Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 giugno 2021| n. 22066.

In caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista, non può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore. (Fattispecie di estorsione aggravata ai sensi degli artt. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991).

Sentenza|4 giugno 2021| n. 22066. Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matild – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfred – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittor – Consigliere

Dott. MONACO Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS), (OMISSIS) e – in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) – per (OMISSIS)), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Enna ad esito del giudizio ordinario, condannava gli odierni ricorrenti alle pene e per i delitti di seguito indicati:
(OMISSIS) alla pena di undici anni e nove mesi di reclusione per i reati di direzione e organizzazione dell’associazione di tipo mafioso, armata, denominata “Cosa nostra”, segnatamente della famiglia di Pietraperzia (capo 1), di concorso in danneggiamento seguito da incendio, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa (capo 8), di concorso in detenzione illegale e porto in luogo pubblico di fucili e pistole e del relativo munizionamento, con le medesime aggravanti (capi 10 e 11);
(OMISSIS) alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione per i reati di partecipazione alla suddetta associazione di tipo mafioso (capo 1) e di concorso in detenzione illegale e porto in luogo pubblico di pistole e del relativo munizionamento, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa (capo 11), applicata la continuazione anche con altro reato giudicato in un diverso processo, definitosi con sentenza irrevocabile emessa dalla medesima Corte di appello;
(OMISSIS) alla pena di otto anni di reclusione per il reato di partecipazione alla stessa associazione di tipo mafioso (capo 1);
(OMISSIS) alla pena di sette anni di reclusione per il reato di partecipazione alla suddetta associazione di tipo mafioso (capo 1);
(OMISSIS) alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di partecipazione alla stessa associazione di tipo mafioso (capo 1);
(OMISSIS) alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per i reati di partecipazione alla suddetta associazione di tipo mafioso (capo 1), di concorso in detenzione illegale e porto in luogo pubblico di fucili e pistole, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa (capo 13), di detenzione illegale, porto in luogo pubblico e cessione di una pistola con matricola abrasa, con le medesime aggravanti (capo 14), e di ricettazione della stessa pistola (capo 15), commessi – gli ultimi due – in concorso con il fratello (OMISSIS);
(OMISSIS) alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e 1.050 Euro di multa per i reati di detenzione illegale, porto in luogo pubblico e cessione di una pistola con matricola abrasa, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa, e di ricettazione della medesima pistola, commessi in concorso con il fratello (OMISSIS) (capi 15 e 16 di cui al decreto ex articolo 429 c.p.p., in data 9 maggio 2017);
(OMISSIS) alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione e 1.390 Euro di multa per il reato di concorso in estorsione, con le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa (capo 5), applicata la continuazione con altri reati giudicati in due processi definitisi con sentenze irrevocabili emesse dalla stessa Corte di appello;
(OMISSIS) alla pena di quattro anni di reclusione e 14.000 Euro di multa per i reati di tentata detenzione illegale e tentato porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze e del relativo munizionamento (capo 16).
2. Hanno proposto ricorso i nove imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

 

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3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in undici motivi, con i quali la difesa ha censurato la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione (“mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’”) con riferimento ad altrettanti punti della decisione.
3.1. In relazione alla utilizzabilita’ delle intercettazioni, attivate nei confronti del ricorrente solo sulla scorta delle rivelazioni di (OMISSIS).
La Corte di appello, cosi’ come il Tribunale, non ha indicato le risultanze investigative diverse da dette rivelazioni, tali da costituire gravi indizi per le ipotesi di reato contestate.
3.2. In relazione al principio del ne bis in idem sostanziale.
La Corte di merito ha nuovamente valutato l’episodio estorsivo in danno della ditta (OMISSIS), per il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti in primo grado, rivalutando, peraltro parzialmente, il compendio probatorio, con un travisamento del fatto.
La sentenza si e’ soffermata solo sul contenuto delle intercettazioni, il cui senso e’ stato spiegato dal capocantiere (OMISSIS), ritenuto inattendibile nonostante le sue dichiarazioni abbiano trovato conferma e riscontro in numerose altre testimonianze, dalle quali e’ emerso che (OMISSIS) e (OMISSIS) non si erano mai interessati dell’assunzione dei lavoratori indicati nel capo d’imputazione sub 9).
3.3. In relazione alla ritenuta “aggravante” di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2.
La sentenza impugnata non ha indicato condotte ascrivibili a (OMISSIS) dalle quali desumere che egli avesse impartito direttive ai suoi sodali (e, in particolare, a (OMISSIS) e (OMISSIS), gli unici che residuerebbero quali meri partecipi al sodalizio), volte alla commissione dei delitti di cui al capo 1) dell’imputazione, considerato anche che dall’unico reato fine contestato (la estorsione in precedenza richiamata) il ricorrente e’ stato assolto.
La Corte ha esaminato solo il contenuto delle intercettazioni, ignorando le altre prove del processo, a partire dalla deposizione del maresciallo (OMISSIS), teste chiave dell’accusa, che ha escluso l’esistenza di rapporti fra (OMISSIS) e i due soggetti in ipotesi allo stesso subalterni ( (OMISSIS) e (OMISSIS)).

 

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Nessuno dei collaboratori di giustizia ha mai sentito parlare del ricorrente.
Anche la vicenda delle assunzioni alla (OMISSIS) smentisce il ruolo apicale attribuito a (OMISSIS), costretto a lavorare in un cantiere lontanissimo da Pietraperzia.
In sostanza, manca la prova che l’imputato abbia mai esercitato un ruolo di vertice all’interno dell’organizzazione mafiosa.
3.4. In relazione alla condanna per il reato associativo di cui al capo 1).
I giudici di merito non hanno spiegato che cosa in concreto avrebbe fatto (OMISSIS) in favore dell’associazione mafiosa per garantirne il mantenimento, con il perseguimento delle sue finalita’ illecite, durante la detenzione di (OMISSIS), ritenuto il capo del sodalizio.
La valutazione del materiale probatorio e’ stata parziale e limitata all’analisi del contenuto delle intercettazioni, avvenuta in modo parcellizzato.
3.4.1. Quanto al cosiddetto “affare (OMISSIS)” (riguardante la condotta di (OMISSIS), ritenuto un confidente dei Carabinieri), che provoco’ uno “stato di fibrillazione” all’interno del sodalizio, la Corte di appello ha valorizzato alcune conversazioni ambientali intercettate (le nn. 1725, 1726 e 1727 del 28 gennaio 2012), dandone una lettura slegata da quelle precedenti e successive, alle quali prese parte anche (OMISSIS), che il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, ad esito del giudizio abbreviato, ha assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con argomentazioni trascurate nella sentenza impugnata.
La Corte ha tratto elementi di prova a carico del ricorrente, ignorando una serie di rilevanti circostanze, ed ha formulato congetture per ritenere (OMISSIS) partecipe del sodalizio solo perche’ egli era presente ai dialoghi, non considerando come i riferimenti all’incontro con il mafioso (OMISSIS) e alla scarcerazione di (OMISSIS) potessero essere espressione di una “mera vanteria”.

 

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Dalle suddette conversazioni non emerge affatto lo stato di fibrillazione in ragione della “collaborazione” di (OMISSIS) con gli inquirenti, ma semmai una preoccupazione da parte degli interlocutori per le dicerie che lo stesso diffondeva sul loro conto, accusandoli della commissione di vari illeciti, a fronte delle quali l’atteggiamento remissivo, indifferente e rassegnato assunto da (OMISSIS) mal si concilia con quello di un capomafia.
La “questione (OMISSIS)”, dunque, e’ stata apoditticamente utilizzata nella sentenza impugnata per desumere elementi di prova a carico del ricorrente.
3.4.2. Altrettanto indimostrato e’ l’assunto secondo il quale (OMISSIS) fu “vicino alla famiglia (OMISSIS) concorrendo ai bisogni della moglie tramite anche la corresponsione di somme di denaro”, conclusione anch’essa basata su di una interpretazione arbitraria delle intercettazioni, “il cui tenore non si presenta affatto univoco nel senso ritenuto dalla Corte”.
Nella sentenza impugnata si sostiene erroneamente che nelle conversazioni fra (OMISSIS), detenuto, e la moglie (del 19 settembre 2011) e fra quest’ultima e la madre (del 31 ottobre 2011) venisse fatto riferimento alla fidanzata di (OMISSIS) e allo stesso ricorrente (” (OMISSIS)”).
Da altra conversazione fra (OMISSIS) ed (OMISSIS) (del 19 dicembre 2011) la Corte di appello ha illogicamente desunto la prova di un sostentamento da parte del ricorrente alla famiglia (OMISSIS), disattendendo “la prospettazione difensiva secondo la quale gli interlocutori millantano conoscenze e frequentazioni”, circostanza dimostrata dal riferimento fatto da (OMISSIS) alla imminente scarcerazione di (OMISSIS), che in realta’ sarebbe avvenuta molto tempo dopo.

 

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3.4.3. L’interpretazione del contenuto delle intercettazioni e’ arbitraria anche in relazione al contrasto insorto sul centro revisioni auto fra (OMISSIS) e (OMISSIS), sul quale (OMISSIS) non prese posizione a favore di uno o dell’altro.
In ogni caso si tratto’ di una querelle del tutto personale, non essendo dimostrato che quella del centro revisioni fosse un’attivita’ dell’associazione mafiosa.
La motivazione e’ illogica e contraddittoria anche perche’ per un verso attribuisce a (OMISSIS) il ruolo di “reggente” in costanza della detenzione di (OMISSIS) e per altro verso afferma che la risoluzione della questione fu dal ricorrente rinviata al momento della scarcerazione del capomafia.
3.4.4. La Corte territoriale ha ritenuto apoditticamente che (OMISSIS) fu assunto alla (OMISSIS) grazie alla rendita di posizione derivante dal suo ruolo di mafioso conosciuto nel territorio, in contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni, primo fra tutti il capocantiere (OMISSIS), riscontrato dal contenuto della conversazione intercettata il 4 giugno 2011, laddove si evince che il ricorrente, come gli altri, fu segnalato e poi inizio’ a lavorare presso un cantiere diverso da quello richiesto, circostanza incompatibile con il presunto suo ruolo di mafioso con prestigio criminale.
Dalla complessiva lettura delle intercettazioni, richiamate sul punto nella sentenza, non risulta affatto che (OMISSIS) e (OMISSIS) abbiano mai avuto a che fare con le assunzioni alla (OMISSIS) e che (OMISSIS) abbia raccolto loro ipotetiche sollecitazioni, tant’e’ che dal reato di estorsione contestato al capo 9) il ricorrente e (OMISSIS) sono stati assolti gia’ in primo grado.
3.4.5. Alla luce anche della parziale, preconcetta o erronea lettura di altre conversazioni intercettate, si deve concludere che la Corte di appello, al di la’ del riferimento a semplici “intenzioni”, non ha dato conto delle condotte oggettivamente poste in essere dal sodalizio di nuovo conio, composto per lo piu’ da soggetti incensurati, ne’ della effettiva capacita’ di intimidazione del gruppo sul territorio, astrattamente evincibile dall’unico reato fine contestato a (OMISSIS), dal quale egli e’ stato assolto, in assenza della commissione dei gravissimi reati, indicati nel capo 1), quali quelli che sarebbero stati obiettivo dell’associazione.

 

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Anche con riferimento al tempus commissi delicti viene omessa ogni valutazione, non essendosi indicato il momento in cui il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di capo del sodalizio, dismesso nel febbraio del 2013, quando sarebbe divenuto semplice partecipe, secondo quanto contestatogli in una successiva ordinanza di custodia cautelare emessa in altro procedimento.
Manca, infine, il presupposto indefettibile dell’a ffectio societatis in capo a (OMISSIS), in assenza della prova di un suo contributo causalmente rilevante offerto all’associazione, non desumibile dai rapporti di frequentazione con (OMISSIS) e (OMISSIS), con il collega di lavoro (OMISSIS), con gli amici (OMISSIS) e (OMISSIS), spiegati dall’imputato nel corso dell’esame, obliterato dalla Corte.
3.5. In relazione all’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4: essa non puo’ discendere automaticamente dal fatto notorio che l’associazione mafiosa e’ di norma un’associazione armata.
Il contestato presunto utilizzo di armi “non appare affatto riconducibile al gruppo, ma ad un uso del tutto personale e ludico ed avulso dal sodalizio medesimo”.
3.6. In relazione alla sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa nonche’ di quella dei futili motivi, quanto al reato di danneggiamento seguito da incendio, contestato al capo 8).
La motivazione e’ contraddittoria laddove riconosce la sussistenza delle circostanze gia’ previste dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, (ora articolo 416 bis.1 c.p.), pur avendo affermato che l’incendio del trattore, peraltro confessato da (OMISSIS) in sede di interrogatorio, avvenne a causa di contrasti riguardanti l’utilizzo di alcuni terreni e per ragioni di carattere personale.
Illogicamente la sentenza ha desunto il carattere mafioso dell’episodio dal contegno reticente assunto dalla persona offesa, che pure ha dichiarato di avere ricevuto le scuse dal ricorrente.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

E’ del tutto mancante la motivazione sull’aggravante dei futili motivi, inesistente in quanto il reato fu commesso a causa dei reiterati sconfinamenti nelle terre del padre da parte del vicino.
3.7. In relazione alla sussistenza dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di vari fucili e del relativo munizionamento, contestati al capo 10).
La Corte di appello ha ignorato la decisione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto difettare la gravita’ indiziaria, ed ha valorizzato intercettazioni del tutto equivoche, prive di riscontri, insufficienti al fine di ritenere dimostrati i delitti ascritti nel suddetto capo d’imputazione, cosi’ generico da non consentire neppure di individuare di quali fucili si sarebbe trattato ed in quale epoca sarebbe accaduto il fatto contestato, smentito anche dall’esito negativo delle perquisizioni eseguite nei confronti di (OMISSIS).
3.8. In relazione alle aggravanti previste dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, contestate per i reati di cui al capo 10).
Al ricorrente non e’ stato ascritto alcun reato fine, tantomeno con l’uso di armi, il cui utilizzo “ludico”, avulso dallo status attribuito agli imputati, e’ stato riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto e’ apparente, in quanto affidata a clausole di stile.
3.9. In relazione alla sussistenza dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di varie pistole e del relativo munizionamento, unitamente a (OMISSIS), contestati al capo 11).
La Corte territoriale e’ incorsa “in un totale travisamento del fatto”, valutando il contenuto di una sola conversazione ambientale, intercettata il 26 febbraio 2012, il cui valore probatorio e’ stato incrinato da altre prove, quali la deposizione del maresciallo (OMISSIS), che ha dichiarato che non fu possibile accertare chi sparo’ (in aperta campagna) e con quali armi, tanto piu’ che all’improvvisata esercitazione di tiro furono presenti anche (OMISSIS) e (OMISSIS), in possesso di regolare porto d’armi.
3.10. In relazione alle aggravanti previste dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, contestate per i reati di cui al capo 11).
La motivazione e’ contraddittoria ed apparente per le ragioni gia’ enunciate (sub 3.8.) e richiama poi il contenuto di una conversazione intercettata, la cui corretta lettura e’ rinvenibile nella sentenza di assoluzione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di (OMISSIS), laddove si afferma come le esercitazioni “fossero delle occasioni di svago e divertimento tra intimi amici” e che alcune espressioni crude utilizzate dagli interlocutori, alla luce del contesto nel quale furono proferite, avevano certamente “tenore astratto, speculativo ed ipotetico”.
3.11. In relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche appare del tutto apodittica, avendo la Corte congetturalmente considerato la commissione di un furto del quale (OMISSIS) non e’ mai stato accusato e nel contempo ignorato il suo stato di incensuratezza ed il positivo comportamento processuale.
La sentenza non da’ conto delle ragioni che hanno giustificato la quantificazione della pena base per il piu’ grave reato associativo e degli aumenti operati per gli altri reati, avvinti dal vincolo della continuazione.
4. Nel ricorso di (OMISSIS) sono proposti cinque motivi, con cui la difesa ha censurato la sentenza per “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale” e vizio della motivazione (“mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’”) in relazione ad altrettanti punti della decisione.
4.1. In riferimento alla mancata declaratoria di nullita’ della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa.
Il difensore dell’imputato, la mattina del 20 novembre 2018, in concomitanza con l’udienza fissata avanti il Tribunale di Enna, fu colpito da una lombosciatalgia acuta e tramite un collega, incaricato a questo solo fine, chiese un rinvio che gli fu negato; con una conclusione illogica la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame sul punto, ritenendo che il difensore avrebbe dovuto documentare l’impedimento e ignorando la documentazione medica pur successivamente prodotta.
4.2. In riferimento alla ritenuta responsabilita’ per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso (capo 1).
A fronte di specifiche doglianze proposte nell’atto di appello in ordine alla interpretazione delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni a discarico rese dai collaboratori di giustizia e dai testimoni, la Corte territoriale ha semplicemente riproposto il contenuto delle intercettazioni richiamate nella sentenza di primo grado e ha svolto argomentazioni manifestamente illogiche e incoerenti con i risultati della lunga istruzione dibattimentale.
Riguardo alle conversazioni avute da (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS) sul contrasto in merito ai centri di revisione, la sentenza ha operato un travisamento del dato probatorio, ipotizzando anche che in una di esse vi fosse un riferimento allo stesso ricorrente, quando invece risulta testualmente che il “(OMISSIS)” evocato fosse altra persona ((OMISSIS) di (OMISSIS)).
(OMISSIS), dunque, non ebbe alcun ruolo nel contenzioso insorto fra (OMISSIS), suo presunto sodale, e (OMISSIS), estraneo alla ritenuta associazione, tant’e’ che egli si rivolgeva a quest’ultimo per la revisione dei propri mezzi e di quelli dei familiari e dei clienti, cosa che non avrebbe fatto se avesse voluto favorire gli interessi del presunto affiliato al sodalizio.
Inoltre, in un dialogo fra (OMISSIS) e soggetti non identificati, ignorato dalla Corte di merito, il primo disse ai propri interlocutori, parlando del contrasto fra (OMISSIS) e (OMISSIS), che ” (OMISSIS) non voleva piu’ saperne”.
La sentenza non ha poi risposto alla doglianza difensiva relativa al travisamento operato dal primo giudice quanto al contenuto di un’altra conversazione, intercorsa fra (OMISSIS) e la madre, priva di ogni riferimento a presunti controlli delle forze dell’ordine a carico dello stesso e al suo intento di sfuggirvi, recandosi con un pretesto presso l’officina di (OMISSIS), che non era affatto la sede di ordinarie riunioni di mafia. La Corte di appello e’ caduta nel medesimo travisamento del dato probatorio.
La motivazione e’ illogica anche laddove ha dato rilievo ad una conversazione tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto la scarcerazione di (OMISSIS) e Calogero Ferruggia, soggetti ritenuti di spicco all’interno della famiglia mafiosa di Pietraperzia, quando con sentenza divenuta definitiva (OMISSIS) e’ stato assolto dal reato di partecipazione alla suddetta associazione.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Rispetto alle dichiarazioni di (OMISSIS), mai verbalizzate ne’ acquisite in dibattimento, il percorso argomentativo della Corte territoriale non e’ “aderente ai dati probatori acquisiti”, avendo in primo luogo ignorato il fatto che rispetto alle propalazioni di (OMISSIS) il ricorrente non aveva mai mostrato interesse o preoccupazione.
La sentenza e’ priva di motivazione in ordine alla denunciata scarsa credibilita’ del dichiarante, gia’ condannato per mafia, il quale aveva un forte risentimento verso alcuni degli imputati per ragioni avulse da logiche di tipo mafioso, come si evince anche da una conversazione intercettata il 28 gennaio 2012, nella quale (OMISSIS) chiese alla propria moglie di chiarire la situazione con la figlia di (OMISSIS).
La motivazione, inoltre, e’ apparente in ordine ai ritenuti summit di mafia cui avrebbero partecipato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): ad esempio, quella del 22 aprile 2012 fu una semplice gita domenicale, cui presero parte varie altre persone (fra i quali minori e soggetti estranei al sodalizio), tant’e’ che anche il maresciallo (OMISSIS) ha riferito che gli investigatori non considerarono tale incontro come un summit mafioso.
Alla presunta riunione del 28 gennaio 2012, poi, (OMISSIS) neppure partecipo’, mentre su quella dell’8 marzo 2012 la motivazione e’ mancante.
Altra falla logica della sentenza di primo grado, non colmata da quella di appello, e’ costituita dal tenore della conversazione del 26 febbraio 2012 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), all’interno dell’autovettura di quest’ultimo, nel corso della quale il primo offese (OMISSIS), uno dei reggenti della famiglia mafiosa, criticandolo per le sue scelte di vita (“non ha voluto lavorare”), in modo del tutto incompatibile con le normali dinamiche nei rapporti tra mafiosi.
Ulteriore incongruenza logica, non chiarita dalla Corte di appello, attiene al fatto che (OMISSIS) avrebbe appreso solo dalla stampa della scarcerazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), vale a dire di due presunti capi della famiglia mafiosa della quale il ricorrente avrebbe fatto parte.
La sentenza impugnata, adagiandosi sulle conclusioni del primo giudice, ha omesso di valutare gli elementi di prova offerti dalla difesa (documenti ed esito negativo di perquisizioni e accertamenti patrimoniali) per dimostrare come i rapporti di (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero riconducibili al fatto che questi ultimi fossero clienti dell’officina nella quale lavorava il ricorrente.
La motivazione e’ mancante anche laddove non ha valutato il fatto che i collaboratori di giustizia, ritenuti credibili, non hanno mai indicato (OMISSIS) quale uno dei soggetti appartenenti al sodalizio mafioso.
L’aspetto che maggiormente inficia il ragionamento della Corte di appello e’ rappresentato dalla vicenda della (OMISSIS) s.p.a., in relazione alla quale il primo giudice ha escluso che vi fosse mai stato il contestato episodio estorsivo, ritenendo le intercettazioni prive del necessario inequivoco significato.
Nella sentenza impugnata, infatti, sono state utilizzate le medesime intercettazioni per affermare l’inserimento nell’associazione mafiosa del ricorrente, al quale, peraltro, neppure era stato ascritto il concorso nell’estorsione, reato dal quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti.
La motivazione e’ altresi’ contraddittoria in ragione della inconciliabilita’ fra le argomentazioni adottate e le risultanze probatorie, rappresentate dal contenuto delle conversazioni intercettate (alle quali (OMISSIS) rimase estraneo) e dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), ritenute inattendibili dal giudice di secondo grado in contrasto con la valutazione che ha portato il Tribunale ad una sentenza assolutoria per detto reato, divenuta definitiva.
Il ricorrente, pertanto, e’ stato ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa sulla base di un fatto insussistente (l’estorsione in danno della (OMISSIS)), del quale non e’ mai stato chiamato a rispondere.
4.3. In riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, desunta unicamente da due conversazioni intercettate.
La sentenza non spiega sulla base di quali elementi ha escluso che le armi utilizzate in occasione dell’incontro svoltosi il 26 febbraio 2012, al quale parteciparono anche soggetti pacificamente estranei all’associazione, fossero detenute da (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano regolare porto d’armi, ovvero che comunque fossero nella disponibilita’ di (OMISSIS) a titolo personale o delle altre persone presenti quel giorno in contrada (OMISSIS).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

4.4. In riferimento alla mancata assoluzione del ricorrente per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di varie pistole, contestati al capo 11), e alla omessa esclusione dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7.
Anche in questo caso la sentenza sconta un “travisamento dei dati probatori”; un esempio evidente e’ dato dalla ritenuta inattendibilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), fondata su un insussistente contrasto con il contenuto di una conversazione telefonica fra lo stesso teste e (OMISSIS), intercettata sull’utenza di quest’ultimo il 14 maggio 2011.
La Corte di appello, poi, non ha spiegato per quali ragioni sarebbe irrilevante il mancato ritrovamento di armi in possesso del ricorrente ed ha ignorato le motivazioni con le quali il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, nella citata sentenza di assoluzione emessa nei confronti di (OMISSIS), ha affermato che le armi utilizzate il 26 febbraio 2012 per un tiro al bersaglio improvvisato erano detenute legalmente da quest’ultimo.
La motivazione e’ mancante anche laddove omette di considerare che nelle intercettazioni non vi e’ alcun collegamento fra l’utilizzo di armi e l’associazione mafiosa e non indica gli elementi dimostrativi del dolo specifico in capo all’imputato, vale a dire della sua volonta’ di favorire il sodalizio.
4.5. In riferimento all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale e agli eccessivi aumenti per la continuazione.
La Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche senza spiegare l’irrilevanza dei vari elementi di segno positivi indicati nel gravame e, nel quantificare la pena, non ha considerato i criteri previsti dagli articoli 133 e 133 bis c.p., ne’ le specifiche censure proposte dalla difesa, eludendo poi la disciplina ex articolo 81 c.p., quanto all’aumento per la continuazione in relazione alla prima condanna riportata dall’imputato nel cosiddetto processo (OMISSIS) degli anni (OMISSIS).
5. Il ricorrente (OMISSIS) denuncia l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione all’associazione mafiosa e al trattamento sanzionatorio.
5.1. La partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di Pietraperzia, capeggiato dai fratelli (OMISSIS), e’ circoscritta al solo biennio 2010/2012 e, al di fuori di tale periodo, non e’ stata contestata a (OMISSIS) alcuna condotta illecita.
Il dato cronologico di per se’ esclude una stabile e consapevole condivisione delle finalita’ mafiose da parte di un soggetto incensurato, non indicato quale “uomo d’onore” da alcuno dei tre collaboratori di giustizia.
Il ricorrente ha preso parte a qualche conversazione intercettata, essendosi limitato ad esprimere un parere sulle questioni affrontate dagli altri interlocutori, abitanti nel medesimo piccolo paese di (OMISSIS).
La consapevolezza in capo a (OMISSIS) della disponibilita’ di armi da parte dell’associazione e’ stata desunta da una conversazione intercettata all’interno dell’autovettura di (OMISSIS), dal tenore della quale emerge che lo stesso pare lamentarsi della mancata consegna di cartucce per carabine, destinate all’attivita’ venatoria, e non gia’ di proiettili con calibro 38.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Inoltre, nessuno dei reati attribuiti ai partecipanti e’ stato commesso con l’uso di armi, cosicche’ non si puo’ neppure sostenere che il sodalizio avesse a disposizione un arsenale e che (OMISSIS) ne fosse a conoscenza.
5.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, all’imputato non sono state riconosciute le attenuanti generiche, nonostante la sua incensuratezza, il breve periodo di permanenza nell’associazione, il suo contributo solo morale ed il positivo comportamento processuale.
La Corte di appello ha fatto improprio riferimento ad una conversazione intercettata nell’autovettura di (OMISSIS), all’interno della quale vi erano anche (OMISSIS) e (OMISSIS), valorizzando in senso negativo una frase pronunciata da (OMISSIS) (“…noialtri…quando siamo venuti a rubare…”) del tutto inidonea a dimostrare un coinvolgimento del ricorrente in precedenti condotte delittuose.
6. Nel ricorso di (OMISSIS) sono proposti tre motivi.
6.1. Con “riferimento alla sussistenza del reato di cui all’articolo 416 bis c.p.”.
La responsabilita’ dell’imputato e’ stata dimostrata sulla scorta di alcune intercettazioni da sole inidonee, considerato anche che egli e’ soggetto non vedente, privo di autonoma capacita’ di movimento sin dalla sua nascita, cosicche’ e’ impossibile che in seno all’associazione gli fossero stati affidati incarichi.
Non e’ emersa alcuna prova del contributo apportato dal ricorrente al sodalizio ne’ alcuno dei collaboratori di giustizia ha parlato di lui.
Le due conversazioni intercettate richiamate dai giudici di merito non dimostrano la partecipazione di (OMISSIS) all’associazione.
Quanto al dialogo del 28 gennaio 2012, riguardante la figura di (OMISSIS), il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta ha sottolineato la natura non mafiosa dell’incontro al quale prese parte anche (OMISSIS), assolto in sede di giudizio abbreviato.
Inoltre, il maggiore (OMISSIS) ha escluso che (OMISSIS), mai destinatario di servizi di pedinamento, rientrasse fra i soggetti dei quali (OMISSIS) aveva riferito alle forze dell’ordine.
Neppure la conversazione intercettata fra il ricorrente e (OMISSIS) ha alcuna natura illecita, poiche’ (OMISSIS) si limito’ a chiedere all’altro di vigilare sulla propria casa in campagna, ove aveva subito un furto.
E’ quindi ravvisabile “un manifesto vizio di motivazione”, risultando “gli elementi probatori inseriti in un contesto ipotetico”.
6.2. Contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento all’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, ritenuta sussistente in assenza di prove certe.
La grave invalidita’ del ricorrente non gli consentiva di possedere armi o di “conoscere dell’effettiva dotazione di queste”.

 

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6.3. Mancata concessione delle attenuanti generiche.
Sul punto manca “un’adeguata motivazione”; la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le suddette attenuanti in ragione della incensuratezza dell’imputato e della “dubbia realizzazione del fatto di reato, trattandosi di colpevolezza fortemente indiziaria”.
7. Anche il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in cinque motivi, con i quali la difesa ha censurato la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ad altrettanti punti della decisione.
7.1. In relazione alla nullita’ della sentenza di primo grado.
Con i motivi di gravame la difesa aveva lamentato la mancanza di un’autonoma valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, limitatosi a riportare in sentenza le stesse intercettazioni valorizzate prima dal Pubblico Ministero e poi dal G.i.p. nell’ordinanza di custodia cautelare, in assenza anche di prove dichiarative a conferma del loro contenuto.
La Corte di appello ha superato la doglianza affermando che, anche se fosse stata fondata, non vi sarebbe stata alcuna nullita’, in forza del principio di tassativita’ delle nullita’, cosi’ obliterando il disposto dell’articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione della sentenza a pena di nullita’.
7.2. In relazione al principio del ne bis in idem sostanziale.
Il motivo e’ sovrapponibile a quello proposto dal medesimo difensore per il ricorrente (OMISSIS) (sub 4.2).
La Corte di merito ha nuovamente valutato l’episodio estorsivo in danno della ditta (OMISSIS), per il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti in primo grado, rivalutando, peraltro parzialmente, il compendio probatorio, con un travisamento del fatto.
La sentenza si e’ soffermata solo sul contenuto delle intercettazioni, il cui senso e’ stato spiegato dal capocantiere (OMISSIS), ritenuto inattendibile nonostante le sue dichiarazioni abbiano trovato conferma e riscontro in numerose altre testimonianze; proprio ad esito della seconda audizione di (OMISSIS), richiesta dal Pubblico Ministero ex articolo 507 c.p.p., (OMISSIS) fu rimesso in liberta’.
7.3. In relazione all’affermazione di responsabilita’ per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso.
La Corte territoriale ha utilizzato lo stesso materiale probatorio pertinente al reato di estorsione, in violazione del giudicato interno, ed ha omesso di esaminare gli elementi evidenziati dalla difesa a confutazione della condotta contestata riguardo a diversi aspetti.
7.3.1. La sentenza impugnata si sofferma sulla storia della famiglia mafiosa operante in (OMISSIS) da tantissimo tempo, come acclarato gia’ nella sentenza emessa nel 1999 nel processo “(OMISSIS)”.
La partecipazione di (OMISSIS) in un arco temporale estremamente circoscritto (dal 2010 al maggio 2012) e’ incompatibile con la natura permanente del delitto ex articolo 416 bis c.p., potendo valere per il ricorrente le medesime argomentazioni svolte dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta nel processo celebratosi con rito abbreviato nei confronti dell’originario coimputato (OMISSIS).

