Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19556.
Condominio e le infiltrazioni provenienti da un lastrico solare.
In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest’ultimo, agli effetti dell’articolo 2051 del Cc, e non anche – neppure in via concorrenziale – il condominio, il quale è obbligato a eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari.
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19556. Condominio e le infiltrazioni provenienti da un lastrico solare
Data udienza 13 maggio 2021.
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Infiltrazioni provenienti da un lastrico solare – Vizi e carenze costruttive per l’immobile – Indebita tolleranza da parte del proprietario – Responsabilità ex articolo 2051 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5192-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3568/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3568/2019, pubblicata in data 26 giugno 2019.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS).
2. La Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Marano, con cui venne accolta la domanda avanzata da (OMISSIS) e condannato il Condominio (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dall’unita’ immobiliare dell’attore, sita al secondo piano dell’edificio, a cagione delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprieta’ esclusiva dell’attore. Il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi di cui all’articolo 1126 c.c., riparti’ le spese di ripristino e riparazione tra il (OMISSIS), proprietario dell’unita’ immobiliare danneggiata e del lastrico solare, e il Condominio convenuto, nelle proporzioni indicate dalla norma stessa.
La Corte d’appello, ritenendo che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che, come emerso dalle risultanze probatorie, le cause delle infiltrazioni fossero da imputare non gia’ a usura e a carenze manutentive, ma a difetti originari di costruzione della copertura, ha applicato il criterio di imputazione di responsabilita’ indicato dall’articolo 2051 c.c., cosi’ onerando delle spese in oggetto il solo proprietario del lastrico solare, senza alcuna partecipazione del Condominio.
3. Il primo e unico motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1126 c.c., in relazione agli articoli 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3), per avere la Corte d’appello di Napoli deciso senza tener conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9449/2016, pubblicata il 10 maggio 2016. A parere del ricorrente, l’orientamento fatto proprio dalla Corte d’appello “non e’ piu’ attuale ne’ applicabile al caso di specie”, poiche’ e’ stato superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
4.1. Il ricorrente ha presentato memoria.
5. Il ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’appello di Napoli ha affermato che la responsabilita’ per i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprieta’ esclusiva (OMISSIS), giacche’ riferibili (come accertato in fatto sulla base delle risultanze peritali) a vizi e carenze costruttive dell’immobile, alla luce dei difetti delle pendenze e del punto di raccolta, nonche’ dell’assenza di giunti dilatativi, e’ da ascrivere unicamente, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., al medesimo proprietario esclusivo e non anche al convenuto condominio.
Le censura formulata da (OMISSIS) e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto oggetto di lite in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento.
Uniformandosi al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, deve ribadirsi che in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonche’ sull’assemblea dei condomini ex articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilita’, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilita’ del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Nel caso in esame, e’ stato accertato dai giudici del merito – in base ad apprezzamento sottratto al sindacato di legittimita’ dell’efficacia eziologica delle rispettive condotte asseritamente lesive – che la causa dei danni fosse imputabile non alla omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetusta’, ipotesi cui torna applicabile l’articolo 1126 c.c., quanto riconducibile a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilita’ del solo medesimo proprietario del lastrico solare, ex articolo 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – del condominio, il quale e’ obbligato ad eseguire le attivita’ di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari (si vedano Cass. Sez. 2, 21/11/2016, n. 23680; Cass. Sez. 3, 19/06/2013, n. 15300; Cass. Sez. 2, 15/04/2010, n. 9084; Cass. Sez. 3, 18/06/1998, n. 6060).
La ratio che esonera il condominio dalla responsabilita’ per danni che siano eziologicamente derivati soltanto da carenze o vizi costruttivi del terrazzo di proprieta’ esclusiva, e non dunque dalla omessa esecuzione di interventi riparatori esigibili dal condominio, non e’ colta nelle censure di (OMISSIS), tant’e’ che ancora nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, si insiste nell’escludere ogni tolleranza del ricorrente, “viste le continue richieste di intervento rivolte all’Amministratore di Condominio e all’Assemblea”.
In definitiva, deve enunciarsi il seguente principio:
In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest’ultimo, agli effetti dell’articolo 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – il condominio, il quale e’ obbligato ad eseguire le attivita’ di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari.
6. Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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