Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27127
La massima estrapolata:
La cosiddetta condizione unilaterale, convenuta dunque nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, anche se non stipulata espressamente può emergere per implicito, a dimostrazione dello scopo che le parti si propongono, quando la sua determinazione promani da una corretta valutazione dell’intero rapporto negoziale.
Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27127
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di procuratore della (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso:
(OMISSIS) S.r.l., e per essa la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente successivo –
e sul ricorso:
(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente successivo –
e sul ricorso:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 120/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
FATTI DI CAUSA
Con atto notar (OMISSIS) del 28-12-1994 la (OMISSIS) s.p.a. riconosceva di essere debitrice di diverse banche per un complessivo importo di oltre quaranta miliardi di lire e otteneva dalle banche medesime, ognuna per la propria porzione creditoria, di consolidare il debito alla suddetta data e di poterlo rimborsare con pagamenti dilazionati in un periodo di sette anni, con preammortamento biennale e maggiorazione di interessi.
A garanzia dei debiti oggetto della detta operazione, la societa’ costituiva un’ipoteca in favore delle singole banche.
In data 21/10/1996 il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava il fallimento della (OMISSIS). Indi alcune delle creditrici, e segnatamente per quanto interessa l’ (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS), chiedevano di essere ammesse al passivo del fallimento con rango ipotecario.
Il giudice delegato disconosceva la prelazione poiche’ nell’articolo 14 dell’atto notar (OMISSIS) sopra mentovato era stato convenuto che il contratto avrebbe perduto automaticamente ogni effetto nel caso in cui la (OMISSIS) non avesse raggiunto – cosi’ come non aveva raggiunto – determinati traguardi in termini di fatturato, profitto lordo e cash flow per gli anni 1995 e 1996, con conseguente inefficacia anche dell’ipoteca e declassamento dei crediti al chirografo.
La decisione veniva confermata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi della L. Fall., articolo 98 (testo pro tempore) e i conseguenti gravami erano a loro volta disattesi dalla corte d’appello di Messina.
Avverso la sentenza d’appello, depositata in data 19/2/2013, hanno proposto distinti ricorsi (1) (OMISSIS) s.p.a., gia’ appellante incidentale quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., cessionaria in blocco dei crediti di (OMISSIS) s.p.a., articolando quattro motivi; (2) (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per conto di (OMISSIS) s.r.l., articolando tre motivi; (3) (OMISSIS), articolando quattro motivi, (4) (OMISSIS), essa pure con tre motivi.
In tutti i ricorsi si e’ costituita, resistendo, la curatela del fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Pregiudizialmente devono essere affrontati il terzo motivo di (OMISSIS), il quarto motivo di (OMISSIS) e il terzo motivo di (OMISSIS).
Con tali motivi le ricorrenti contestano l’affermazione della corte d’appello secondo la quale la societa’ (OMISSIS) non aveva raggiunto gli obiettivi indicati nel contratto.
La prova del mancato raggiungimento degli obiettivi era stata desunta dalle risultanze di bilancio (oltre che da una relazione di polizia tributaria), indicative della situazione di grave dissesto che aveva nello stesso anno 1996 portato alla dichiarazione di fallimento. E le ricorrenti al riguardo deducono la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2709 cod. civ. e comunque l’omesso esame di fatto decisivo.
In particolare, (OMISSIS) e (OMISSIS) obiettano che i bilanci fanno piena prova contro l’imprenditore, e non invece a favore di esso, e che la relazione di polizia tributaria era rimasta estranea al giudizio di primo grado; (OMISSIS) censura la cripticita’ del rilievo motivazionale, praticamente basato su quanto detto dal giudice di primo grado.
E’ agevole osservare che le censure sono inammissibili.
Quelle in iure a niente servono, visto che la curatela del fallimento e’ notoriamente un soggetto terzo rispetto all’imprenditore, e visto che la prova e’ stata desunta giustappunto dai bilanci degli anni considerati (1995 e 1996), le cui negative risultanze non appaiono minimamente contestate.
Quelle di ordine motivazionale sono del tutto generiche, non essendo in verita’ dalle ricorrenti indicato alcun fatto storico che la corte d’appello, nell’esprimere il detto suo convincimento, avrebbe omesso di considerare.
2. – Cio’ stante, debbono essere per ordine logico esaminate le censure svolte dalle parti ricorrenti nel primo motivo di ciascun ricorso.
Tale primo motivo e’, con varieta’ di sfumature lessicali, ripetitivo di una identica tesi.
Tutte le ricorrenti infatti denunziano la violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica di cui all’articolo 1362 c.c., e segg., oltreche’ l’omesso esame di fatti decisivi, con specifico riferimento all’interesse sotteso alla clausola condizionale menzionata in sentenza e al significato attribuitole, che dalla corte d’appello e’ stato apoditticamente ritenuto bilaterale e che, invece, ciascuna parte ricorrente assume unilaterale.
3. – I motivi sono fondati.
3.1. – La corte d’appello ha reso la decisione facendo leva sull’articolo 14 dell’atto notar (OMISSIS).
Il testo di tale clausola, riportato interamente – senza contestazioni – nei ricorsi assieme ai restanti articoli 13 e 15, era nella parte che rileva il seguente: “La presente convenzione decadra’ automaticamente e perdera’ pertanto ogni effetto giuridico nel caso in cui la (OMISSIS) s.p.a. non raggiungesse i seguenti traguardi: (..)”.
3.2. – La corte territoriale ha ritenuto che l’interpretazione letterale non lasciasse spazio alle argomentazioni delle creditrici, poiche’ “attraverso la convenzione” avevano trovato equilibrio i contrapposti interessi delle parti: “la (OMISSIS), gravata di un ingente debito e gia’ diffidata dagli Istituti all’immediato rientro,” aveva ottenuto “respiro attraverso il consolidamento del debito da rimborsare mediante pagamento dilazionato”; gli Istituti si erano garantiti – lasciando spazio al recupero – “una prospettiva concreta di ottenere il capitale attraverso un rientro graduale della (OMISSIS)”.
Per conseguenza, a dire della corte d’appello, una volta venuta meno la dilazione accordata, perche’ gli obiettivi non erano stati raggiunti, “il credito (era) divenuto immediatamente esigibile e la garanzia ipotecaria non (aveva) piu’ ragione di esistere”.
4. – L’assunto e’ censurabile poiche’ limitato a una irrilevante considerazione in ordine all’interesse presidiato dalla convenzione negoziale complessiva, mentre era decisivo stabilire quale fosse l’interesse sotteso direttamente alla clausola condizionale.
Come questa Corte ha piu’ volte chiarito, le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell’interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti.
A tal riguardo occorre un’espressa clausola o, quanto meno, una serie di elementi idonei a indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse.
E’ importante ribadire che la cosiddetta condizione unilaterale, cioe’ appunto la condizione convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, anche se non stipulata espressamente, puo’ emergere per implicito, come corollario indefettibile dello scopo che le parti si propongono, allorquando la sua determinazione nell’interesse di un unico contraente, chiamato a sopportare un preciso onere economico, promani da una corretta valutazione dell’intero rapporto negoziale (v. Cass. n. 8685-99, Cass. n. 6742-87).
In questa eventualita’ la parte contraente, nel cui interesse e’ posta la condizione, ha la facolta’ di rinunziarvi sia prima, sia dopo l’avveramento, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volonta’ (v. Cass. n. 5692-12, Cass. n. 27320-17).
5. – La corte d’appello non ha affatto considerato i ripetuti principi.
Essa ha dato per scontato che la clausola in questione fosse bilaterale con un’operazione interpretativa assolutamente carente e superficiale, praticamente incentrata sul mero richiamo del testo della clausola.
Dal testo tuttavia non e’ dato risalire a un comune interesse delle parti contraenti al verificarsi del fatto contemplato nel contratto, oltre tutto illogico in presenza dell’obiettivo della societa’ di mantenere la facolta’ di rimborso dilazionato del debito “consolidato” (come la corte d’appello dice) nella stessa scrittura.
In vero, su un piano generale, non si comprende in qual senso la societa’ debitrice, che aveva ottenuto la dilazione di pagamento, potesse dirsi interessata al venir meno della dilazione stessa; e, sul piano specifico, la corte d’appello non ha reso sul punto alcuna pertinente considerazione esplicativa, onde potersi ricostruire in modo razionale il percorso seguito per addivenire alla conclusione circa una comunanza di interesse all’avveramento di quanto dedotto in condizione.
6. – L’accoglimento del primo motivo di ciascuno dei ricorsi comporta l’assorbimento dei restanti.
L’impugnata sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, riesaminera’ la questione sottesa uniformandosi ai principi di diritto suesposti.
La corte d’appello provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ciascun ricorso; dichiara inammissibili il terzo motivo di (OMISSIS), il quarto motivo di (OMISSIS) e il terzo motivo di (OMISSIS); dichiara assorbiti gli altri motivi hinc et inde formulati; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Messina.
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