 

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Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti nell’ambito del presente procedimento ha mai menzionato (OMISSIS).
7.3.2. Il ricorrente e’ stato assolto dall’unico reato fine addebitatogli e la Corte di appello non ha individuato alcuna forma di contributo che egli avrebbe fornito all’associazione per la realizzazione degli scopi dalla stessa perseguiti.
7.3.3. Con argomentazioni illogiche la partecipazione di (OMISSIS) all’associazione e’ stata desunta da meri rapporti di frequentazione con soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio; non e’ stato poi individuato alcun compito specifico assegnatogli, avendo gia’ il Tribunale dato atto della sua posizione marginale.
7.3.4. La Corte territoriale, interpretando in chiave accusatoria alcune frasi estrapolate da conversazioni intercettate, in realta’ prive di riferimenti ad attivita’ delittuose, ha ignorato le prove favorevoli alla difesa, fra le quali le deposizioni del maggiore (OMISSIS) e del maresciallo (OMISSIS): il primo ha dichiarato che su (OMISSIS) si indago’ solo in relazione alla estorsione in danno della (OMISSIS), il secondo ha escluso il coinvolgimento del ricorrente nelle riunioni di mafia e nell’operazione precedente a quella “(OMISSIS)”.
7.3.5. Nella sentenza non sono state valutate le argomentazioni in diritto svolte in appello, avuto particolare riguardo alla mancanza dell’affectio societatis in capo a (OMISSIS), in difetto della prova di alcun contributo causalmente rilevante offerto dallo stesso all’associazione, non desumibile dai suoi rapporti di frequentazione per parentela, amicizia e lavoro.
Dall’istruzione dibattimentale e’ emersa la figura di un onesto e umile lavoratore, incompatibile con l’accreditato stato di mafioso.
7.4. In relazione all’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, che non puo’ discendere automaticamente dalla partecipazione all’associazione mafiosa.
Dai dialoghi richiamati nella sentenza impugnata non risulta provato che il sodalizio disponesse di armi e, in ogni caso, che (OMISSIS) ne fosse a conoscenza, non essendogli stato neppure contestato alcun reato fine in materia di armi.
7.5. In relazione alla diminuzione della pena in ragione della prevalenza delle attenuanti generiche: la sentenza afferma che e’ stata operata la diminuzione massima, quando invece a questa sarebbe dovuta conseguire “una pena meno grave rispetto a quella inflitta”.

 

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8. Il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all’articolo 416 bis c.p..
Illogicamente la sentenza omette di motivare sulla incongruenza fra il tempus commissi delicti (da tempo imprecisato fino al 2012) e la ricostruzione storica dell’organigramma della famiglia mafiosa di (OMISSIS), negli anni dal 1970 al 2011, nei quali manca qualsiasi coinvolgimento del ricorrente.
Nessun collaboratore di giustizia ha indicato (OMISSIS) quale soggetto appartenente alla famiglia mafiosa.
La Corte di appello ha ritenuto il ricorrente inserito nella suddetta famiglia solo in quanto egli svolse il ruolo di autista, prima di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS), nonostante la mancanza di un contributo concreto all’attivita’ dell’associazione, alla quale egli era estraneo, tant’e’ che (OMISSIS) non ebbe alcun problema a svelargli la propria collaborazione con i Carabinieri.
9. Nel ricorso di (OMISSIS) la sentenza di appello viene impugnata per violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine a due diversi aspetti.
9.1. Con il primo motivo, riguardante la condanna per i reati di detenzione illegale, porto in luogo pubblico e cessione di una pistola con matricola abrasa nonche’ ricettazione della medesima pistola (commessi in concorso con il fratello (OMISSIS)), si censura l’omessa risposta della Corte di appello ai rilievi critici mossi dalla difesa in ordine alla interpretazione della conversazione intercettata il 24 luglio 2011 fra (OMISSIS) e (OMISSIS) Buttiglieri, presunto acquirente della pistola, la cui disponibilita’ da parte di (OMISSIS) non emerge affatto dal dialogo, al pari della sicura identita’ del compratore e delle modalita’ della cessione.
La sentenza impugnata non ha spiegato neppure l’assenza di contatti fra il ricorrente e (OMISSIS) e ha travisato un dato probatorio, affermando che fra la chiamata intercettata il 1 agosto 2011 e il successivo controllo che consenti’ alla polizia giudiziaria di rinvenire la pistola trascorsero solo 42′, quando invece i minuti furono 52, essendo cosi’ ragionevole presumere che (OMISSIS) ricevette la pistola da soggetti diversi da (OMISSIS).
La Corte di appello ha poi affermato che, nel corso della conversazione fra quest’ultimo e una donna, intercettata il 24 dicembre 2011, il primo avrebbe ammesso di avere ceduto la pistola a (OMISSIS), ma tale circostanza non e’ rinvenibile nel testo della trascrizione.
Inoltre, il prezzo dell’arma indicato nella medesima conversazione (500600 Euro) e’ ben diverso da quello (50 Euro) che si ricaverebbe dalla intercettazione del 24 luglio 2011, nella quale, peraltro, gli interlocutori fecero riferimento ad una “impastatrice”, termine che i giudici di merito, con conclusioni apodittiche, hanno ritenuto celare il riferimento ad una pistola, omettendo di considerare che i fratelli (OMISSIS) possedevano effettivamente tale strumento di lavoro.

 

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9.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha confermato il diniego delle attenuanti generiche senza spiegare l’irrilevanza dei vari elementi di segno positivi, quali il minimo contributo apportato dal ricorrente rispetto ai fatti addebitatigli e il mancato suo inserimento in ambienti malavitosi, come dimostrato dal regolare svolgimento di attivita’ lavorativa.
La sentenza, infine, valutando congrua una sanzione non coincidente con il richiesto minimo edittale, non ha considerato i criteri previsti dagli articoli 133 e 133 bis c.p., ne’ gli elementi addotti dalla difesa.
10. Il primo ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) (dall’avv. Impellizzeri) e’ articolato in quattro motivi, con i quali la difesa ha censurato la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione (“mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’”), in relazione ad altrettanti punti della decisione.
10.1. In riferimento alla conferma della condanna per il reato di estorsione, contestato al capo 5), fondata sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, divergenti e contraddittorie in relazione sia alla impresa che svolse i lavori sia al tipo di opere da eseguire.
La Corte di appello, con motivazione apodittica, priva di risposte alle doglianze della difesa, ha superato le insanabili incongruenze di dette dichiarazioni, riguardanti anche i soggetti che si occuparono di “mettere a posto” l’impresa e riscossero la tangente, sulla quantificazione della quale vi e’ totale incertezza probatoria.
Il collaborante (OMISSIS) ha riferito che fu (OMISSIS) a commettere l’estorsione, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso (OMISSIS), che ha affermato di avere svolto solo la funzione di mediatore, ruolo che invece – a dire di (OMISSIS) – avrebbe rivestito (OMISSIS), il quale, anche secondo il collaborante Bellizzi, sarebbe intervenuto in un secondo momento. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono contrastanti nel loro nucleo fondamentale e prive di riscontri individualizzanti, cosicche’ la Corte di merito e’ incorsa nella violazione dell’articolo 192, comma 3, del codice di rito.
La sentenza impugnata non solo non ha indicato riscontri alle chiamate discordanti dei collaboratori, ma ha anche negato rilevanza alle dichiarazioni di (OMISSIS), avvalorate da quelle del fratello, secondo le quali egli corrispose al ricorrente la somma di 5.000 Euro, in due o tre soluzioni, facendogli un prestito, dati i buoni rapporti fra i due.
10.2. In riferimento alla sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa.
Nella motivazione non sono indicate condotte dalle quali desumere che la persona offesa, di un’area geografica distante da (OMISSIS), fosse a conoscenza della presunta fama criminale di (OMISSIS), non potendosi ritenere soddisfacente il richiamo al “contegno assunto in dibattimento”.
Il presunto reato di estorsione, poi, ben avrebbe potuto “essere stato perpetrato in totale autonomia e sganciato da qualsivoglia contesto associativo”.
10.3. In riferimento alle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravita’ e a quelle previste dall’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1) e 3).

 

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La somma corrisposta oscillava fra i 4.000 e i 5.000 Euro, a fronte di lavori stimati per milioni di Euro, e non e’ emerso che la violenza o minaccia sia stata posta in essere con armi o da piu’ persone riunite o da soggetto appartenente all’epoca ad un’associazione mafiosa.
10.4. In riferimento al trattamento sanzionatorio.
Con motivazione apparente la Corte di appello non ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha inflitto aumenti per la continuazione in misura eccessiva e sproporzionata.
11. Con il secondo ricorso, presentato nell’interesse di (OMISSIS) (dall’avv. (OMISSIS)), la sentenza di appello viene impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale, sulla base di tre motivi.
11.1 Motivazione mancante o apparente in ordine all’affermazione di responsabilita’, avendo la sentenza solo laconicamente confermato quella di primo grado, riferendosi genericamente alle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
11.2. violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione sempre in relazione alla condanna per l’estorsione contestata al capo 5).
Le dichiarazioni dei suddetti collaboratori divergono in punti essenziali, fra i quali quello della spartizione del provento dell’estorsione, il cui modesto importo (4.000 o 5.000 Euro) mal si concilia con quello assai rilevante (6 milioni di Euro) dei lavori appaltati.
La Corte di appello ha illogicamente giustificato il contrasto fra le suddette dichiarazioni, valorizzando il tempo trascorso dall’episodio contestato, malgrado i collaboratori fossero stati esaminati in epoca molto ravvicinata al fatto, e con una evidente forzatura ha ritenuto inattendibile la persona offesa, pur riscontrata dal fratello (OMISSIS).
Nonostante il ricorrente fosse stato arrestato e condannato e la cosca pietrina smantellata, (OMISSIS), per tali ragioni immune da ogni condizionamento ambientale, ha ribadito di non essere stato vittima di estorsione, confermando quanto gia’ affermato in precedenza nell’ambito del procedimento “(OMISSIS)”.

 

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La Corte di merito ha altresi’ ignorato la ricostruzione fatta da (OMISSIS) dei rapporti tra i diversi gruppi mafiosi, alla luce dei quali risulta inverosimile che (OMISSIS) si fosse offerto per commettere una estorsione in favore del clan Emmanuello di Gela.
11.3. Mancanza di motivazione e violazione della legge penale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed all’applicazione della disciplina della continuazione.
Sul primo punto la Corte ha omesso qualsiasi valutazione, mentre sul secondo ha errato nel ritenere piu’ grave il reato di estorsione e non quello associativo, per il quale il ricorrente e’ stato condannato nel processo “(OMISSIS)”.
12. Nel ricorso di (OMISSIS) sono proposti cinque motivi.
12.1. violazione di legge e vizio della motivazione (“mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’”) in relazione alla dedotta nullita’ della sentenza di primo grado per mancanza di un’autonoma valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale.
Il motivo e’ sovrapponibile a quello proposto per il ricorrente (OMISSIS) (sub 7.1.).
12.2. violazione di legge nonche’ “mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione” in ordine alla decisione con la quale la Corte di appello, accertata la estraneita’ del ricorrente all’associazione, ha poi disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo di ravvisare il diverso fatto di tentata violenza privata.
La valutazione della Corte contrasta con il contenuto delle conversazioni intercettate e, in via logica, con l’appartenenza della persona offesa (e non del ricorrente) al sodalizio mafioso.
12.3. violazione di legge (articolo 267 c.p.p.) per il mancato deposito del decreto autorizzativo dell’intercettazione ambientale del 28 marzo 2013, che ha privato la difesa della possibilita’ di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre le operazioni di captazione.
12.4. “Mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione”, quanto alla condanna per il tentativo di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze e del relativo munizionamento (capo 16), fondata esclusivamente sulla suddetta conversazione intercettata all’interno dell’autovettura del ricorrente.
Sulla base di tale dialogo, svoltosi fra (OMISSIS) e un soggetto non identificato, la Corte di appello, con argomentazione illogica e apodittica, e’ pervenuta all’affermazione di responsabilita’, nonostante dal contenuto della intercettazione non si evinca che il ricorrente avesse compiuto anche un solo atto preparatorio, idoneo e diretto in modo non equivoco alla detenzione ed al porto in luogo pubblico dell’arma, mai individuata e rinvenuta, anche ad esito di una perquisizione, che ebbe esito negativo.
12.5. violazione di legge e vizio della motivazione (“mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’”) con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

 

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Dette attenuanti non sono state riconosciute a (OMISSIS), nonostante il suo ruolo sia stato significativamente ridimensionato a seguito della esclusione dell’appartenenza all’associazione mafiosa.
Per i reati concernenti l’arma la pena e’ stata determinata in misura elevatissima, nonostante siano state escluse le circostanze aggravanti e riconosciuta l’ipotesi di minore gravita’.
La sentenza fa riferimento a un “fucile avente devastanti potenzialita’ offensive”, in assenza di elementi probatori a supporto di un simile convincimento.
13. Con motivi nuovi la difesa di (OMISSIS) ha sviluppato le argomentazioni svolte in ordine alla violazione del ne bis in idem sostanziale e alla insussistenza della ipotesi di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2.
Anche la difesa di (OMISSIS) ha presentato motivi nuovi, con i quali ha ribadito le censure alla sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, avuto particolare riguardo agli aumenti per la recidiva e per la continuazione con il reato associativo, per il quale il ricorrente era gia’ stato condannato.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno accolti nei termini che seguono, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio, quanto alla posizione di (OMISSIS), nonche’, limitatamente alla determinazione della pena, quanto a (OMISSIS), e annullamento senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di cui al capo 8) e alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1).
I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno respinti perche’ proposti con motivi infondati e, in parte, non consentiti o manifestamente infondati.
Sono inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto sorretti da motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
2. Pare opportuno affermare preliminarmente alcuni principi di diritto che risultano pertinenti ai fini della risoluzione di varie questioni poste nella maggior parte dei ricorsi, si’ da evitare ripetizioni nell’esame delle singole posizioni.
2.1. In ordine a reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.).
Pertanto, specie in presenza di una “doppia conforme”, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

 

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Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).
Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullita’ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilita’ possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853): cio’ e’ riscontrabile nella sentenza impugnata, che comunque ha dato conto di avere esaminato le deduzioni difensive, espressamente confutate quantomeno negli aspetti fondamentali.
Pertanto, in sede di legittimita’, non e’ censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro’, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).
Inoltre, la presenza di una criticita’ su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puo’ comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalita’ del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 4781 del 26/01/2021, Lunari, non mass).

