Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 1 settembre 2014, n. 4443

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2009, proposto da:

Ol.Be., rappresentata e difesa dall’avv. Lo.Bu., con domicilio eletto presso Lo.Bu. in Roma;

contro

Questura di Roma, Ministero dell’Interno in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA SEZIONE II QUATER n. 00491/2009,

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Bu. e dello Stato Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La signora Ol.Be., cittadina albanese, munita di permesso di soggiorno rilasciato a seguito di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 33 della legge n. 189/2002, impugnava davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Questura di Roma con cui era stata respinta la domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’atto gravato si fondava sulla considerazione che l’istante, raggiunta da decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera del 30.6.2001, aveva fatto di nuovo ingresso nel territorio nazionale alla data del 10.6.2002, senza la preventiva autorizzazione al rientro anticipato.

Il Tar respingeva il ricorso rilevando che il rigetto della richiesta di rinnovo era atto dovuto per l’amministrazione ai sensi dell’art. 13 co.13 del d.lgvo 286/98.

Pertanto la ricorrente non avrebbe potuto usufruire della sanatoria si cui alla legge 186/2002 non avendo l’amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine alla sua situazione personale ed alla possibilità di rilascio di permesso di soggiorno.

Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza del Tar che non avrebbe preso visione dei documenti prodotti di provenienza della stessa amministrazione, dai quali emergerebbero palesi contraddizioni ed incongruenze e la stessa inesistenza del provvedimento di espulsione a carico della signora Ol. Be. o di Ana (o Anna) Ba. che era stata con lei erroneamente identificata.

Sulla base di tali confusi documenti, secondo la appellante, il Tar avrebbe dovuto effettuare un approfondimento istruttorio chiedendo al Ministero la documentazione necessaria tale da legittimare il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno impugnato.

Con la sentenza interlocutoria della III° Sez. n. 1686/2014 del 6.8.3.2014 questo Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero dell’Interno ulteriori elementi di valutazione in ordine alla affermazione del provvedimento impugnato che:

– la ricorrente Ol. Be. con la falsa generalità di Ba. Ana, nata il 19.6. 1978, veniva munita di decreto di espulsione del Prefetto di Roma datato 7.6.1999 notificato in pari data:

– che in data 17.3.2000 veniva rimpatriata dall’ufficio immigrazione di Roma alla volta di Tirana tramite la frontiera aerea di Fiumicino;

– che a seguito di nuovo ingresso clandestino veniva nuovamente rimpatriata il 30.6.2001.

Veniva chiesta altresì la acquisizione:

– dei decreti di espulsione sui quali era basato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno impugnato;

– degli esiti di un nuovo esame fotodattiloscopico delle impronte digitali della ricorrente e della signora Ba. Anna (o Ana) al fine di confermare l’assunto del provvedimento che trattavasi della medesima persona.

La Questura di Roma, con la nota in data 14 maggio 2014, ha dato riscontro alla sentenza interlocutoria.

In vista dell’udienza di trattazione la appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2014, dopo la discussione orale in cui il procuratore dell’appellante ha ribadito le proprie argomentazioni e chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento dell’appello, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. – L’appello non merita accoglimento.

Contrariamente a quanto sostenuto in appello con affermazioni che avevano indotto la Sezione alla istruttoria, la documentazione fidefaciente depositata a seguito della sentenza istruttoria dalla Questura di Roma sia pure con alcune marginali, ma non determinanti incongruenze o imprecisioni evidenzia:

– che non possa dubitarsi in ordine alla identità della appellante Be. Ol. e della signora Ba. Anna o Ana in relazione ai reiterati esami dattiloscopici effettuati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri;

– che la appellante è stata colpita dal decreto di espulsione del Prefetto di Roma, provvedimento successivamente notificato alla ricorrente da parte dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma e posto in esecuzione con rimpatrio dalla frontiera di Fiumicino alla volta di Tirana.

Pertanto la documentazione depositata a seguito della istruttoria è sufficiente ad avvalorare gli iniziali assunti della Questura di Roma che la stessa appellante, alias Ba. Anna o Ana era stata accompagnata alla frontiere in esecuzione del provvedimento di espulsione prima del conseguimento del titolo di soggiorno per la espulsione.

Come esattamente rilevato dal Tar nella sentenza appellata, il d.lvo 286/1988, all’art. 13 co 13 prevede che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’ Interno non consentendo, la formulazione della norma, alcun dubbio in merito alla valenza ostativa del provvedimento di espulsione al reingresso nel territorio nazionale facendo salva, peraltro, la possibilità di richiedere l’autorizzazione al rientro anticipato.

La appellante pertanto non aveva titolo al rilascio ab origine del permesso di soggiorno e nemmeno al rinnovo dello stesso, né alcun margine di discrezionalità era lasciato all’amministrazione, la quale, una volta accertato che la richiedente era colpita dalla misura dell’espulsione, non poteva far altro che decretare il rigetto dell’istanza di rinnovo trattandosi di atto dovuto, per la cui adozione è esclusa alcuna valutazione dell’inserimento sociale dell’interessato (cfr., Cons. Stato, sez. VI, sentenza 29 marzo 2007, n. 1461).

3. – Altri argomenti sviluppati dall’appellante sono inconferenti ed in specie quello sul quale si indulge nella memoria difensiva da ultimo depositata con riferimento alla perplessità del modulo di costituzione della difesa erariale in cui la parola ” aderire” non è stata cancellata per cui la costituzione del Ministero dell’Interno dovrebbe essere intesa come “adesiva” al ricorso in appello; é evidente che trattasi di un mero errore materiale nella predisposizione del modulo di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, in ogni caso del tutto ininfluente ai fini della decisione.

Appare poi contraddittoria la doglianza, sempre formulata dalla appellante nella memoria difensiva, di violazione del divieto di nuovi documenti in appello, se solo si tiene conto che la ricorrente ha insistito reiteratamente, sia in primo grado che in appello, sotto tale profilo deducendo la erroneità della sentenza di primo grado, sulla necessità di integrazione e approfondimento istruttorio al fine di fare chiarezza sulla sua reale identità e sull’ordine di espulsione emanato, salvo poi dolersi del divieto di nuovi documenti in appello, una volta acquisiti documenti contrari alla propria tesi, idonei ad avvalorare la legittimità del provvedimento impugnato.

Si richiama al riguardo l’art. 104 co. 2, c.p.a. secondo il quale il divieto nel giudizio di appello di assumere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti recede ove il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa: che tali documenti fossero indispensabili non vi può essere dubbio trattandosi di acquisire sicurezza in ordine alla stessa identità dell’appellante e se fosse stata colpita dall’ordine di espulsione, entrambi presupposti del provvedimento impugnato.

Ancora non sono conferenti le argomentazioni dell’appellante in ordine alla asserita inaffidabilità del sistema dattiloscopico di identificazione trattandosi di affermazioni meramente assertive, smentite dalla oggettiva circostanza che, non in una sola, ma in molteplici occasioni la ricorrente era stata identificata con il medesimo riscontro dattiloscopico con le generalità nelle varie volte rilasciate di Be. Ol. o Ba. Anna o Ana il che, ragionevolmente, porta ad escludere un errore del sistema di identificazione.

4. – In conclusione l’appello va rigettato.

5. – Spese ed onorari tuttavia, attesa la natura del petitum e la scarsa attività difensiva della difesa erariale, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Roberto Capuzzi – Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere

Depositata in Segreteria il 01 settembre 2014.

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