Condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5811.

Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.

Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5811. Condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro

Data udienza 11 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Controversie condominiali – Diritti dei singoli condomini sulle parti comuni – Condomino – Legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei diritti di comproprietario “pro quota” – Regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. – Applicazione al solo fine di agevolare l’instaurazione del contraddittorio – Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10926-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), AVV. (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

Condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione degli articoli 1129-1131 c.c. ed omessa pronuncia su fatto decisivo) avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2021, resa su opposizione tardiva (RG n. 13552/2020) al decreto n. 7276/2018 del Tribunale di Napoli emesso su domanda dell’avvocato (OMISSIS) per compensi professionali di avvocato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, nei confronti del Condominio di (OMISSIS).
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
L’avvocato (OMISSIS) aveva esposto di aver ricevuto in data 12 giugno 2020 la contestuale notifica di atto di precetto e decreto ingiuntivo n. 7276/2018 in data 12/6/2020, intimati dall’avvocato (OMISSIS) per il pagamento della complessiva somma di Euro 10.432,77, pari alla quota di partecipazione del Limone alla spesa condominiale. Con l’indicato decreto ingiuntivo il Tribunale di Napoli aveva ingiunto al Condominio di (OMISSIS) di pagare all’avvocato (OMISSIS) la somma di Euro 30.212,96 per compensi professionali. Il decreto monitorio era stato notificato all’amministratore del Condominio in data 12 ottobre 2018 e avverso lo stesso non veniva proposta opposizione. L’opponente aveva tuttavia dedotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato a (OMISSIS) nella qualita’ di amministratore del condominio, benche’ lo stesso fosse stato revocato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 18 dicembre 2013.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opponente, affermando che soltanto il condominio avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
L’unico motivo del ricorso dell’avvocato (OMISSIS) ribadisce che non si poteva ipotizzare una rappresentanza del condominio in capo all’amministratore al quale e’ stato indirizzato il decreto ingiuntivo, in quanto questi era stato revocato dall’autorita’ giudiziaria per gravi irregolarita’, ben quattro anni prima della notifica del provvedimento e, di conseguenza, il condominio era privo del soggetto che potesse legalmente e validamente svolgere tale funzione e compiere atti di gestione anche conservativi non essendo nella fattispecie ipotizzabile la prorogatio dei suoi poteri. Secondo il ricorrente, la questione da esaminare non era percio’ quella della legittimazione processuale autonoma e sostituiva del condomino nelle normali ipotesi di scadenza del mandato o sostituzione dell’amministratore prima della sua scadenza per scelta dell’assemblea, bensi’ se l’amministratore revocato dall’autorita’ giudiziaria per gravi omissioni resti o meno in prorogatio e dunque se persista anche la legittimazione di questi ex articolo 1131 c.c. Essendo l’amministratore destinatario della notifica privo della rappresentanza processuale del condominio, di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittimati alla opposizione i singoli condomini.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Tribunale di Napoli ha richiamato in motivazione una pronuncia di questa Corte che ha sostenuto che i singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell’interesse comune, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda e’ diretta (Cass. Sez. 6 – 2, 13/06/2018, n. 15567).
In parallelo, Cass. Sez. 6 – 3, 29/03/2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289 del 2012 e Cass. n. 23693 del 2011) aveva affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo formato nei confronti del condominio dovesse intendersi ottenuto nei confronti di “soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini”, con conseguente inoperativita’ dell’articolo 654 c.p.c., comma 2.
Tali precedenti non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra “parte condominio” e “parte condomino”, avendo Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”, operando la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l’instaurazione del contraddittorio.
D’altro canto, sempre rispetto all’insegnamento recato dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019, n. 10934, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di un’obbligazione assunta dall’amministratore per conto dei partecipanti (nella specie, ai fini della prestazione di attivita’ professionali in favore del condominio), ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Qui si tratta non di azione relativa alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunita’ condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286).
La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio (nella specie, opposizione tardiva per l’assunta nullita’ della notificazione del decreto, giacche’ eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall’esistenza dell’obbligazione assunta nell’interesse del condominio la responsabilita’ dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856).
Cosi’ gia’ Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermo’ che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non e’ impugnabile con l’opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti. Al contrario, secondo Cass. n. 4436 del 2017, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell’amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell’appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del condominio rappresentato dall’amministratore.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilita’ dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullita’ del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205).
Deve, pertanto accogliersi il ricorso, con conseguenti cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, sottoporra’ la causa a nuovo esame e si uniformera’ all’enunciato principio, provvedendo altresi’ a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale
di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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