 

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In vari motivi di ricorso si e’ poi denunciata la “mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’” della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono “in rapporto di alternativita’, ovvero di reciproca esclusione, posto che all’evidenza – la motivazione, se manca, non puo’ essere, al tempo stesso, ne’ contraddittoria, ne’ manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non e’ motivazione mancante” (cosi’ Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).
2.2. Invero, in molti ricorsi, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, le difese non hanno effettivamente lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensi’ una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.
Con numerose argomentazioni difensive sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato piu’ plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti piu’ idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione).

 

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Va ribadito, dunque, che e’ preclusa alla Corte di cassazione “la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova” (cosi’ Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 7807 del 28/01/2021, Portigliotti, non mass.).
2.3. Diversi ricorsi hanno lamentato un “travisamento del fatto”, concetto assai diverso, pero’, da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorieta’ estrinseca della motivazione dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l’ambito della deducibilita’ del vizio di motivazione anche ad “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensi’ lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
Ai fini della configurabilita’ del vizio del travisamento della prova, e’ altresi’ necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv., 264481, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).

 

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Detto vizio, inoltre, puo’ avere rilievo solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
In caso di “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova puo’ essere rilevato in sede di legittimita’ solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
2.4. Poiche’ nella decisione dei giudici di merito hanno rivestito un rilievo fondamentale le risultanze delle operazioni di intercettazione, e’ necessario ricordare anche che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non puo’ essere sindacata dal giudice di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

 

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In questa sede, dunque, e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v. Sez. 2, n. 7184 del 28/01/2021, La Motta, non mass.).
E’ consolidato anche il principio secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni a cui non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’articolo 192 c.p.p., comma 1, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2021, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842).
Avuto specifico riguardo al reato ex articolo 416 bis c.p., e’ stato da ultimo ribadito che “i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all’associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati (…) sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilita’ della fonte primaria” (cosi’ Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muia’, Rv. 278590).
3. Ricorso (OMISSIS).
3.1. Generica e priva di ogni fondamento e’ l’eccezione preliminare circa la mancata indicazione, da parte dei giudici di merito, delle risultanze investigative diverse dalle rivelazioni di (OMISSIS), tali da costituire gravi indizi per le ipotesi di reato contestate e da consentire le operazioni di intercettazione.

 

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Gia’ il Tribunale aveva fatto riferimento al complesso di dette risultanze, illustrate nei decreti di autorizzazione alle operazioni di captazione; la sentenza impugnata (pagg. 36-37), aderendo a detta valutazione, ha poi correttamente osservato che non si sarebbe comunque verificata alcuna nullita’ anche qualora i decreti fossero stati fondati sulle sole propalazioni di (OMISSIS), da sole sufficienti, in quanto il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 267, comma 1 bis, e articolo 203, comma 1 bis, del codice di rito, non opera quando negli atti siano indicate le generalita’ dell’informatore.
3.2. La difesa ha impropriamente evocato il principio del ne bis in idem sostanziale per contestare la valutazione da parte della Corte di merito dell’episodio estorsivo in danno della ditta (OMISSIS), per il quale (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), e’ stato assolto in primo grado.
Detto principio, previsto dall’articolo 649 c.p.p., preclude la celebrazione di un secondo giudizio per lo stesso fatto quando una persona e’ stata, in relazione ad esso, gia’ condannata o prosciolta e impone al giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 129 del codice di rito.
Radicalmente diversa e’ la situazione nel caso di specie, poiche’ la pronuncia di assoluzione per il reato di estorsione di cui al capo 9), divenuta definitiva in ragione della mancata impugnazione da parte dell’accusa, non e’ stata messa in discussione dalla Corte di appello, che pure ha svolto argomentazioni a sostegno della condanna per il reato associativo, richiamando anche la “vicenda (OMISSIS) “: la doglianza, dunque, puo’ essere esaminata (e lo si fara’ al punto 3.4.4.) sotto questo diverso profilo.
3.3. Per una ragione di ordine logico, anche il tema inerente al ruolo (di direzione o di semplice partecipazione) rivestito da (OMISSIS) nell’associazione, verra’ trattato successivamente (sub 3.6.), potendosi sin d’ora evidenziare che il motivo non riguarda la sussistenza di una circostanza aggravante (come invece dedotto dalla difesa, peraltro sulla scorta della formulazione della imputazione), bensi’ la qualificazione giuridica del fatto, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (pag. 44).
Infatti, l’articolo 416-bis c.p. prevede una pluralita’ di figure criminose di carattere alternativo e autonome, che hanno in comune tra loro il riferimento ad un’associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268679; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264631; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304; da ultimo v. Sez. 2, n. 1061 del 13/10/2020, dep. 2021, Lo Pilato, non mass.).

 

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3.4. Con il piu’ rilevante fra i motivi proposti, inerente all’inserimento di (OMISSIS) (a prescindere dal ruolo di capo o partecipe) nella locale di “Cosa nostra”, operante da decenni in (OMISSIS), il ricorso in esame ha censurato le sentenze di merito in quanto, “al di la’ del dato labiale evincibile dalle intercettazioni”, non avrebbero spiegato che cosa “abbia fatto il (OMISSIS) in favore dell’associazione mafiosa” per garantirne il mantenimento, con il perseguimento dei suoi scopi, durante la detenzione di (OMISSIS).
Si vedra’ che i giudici di merito hanno evidenziato il coinvolgimento del ricorrente in diverse vicende dimostrative del suo inserimento nel sodalizio criminoso.
E’ comunque opportuno ricordare che, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite in tema di dimostrazione dell’appartenenza all’associazione mafiosa (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), la giurisprudenza e’ ormai consolidata nel ritenere che, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati scopo, funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, non sono essenziali, in quanto rileva la stabile e organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698; Sez. 5, n. 50864 del 03/11/2016, Monteleone, Rv. 268445; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archina’, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380).
In proposito e’ stato efficacemente evidenziato che “chi entra in un’associazione mafiosa vi entra perche’ ne condivide “i valori” su cui si fonda ossia: la perpetrazione sistematica di crimini; la prevaricazione nei confronti dei cittadini ad essa estranei; la violenza contro chi tenta di opporsi; un malcelato senso dell’onore ecc… – per i quali egli s’impegna a mettere a disposizione tutte le proprie energie, le proprie capacita’, le proprie competenze, quando sara’ il momento e quando ne sara’ richiesto, per il bene, la potenza ed il successo dell’organizzazione. In cio’ sta, quindi, il pericolo per l’ordine pubblico ed e’ per tale motivo che l’articolo 416 bis/1 c.p., richiede, per la punibilita’, in modo neutro, il semplice “far parte di un’associazione di tipo mafioso”, proprio perche’ quella particolare modalita’ di adesione costituisce un indice univoco della circostanza che il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacita’ operativa e la temibilita’ dell’organizzazione” (cosi’ Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169).
Questa Corte ha di recente ribadito che il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiche’, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico e’ sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la “messa a disposizione”, che e’ di per se’ idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialita’ operative e la capacita’ di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897; da ultimo v. Sez. 5, n. 31597 del 23/07/2020, (OMISSIS), non mass.).

 

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3.4.1. Le sentenze di merito hanno con fondamento valorizzato le risultanze delle intercettazioni, interpretate in modo logico, anche perche’ prive di contenuti criptici, laddove gli interlocutori, fra i quali (OMISSIS), trattavano della situazione venutasi a creare a seguito del ruolo di confidente dei Carabinieri assunto da (OMISSIS), gia’ condannato per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., poi deceduto per cause naturali nel 2012.
Particolare significato e’ stato attribuito alla lunga conversazione, ampiamente riportata nella sentenza del Tribunale, svoltasi il 28 gennaio 2012 all’interno dell’autovettura di (OMISSIS), fra lo stesso imputato, (OMISSIS) e (OMISSIS), alla presenza anche del figlio di quest’ultimo e di (OMISSIS): un “libro aperto” dell’associazione, considerato che “i dialoganti affrontano diverse questioni che hanno consentito di evidenziare chiaramente l’esistenza e la geometria dell’associazione mafiosa e le principali questioni in essere, tra le quali quella della condotta dell’ (OMISSIS)” (pag. 50 della sentenza di primo grado).
Con adeguate e conformi argomentazioni le sentenze di merito hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che i dialoghi intercettati dimostrino come lo stato di fibrillazione chiaramente percepibile fosse riconducibile non gia’ ad “una preoccupazione del tutto soggettiva da parte dei conversanti per le dicerie che l’ (OMISSIS) diffondeva sul loro conto accusandoli della commissione di vari illeciti” (cosi’ il ricorrente), bensi’ al timore che il confidente potesse pregiudicare la operativita’ del sodalizio mafioso operante in (OMISSIS), del quale egli stesso aveva fatto parte.
I giudici di merito, con incensurabile motivazione, per nulla illogica o contraddittoria, hanno osservato come solo l’appartenenza alla locale di “Cosa nostra” potesse avere provocato una reazione cosi’ vibrante, discussioni accese e soprattutto chiari ed espliciti riferimenti al contesto mafioso.
Sono molteplici le frasi ritenute univocamente indicative della intraneita’ al sodalizio di (OMISSIS) (e degli altri soggetti, di cui si dira’ oltre), il quale, nel corso della ricordata conversazione all’interno della propria autovettura, unitamente a (OMISSIS), cerco’ di calmare (OMISSIS), che insultava e minacciava (OMISSIS), definito in altri dialoghi, riportati nelle sentenze di merito, un “titolato capo mafia” che aveva “distrutto una mafia”.
La Corte di appello ha interpretato il lungo colloquio fra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in senso conforme alle valutazioni del Tribunale in ragione della estrema chiarezza delle frasi dagli stessi pronunciate in assoluta liberta’.
E’ stato cosi’ rimarcato come i tre avessero deciso di tergiversare e di non agire violentemente nei confronti di (OMISSIS), solo in quanto egli era suocero di (OMISSIS): quest’ultimo, infatti, loro rispettato “compare”, era l’indiscusso capo della famiglia mafiosa di (OMISSIS) unitamente al fratello (OMISSIS), come accertato anche con sentenza definitiva emessa il 4 novembre 2011, data che segna anche la cessazione della permanenza, vista la contestazione “aperta” del reato associativo.
Soltanto il pieno inserimento nel sodalizio avrebbe consentito a (OMISSIS) di convincere (OMISSIS), nonostante questi avesse pure ipotizzato di informare (OMISSIS) in carcere, ad attendere l’uscita del fratello (OMISSIS), che avrebbe “sistemato” tutte le “cose”, quindi anche la situazione critica creatasi a seguito delle rivelazioni fatte da (OMISSIS), definito in modo sprezzante da (OMISSIS), in altra conversazione, come un “maresciallo dei Carabinieri” (pag. 136 sentenza di primo grado).

 

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La sentenza impugnata non ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza della sentenza di assoluzione di (OMISSIS) dal reato ex articolo 416 bis c.p., comma 1, emessa in sede di giudizio abbreviato, ritenendola implicitamente inidonea ad inficiare, anche solo in parte, le valutazioni espresse (vedi sub 2.1.).
Invero, dalle argomentazioni della sentenza prodotta, in parte riportate nello stesso ricorso, si evince chiaramente che il G.i.p. ha escluso la partecipazione di (OMISSIS) al sodalizio in quanto e’ risultata la sua presenza in soli due incontri, ai quali si presento’ “in condizioni alticce”, oltre a quello del 28 gennaio 2012, quando, sostanzialmente silente, si trovo’ in compagnia degli amici di vecchia data (OMISSIS) e (OMISSIS) e “anche di altri soggetti di matrice mafiosa (sostanzialmente il (OMISSIS))”.
Oltre ai tre incontri svoltisi nell’arco di neppure tre mesi – ha osservato il G.i.p. – non vi e’ traccia di (OMISSIS), in particolare in alcune delle molte intercettazioni che “catturano vari momenti in cui numerosi imputati di cui all’originaria richiesta di rinvio a giudizio ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) etc.) parlano tra loro di vere e proprie attivita’ criminose, compiute o da compiere, della piu’ svariata natura (stupefacenti, estorsioni, danneggiamenti, rapine etc.)” (pag. 71).
(OMISSIS), pertanto, e’ stato ritenuto coinvolto in una delle “indagini mafiose” come uno dei “soggetti del tutto estranei o semplicemente meri osservatori di condotte altrui, meri conniventi non penalmente punibili” (cosi’ la motivazione del G.i.p. a pag. 60, richiamata anche nel ricorso); egli era comunque legato da strettissima amicizia con (OMISSIS) e (OMISSIS) (suo padrino di cresima), che potevano contare sulla sua assoluta riservatezza.
La Corte di appello ha anche richiamato il riferimento di (OMISSIS), all’epoca autista di (OMISSIS), a un incontro svoltosi in passato fra quest’ultimo e (OMISSIS) (“uomo d’onore” di (OMISSIS), gia’ condannato per il reato ex articolo 416 bis c.p.), in relazione al progettato omicidio di un mafioso protetto dallo stesso (OMISSIS), che aveva appreso la falsa notizia da (OMISSIS). Apoditticamente la difesa ha sostenuto che quell’incontro “potrebbe rappresentare una mera vanteria del ricorrente”.
Con una valutazione tutt’altro che illogica, poi condivisa nella sentenza impugnata, il Tribunale, con riferimento al tentativo di (OMISSIS) di coinvolgere la figlia di (OMISSIS), tramite la propria moglie, per esporle il problema, ha sostenuto che risulta “conforme alla fisiologia di tali vicende la conoscenza dell’appartenenza di un soggetto ad associazione mafiosa da parte dei piu’ stretti congiunti di quest’ultimo” (pag. 120).
3.4.2. E’ incensurabile il rilievo della Corte territoriale, adesivo a quella del Tribunale, circa la vicinanza di (OMISSIS) alla moglie di (OMISSIS): anche in questo caso – secondo i giudici di merito – le risultanze delle intercettazioni hanno dimostrato che egli si metteva “a sua disposizione per ogni tipo di problema” (pag. 272 sentenza di primo grado), che la incontrava quando veniva convocato presso la sua abitazione (circostanza emersa da un dialogo fra la stessa (OMISSIS) e il marito in carcere, confermata dall’esame dei tabulati), che si preoccupava di offrirle un sostentamento anche economico, nonostante la moglie del capo del sodalizio, parlando con la propria madre, avesse manifestato il timore che (OMISSIS) fosse “messo sotto tiro” dalle forze dell’ordine.
Prospettando una lettura alternativa di una conversazione (peraltro fondata su una circostanza apoditticamente riferita, circa il ricovero della fidanzata di (OMISSIS) in ospedale, in quel periodo), e sostenendo genericamente che il tenore di altro dialogo “non si presenta affatto univoco nel senso ritenuto dalla Corte”, la difesa ha sollecitato un nuovo accertamento di fatto, precluso in questa sede, per le ragioni in precedenza evidenziate (sub 2.4.).

