Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2022| n. 3934.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose.
In tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto
Ordinanza|8 febbraio 2022| n. 3934. Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
Data udienza 16 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Condizioni generali di contratto – Obbligo della specifica approvazione per iscritto – Art. 1341 c.c., co. 2 – Schema contrattuale predisposto e condizioni generali fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19309-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) S.R.L.U., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS);
– resistente per regolamento di competenza –
avverso la SENTENZA N. 516/2021 del TRIBUNALE DI TRAPANI, depositata il 15/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Condizioni generali di contratto e l’efficacia delle clausole onerose
RILEVATO
che:
1.1. Il tribunale di Trapani, con decreto del 28/7/2020, ha ingiunto alla (OMISSIS) s.r.l. di pagare alla (OMISSIS) s.r.l.u. la somma di Euro 92.851,92, oltre interessi e spese, a titolo di canone d’affitto dalla stessa dovuto in relazione al contratto d’affitto di un complesso turistico stipulato il 27/2/2018 e a titolo di indennita’ d’occupazione;
1.2. la (OMISSIS) s.r.l., con atto notificato il 29/9/2020, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca;
1.3. la (OMISSIS) s.r.l.u. si e’ costituita in giudizio e, dopo aver rappresentato l’avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, ha sollevato, in via pregiudiziale, l’eccezione d’arbitrato alla luce della clausola di cui all’articolo 21 del contratto;
1.4. il tribunale, con la sentenza in epigrafe, depositata il 15/6/2021, ha dichiarato che la cognizione della controversia appartiene al giudizio arbitrale;
1.5. il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che l’articolo 21 del contratto stipulato inter partes il 27/2/2018, come tempestivamente eccepito dall’opposta, contiene una clausola compromissoria in forza della quale “le parti convengono che tutte le controversia che possano comunque derivare dal presente contratto saranno decise da un arbitro scelto di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trapani”, ha ritenuto le contestazioni sollevate dall’opponente circa la validita’ e l’efficacia della clausola compromissoria dovessero essere respinte in quanto infondate sul rilievo, innanzitutto, che la mancanza di separata sottoscrizione non costituisce causa di inefficacia o di nullita’ della clausola compromissoria ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 1341 c.c., la quale opera a tutela del contraente debole nei soli casi di contatti con condizioni generali ovvero di stipula mediante sottoscrizione di moduli o formulari, ed, in secondo luogo, che l’eventuale nullita’ del contratto non incide, a norma dell’articolo 808 c.p.c., comma 2, sulla validita’ della clausola compromissoria in esso contenuta; d’altra parte, ha aggiunto il tribunale, gia’ nel contratto stipulato tra le parti in data 28/5/2008, che la parte opponente sostiene essere l’unico regolamento applicabile nei rapporti tra le parti, contiene, nei medesimi termini, una clausola di devoluzione ad arbitri delle possibili future controversie, e cio’ rafforza la considerazione circa la piena ed assoluta liberta’ di entrambe le parti in ordine all’inserimento di tale clausola anche nel successivo contratto del 2018;
2.1. la (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 14/7/2021, ha proposto, avverso la predetta sentenza, regolamento di competenza, articolando un motivo;
2.2. la societa’ ricorrente, in particolare, lamentando la nullita’ della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 27/2/2018 in quanto vessatoria, ha dedotto che, in effetti, tale contratto, come emerge dai documenti allegati e dalla tempistica della relativa stipulazione, e’ stato predisposto dal contraente forte, e cioe’ il locatore, cui il conduttore, quale contraente debole, ha dovuto prestare acquiescenza sicche’, per avere efficacia, la clausola arbitrale, evidentemente vessatoria, doveva essere accettata espressamente, essendo, altrimenti, invalida, a norma dell’articolo 1341 c.c.;
2.3. d’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, lo stesso tribunale di Trapani, nell’ordinanza emessa sulla domanda cautelare proposta dalla concedente, ha ritenuto che il contratto stipulato il 28/5/2008 doveva essere qualificato come una locazione d’immobile e non come un affitto d’azienda e che, in applicazione della disciplina vincolistica prevista dalla L. n. 392 del 1978, i successivi accordi intervenuti tra le parti, come quello contenuto nella scrittura privata del 27/2/2018, volti a modificare la durata del contratto e l’importo dei canoni, dovevano essere considerati come insanabilmente nulli, per cui, ha concluso la ricorrente, tale nullita’ investe anche la clausola compromissaria inserita nella predetta scrittura che e’, pertanto, parimenti nulla;
2.4. la ricorrente, infine, dopo aver censurato gli ulteriori motivi addotti dall’opposta per sostenere l’incompetenza del tribunale, benche’ non trattati nella sentenza impugnata, come la tardivita’ dell’opposizione rispetto all’atto di rinuncia al decreto ingiuntivo, notificato a mezzo del 29/9/2020 ma con oggetto “proposta di nomina di arbitro unico”, ha dedotto che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ha comportato la rinuncia da parte della (OMISSIS) rispetto alla (non) pattuita competenza arbitrale;
2.5. la societa’ (OMISSIS) s.r.l.u. ha depositato memorie difensive nelle quali ha resistito al regolamento di competenza chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato.
