Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 27836.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata la quale, pur confermando il rigetto della domanda di annullamento già pronunciato dal giudice di primo grado, per ragioni diverse da quelle ritenute da quest’ultimo, aveva commesso l’errore di dichiarare fondati i primi due motivi di appello, senza considerare che la fondatezza degli argomenti svolti con gli stessi non era idonea a ritenere l’illegittimità della delibera impugnata; tale errore, tuttavia, osserva il giudice di legittimità, non aveva determinato alcuna incertezza sul procedimento logico-giuridico in forza del quale la sentenza era poi giunta alla conclusione di ritenere la delibera assembleare legittima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 febbraio 2014, n. 3594; Cassazione, sezione civile V, sentenza 25 gennaio 2008, n. 1604).
Ordinanza|| n. 27836. Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
Data udienza 8 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Appello – Sentenza confermativa – Dispositivo – Confermare della decisione impugnata – Motivazione – Contenuto – Ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado – Cass. Sez. 6-5 14-2-2014 n. 3594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12974/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. C(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso di lei, nel suo studio in (OMISSIS);
ricorrente
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso di lei, nel suo studio in (OMISSIS);
controricorrente
avverso la sentenza n. 1888/2017 della Corte d’appello di Roma pubblicata il 22-3-2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-9-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), proprietaria di unita’ nel condominio in Roma (OMISSIS), impugno’ avanti il Tribunale di Roma la delibera assembleare di data 11-10-2007, deducendone l’illegittimita’ in quanto assunta in violazione dell’articolo 1453 c.c.. Dichiaro’ che il Condominio, con precedente delibera del 31-5-2007, da lei impugnata in separato giudizio, aveva deliberato di risolvere il contratto di appalto stipulato il 18-5-2006 con la ditta (OMISSIS), avente a oggetto l’esecuzione di lavori nello stabile condominiale, e con la delibera 11-10-2007 aveva deciso di dare nuovo incarico per l’esecuzione delle opere a (OMISSIS) s.r.l. per il prezzo di Euro 45.000,00; sostenne che tale delibera era invalida in quanto il Condominio non aveva il potere di risolvere il primo contratto di appalto e stipularne uno nuovo con diverso soggetto.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 12540 depositata il I-6-2010 rigetto’ l’impugnazione alla delibera.
2.A seguito di appello di (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma ha pronunciato la sentenza n. 1888 pubblicata il 22-3-2017.
La sentenza ha dichiarato fondata la prima doglianza dell’appellante, con la quale era stata dedotta l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda sulla base del presupposto che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 8280/2010 avesse definitivamente rigettato l’impugnativa avverso la prima delibera. Ha rilevato che la sentenza n. 8280 era stata impugnata e non era passata in giudicato e quindi il primo giudice non avrebbe potuto ritenere che l’impugnativa avverso la prima delibera fosse stata definitivamente rigettata.
La sentenza ha altresi’ dichiarato fondato il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante si lamentava del fatto che il primo giudice avesse ritenuto che il contratto con la ditta (OMISSIS) fosse stato risolto con la delibera del 31-7-2007, perche’ la sentenza n. 8280 aveva escluso che detta delibera avesse risolto il contratto di appalto. Ha osservato che la sentenza n. 8280 aveva rigettato l’impugnazione sul presupposto che l’assemblea in data 31-7-2007 non avesse assunto alcuna decisione sulla risoluzione del contratto di appalto con (OMISSIS), ma si fosse semplicemente limitata a fare propria la linea esposta da un legale per la risoluzione del contratto; quindi ha dichiarato che il primo giudice aveva male interpretato la sentenza n. 8280 che aveva posto a fondamento della propria decisione, in quanto il Tribunale di Roma aveva rigettato la prima impugnazione proprio perche’ aveva ritenuto che la deliberazione del 31 maggio 2007 non aveva risolto il contratto di appalto con (OMISSIS); ha rilevato che era erroneo il convincimento del primo giudice laddove, nel rigettare l’impugnazione alla delibera 11-10-2007, aveva affermato che la risoluzione del contratto di appalto con la ditta (OMISSIS) era stata gia’ disposta con la delibera precedente e che percio’ fosse legittima la scelta di affidare i lavori ad altra impresa.