 

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3.4.3. Anche la vicenda del forte contrasto insorto fra (OMISSIS) e (OMISSIS) per la concorrenza nel settore delle revisioni dei veicoli e’ stata ampiamente valorizzata da entrambi i giudici di merito sulla base del contenuto di numerose conversazioni, chiaramente indicative del fatto che si trattava non di una “vicenda del tutto personale” fra i due contendenti, bensi’ di una questione rientrante nelle “competenze” dell’associazione mafiosa di (OMISSIS), ai capi della quale (i fratelli (OMISSIS)) era da tempo legato (OMISSIS) (successivamente destinatario, come lo stesso (OMISSIS), di una misura cautelare, nella operazione “(OMISSIS)”, per partecipazione all’associazione in un periodo successivo).
Proprio in ragione di tale stretto rapporto con i vertici della locale di “Cosa nostra”, a (OMISSIS) era stato concesso di intraprendere un’attivita’ commerciale in concorrenza con quella di (OMISSIS), che al sodalizio di (OMISSIS) – secondo quanto statuito dalla Corte di appello – risulto’ invece estraneo, discendendo la sua forza dal rapporto di affinita’ (essendone il genero) con (OMISSIS), anziano “uomo d’onore” di (OMISSIS), molto legato a (OMISSIS), potente boss di (OMISSIS).
Fu in forza di tale rapporto che (OMISSIS) espresse le proprie doglianze e recriminazioni con il ricorrente, come da questi ricordato a (OMISSIS) nel corso di una conversazione avente ad oggetto la questione (“si culla con quella cosa …. ora esce mio suocero”), nella quale lo stesso (OMISSIS) manifestava la propria avversione per (OMISSIS) e il riconoscimento del ruolo decisivo che anche in questa vicenda avrebbe avuto (OMISSIS).
(OMISSIS), nei vari colloqui avuti con (OMISSIS) e (OMISSIS), prese tempo e soprattutto al primo, danneggiato dall’apertura dell’attivita’ svolta dal secondo, peraltro a prezzi concorrenziali, disse che la questione sarebbe stata risolta dal capo del sodalizio, dopo la sua scarcerazione.

 

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Alla luce di questa incensurabile ricostruzione del fatto, fondata su una interpretazione delle intercettazioni non illogica, i giudici di merito hanno concluso che solo un ruolo di primo piano all’interno dell’associazione avrebbe consentito a (OMISSIS) di esercitare la propria influenza sui due contendenti, pur sospendendo la decisione sulla controversia, la gestione della quale fu anch’essa rivelatrice del fatto che “aleggiava un controllo asfissiante del territorio” (pag. 581 della sentenza di primo grado).
3.4.4. La Corte di appello non ha dato un rilievo centrale alla vicenda delle assunzioni presso la (OMISSIS), considerato che (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), e’ stato assolto dal Tribunale per il delitto di estorsione contestato al capo 9).
Tuttavia, la sentenza ha legittimamente utilizzato, sia pure in via indiziaria e residuale, il coinvolgimento di (OMISSIS) anche in questo fatto, desumibile da molteplici conversazioni intercettate, in una valutazione complessiva del suo ruolo all’interno dell’associazione criminosa, evidenziando le ragioni per le quali il primo giudice era pervenuto alla decisione assolutoria.
Secondo il Tribunale, infatti, dalle prove acquisite era emerso che la (OMISSIS) “era una ditta istituzionalmente a disposizione dell’organizzazione mafiosa e il (OMISSIS), soggetto che si occupava delle assunzioni LA, accettava senza alcuna difficolta’ le indicazioni che gli venivano impartite, non soltanto dall’organizzazione mafiosa ma anche dal sindaco e dalle autorita’ locali. Nel caso in esame, dunque, non e’ stata posta in essere alcuna attivita’ di intimidazione, ma deve escludersi la configurabilita’ anche della c.d. estorsione ambientale, perche’ gia’ a monte la politica della (OMISSIS) era quella di cercare di accontentare tutti con le assunzioni, senza che la stessa ditta abbia mai patito un metus che in qualche modo abbia interferito sulle scelte operative e sulle politiche di assunzione della azienda” (pag. 689).
Nella vicenda in esame, dunque, non rileva il fatto che (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri soggetti dagli stessi indicati fossero stati assunti a seguito di minacce, implicite od esplicite, dei primi due (circostanza che e’ stata esclusa in via definitiva), bensi’ la conclusione, derivante dalle “risultanze dell’attivita’ tecnica d’intercettazione”, che la (OMISSIS), “piu’ che subire le imposizioni dei due imputati, fosse pienamente a disposizione degli stessi, ricorrendo nella scelta delle persone da assumere al pieno recepimento delle indicazioni provenienti dalla famiglia pietrina” (pag. 688).
Il ruolo rivestito da (OMISSIS) nel sodalizio locale, dunque, ha trovato una conferma – e non una smentita – nella ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, ferma restando l’insussistenza del reato fine allo stesso contestato in concorso con (OMISSIS).
3.4.5. Proprio l’assoluzione per l’unico reato scopo e’ stata dalla difesa valorizzata per sostenere la mancanza della prova di un contributo di (OMISSIS), causalmente rilevante, offerto al sodalizio, non desumibile dai rapporti di frequentazione e amicizia con gli altri imputati.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Richiamati i principi sopra enunciati in tema di “messa a disposizione” dell’associazione (sub 3.4.), con la conseguente irrilevanza della effettiva commissione dei reati programmati, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente come il ruolo attivo di (OMISSIS) all’interno della locale di (OMISSIS) sia stato affermato in base non gia’ a detti rapporti, che peraltro riguardavano anche soggetti estranei, bensi’ al suo ricordato “protagonismo” palesato nelle descritte vicende.
Non possono poi essere relegate a “mere intenzioni” irrilevanti le condotte in cui fu coinvolto (OMISSIS), evidenziate dai giudici di merito; pur essendo rimaste allo stato di atti preparatori non punibili, esse sono state legittimamente valutate come espressioni di vitalita’ del sodalizio, pur privo, in quel momento dei suoi capi, entrambi detenuti.
La sentenza impugnata (pag. 80) ha richiamato le conversazioni tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (riportate ampiamente in quella di primo grado a pagg. 471 e ss., 490 e ss., 794 e ss.), aventi ad oggetto la organizzazione di una rapina, la individuazione di terreni dove coltivare marijuana, il commercio con il Belgio di sostanze stupefacenti, pur non essendo stato “dimostrato che i soggetti coinvolti siano passati dalla fase della progettualita’ a quella della concreta realizzazione”, ragione per la quale, gia’ in primo grado, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti dal reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74.
Le conformi valutazioni e conclusioni dei giudici di merito non sono inficiate in alcun modo dalla circostanza che i collaboratori di giustizia esaminati in dibattimento, parlando della famiglia di (OMISSIS), abbiano fatto riferimento solo ai fratelli (OMISSIS), capi del sodalizio.
In particolare, e’ normale che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), appartenenti ad una diversa famiglia (il clan Emmanuello di Gela), non conoscessero i partecipi della diversa associazione locale, considerato anche che (OMISSIS) fu arrestato nel gennaio 2009, (OMISSIS) cesso’ l’appartenenza al clan nell’ottobre dello stesso anno e (OMISSIS) fu arrestato nel maggio 2011.
3.4.6. E’ fondato, invece, il motivo inerente alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a (OMISSIS), ritenuto non un partecipe ma un organizzatore con un ruolo direttivo nel sodalizio criminoso.
La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, mentre invece, quanto alla posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha riqualificato nella ipotesi di partecipazione il fatto loro ascritto ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., comma 2, reato per il quale erano stati condannati dal Tribunale.
La sentenza di primo grado, tuttavia, nella ricostruzione delle modalita’ operative dell’associazione criminosa di (OMISSIS), in piu’ punti ha evocato il “triumvirato” composto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tre “soggetti con poteri paritari” (pag. 581).
La Corte territoriale non ha espresso con argomentazioni logiche e adeguate la diversita’ di posizione fra (OMISSIS) e gli altri due sodali, essendosi limitata a sottolineare le “mansioni di organizzazione e coordinamento delle risorse umane e materiali” svolte dal primo (pag. 82).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato un aspetto fondamentale, in ragione del quale, recependo gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito, anche per (OMISSIS) il reato associativo puo’ essere riqualificato in questa sede nella meno grave ipotesi di partecipazione, la stessa contestatagli nella ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento “(OMISSIS)”, relativamente al periodo novembre 2015-giugno 2016.
Ci si riferisce alla circostanza che nelle vicende centrali di cui si e’ in precedenza trattato, inerenti al ruolo di confidente assunto da (OMISSIS) e alla controversia fra (OMISSIS) e (OMISSIS), legato alla famiglia mafiosa, (OMISSIS) non prese alcuna decisione, non avendone, evidentemente, la facolta’, e unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS) rimando’ la risoluzione delle questioni al momento della scarcerazione di (OMISSIS), ritenuto “il capo indiscusso” del sodalizio.
Come ricordato nella sentenza di primo grado, in una occasione il ricorrente consiglio’ anche a (OMISSIS) di mettersi in contatto con (OMISSIS) e (OMISSIS), perche’ egli aveva “richiamato piu’ volte (OMISSIS) all’ordine senza, tuttavia, alcun concreto risultato” (pag. 566).
Il ruolo di (OMISSIS), decisamente subordinato a quelli di (OMISSIS), del quale era stato autista, e del fratello (OMISSIS), emerge anche da varie conversazioni (ad esempio, quella richiamata a pag. 73), che il ricorrente ebbe con (OMISSIS) a proposito dei lavori nei cantieri della zona: egli, con i fratelli (OMISSIS), esprimeva pareri e suggerimenti (“sai quante volte gliel’ho detto io-…A (OMISSIS)….a (OMISSIS)…facciamo…”), senza manifestare alcun ruolo direttivo od organizzativo all’interno del sodalizio.
Difettano, pertanto, i requisiti necessari, indicati dalla giurisprudenza di legittimita’, per la configurabilita’ della qualifica di capo od organizzatore: la prima presuppone la verifica dell’effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l’aspetto sintomatico, sia all’esterno sia nell’ambito del sodalizio; la seconda che il soggetto coordini l’attivita’ degli associati e assicuri la funzionalita’ delle strutture del sodalizio ovvero sia posto a capo di un settore delle attivita’ illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132).
La riqualificazione non produce alcun effetto in ordine al trattamento sanzionatorio, come si vedra’ esaminando l’ultimo motivo (sub 3.11).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

3.5. E’ infondata e generica la censura inerente alla ritenuta insussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, che i giudici di merito non hanno affatto riconosciuto sulla base del fatto notorio che l’associazione mafiosa e’ di norma un’associazione armata.
La disponibilita’ di armi e munizioni per il sodalizio, infatti, e’ stata affermata sulla base di specifici episodi, dei quali si trattera’ a proposito dei reati in materia di armi (sub 3.7.).
Inoltre, il fatto storico della detenzione e del porto di numerose cartucce calibro 38, contestato al capo 12) a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ stato comunque accertato, nonostante la Corte di appello abbia poi dichiarato estinto il reato per sopravvenuta prescrizione (pag. 148).
Va anche evidenziato che la detenzione e il porto di numerosi fucili e pistole di vario calibro, finalizzati ad agevolare l’attivita’ dell’associazione, contestati al capo 13) al membro del sodalizio (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), sono stati riconosciuti in via definitiva, in quanto il primo imputato non ha impugnato il relativo capo e l’altro non ha proposto ricorso contro la sentenza di condanna.
Secondo il diritto vivente, l’aggravante in questione ha natura oggettiva, in quanto attiene alla struttura dell’associazione e agli strumenti offensivi dei quali la stessa dispone.
E’ sufficiente, dunque, che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilita’ di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perche’ detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell’articolo 59 c.p., comma 2, (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, (OMISSIS), Rv. 276831; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Va ribadito anche che, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, non e’ richiesta l’esatta individuazione delle armi, ma e’ sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilita’ di un armamento, desumibile anche dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macri’, Rv. 271743; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839).
3.6. E’ fondato il motivo con il quale la difesa ha contestato la sussistenza delle circostanze aggravanti Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 7, (ora articolo 416 bis.1 c.p.) in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio, contestato al capo 8).
Dalla ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata, sulla base di un’intercettazione ambientale e della deposizione resa dalla persona offesa (pagg. 140-142), risulta chiaramente che la vicenda e’ del tutto estranea all’attivita’ dell’associazione mafiosa, trovando invece la causale in un contrasto insorto fra il padre di (OMISSIS) e il proprietario del trattore andato a fuoco, avente ad oggetto la coltivazione di un fondo rustico.
Dovendosi escludere, dunque, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, risulta poi illogico e non condivisibile il rilievo della Corte di merito circa la sussistenza di quella del metodo mafioso in ragione del solo contegno reticente assunto in dibattimento dalla persona offesa.
Escluse le aggravanti ad effetto speciale (quella dei futili motivi, ad effetto comune, non rileva ex articolo 157 c.p., comma 1, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), la prescrizione per il reato ex articolo 424 c.p., consumato il 10 gennaio 2010, e’ maturata dopo sette anni e sei mesi, ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 2, e articolo 161 c.p., comma 2, vale a dire, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione (per complessivi 256 giorni), in data ampiamente anteriore a quella della pronuncia della sentenza impugnata, che sul punto, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente eliminazione della relativa pena.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

3.7. I motivi dal settimo al decimo, riguardanti la detenzione e il porto in luogo pubblico di fucili, pistole e del relativo munizionamento, possono essere congiuntamente esaminati.
La Corte territoriale ha affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) sulla scorta di numerose conversazioni intercettate, ampiamente riportate nella prima sentenza e riassunte, nelle parti di maggior rilievo, in quella impugnata (pagg. 143-146), dalle quali si e’ tratta la prova che (OMISSIS) avesse la effettiva disponibilita’ di fucili e pistole.
La sentenza di appello ha richiamato anche i colloqui del ricorrente con (OMISSIS), che gli riferi’ di avere rubato un carico di munizioni; in una occasione, dal tenore del dialogo intercettato all’interno dell’autovettura di (OMISSIS), e’ risultato che questi ricevette dal figlio dell’altro sodale varie cartucce calibro 38 (pag. 95).
L’interpretazione delle conversazioni si sottrae a censure di legittimita’, non risultando affetta da illogicita’, tantomeno manifesta.
In particolare, dalle intercettazioni del 26 febbraio 2012, relative alla “esercitazione di tiro” in contrada (OMISSIS), e’ emerso – ha evidenziato la Corte di merito – che i colpi furono esplosi da tutti i partecipanti, compresi (OMISSIS) e (OMISSIS), privi del porto d’armi, i quali fecero riferimento alla detenzione e al porto anche di altre pistole.
Ferma restando, ovviamente, l’autonomia di valutazione fra i giudici nei diversi processi, celebratisi con diversi riti nei confronti di piu’ imputati, non risulta neppure una stridente contraddizione sul punto fra la decisione impugnata e quella di assoluzione di (OMISSIS), emessa dal G.i.p., in quanto la stessa si e’ fondata sulla occasionalita’ della presenza a quell’incontro dell’imputato, estraneo al sodalizio mafioso, e soprattutto sul suo possesso del porto d’armi.
Per contro, il ruolo rivestito da (OMISSIS) (e da (OMISSIS)) nell’associazione criminosa e le finalita’ dalla stessa perseguite, che richiedevano anche la disponibilita’ di armi, sono stati elementi decisivi che i giudici di merito hanno legittimamente considerato per ritenere sussistente la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, in qualche modo “scolpita” da una significativa frase pronunciata proprio dal ricorrente: “se lo me ne devo andare ad ammazzare una persona, fino a li’ ci devo andare a sparare”.
3.8. Sono generiche e prive di fondamento le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, espresse nell’ultimo motivo di ricorso.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