RITENUTO
che:
3. intanto, la questione di validita’ della clausola arbitrale e’ stata correttamente sottoposta all’esame di questa Corte con istanza di regolamento di competenza posto che, per un verso, non risulta ancora introdotto il giudizio arbitrale e, per altro verso, la questione e’ dedotta proprio al fine di negare la devoluzione ad arbitri della controversia in ragione della quale l’adito giudice ordinario ha declinato la propria competenza; questa Corte, in effetti, ha gia’ avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 819-ter c.p.c., u.c., cosi’ come novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 22 in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all’autorita’ giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidita’ o inefficacia della convenzione d’arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria dell’invalidita’ o dell’inefficacia della convenzione quando, appunto, come nel caso in esame, non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione stessa; in tale evenienza, precisamente, l’invalidita’ o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato puo’ essere invocata davanti all’autorita’ giudiziaria con autonoma domanda di accertamento o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorche’ la parte convenuta abbia eccepito l’esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale; nel caso in cui, avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, il predetto giudizio compete, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza, alla Corte di cassazione (Cass. n. 17019 del 2011; Cass. n. 14476 del 2019);
4. il ricorso, sebbene ammissibile, non e’, tuttavia, fondato: escluso, in particolare, che la clausola in esame possa essere investita dalla nullita’ prevista dall’articolo 447-bis c.p.c., comma 2, (Cass. n. 19393 del 2013, secondo la quale tale norma, concernente le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, ha riguardo alla sola competenza per territorio del giudice del luogo dove e’ posto il bene, sancendo la nullita’ delle clausole di deroga ad essa, con la conseguenza che non e’ colpita da detta sanzione la clausola di compromissione in arbitri di una di tali controversie), la Corte osserva:
a) intanto, che, in tema di condizioni generali di contratto, perche’ sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’articolo 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma e’ altresi’ necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perche’ confezionate da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie, con la conseguenza che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 20461 del 2020); in effetti, la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale e’ del tutto insufficiente a giustificare l’automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli articoli 1341 e 1342 c.c., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicche’ la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilita’ di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (Cass. m. conf., Cass. n. 17073 del 2013); in tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose (tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) e’, in definitiva, subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie); la mera attivita’ di formulazione del regolamento contrattuale e’ da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 12153 del 2006); non richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto (nella specie, di locazione ultranovennale) predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie (Cass. n. 27320 del 2020);
b) in secondo luogo, che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facolta’, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessita’, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. n. 25939 del 2021);
c) infine, che, in virtu’ del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualita’ nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio, con la conseguenza che la nullita’ del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidita’ (Cass. n. 25024 del 2013; Cass. n. 18134 del 2013; Cass. n. 8868 del 2014): in effetti, la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a se’ stante rispetto al contratto in cui sia inserita (Cass. n. 1439 del 2020, in motiv.) e tale principio ha trovato conferma nell’articolo 808 c.p.c., comma 3 (oggi comma 2), a norma del quale la validita’ della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce (Cass. n. 1439 del 2020, in motiv.);
5. il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, con la conseguente conferma della competenza dell’arbitro dichiarata dall’ordinanza impugnata;
6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
7. in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente puo’ essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (Cass. n. 13636 del 2020);
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso e conferma la competenza dell’arbitro dichiarata dall’ordinanza impugnata; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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