Di seguito la sentenza, esaminando il terzo motivo di appello, ha dichiarato che la delibera 11-10-2007, con riguardo al primo punto all’ordine del giorno relativo ai lavori appaltati alla ditta (OMISSIS), aveva riservato di intraprendere azione legale nei confronti della ditta (OMISSIS), aveva proceduto all’analisi dei nuovi preventivi e aveva deliberato di dare incarico a (OMISSIS) s.r.l.. Ha rilevato che, non avendo l’appellante (OMISSIS) lamentato alcunche’ in ordine alla scelta della ditta (OMISSIS) s.r.l. -se non il fatto che non si potesse dare un nuovo incarico ad altra ditta prima di risolvere in via giudiziaria il contenzioso con la (OMISSIS)- ne’ in ordine alla regolarita’ formale dell’assemblea, ne’ in ordine al quorum deliberativo, la delibera era valida ed efficace. Ha concluso percio’ che l’impugnazione non poteva essere accolta e che l’appello doveva essere rigettato, per cui in dispositivo ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alla rifusione a favore del Condominio appellato delle spese di lite del grado.
3.Con atto notificato il 23-4-2018 (OMISSIS) ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di due motivi.
Il Condominio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380bis.1 c.p.c. e in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
All’esito della camera di consiglio del giorno 8-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo rubricato “nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 156 comma 2 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” la ricorrente rileva un contrasto insanabile tra la motivazione della sentenza e il dispositivo, che non consente di individuare l’effettiva statuizione. Evidenzia che la Corte d’appello ha dichiarato fondati i primi due motivi di appello e ha rigettato il terzo, ma in modo inspiegabile non ha tratto alcuna conseguenza processuale dall’accoglimento dei primi due motivi di gravame, mentre avrebbe dovuto accogliere parzialmente l’appello. Quindi sostiene che la sentenza sia non solo contraddittoria, ma anche inidonea a rendere conoscibile il contenuto della pronuncia giudiziale, stante l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
1.1.Il motivo e’ infondato.
In primo luogo, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullita’ della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e quindi del diritto o bene riconosciuto, in quanto il contrasto sia tale da escludere una valutazione di prevalenza di una delle due contrastanti affermazioni contenute nella decisione (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434, Cass. Sez. 6-1 27-6-2017 n. 16014 Rv. 644806-01, Cass. Sez. 5 30-12-2015 n. 26077 Rv. 638110-01). E’ altresi’ acquisito, gia’ da prima della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dall’articolo 54 Decreto Legge 22-6-2012 n. 83 conv. in L. 7-8-2012 n134, il principio secondo il quale il vizio di contraddittorieta’ della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorche’, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze su quella che e’ stata la volonta’ del giudice (Cass. Sez. U. 22-12-2010 n. 25984 Rv. 615519-01, Cass. Sez. 1 18-2-2015 n. 3270 Rv. 634408-01). Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicche’ il vizio non e’ ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dalla sentenza di primo grado (Cass. Sez. L 17-8-2020 n. 17196 Rv. 65853601, Cass. Sez. 3 9-2-2004 n. 2427 Rv. 569997-01, per tutte). La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicche’ il giudice del gravame ben puo’, in dispositivo, confermare la decisione impugnata e in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello (Cass. Sez. 6-5 14-2-2014 n. 3594 Rv. 629986-01, Cass. Sez. 5 25-1-2008 n. 1604 Rv. 601475-01).