3.8.1. Con adeguata motivazione la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, che la difesa aveva richiesto sulla base della incensuratezza dell’imputato e della sua presenza al processo.
A prescindere dal ben poco rilevante riferimento a un furto commesso in precedenza, contenuto in una conversazione ambientale intercettata, la sentenza impugnata ha evidenziato la gravita’ dei fatti commessi e l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, diversi dalla incensuratezza, tale non essendo, evidentemente, la semplice presenza di (OMISSIS) al dibattimento.
La Corte territoriale, dunque, si e’ attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola “concessione” da parte del giudice, nell’ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioe’ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’articolo 133 c.p.: “posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si e’ reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non puo’ mai essere data per scontata o per presunta, si’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza” (cosi’ Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonche’, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione).
Nel contempo, va ribadito che “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato” (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 7755 del 21/01/2021, Duranti, non mass.).
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, il giudice di merito non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Detti principi sono stati ribaditi in una recente pronunzia delle Sezioni unite, emessa in tema di rapporti fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione), nella quale si e’ ribadito che la meritevolezza dell’adeguamento della sanzione prevista dalla legge, in senso piu’ favorevole all’imputato, con l’applicazione dell’articolo 62 bis c.p., necessita, “quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda” (cosi’ Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).
3.8.2. In ordine alla determinazione della pena, correttamente la Corte di appello ha osservato che, trattandosi di contestazioni “chiuse”, occorre far riferimento alla legge in vigore al momento della cessazione della permanenza (in generale v. Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171, mentre da ultimo, con specifico riferimento al reato ex articolo 416 bis c.p., cfr. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476).
La sentenza impugnata, dunque, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, ha considerato il piu’ favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 416 bis c.p., prima della entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69, evidenziando pero’ che erroneamente il Tribunale, affermata la responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di direzione e organizzazione dell’associazione mafiosa armata, ha determinato la pena in nove anni di reclusione, inferiore al minimo edittale dell’epoca, pari a dodici anni di reclusione.
Quello di nove anni di reclusione era il minimo edittale del reato di semplice partecipazione all’associazione armata, cosicche’ la riqualificazione giuridica come in precedenza operata non produce alcun effetto in ordine alla quantificazione della pena base, che resta determinata nel minimo.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Quanto agli aumenti per la continuazione con i quattro delitti in materia di armi (sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati di detenzione di armi comuni da sparo e nove mesi per ciascuno dei due reati di porto, per complessivi due anni e sei mesi di reclusione), la censura del ricorrente risulta generica, essendosi solo dedotta l’eccessivita’ del trattamento sanzionatorio complessivo.
Va comunque ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, poiche’ la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p., nel giudizio di cassazione e’ comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 7055 del 02/02/2021, Di Guglielmo, non mass.).
Con specifico riguardo all’aumento della pena a titolo di continuazione, si e’ condivisibilmente affermato che, qualora – come nel caso di specie – l’entita’ di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo all’adeguatezza e alla congruita’ dell’aumento, dovendo ritenersi che il giudice abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533; da ultimo v. Sez. 2, n. 4862 del 19/01/2021, Pitrelli, non mass.).
Deve essere eliminata, infine, la pena di tre mesi di reclusione inflitta dalla Corte di appello per il reato di danneggiamento seguito da incendio, in relazione al quale – come detto – va emessa sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
La pena complessiva viene cosi’ rideterminata in undici anni e sei mesi di reclusione.
4. Ricorso (OMISSIS).
4.1. Il motivo in rito e’ privo di ogni fondamento, risultando assorbente il rilievo della Corte di appello circa la tardivita’ della produzione del certificato medico, avvenuta solo “nella fase inoltrata del giudizio di appello”, attestante il dedotto impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 20 novembre 2018, davanti al Tribunale, in ragione di una “lombosciatalgia acuta”; cio’ a prescindere dal fatto che l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, conseguente ad una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv. 274699; Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287; Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133; Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

4.2. Le censure alla sentenza impugnata svolte con il secondo motivo di ricorso, relativamente all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo, non sono fondate.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la sentenza impugnata, con motivazione immune dai vizi denunciati, peraltro cumulativamente, nel ricorso, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, sulla base di una serie di conversazioni intercettate, anche (OMISSIS) fu coinvolto a pieno titolo, al pari di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella vicenda inerente alla controversia insorta fra (OMISSIS) e (OMISSIS), riconducibile – come si e’ detto (sub 3.4.3.) – non gia’ ad un contrasto di natura personale bensi’ ad una questione che riguardava direttamente il controllo del territorio da parte del locale sodalizio mafioso, il cui capo (OMISSIS) aveva autorizzato (OMISSIS) ad aprire la nuova attivita’.
La difesa ha dedotto, per la prima volta con il ricorso, che “l’altro (OMISSIS)” (oltre a (OMISSIS)), evocato da (OMISSIS) in una conversazione con (OMISSIS), non sarebbe identificabile in (OMISSIS), come invece ritenuto dalla Corte territoriale.
La deduzione, che comporta un accertamento di fatto, e’ inammissibile in quanto, in presenza di una conforme interpretazione del Tribunale, la difesa l’avrebbe dovuta proporre in appello.
In ogni caso la frase citata nel ricorso non coincide con quella indicata in sentenza, riferibile evidentemente ad altro dialogo.
Inoltre, l’infondatezza della tesi difensiva, volta ad avvalorare la tesi della estraneita’ di (OMISSIS) alla vicenda, e’ smentita dal chiaro riferimento, in altre conversazioni svoltesi nel medesimo periodo, richiamate nella sentenza impugnata (pagg. 53-54), a ” (OMISSIS)” (pacificamente identificabile nel ricorrente), indicato, ad esempio, come colui dal quale (OMISSIS) aveva appreso che il compito di affrontare la questione era stato delegato a (OMISSIS).
Quest’ultimo, poi, in un’altra occasione, disse a (OMISSIS) che ad incontrare (OMISSIS) era stato proprio (OMISSIS), il quale aveva cercato di convincerlo a non praticare prezzi piu’ bassi di quelli del concorrente, al fine di stemperare la tensione e risolvere un problema che coinvolgeva anche l’autorita’ e il prestigio dell’associazione.
Si e’ visto che la decisione finale fu quella di attendere la scarcerazione di (OMISSIS).
L’intraneita’ del ricorrente al sodalizio e’ stata confermata dalla Corte di merito anche alla luce dell’inequivoco tenore di altre conversazioni intercettate, in alcune delle quali uno degli interlocutori era lo stesso (OMISSIS), aventi ad oggetto la questione delle assunzioni presso la ditta (OMISSIS) (in un caso si trattava di una sollecitazione fatta dal ricorrente per un amico).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

E’ priva di fondamento la deduzione difensiva circa l’illegittimo utilizzo di dette conversazioni a supporto della motivazione sulla sussistenza del reato associativo.
La sentenza impugnata ha richiamato alcuni dialoghi riguardanti il ruolo di (OMISSIS), estranei alla contestata vicenda estorsiva, ma significativi per affermarne il coinvolgimento negli affari e nel potere della locale di “Cosa nostra”: emblematico – ha osservato la Corte territoriale – e’ l’utilizzo del pronome “noialtri” quando (OMISSIS), parlando delle assunzioni presso la ditta con (OMISSIS) e (OMISSIS), rivendicava la necessita’ di perseguire in primo luogo l’interesse degli affiliati (dei “nostri” – pagg. 57-58), da far lavorare in quella che il Tribunale aveva indicato come “una ditta istituzionalmente a disposizione dell’organizzazione mafiosa”.
Si e’ gia’ detto (sub 3.4.5.) che la mancata indicazione, da parte dei collaboratori di giustizia all’epoca appartenenti al clan Emmanuello di Gela, dei soggetti della famiglia di (OMISSIS) diversi dai capi (i fratelli (OMISSIS)), non riveste alcuna valenza difensiva.
Le altre censure alla sentenza impugnata, pur se non espressamente confutate, risultano implicitamente disattese dal complesso della motivazione, adesiva a quella del primo giudice, e appaiono anche astrattamente inidonee a disarticolare gli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (vedi supra, sub 2.1.).
4.3. E’ generico e manifestamente infondato il motivo riguardante il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, in ordine al quale la difesa ha svolto argomentazioni sul solo incontro del 26 febbraio 2012, obliterando le diverse e molteplici fonti di prova e i principi di diritto in precedenza indicati (sub 3.5.), cui e’ sufficiente far richiamo.
4.4. Prive di fondamento ed in parte generiche sono anche le doglianze inerenti all’affermazione di responsabilita’ per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di varie pistole, contestati al capo 11), con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, a proposito dei quali sono pertinenti i rilievi gia’ svolti (sub 3.7.) nell’esaminare i motivi proposti da (OMISSIS), concorrente negli stessi delitti, anche a proposito della ricostruzione della “esercitazione” del 26 febbraio 2012 (durante la quale anche (OMISSIS) sparo’, attingendo il frigorifero) e della irrilevanza dell’assoluzione di (OMISSIS).
Quanto alla disponibilita’ da parte di (OMISSIS) di un’arma con il “colpo in canna”, emersa nel corso di una conversazione con (OMISSIS) (del 14 maggio 2011), la difesa ha denunciato un “travisamento dei dati probatori”: con una dirimente osservazione, la Corte ha osservato che quella espressione non poteva essere collegata all’occasione in cui il teste (OMISSIS) aveva portato il proprio fucile da caccia presso l’officina dell’imputato per una piccola riparazione, dato che l’arma era stata consegnata smontata, circostanza gia’ ricordata nella sentenza di primo grado (pag. 728).
Il ricorrente ha contestato che il teste abbia mai affermato di avere portato l’arma smontata, ma non ha ne’ allegato ne’ trascritto la relativa deposizione, incorrendo cosi’ nella violazione del principio di autosufficienza, secondo il quale e’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, cosi’ da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
Avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si e’ affermato che “l’esame del vizio presuppone necessariamente che l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali” (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; da ultimo v. Sez. 2, n. 29695 del 16/09/2020, (OMISSIS), non mass.).
Il principio va aggiornato dopo l’entrata in vigore dell’articolo 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2, secondo il quale copia degli atti “specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice” e’ inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non puo’ essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2, e’ necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 2, n. 2966 del 18/12/2020, dep. 2021, Barbato; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).
La sentenza di primo grado, inoltre, ha richiamato anche una conversazione intercettata il 26 agosto 2011, “nel corso della quale (OMISSIS) ed il figlio (OMISSIS) fanno un esplicito riferimento al ruolo del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nell’opera di recupero di armi rubate” (pag. 471).
4.5. In ordine al trattamento sanzionatorio, sono prive di ogni fondamento le censure alla sentenza impugnata, che su due punti – come si dira’ – ha quantificato la pena in modo illegale in favore dell’imputato, con statuizioni immodificabili in assenza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529; Sez. 3, n. 49404 del 21/11/2013, Colombini, Rv. 258128).
La Corte di appello, con congrua motivazione, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l’assenza di elementi positivamente valutabili e il grave precedente penale specifico dell’imputato, che da solo puo’ sorreggere la motivazione, anche in assenza di altre considerazioni (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 3, n. 7408 del 09/02/2021, Cioni, non mass.).
In ordine alla determinazione della pena per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, aggravato dal carattere armato della stessa, la Corte di appello – per (OMISSIS) e altri ricorrenti – e’ caduta nel medesimo errore che pure ha riscontrato quanto alla pena inflitta a (OMISSIS) dal Tribunale: infatti, il minimo edittale previsto dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, per il partecipe era fissato, all’epoca del fatto, in nove anni di reclusione, mentre la sentenza impugnata ha indicato in otto anni di reclusione la pena base per il delitto aggravato.
Un ulteriore errore in favor rei e’ stato commesso dalla Corte di merito nella quantificazione dell’aumento per la circostanza aggravante della recidiva specifica, che pure la difesa, con i motivi nuovi, ha censurato, ritenendolo eccessivo.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Va premesso che risulta condivisibile il principio secondo il quale la regola del cumulo giuridico prevista dall’articolo 63 c.p., comma 4, non opera nel caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti che – come nel caso in esame – non comportino un aumento della pena superiore ad un terzo (v. Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055 nonche’, da ultimo, Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che le circostanze indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale (Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784).
L’articolo 99 c.p., ai primi quattro commi, prevede altrettanti tipi di recidiva: semplice, aggravata, pluriaggravata e reiterata (semplice o aggravata).
La recidiva aggravata di cui al comma 2, quale quella contestata e applicata a (OMISSIS) (in quanto specifica), e’ l’unica ipotesi in cui l’aumento non e’ predeterminato in misura fissa, essendo esso previsto “fino alla meta’”.
Ritiene il Collegio di condividere il principio espresso in una pur risalente pronuncia di questa Corte, secondo il quale il comma 2 del suddetto articolo indica l’aumento massimo, implicitamente ritenendo quello minimo di un terzo (Sez. 3, n. 1861 del 03/12/2010, dep. 2011, EI Rahman Rv. 249312).
L’articolo 99 c.p., comma 1, infatti, per l’ipotesi di recidiva semplice, dispone che l’imputato “puo’ essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo”, il che significa che, in caso di applicazione dell’aggravante (sempre facoltativa, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015), l’aumento deve essere quantificato nella misura fissa di un terzo.
Una diversa interpretazione che consentisse di applicare per la recidiva aggravata un aumento discrezionale di pena inferiore a quello stabilito per la meno grave ipotesi di recidiva semplice renderebbe del tutto irrazionale il disposto dell’articolo 99, comma 2, rispetto alla previsione contenuta nel primo. Nel contempo, essa contrasterebbe con la ratio della radicale modifica dell’istituto, introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha inteso sottrarre al giudice, in quasi tutti i casi, ogni discrezionalita’ nella determinazione della misura dell’aumento di pena, laddove ritenga di applicare la circostanza.
Nel caso di specie, dunque, l’aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere quantificato nella misura minima di due anni e otto mesi di reclusione (tre anni se si fosse partiti dal minimo previsto per il partecipe dall’articolo 416 bis c.p., comma 4), mentre esso e’ stato determinato in un anno e nove mesi di reclusione.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

In ordine agli aumenti a titolo di continuazione per i reati in materia di armi (sei mesi di reclusione per la detenzione e nove mesi per i’l porto) si richiamano le argomentazioni gia’ svolte nell’esame del ricorso di (OMISSIS) (sub 3.8.2), che sono pertinenti anche rispetto all’aumento quantificato per la continuazione esterna con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, per il quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione con sentenza emessa nel 1999, divenuta irrevocabile nel 2001.
La Corte, infatti, ha dimezzato la pena inflitta nel precedente processo, quantificandola nella misura intermedia di due anni e sei mesi di reclusione.
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, va rigettato.
5. Ricorso (OMISSIS).
5.1. Non sono fondate le doglianze proposte con il primo motivo, riguardante l’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo.
5.1.1. In primo luogo, ribadita la irrilevanza, per le ragioni gia’ esposte, della mancata conoscenza di (OMISSIS) da parte dei collaboratori di giustizia gia’ appartenenti alla diversa famiglia di Gela, va rimarcato che il dato cronologico (partecipazione alla locale mafiosa di (OMISSIS) dal 2010 al maggio 2012) non e’ affatto ostativo a “una stabile e consapevole condivisione delle finalita’ mafiose da parte di un soggetto incensurato”, come invece sostenuto dalla difesa.
Premesso che un biennio non puo’ essere considerato un esiguo lasso temporale, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilita’ del reato di partecipazione a un’associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l’organizzazione, potendosi ravvisare il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471; Sez. 5, n. 18576 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771), assumendo rilievo persino forme di partecipazione destinate ab origine a una durata limitata nel tempo (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767; Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri Antonelli, Rv. 250316).
In secondo luogo, il ricorso e’ in parte generico, perche’, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, ha sostenuto apoditticamente che (OMISSIS) si limito’ ad “esprimere distaccati pareri sulle tematiche affrontate dai variegati interlocutori”.
Invero, nella lunga conversazione ambientale, intercettata il 28 gennaio 2012, il ruolo di (OMISSIS) – nella conforme ricostruzione dei giudici di merito non fu affatto quello di chi formula “distaccati pareri” bensi’ quello di colui che, unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), si preoccupava di affrontare la delicata situazione venutasi a creare dopo le rivelazioni di (OMISSIS) ai Carabinieri sull’attivita’ del sodalizio, a causa delle quali essi avevano “gli sbirri addosso” (“li abbiamo addosso noialtri”, disse proprio (OMISSIS)).
Nel corso della medesima lunga conversazione gli interlocutori ricordarono anche la voce messa in giro da (OMISSIS) in relazione alla volonta’ di (OMISSIS) di uccidere (OMISSIS); il commento espresso da (OMISSIS) nell’occasione (“per questo (OMISSIS)neri e’ stato freddo”) e’ stato interpretato nella sentenza impugnata (pag. 86) in modo logico ed incensurabile (“evidentemente, nell’ottica del (OMISSIS), anche lui faceva parte dell’organizzazione alla quale apparteneva il (OMISSIS)”).
Il ricorrente fu anche direttamente coinvolto nella vicenda del centro di revisioni della quale si e’ in precedenza trattato (sub 3.4.3.).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

