Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 gennaio 2019, n.848.

La massima estrapolata:

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.

Ordinanza 15 gennaio 2019, n.848

Presidente D’Ascola

Relatore Scarpa

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il (omissis) , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 294/2017 del 1 marzo 2017, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal condomino R.A. avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di L’Aquila l’11 gennaio 2016, ha dichiarato lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dell’area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento, costituente un’intercapedine tra il piano di calpestio di quest’ultimo ed il piano di campagna, per averne avuto il possesso esclusivo dal 1985 in poi.

Resiste con controricorso R.A. , mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Il primo motivo del ricorso del (omissis) deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 101 e 331 c.p.c., per mancata proposizione dell’atto di appello nei confronti del condomino T.V. , che era stato parte del giudizio di primo grado insieme a tutti gli altri condomini.

Il secondo motivo del ricorso del (omissis) deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato usucapito dal R. il ‘vano’ e non l’’area’ sottostante l’appartamento.

Il terzo motivo del ricorso del (omissis) deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 342 c.p.c., per l’inammissibilità dell’atto di appello.

Il quarto motivo del ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., illustrando il contenuto dell’accordo con cui il condominio aveva autorizzato il R. alla tamponatura del vano sottostante il suo appartamento.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, rimanendo assorbite le restanti censure, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come da questa Corte più volte precisato, in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale: Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 – 2, 15/03/2017, n. 6649). Ne consegue che, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d’appello deve disporre, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi. L’atto di appello di R.A. , diretto all’accoglimento della domanda di usucapione dell’area sottostante il suo appartamento, non venne invece rivolto, come risulta anche dalla relativa vocatio in ius e dalla richiesta di notificazione della citazione, nei confronti del condomino T.V. , che era stato parte del giudizio di primo grado. Né vale ad escludere il vizio di non integrità del contraddittorio l’erronea dichiarazione della contumacia di T.V. nell’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti del condomino pretermesso, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione

 

Avv. Renato D’Isa

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *