La confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 aprile 2019, n. 14005.

La massima estrapolata:

In tema di reati urbanistici, l’accertamento della responsabilità penale dell’indagato, in presenza del quale è consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve essere fondato su elementi evincibili dagli atti attraverso un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che l’accertamento della responsabilità non può basarsi su atti irripetibili compiuti durante le indagini o sulle misure cautelari disposte nel corso del procedimento, come l’intervenuto sequestro preventivo).

Sentenza 1 aprile 2019, n. 14005

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessand – Rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
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(OMISSIS), nato a OSSI il 18/11/1931;
avverso la sentenza del 09/02/2017 del TRIBUNALE di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Andronio Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Salzano Francesco che ha concluso chiedendo il rigetto;
il difensore avv. (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso del PMTR, si riporta alla memoria depositata;
il difensore avv. (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso del PMTR;
il difensore avv. (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso del PMTR.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 9 febbraio 2017, il Tribunale di Sassari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione, per i reati cosi’ contestati: a) articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30, comma 1, e articolo 44, comma 1, lettera c), perche’, in concorso tra loro e nella qualita’ di soci della societa’ cooperativa a.r.l., avevano realizzato una lottizzazione abusiva mediante trasformazione urbanistica ed edilizia d terreni siti in localita’ nella quale e’ vietato qualunque intervento in assenza di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionato e comunque area inedificabile e sottoposta a vincolo di integrale conservazione giacche’ ubicata all’interno della fascia; b) articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, perche’, in concorso tra loro, avevano realizzato le opere descritte nel capo precedente in zona plurivincolata paesaggisticamente in mancanza della dovuta autorizzazione.
Il Tribunale di Sassari, in conseguenza della pronuncia di non luogo a procedere, ha disposto la restituzione dei lotti di terreno sequestrati, interessati dai reati, ai rispettivi proprietari.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, censurando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, per non avere il Tribunale disposto la confisca obbligatoria sui beni sequestrati agli imputati. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto considerare che il reato non risultava prescritto al momento dell’esercizio dell’azione penale, ma si era prescritto durante lo svolgimento del dibattimento a causa della lungaggine dello stesso. Cio’ avrebbe imposto una interpretazione dell’articolo 129 c.p.p., compatibile con il disposto dell’articolo 44 c.p.p., comma 2, cosi’ come dovrebbe interpretarsi alla luce della pronuncia n. 49 del 2015 della Corte Costituzionale. Il Tribunale di Sassari, pertanto, avrebbe dovuto disporre quella minima istruttoria dibattimentale necessaria per dimostrare l’integrazione del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e solo al termine della stessa dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Solo un’operazione siffatta avrebbe garantito, tanto il rafforzamento della tutela del paesaggio, quanto l’applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio a tutte le situazioni processuali inerenti il reato di lottizzazione abusiva, a prescindere dagli eventi causali ed imprevedibili che possano condizionare lo svolgimento del processo. In ogni caso, secondo la procura, la sussistenza delle componenti oggettive e soggettive del reato de quo era gia’ evidente e desumibile dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare: che il fumus commissi delicti era provato non solo in base al decreto di sequestro disposto dal Gip, ma anche in base al provvedimento conformativo del Tribunale del riesame di Sassari; che la concretizzazione dell’abuso poteva desumersi dai vari verbali di ispezione dei luoghi svolti nel corso delle indagini preliminari e dagli annessi rilievi fotografici (atti pacificamente irripetibili ed utilizzabili ai fini della decisione); che non si erano rilevate posizioni riconducibili a quelle del terzo estraneo alla lottizzazione o dell’acquirente di buona fede, sicche’ non poteva dubitarsi della chiara volonta’ degli imputati di procedere alla lottizzazione, fermo restando che la natura contravvenzionale del reato contestato ammette la sua realizzazione anche a titolo di colpa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ inammissibile, per mancanza di specificita’.
Lo stesso, infatti, si limita ad una richiesta di svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, senza una compiuta indicazione delle attivita’ concrete che il giudice del dibattimento avrebbe dovuto porre in essere per accertare il reato, al solo fine di disporre la confisca di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2; ne’ argomenta in ordine all’immediata valenza probatoria degli atti irripetibili contenuti nel fascicolo del dibattimento che, al contrario, devono considerarsi privi di forza cogente e comunque inutilizzabili per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Nel caso di specie, pertanto, non assume rilievo la questione relativa ai rapporti tra l’immediata dichiarazione di prescrizione del reato ex articolo 129 c.p.p., e la possibilita’ di disporre la confisca urbanistica, dal momento che anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la confisca urbanistica obbligatoria ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2 deve comunque fondarsi sull’accertamento della responsabilita’ penale dell’imputato da effettuarsi nel rispetto delle garanzie fondamenti poste a tutela di quest’ultimo (ex plurimis, Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017; Sez. 3, n 33051 del 10/05/2017; Sez. 3, n. 15888 del 08/04/2015). Tale principio e’ stato in ultimo confermato dalla Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi definitivamente sul contrasto interpretativo in ordine all’incompatibilita’ tra la giurisprudenza italiana in materia cli confisca urbanistica e la CEDU, articolo 7 e CEDU, prot. 1, articolo 1, ha riconosciuto pacificamente la possibilita’ di disporre la confisca obbligatoria anche in caso di pronuncia di un luogo a procedere per intervenuta prescrizione, purche’ la responsabilita’ dell’imputato sia accertata sulla base di elementi evincibili agli atti e nel rispetto dei principi cardine del giusto processo (C. eur. dir. Uomo, Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altro c. Italia). Dunque, che pur non essendo richiesta una connessione tra la confisca urbanistica e la sentenza definitiva di condanna, il rispetto dei principi Europei deve passare attraverso l’espletamento di un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, tramite il rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tal requisiti non sono certamente soddisfatti dagli atti irripetibili segnalati dalla procura, inidonei a fondare una decisione di merito. Parimenti, non puo’ farsi riferimento alle misure cautelari disposte nel corso del processo, la cui applicazione e’ basata su uno standard probatorio che le rende di per se’ insuscettibili di assurgere a prova certa della colpevolezza.
La prospettazione di parte ricorrente non consente, pertanto, a questa Corte di sindacare la mancata confisca a seguito della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tanto piu’ considerando che la repressione delle condotta continua ad essere assicurata dalle procedure amministrative di acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio comunale, il cui corretto esercizio da parte dell’autorita’ competente e’ sempre valutabile in sede di giurisdizione amministrativa e, in caso di inerzia patologica, anche in sede penale.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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