(OMISSIS) non solo fu l’interlocutore di (OMISSIS) in varie conversazioni, ma fu anche la persona alla quale (OMISSIS) si sarebbe dovuto rivolgere, unitamente a (OMISSIS), per cercare di risolvere la controversia con (OMISSIS), richiamato “all’ordine” senza successo da (OMISSIS), come da questi riferito a (OMISSIS) nell’ambientale dell’11 maggio 2012.
(OMISSIS) affronto’ direttamente anche (OMISSIS), provocandone una reazione stizzita, come emerso in altra conversazione fra lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Infine, la sentenza impugnata ha richiamato il confronto fra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulle assunzioni presso la ditta (OMISSIS) (vedi sub 4.2.) nonche’ le conversazioni tra (OMISSIS) e (OMISSIS) aventi ad oggetto la organizzazione di una rapina, la coltivazione di marijuana e il commercio di sostanze stupefacenti (vedi sub 3.4.5.).
5.1.2. La sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 4, e’ stata contestata dal ricorrente sulla base di una lettura alternativa della conversazione intercettata il 9 marzo 2012 all’interno dell’autovettura di (OMISSIS), che – secondo i giudici di merito – e’ dimostrativa della ricezione da parte dello stesso di varie cartucce calibro 38, consegnategli dal figlio di (OMISSIS), alla presenza di quest’ultimo.
Il ricorrente non solo ha fornito una interpretazione alternativa a quella, priva di illogicita’, delle sentenze di merito, ma ha anche ignorato altri dati probatori che sul punto si sono precedentemente richiamati: la conversazione nel corso della quale (OMISSIS) riferi’ a (OMISSIS) di avere rubato un carico di munizioni e quella in cui, parlando con il figlio, (OMISSIS) (condannato in via definitiva per la detenzione e il porto di numerosi fucili e pistole, finalizzati ad agevolare l’attivita’ dell’associazione) fece un esplicito riferimento al ruolo di (OMISSIS) e di (OMISSIS) nell’opera di recupero di armi rubate.
L’infondatezza del motivo di ricorso sul punto discende anche dal rilievo che la difesa ha contestato la “consapevolezza da parte del ricorrente della disponibilita’ di armi da parte della ritenuta associazione”: si e’ gia’ ricordato (sub 3.5.) il principio piu’ volte affermato da questa Corte, secondo il quale, stante la natura oggettiva di detta aggravante, affinche’ essa sia configurabile a carico di ogni partecipe, e’ sufficiente – in ragione del disposto dell’articolo 59 c.p., comma 2 – anche la sola ignoranza per colpa del possesso di armi da parte degli associati.
5.2. E’ infondato il motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
A prescindere dal riferimento ad un furto commesso in precedenza, la sentenza ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, tali non potendo essere considerati quelli indicati nel generico motivo formulato con l’atto di appello (l’assenza di reati fine e il periodo di appartenenza all’associazione, ritenuto “molto limitato”).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

In ragione dei principi in precedenza richiamati sul tema (sub 3.8.1.), la decisione della Corte di merito e’ incensurabile, non essendo ravvisabile la dedotta manifesta illogicita’ della motivazione.
Va nel contempo evidenziato che, cosi’ come per (OMISSIS), la pena e’ stata determinata in otto anni di reclusione, in misura inferiore al minimo di nove anni di reclusione, previsto nella formulazione dell’articolo 416 bis c.p., comma 4, applicabile nel caso di specie.
Anche il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, va rigettato.
6. Ricorso (OMISSIS).
6.1. Il motivo in tema di responsabilita’ per il reato associativo propone doglianze di puro fatto ed e’ anche assai generico.
La difesa, infatti, non si e’ confrontata con la maggior parte delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di genericita’ del ricorso, sotto il profilo del difetto di “specificita’ estrinseca” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).
Si consideri anche che sul punto – rubricato come “riferimento alla sussistenza del reato di cui all’articolo 416 bis c.p.” – non e’ stato neppure indicato il vizio dal quale sarebbe affetta la sentenza impugnata; solo in conclusione del motivo e’ stato genericamente evocato “un manifesto vizio di motivazione”, risultando “gli elementi probatori inseriti in un contesto ipotetico”.
Invero, nell’esame della “vicenda (OMISSIS)” si e’ gia’ dato conto (sub 3.4.1.) del ruolo di primo piano rivestito da (OMISSIS), la persona mostratasi piu’ adirata nei confronti del confidente, piu’ volte insultato e minacciato di morte, poi convinta da (OMISSIS) e (OMISSIS) della necessita’ di attendere la scarcerazione di (OMISSIS) per risolvere la situazione critica venutasi a creare, essendo (OMISSIS) pur sempre il suocero di (OMISSIS), suo “compare”: proprio in ragione di tale rapporto di affinita’, (OMISSIS) non lo aveva ancora aggredito, come dallo stesso riferito ai propri interlocutori con termini espliciti (pag. 107).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

I giudici di merito hanno logicamente concluso che un tale coinvolgimento presupponesse necessariamente l’intraneita’ del ricorrente al sodalizio, la cui operativita’ era minacciata dal ruolo di confidente assunto da (OMISSIS), che a tale sodalizio aveva appartenuto od era stato vicino fino a non molto tempo prima.
In proposito la Corte di appello ha anche richiamato (pag. 105) la conversazione del 6 dicembre 2011, nella quale (OMISSIS), parlando di (OMISSIS), reo di avere “distrutto una mafia”, rassicuro’ (OMISSIS), dicendogli di avere garantito i “forestieri” che lo stesso (OMISSIS) non avrebbe piu’ fatto l’autista del confidente (diversamente c’era il pericolo che (OMISSIS) passasse “qualche guaio”).
E’ del tutto generica la deduzione con la quale la difesa sostiene la liceita’ dell’oggetto della conversazione intercettata il 28 settembre 2011 fra (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS), sintetizzata nella sentenza impugnata (pag. 110).
Il ricorrente, infatti, deducendo apoditticamente che “i dialoghi sono chiari ad escludere qualsivoglia responsabilita’ dell’imputato”, ha omesso del tutto di confrontarsi con le argomentazioni con le quali la Corte di merito (a pagg. 112113) ha logicamente disatteso l’interpretazione propugnata dalla difesa nell’atto di appello.
6.2. La motivazione della sentenza non e’ ne’ contraddittoria ne’ manifestamente illogica laddove ha affermato che le prove acquisite hanno dimostrato che ” (OMISSIS) – e, come lui, tutti coloro che gravitavano nel contesto sociale di riferimento, come il (OMISSIS) (OMISSIS)neri che temeva, addirittura, di essere ucciso per suo ordine – conoscesse o, quantomeno, ignorasse per sua colpa, la diffusa disponibilita’ di armi e munizioni in perfetto stato di efficienza in capo a tutti i sodali con i quali costui era solito interagire ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), ampiamente dimostrata dalle emergenze istruttorie” (pag. 113).
Senza fondamento la difesa ha dedotto che la invalidita’ di (OMISSIS) non gli avrebbe permesso non solo di possedere armi ma anche di “conoscere dell’effettiva dotazione di queste”.
6.3. Priva di pregio e’ anche la doglianza inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, censurato per l’assenza di “una adeguata motivazione”, che invece e’ riscontrabile laddove la Corte ha evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, non essendo sufficiente la sola incensuratezza (vedi sub 3.8.1.).
La “dubbia realizzazione del fatto di reato”, invocata dalla difesa, se fosse stata sussistente, avrebbe imposto l’assoluzione dell’imputato, non gia’ legittimato il riconoscimento delle suddette attenuanti.
Anche in questo caso la pena e’ stata determinata in misura inferiore al minimo di nove anni di reclusione, essendo stata quantificata in sette anni di reclusione.
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, viene dichiarato inammissibile.
7. Ricorso (OMISSIS).
7.1. Manifestamente infondato e’ il motivo riguardante la dedotta nullita’ della sentenza di primo grado per la mancata valutazione del compendio probatorio in modo autonomo rispetto a quella del giudice della cautela.
La Corte di appello, a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione, ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalla costante giurisprudenza di legittimita’, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 3, n. 992 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513), secondo il quale neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p., che impongono al giudice di appello di dichiarare la nullita’ della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, dovendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
Di recente, ribadendo detto principio, si e’ affermato che e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 604 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullita’ e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto ne’ con l’articolo 111 Cost., comma 2, che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze della inosservanza di tale prescrizione, ne’ con l’articolo 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilita’ di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, (OMISSIS), Rv. 276831).
7.2. La censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, sovrapponibile a quella proposta dal medesimo difensore per il ricorrente (OMISSIS), non e’ fondata per le ragioni gia’ espresse (sub 4.2).
7.3. E’ fondato, invece, il motivo inerente all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

In relazione alle tre vicende fondamentali delineate dalla Corte territoriale (nella sentenza impugnata indicate come il “c.d. affare (OMISSIS)”, la “concorrenza nei centri di revisione” e le “assunzioni presso la (OMISSIS) “), (OMISSIS) risulta coinvolto solo nell’ultima.
Le conversazioni fra il ricorrente e (OMISSIS), sintetizzate nella sentenza impugnata (pagg. 114 e ss.), ampiamente riportate in quella di primo grado (pagg. 185 e ss.), danno conto di un interessamento di (OMISSIS) al tema delle assunzioni alla ditta (OMISSIS), presso la quale, peraltro, all’epoca egli lavorava.
I dialoghi affrontati dai due riguardano essenzialmente detto aspetto e non risulta alcun riferimento ad altre attivita’ o problematiche dell’associazione mafiosa locale, delle quali in numerose occasioni trattavano gli altri sodali, che pure – quanto a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – hanno ricondotto la questione delle assunzioni all’area di interesse del sodalizio, in termini piu’ espliciti, in conversazioni alle quali non partecipo’ (OMISSIS), la cui “gestione di problematiche immediatamente evocative del sinallagmatico rapporto di protezione” (pag. 122) non risulta logicamente motivata dalla Corte territoriale.
Anche la vicenda del pagamento di 1.000 Euro in ipotesi chiesti da (OMISSIS) a un candidato per le elezioni comunali (pagg. 120 e ss.) non risulta ben chiarita, non essendo poi stata contestata alcuna fattispecie di reato in relazione a questo specifico episodio.
Vi e’ poi un apparente contrasto, che riveste un certo rilievo, in ordine a un presunto ruolo rivestito da (OMISSIS) nella vicenda del “centro revisioni”.
Si e’ gia’ detto che, nel corso di un incontro fra (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo si lamento’ del fatto che (OMISSIS) gli avesse parlato prendendo le parti di (OMISSIS), suo concorrente, vicino al sodalizio di (OMISSIS).
Nell’occasione – ha affermato il Tribunale – (OMISSIS) era accompagnato proprio da (OMISSIS) (pagg. 201 e 589), mentre – nella ricostruzione della Corte l’intervento non gradito da (OMISSIS) era stato “effettuato dal (OMISSIS) e dallo “zio (OMISSIS)”, intenzionati a perorare la posizione del (OMISSIS)” (pag. 66).
Non risulta che lo âEuroËœzio (OMISSIS)’ sia identificabile in (OMISSIS), che infatti, nella motivazione relativa alla sua specifica posizione (pagg. 114 e ss.), non e’ citato per la vicenda del “centro revisioni”.
La stessa sentenza di primo grado, peraltro, aveva in premessa esposto (pag. 34) che dalle prove acquisite era emersa “l’attivita’ di un gruppo di soggetti, composto dagli odierni imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e dal (OMISSIS), che assumono il ruolo di veri e propri reggenti âEuroËœtemporanei’ della famiglia in attesa della scarcerazione – che dalle intercettazioni si evince gli stessi ritenessero imminente nel corso delle indagini – di (OMISSIS), indiscusso e autorevole punto di riferimento per i vari sodali”.
I medesimi soggetti, poi, risultavano “attivi in un’opera di sostanziale âEuroËœcongelamento’ dei problemi piu’ scottanti insorti durante la gestione quotidiana del sodalizio”, tra i quali “la questione riguardante i contrasti con (OMISSIS)” e “il problema della concorrenza tra i centri di revisione”.
Con riferimento a questa ultima vicenda, pertanto, neppure il Tribunale aveva espresso alcun riferimento a (OMISSIS), il quale, poi, non ha partecipato ad alcun incontro fra quelli in precedenza richiamati.
La motivazione, dunque, e’ carente nella parte in cui non spiega le ragioni per le quali i dialoghi fra (OMISSIS) e (OMISSIS), essenzialmente riferiti alle assunzioni presso la (OMISSIS), siano univocamente indicativi di una stabile ed organica compenetrazione del ricorrente nel sodalizio, di una sua “messa a disposizione” per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La sentenza impugnata, dunque, va annullata con rinvio, restando assorbiti gli altri due motivi, riguardanti la sussistenza dell’aggravante ex articolo 416 bis c.p., comma 4, e il calcolo della pena.
8. Ricorso (OMISSIS).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