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
Nella fattispecie, effettivamente la motivazione della sentenza impugnata e’ erronea, laddove ha dichiarato di accogliere i primi due motivi di appello: l’accoglimento delle argomentazioni svolte dall’appellante con i primi due motivi di appello per confutare le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto dell’impugnativa della delibera assembleare non erano tali da fare ritenere che la delibera fosse illegittima e quindi la Corte d’appello non avrebbe dovuto dichiarare in motivazione di accogliere i primi due motivi di appello. Il giudice di primo grado aveva dichiarato che la sentenza n. 8280/2010 del Tribunale di Roma aveva definitivamente rigettato l’impugnativa alla delibera 31-5-2007 e la sentenza impugnata ha rilevato che era corretta la deduzione svolta dall’appellante con il primo motivo, secondo la quale quella sentenza n. 8280 non era ancora definitiva in quanto era stata oggetto di appello. Inoltre, il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contratto di appalto con la ditta (OMISSIS) fosse stato risolto dalla delibera 31-5-2007 e la sentenza impugnata ha dichiarato che era corretta la deduzione svolta dall’appellante con il secondo motivo di appello, perche’ il giudice di primo grado aveva erroneamente affermato che la risoluzione del contratto di appalto era gia’ stata disposta dalla delibera 31-5-2007. Pero’ di seguito la sentenza impugnata ha espressamente escluso che la delibera impugnata fosse affetta da un qualche vizio, riferito al suo contenuto o alle modalita’ di approvazione, e per questa ragione ha rigettato la domanda avente a oggetto l’impugnazione alla delibera e l’appello. In questo modo la sentenza impugnata ha confermato il rigetto della domanda gia’ pronunciato dal giudice di primo grado, per ragioni diverse da quelle ritenute dal giudice di primo grado; seppure ha commesso l’errore di dichiarare fondati i primi due motivi di appello (senza considerare che la fondatezza degli argomenti svolti con quei due motivi non era idonea a ritenere l’illegittimita’ della delibera), tale errore non comporta alcuna incertezza sul procedimento logico-giuridico in forza del quale la sentenza e’ giunta alla conclusione di ritenere la delibera assembleare legittima.
In conclusione, non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, perche’ il dispositivo di rigetto dell’appello e’ conforme alla motivazione della sentenza che ha escluso l’illegittimita’ della delibera. L’accoglimento delle critiche proposte dall’appellante alla motivazione svolta dal giudice di primo grado non sono state esposte dalla Corte territoriale al fine di ritenere la legittimita’ della delibera, cosi’ da configurarsi un contrasto irrisolvibile tra ragioni tra loro contraddittorie. Quelle argomentazioni di accoglimento delle critiche dell’appellante alla sentenza di primo grado sono state eseguite soltanto per escludere che le ragioni svolte dal giudice di primo grado potessero essere integralmente condivise; pero’, non si trattava di argomentazioni che potessero risolversi nella dichiarazione di accoglimento dei primi due motivi di appello.
2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’articolo 1453 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5” la ricorrente sostiene che la sentenza abbia violato l’articolo 1453 c.c. quando, nel rigettare il terzo motivo di appello, ha qualificato come legittima la scelta dell’assemblea di affidare l’appalto ad altra ditta. Rileva che la motivazione e’ in contraddizione con l’accoglimento del secondo motivo di gravame, laddove la Corte aveva affermato che la precedente delibera 31-5-2007 non aveva risolto l’appalto con (OMISSIS) ed evidenzia che la delibera ha violato il disposto dell’articolo 1453 c.c., ritenendo di potere risolvere unilateralmente il primo contratto di appalto; sostiene percio’ che la stipula del secondo contratto di appalto, in sovrapposizione con quello in essere, fosse illegittima e che la delibera impugnata avesse avuto l’efficacia di risolvere il primo contratto con (OMISSIS), di affidare i lavori a (OMISSIS) s.r.l. e conclamare definitivamente l’inadempimento del Condominio alle obbligazioni assunte con (OMISSIS).
