Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28322.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen., è irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore offensività della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l’azione criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva fattivamente reagito all’azione dell’imputato anche grazie all’intervento di terze persone).
Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28322
Data udienza 1 luglio 2020
Tag – parola chiave: Rapina – Aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa – Natura oggettiva – Sussistenza in caso di reato commesso contro persona impegnata a sorvegliare ed accudire un soggetto non autonomo – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SECCIA DOMENICO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Il processo e’ stato celebrato, in assenza di richiesta di trattazione, con il rito camerale non partecipato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ dell’odierno ricorrente gia’ pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza 18 maggio 2018 per una fattispecie di rapina e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
A fondamento dell’accertamento di responsabilita’, il verbale dell’arresto in flagranza dell’imputato, le dichiarazioni della persona offesa, il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal teste (OMISSIS) (un passante intervenuto a soccorrere la persona offesa), gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, gli esiti di perquisizione e sequestro a carico dell’imputato medesimo. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato la gravita’ delle condotte poste in essere dall’imputato, la pervicacia dimostrata e la gravita’ delle lesioni causate ai soccorritori (15 gg di prognosi).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato ha articolato i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 61 c.p., n. 5 per aver la Corte riconosciuto l’aggravante della minorata difesa basando il proprio convincimento su elementi non presenti neppure nella sentenza di primo grado e senza considerare che la persona offesa ha reagito fattivamente all’azione dell’odierno imputato anche grazie all’intervento di terze persone par aiutarla sino all’intervento della PG. Illogica e illegittima sarebbe la valorizzazione dell’ipotizzata circostanza che l’imputato avrebbe “individuato la donna in compagnia di due piccoli bambini come un soggetto debole e facilmente aggredibile” trattandosi di “un ipotetico e supposto ragionamento mentale che avrebbe fatto l’odierno imputato e mai esternato dallo stesso”.
3. Il Procuratore Generale” nella persona del Sostituto Dott. Domenico Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (articolo 61 c.p., n. 5) ha natura oggettiva ed e’ pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa (Sez. 1 -, Sentenza n. 39560 del 06/06/2019 Rv. 276871 – 01) sulla base di una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l’azione criminosa (Sez. 4 -, Sentenza n. 30990 del 17/05/2019 Rv. 276794 – 01).
Ne consegue che risulta legittimo, logico e coerente l’affermazione della sussistenza della circostanza aggravante medesima nel caso di rapina ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un soggetto non autonomo (sul punto cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 19265 del 21/02/2019 Rv. 275918 – 01) trattandosi di situazione che incide sulla oggettiva vulnerabilita’ della vittima anche per effetto della necessita’ di garantire l’incolumita’ propria e del tutelato.
Sul punto, nessuna rilevanza ha poi il fatto che una reazione vi sia stata pur partendo da situazione oggettivamente sfavorita risultando palese il fatto che, mancando le descritte condizioni sfavorevoli, la facolta’ di reazione del soggetto passivo sarebbe stata piu’ efficace (sul punto, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1017 del 01/04/1980 Rv. 145859 – 01). In questo contesto, l’intervento successivo di un passante o la reazione della persona offesa non elidono la maggiore offensivita’ della condotta riguardando situazioni occasionali e successive.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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