al.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali, rispettivamente, padre nonché amministratore di sostegno e madre di -OMISSIS-, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, hanno impugnato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, tutti i provvedimenti con i quali il Comune di Pavia ha inteso negare l’appropriatezza dell’inserimento di -OMISSIS- nella Comunità Sociosanitaria -OMISSIS- e la propria compartecipazione al costo del servizio, chiedendo che il T.A.R., anche nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva, condannasse l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia e il Comune di Pavia al pagamento degli oneri tutti ex lege sugli stessi enti gravanti, rispettivamente, per la parte sanitaria e per la parte socioassistenziale del servizio.
1.1. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti per resistere al ricorso, eccependone l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza, sia l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia sia il Comune di Pavia, quest’ultimo proponendo, altresì, ricorso incidentale avverso gli atti dell’Agenzia nella misura in cui essi negavano la natura interamente sanitaria del servizio erogato in favore di -OMISSIS- o, comunque, chiedendo la condanna dell’Agenzia al pagamento di tutti gli oneri afferenti alla quota di natura sanitaria del servizio, fatta salva la copertura della eventuale percentuale residua relativa alla sola quota socioassistenziale di competenza dell’utente e/o del Comune stesso.
1.2. Il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza n. 2019 del 25 settembre 2015, ha dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso principale proposto dagli odierni appellanti e improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Pavia.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello per motivi di giurisdizione i genitori di -OMISSIS- e ne hanno chiesto la riforma, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
2.1. Si sono costituiti il Comune di Pavia, riproponendo anche le eccezioni sollevate in primo grado a norma dell’art. 101, comma 2, c.p.a., e l’Agenzia Tutela della Salute di Pavia.
2.2. Nella camera di consiglio dell’8 settembre 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello deve essere dichiarato irricevibile, perché notificato tardivamente.
3.1. La sentenza del T.A.R. per la Lombardia qui impugnata è stata depositata il 25 settembre 2015 e non è stata mai notificata.
3.2. L’appello è stato notificato rispettivamente alla Regione Lombardia e all’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia il 30 marzo 2016 e al Comune di Pavia l’8 aprile 2016
3.3. Esso è stato proposto oltre il termine lungo dimezzato di tre mesi decorrente, nel caso di specie, dalla pubblicazione della sentenza mai notificata, ove si consideri che gli odierni appellanti hanno posto in essere le formalità notificatorie solo il 25 marzo 2016, per quanto concerne la Regione e l’Agenzia, e il 7 aprile 2016, per quanto concerne il Comune.
3.3. Come afferma l’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio, nel giudizio di appello proposto contro la sentenza declinatoria della giurisdizione si applica, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., il procedimento in camera di consiglio, previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., secondo il quale, tra l’altro, tutti i termini – “tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti” – sono dimezzati, compresi quelli per la proposizione dell’appello (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 7 luglio 2015, n. 3379).
4. Ne deriva che l’appello, in quanto tardivamente proposto oltre il termine lungo dimezzato di tre mesi ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2, e dell’art. 87, comma 3, c.p.a., è irricevibile.
5. Considerata la peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio, che coinvolge diritti fondamentali della persona, sussistono comunque le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
5.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere

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