Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara
Home / Sentenze - Ordinanze / Consiglio di Stato / Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara
N. 02775/2014REG.PROV.COLL.
N. 03569/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da:
Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Messina, Alberto Vitale, con domicilio eletto presso Mariavittoria Vitale in Roma, via della Paglia, 42;
contro
Comune di Casola di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi 187;
nei confronti di
Soc. L’Igiene Urbana Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso Studio Eugenio Picozza Di Giovanni Annalisa in Roma, via di San Basilio, 61;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VII n. 02021/2014, resa tra le parti, concernente revoca aggiudicazione appalto servizio di raccolta differenziata ed integrata rifiuti solidi urbani – spazzamento strade – diserbo – pulizia caditoie stradali Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casola di Napoli e di Soc. L’Igiene Urbana Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Antonio Messina, Erik Furno e Francesco Armenante;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, come da avviso dato alle parti;
Rilevato, in punto di fatto, che:
-con il provvedimento impugnato il Comune di Casola di Napoli revocava l’affidamento, disposto in favore della società Tekna, del servizio di raccolta differenziata ed integrata dei rifiuti solidi urbani, spazzamento, diserbo e pulizia delle caditoie stradali;
-l’amministrazione poneva a fondamento della determinazione in autotutela, qualificabile stricto sensu come annullamento, la sopravvenuta conoscenza di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la produzione di un documento falso attestante il possesso del requisito di cui al punto V.2.4, lett. d), del disciplinare di gara;
-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla società Tekna avverso detta determinazione;
Ritenuto che l’appello in epigrafe specificato non merita positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
-ai sensi degli artt. 41 e 42 del codice de contratti pubblici, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale di fissare nella lex specialis requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l’esercizio di un potere discrezionale che conosce i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità;
-detto potere risulta correttamente esercitato nel caso di specie, in quanto la previsione, di cui al punto V.2.4, lett. d) del disciplinare, di una dotazione organica che annoveri un ingegnere con funzioni di coordinatore e responsabile degli interventi da realizzare sul territorio comunale, risulta coerente con l’oggetto specifico della gara;
-non risulta violato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, in quanto il provvedimento di revoca trova fondamento normativo nelle prescrizioni di cui ai citati articoli 41 e 42 del codice dei contratti pubblici;
-nel caso di specie l’amministrazione, lungi dal limitarsi a prendere atto della pendenza di un procedimento penale, ha accertato in via autonoma la non corrispondenza al vero del contratto di collaborazione professionale prodotto a dimostrazione del requisito soggettivo in parola, così verificando, al tempo stesso, il difetto sostanziale di un imprescindibile requisito soggettivo e la non genuinità della documentazione prodotta a sostegno ai sensi del punto XI.2.2, lett. L), del disciplinare;
Reputato che, alla stregua delle superiori considerazioni, l’appello merita reiezione e che le spese devono seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro di euro 6.000//00 (seimila//00), da dividere in parti eguali tra il Comune di Casola di Napoli e la Società L’Igiene Urbana s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Consiglio di Stato
Sezione I
Sentenza 28 maggio 2014, n. 2775
N. 02775/2014REG.PROV.COLL.
N. 03569/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da:
Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Messina, Alberto Vitale, con domicilio eletto presso Mariavittoria Vitale in Roma, via della Paglia, 42;
contro
Comune di Casola di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi 187;
nei confronti di
Soc. L’Igiene Urbana Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso Studio Eugenio Picozza Di Giovanni Annalisa in Roma, via di San Basilio, 61;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VII n. 02021/2014, resa tra le parti, concernente revoca aggiudicazione appalto servizio di raccolta differenziata ed integrata rifiuti solidi urbani – spazzamento strade – diserbo – pulizia caditoie stradali Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casola di Napoli e di Soc. L’Igiene Urbana Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Antonio Messina, Erik Furno e Francesco Armenante;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, come da avviso dato alle parti;
Rilevato, in punto di fatto, che:
-con il provvedimento impugnato il Comune di Casola di Napoli revocava l’affidamento, disposto in favore della società Tekna, del servizio di raccolta differenziata ed integrata dei rifiuti solidi urbani, spazzamento, diserbo e pulizia delle caditoie stradali;
-l’amministrazione poneva a fondamento della determinazione in autotutela, qualificabile stricto sensu come annullamento, la sopravvenuta conoscenza di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la produzione di un documento falso attestante il possesso del requisito di cui al punto V.2.4, lett. d), del disciplinare di gara;
-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla società Tekna avverso detta determinazione;
Ritenuto che l’appello in epigrafe specificato non merita positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
-ai sensi degli artt. 41 e 42 del codice de contratti pubblici, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale di fissare nella lex specialis requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l’esercizio di un potere discrezionale che conosce i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità;
-detto potere risulta correttamente esercitato nel caso di specie, in quanto la previsione, di cui al punto V.2.4, lett. d) del disciplinare, di una dotazione organica che annoveri un ingegnere con funzioni di coordinatore e responsabile degli interventi da realizzare sul territorio comunale, risulta coerente con l’oggetto specifico della gara;
-non risulta violato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, in quanto il provvedimento di revoca trova fondamento normativo nelle prescrizioni di cui ai citati articoli 41 e 42 del codice dei contratti pubblici;
-nel caso di specie l’amministrazione, lungi dal limitarsi a prendere atto della pendenza di un procedimento penale, ha accertato in via autonoma la non corrispondenza al vero del contratto di collaborazione professionale prodotto a dimostrazione del requisito soggettivo in parola, così verificando, al tempo stesso, il difetto sostanziale di un imprescindibile requisito soggettivo e la non genuinità della documentazione prodotta a sostegno ai sensi del punto XI.2.2, lett. L), del disciplinare;
Reputato che, alla stregua delle superiori considerazioni, l’appello merita reiezione e che le spese devono seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro di euro 6.000//00 (seimila//00), da dividere in parti eguali tra il Comune di Casola di Napoli e la Società L’Igiene Urbana s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)