2.1.Il motivo e’ inammissibile in quanto formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza individuare il fatto decisivo di cui si lamenti l’omesso esame; il motivo, anche riqualificato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per violazione dell’articolo 1453 c.c., e’ infondato.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
Si deve fare applicazione del principio secondo il quale il sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulla contrarieta’ alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., e’ limitato a un riscontro di legittimita’ delle decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, e non puo’ estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalita’ di cui l’assemblea dispone, o alla valutazione della convenienza economica di quanto deliberato (Cass. Sez. 2 13-5-2022 n. 15320 Rv. 664798-01, Cass. Sez.6-2 25-2-2020 n. 5061 Rv. 657265-01, Cass. Sez. 2 20-6-2012 n. 10199 Rv. 622882-01). Inoltre, e’ acquisito il principio secondo il quale le delibere assembleari sono nulle, tra l’altro, nel caso in cui siano contrarie a norme imperative e siano assunte in materie che esulano dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135 n. 2 e 3 c.c. e sono annullabili nel caso in cui, pur assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, abbiano a oggetto la ripartizione tra i condomini delle spese in violazione dei criteri previsti dalla legge o dal regolamento (Cass. Sez. U 14-4-2021 n. 9839 Rv. 661084-03, Cass. Sez. U 7-3-2005 n. 4806 Rv. 579439-01). Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, come nella fattispecie, alla scelta dell’assemblea di non dare corso a un contratto gia’ concluso, in quanto non si tratta di scelte assunte dall’assemblea esorbitando dall’ambito dei suoi poteri; l’eventuale erronea valutazione giuridica che abbia indotto l’assemblea ad assumere anche la decisione di promuovere la lite non incide in se’ sulla legittimita’ della delibera, come confermato dal fatto che l’articolo 1132 c.c. tutela il condomino dissenziente dandogli la possibilita’ di separare la propria responsabilita’ da quella del condominio nella forma ivi prevista.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
Cio’ posto, non sussiste nella sentenza impugnata neppure la contraddizione lamentata dalla ricorrente. Nell’esaminare il secondo motivo di appello la Corte territoriale ha escluso che la precedente delibera 31-5-2007 avesse risolto il primo contratto di appalto e che in tal senso fosse stata la pronuncia della sentenza n. 8280/2008 del Tribunale di Roma. Di seguito, nell’esaminare il terzo motivo di appello, la Corte ha escluso che la delibera 11-10-2017 avesse risolto il primo contratto di appalto, dichiarando che l’assemblea aveva dato per scontato che lo stesso fosse gia’ stato risolto a seguito della linea esposta dal legale nella precedente adunanza, tanto che l’amministratore era stato convocato unitamente al direttore dei lavori dai Carabinieri per una denuncia querela proposta dalla ditta (OMISSIS). Questo non significa che la Corte territoriale abbia dichiarato, in contraddizione con la precedente affermazione, che la risoluzione del contratto fosse stata disposta dalla delibera 31-5-2007: la risoluzione o comunque la mancata esecuzione del contratto, a prescindere dal contenuto delle delibere assembleari, poteva essere la conseguenza del comportamento posto in essere dai due contraenti, dal Condominio che aveva deciso di non dare corso ai lavori e dall’appaltatore (OMISSIS) che aveva proposto denuncia querela contro il Condominio. Quindi, la sentenza impugnata ha soltanto evidenziato che la delibera 11-10-2007 e’ stata assunta sulla base del presupposto che il primo contratto di appalto fosse stato risolto o comunque non sarebbe stato eseguito, e non per il fatto che la risoluzione fosse stata disposta dalla delibera 31-5-2007. Inoltre, la sentenza impugnata, nell’escludere che l’illegittimita’ della delibera derivasse dal fatto di avere deliberato di dare incarico per i lavori ad altra ditta prima di risolvere in via giudiziaria il contenzioso con la ditta (OMISSIS), ha rispettato i limiti del sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulle delibere assembleari che sono stati sopra esposti; cio’ in quanto la scelta di concludere un secondo contratto spettava alla valutazione discrezionale dell’assemblea e nessuno degli argomenti del ricorrente e’ volto a prospettare che la deliberazione relativa alla stipulazione di tale secondo contratto fosse espressione di un eccesso di potere.
3.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimita’, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Conferma della decisione impugnata con ragioni ed argomentazioni diverse
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex articolo 13 comma 1-quater Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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