L’unico motivo di ricorso, con il quale e’ stata genericamente contestata la “violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 416 bis c.p.”, e’ privo di ogni fondamento laddove evidenzia la omessa indicazione di (OMISSIS) da parte dei collaboratori di giustizia nonche’ il suo mancato coinvolgimento nel periodo precedente a quello interessato dall’attivita’ investigativa svolta nel presente procedimento: in proposito si richiamano le osservazioni gia’ svolte esaminando i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente sub. 3.4.5. e 5.1.1.).
Il motivo, poi, e’ del tutto generico, perche’ omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, fondate su una lunga serie di conversazioni intercettate, parte delle quali in precedenza ricordate, affrontando le posizioni degli altri ricorrenti.
(OMISSIS) non e’ stato affatto ritenuto intraneo al sodalizio per le pregresse mansioni di autista di (OMISSIS), in ragione delle quali, per contro, (OMISSIS) – come si e’ detto – si premuro’ di proteggerlo da possibili ritorsioni di mafiosi di altre famiglie.
Lo stesso (OMISSIS), peraltro, intese marcare chiaramente le distanze da (OMISSIS), una volta apparsa chiara la sua collaborazione con i Carabinieri, ad esempio riferendo a (OMISSIS) della finta perquisizione organizzata dallo stesso confidente, per allontanare i sospetti.
Altri dialoghi – ha evidenziato la Corte di appello (pagg. 125 e ss.) dimostrano la vicinanza di (OMISSIS) ai fratelli (OMISSIS), l’appartenenza all’associazione mafiosa di (OMISSIS) e la condivisione delle attivita’ svolte e programmate, per agevolare le quali, del resto, egli deteneva e portava in luogo pubblico numerosi fucili e pistole di vario calibro, come definitivamente accertato a seguito della condanna per i reati contestatigli al capo 13).
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, viene dichiarato inammissibile.
9. Ricorso (OMISSIS).
9.1. Il motivo di ricorso in punto di responsabilita’ per i reati di detenzione illegale, porto in luogo pubblico e cessione di una pistola con matricola abrasa e ricettazione della medesima pistola, commessi in concorso con il fratello (OMISSIS) (non ricorrente in relazione alla condanna per questi reati), propone doglianze non consentite, sostanziandosi nella proposta di una diversa lettura delle conversazioni intercettate fra i fratelli (OMISSIS), la cui conforme interpretazione da parte dei giudici di merito si sottrae a censure di legittimita’, risultando del tutto logica.
La sentenza impugnata ha evidenziato la “stringente sequenza cronologica” fra le telefonate intercorse fra i fratelli, riguardanti la consegna della pistola a (OMISSIS) (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) (che l’aveva ricevuta dal fratello Salvatore, dopo vari contatti ed un rinvio di un primo incontro) e il sequestro dell’arma avvenuto all’interno dell’autovettura di (OMISSIS).
E’ evidente che l’erronea indicazione in 42′ (invece che in 52′) del tempo intercorso fra la telefonata con la quale l’acquirente preannuncio’ a (OMISSIS) il proprio arrivo ed il momento in cui l’auto di (OMISSIS) fu fermata dai Carabinieri non inficia in alcun modo le logiche argomentazioni della Corte di appello, supportate dalla circostanza che (OMISSIS) riferi’ poi alla moglie della cessione dell’arma.
La Corte di merito ha solo sintetizzato detta conversazione svoltasi all’interno dell’autovettura di (OMISSIS) (pag. 155), trascritta integralmente, invece, nella sentenza di primo grado (pagg. 782 e ss.): privo di ogni pregio, pertanto, e’ il rilievo difensivo secondo il quale “tale ammissione non e’ rinvenibile nel testo della predetta intercettazione”, al pari di quello che confonde il prezzo dell’arma indicato nella medesima conversazione (500-600 Euro) con quello (50 Euro) richiesto da (OMISSIS) al fratello (OMISSIS) “per la sua intermediazione” (pag. 154).
La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha spiegato in modo logico (e pertanto incensurabile), alla luce anche di altre conversazioni ove il medesimo termine veniva utilizzato, per quali ragioni la “impastatrice” cui i due fratelli fecero riferimento nella conversazione del 24 luglio 2011 fosse certamente l’arma.
9.2. Manifestamente infondato e’ il motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
La Corte di merito ha confermato il diniego delle attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato nonche’ la sua “professionalita’” manifestata nel settore del traffico di armi.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la pena base per il piu’ grave reato di ricettazione dell’arma clandestina (due anni di reclusione e 600 Euro di multa) e’ stata determinata nel minimo edittale, quanto alla pena detentiva (e in misura appena superiore quanto a quella pecuniaria).
L’aumento di pena apportato per gli altri reati in continuazione (detenzione illegale, porto in luogo pubblico e cessione di una pistola con matricola abrasa) non e’ stato oggetto di specifica censura e, in ogni caso, risulta esiguo, essendo stato determinato in complessivi tre mesi di reclusione e 450 Euro di multa.
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, viene dichiarato inammissibile.
10. Ricorso (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
10.1. Il motivo inerente all’affermazione di responsabilita’ non e’ fondato. La Corte di appello non e’ incorsa in alcuna violazione di legge ne’ in un vizio motivazionale, peraltro genericamente denunciato nel ricorso.
La sentenza impugnata, sintetizzando le dichiarazioni dei tre collaboratori, piu’ ampiamente riportate in quella di primo grado, con fondamento ha sostenuto che nel nucleo essenziale esse sono state convergenti, avendo fatto riferimento alla consegna della somma di 4.000 o 5.000 Euro da parte di (OMISSIS), che quest’ultimo aveva estorto a una ditta di Castellammare del Golfo, impegnata nella esecuzione di lavori lungo l’autostrada (OMISSIS)-Catania.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

I tre collaboratori hanno riferito di un fatto che li ha visti direttamente coinvolti e non gia’ de relato e hanno concordemente affermato che fu (OMISSIS) la persona con la quale (OMISSIS) si incontro’ per primo, informandolo del fatto che la suddetta ditta era nelle loro “mani” e che il capo cantiere, cui avevano trovato alloggio e fatto assumere operai, abitava a (OMISSIS).
(OMISSIS) chiese a (OMISSIS) come si sarebbe dovuto regolare per la “messa a posto”, in quanto i lavori erano eseguiti da quella ditta in un tratto che interessava sia la zona di Caltanissetta sia quella di Enna.
All’epoca (OMISSIS) era il reggente dell’organizzazione mafiosa gelese degli Emmanuello e fu lui il destinatario finale della somma, poi ripartita con il solo (OMISSIS).
La circostanza che lo stesso (OMISSIS) abbia ricordato, diversamente dagli altri due, di avere distribuito fra tutti e tre la somma (regalando poi 1.000 Euro a (OMISSIS)), al pari di altri dettagli riferiti in modo non sovrapponibile, e’ stata logicamente spiegata dalla Corte territoriale con il lunghissimo tempo trascorso fra l’episodio (peraltro non particolarmente significativo se rapportato alle ben piu’ rilevanti attivita’ criminose della famiglia gelese) e l’udienza dibattimentale nel corso della quale furono assunte le dichiarazioni.
Gia’ il Tribunale aveva osservato che il ruolo di (OMISSIS), pure intervenuto nella fase iniziale, risultava poco chiaro in relazione alla successiva ricezione di parte della somma consegnata dal ricorrente; tuttavia, si trattava “all’evidenza di dettagli poco rilevanti nella ricostruzione del ruolo del (OMISSIS)” (pag. 614).
I giudici di merito, con valutazioni conformi, si sono attenuti al principio di diritto, secondo il quale “i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correita’, purche’ la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioe’ riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilita’ dello stesso all’imputato, mentre non e’ richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perche’, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correita’” (cosi’ Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; nello stesso senso v., ad es., Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151, nonche’ Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607).
In particolare, rileva nella fattispecie il tema della cosiddetta convergenza del molteplice, che “deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettivita’ che la riferibilita’ soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e piu’ significativo della questione fattuale da decidere” (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; di recente v. Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134).
La sentenza impugnata, invero, ha evidenziato un altro risultato probatorio fondamentale che costituisce un ulteriore e autonomo riscontro alle chiamate in correita’ dei collaboratori.
Si tratta della deposizione resa in dibattimento dalla persona offesa (OMISSIS), amministratore della INFRA VIA, impresa che fra il gennaio 2005 ed il maggio 2006 effettuo’ lavori in subappalto sull’autostrada A/19, in un tratto che precedeva lo svincolo di Caltanissetta: le dichiarazioni del teste hanno consentito di individuare con certezza nella suddetta ditta quella cui fece riferimento (OMISSIS) gia’ nel primo incontro avuto con (OMISSIS), accompagnato nell’occasione da (OMISSIS).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Il testimone, dopo avere confermato di avere assunto anche operai di (OMISSIS), ha ammesso di avere corrisposto allo stesso (OMISSIS) la somma di 5.000 Euro, pagamento che costituisce il nucleo centrale delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori.
Con puntuale e logica motivazione i giudici di merito hanno escluso la credibilita’ della persona offesa laddove la stessa, in stridente contrasto con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, ha affermato di avere consegnato la somma non gia’ a seguito di una richiesta estorsiva del ricorrente bensi’ per un prestito a titolo di amicizia.
Ha osservato la Corte di appello che, interrogato sulle “condizioni nelle quali si sarebbe sviluppato il riferito rapporto di amicizia col (OMISSIS) – di cui non ricordava neppure il nome e che, con difficolta’, riconosceva in aula”, (OMISSIS) escluse “di averne mai frequentato la casa e, al contempo, che lui avesse mai fatto altrettanto con la sua, limitandosi ad affermare di averlo conosciuto in quanto frequentatore della piazza di (OMISSIS), dove erano alloggiati una parte degli operai che stavano eseguendo i lavori, di essersi determinato a concedergli il prestito che gli era stato richiesto – di una somma che non gli era mai stata resa e di cui lui, in ogni caso, non aveva mai chiesto la restituzione – essenzialmente in ragione del fatto che, al tempo, le sue condizioni economiche gli consentivano di farlo” (pag. 136).
Stante il tenore delle dichiarazioni, la sentenza impugnata, con motivazione priva di illogicita’, esprimendo una tipica valutazione di merito, ha ritenuto che, in ordine alla causale della consegna del denaro, la persona offesa non fosse credibile, cosi’ come gia’ ritenuto dal Tribunale, secondo il quale la stessa “non aveva alcun rapporto di amicizia col (OMISSIS) che avrebbe potuto giustificare un prestito cosi’ oneroso”.
I giudici di merito non hanno utilizzato a fini di prova le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di (OMISSIS) dal testimone nel corso delle indagini preliminari, lette per le contestazioni, essendo cio’ precluso dall’articolo 500 c.p.p., comma 2, (“Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilita’ del teste”). Infatti, al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione (articolo 500 c.p.p., comma 4), le dichiarazioni rese nella fase delle indagini possono essere valutate solo ai fini della credibilita’ del testimone, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445; Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Q.H. Rv. 264035; da ultimo v. Sez. 2, n. 37915 del 17/11/2020, Ciciric, non mass.).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

E’ evidente che, nel caso di specie, le dichiarazioni predibattimentali del teste avrebbero costituito una prova diretta decisiva ed autosufficiente.
Le sentenze, invece, hanno correttamente utilizzato come riscontro esterno il dato oggettivo del pagamento della somma di 5.000 Euro, confermato dalla persona offesa nel corso della deposizione resa in dibattimento.
Anche a prescindere dal difetto di autosufficienza, non e’ censurabile neppure la mancata espressa valutazione da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni che – secondo quanto esposto dalla difesa – avrebbe reso (OMISSIS) (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), nelle s.i.t. il cui verbale sarebbe stato acquisito in dibattimento: il tenore delle suddette brevissime dichiarazioni, riportate nel ricorso, sono evidentemente inidonee ad inficiare e disarticolare il nucleo essenziale che sorregge la decisione.
10.2. Non e’ fondato il motivo inerente alle circostanze aggravanti previste dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (ora articolo 416 bis.1 c.p.).
Va radicalmente escluso che il reato possa “essere stato perpetrato in totale autonomia e sganciato da qualsivoglia contesto associativo”, alla luce del racconto delle modalita’ della condotta per come chiarite dai collaboratori di giustizia (pag. 139).
La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito comporta necessariamente il riconoscimento delle suddette aggravanti.
10.3. E’ inammissibile il motivo riguardante le altre circostanze aggravanti, previste dall’articolo 61 c.p., comma 1 n. 7), e articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1) e 3)).
Invero, l’unica aggravante contestata ed applicata e’ stata quella del fatto commesso da soggetto appartenente all’epoca a un’associazione mafiosa, circostanza tuttavia che non aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, con il quale, invece, si erano sollecitate l’esclusione della recidiva e l’applicazione dell’articolo 63 c.p., comma 4, (richieste accolte dalla Corte territoriale) nonche’, genericamente, l’esclusione “dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7”.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’articolo 609 c.p.p., comma 2, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perche’ non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).
10.4. Generico e comunque infondato e’ il motivo inerente al trattamento sanzionatorio.
La Corte di merito ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, non evidenziati nell’atto di appello e, invero, neppure nel ricorso, nel quale si e’ fatto rifermento soltanto alla “incertezza emergente dagli atti che la somma fosse stata corrisposta”, che – se fosse stata sussistente – avrebbe imposto la riqualificazione del fatto nella ipotesi tentata e non gia’ legittimato il riconoscimento delle suddette attenuanti.
La pena base, la cui quantificazione non e’ stata motivo di ricorso, e’ stata determinata in sei anni di reclusione e 630 Euro di multa, vale a dire nel minimo previsto dall’articolo 629 c.p., comma 2, quanto alla pena detentiva (ed in misura inferiore al minimo quanto a quella pecuniaria), prima dell’aumento di un terzo per le aggravanti di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
Invero, la pena detentiva minima per il reato di estorsione, in presenza delle due aggravanti ad effetto speciale, sarebbe stata quella di sei anni e otto mesi di reclusione, sulla quale si sarebbe poi potuto applicare l’aumento fino ad un terzo; cio’ in forza del principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, “in caso di concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale (articolo 63, comma 4, c.p.), l’individuazione della circostanza piu’ grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non puo’ comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia piu’ elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore” (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Quanto agli aumenti a titolo di continuazione con i reati, entrambi aggravati, di partecipazione ad associazione mafiosa per i quali (OMISSIS) era stato condannato in due distinti processi, la Corte di appello, premesso che in sede esecutiva, ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., era stata applicata la disciplina della continuazione con determinazione della pena in sette anni e otto mesi di reclusione, ha quantificato l’aumento complessivo in quattro anni e sei mesi di reclusione e 550 Euro di multa, ritenuto dalla difesa “eccessivo e sproporzionato tenuto conto delle modalita’ del fatto”.
La deduzione e’ assai generica; in ogni caso sono pertinenti i principi di diritto richiamati in precedenza (sub 3.8.2.).
Il ricorso presentato dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS), pertanto, va rigettato.
11. Ricorso (OMISSIS) (avv. (OMISSIS)).
11.1. E’ privo di ogni fondamento il motivo con il quale la difesa deduce che la motivazione della sentenza impugnata e’ mancante o apparente in ordine all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato.
Dal solo confronto testuale fra le motivazioni delle due sentenze di merito risulta chiaramente che quella impugnata non e’ affatto “il riassunto del processo di primo grado privo dell’apporto del giudice di appello”.
11.2. E’ infondato anche il motivo con il quale la motivazione, sempre in tema di responsabilita’, e’ stata censurata per manifesta illogicita’.
Si richiamano sul punto le considerazioni espresse esaminando il ricorso proposto dall’altro difensore (sub 10.1.), a proposito della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e della persona offesa, operata dalla Corte di appello con argomentazioni tutt’altro che illogiche.
In relazione a due specifiche osservazioni svolte nel ricorso in esame, va rilevato che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, (OMISSIS) non si era offerto di commettere “una estorsione in favore del gruppo di Gela”, bensi’, secondo le tipiche regole mafiose, aveva deciso di corrispondere alla famiglia di Gela parte della somma estorta, in quanto i lavori della INFRA VIA coinvolgevano anche il territorio della provincia di Caltanissetta.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Inoltre, la stessa ricostruzione della vicenda, secondo la quale la ditta di (OMISSIS) era vittima di estorsione da parte di (OMISSIS), capo della famiglia di (OMISSIS), che avrebbe poi corrisposto una parte delle somme a quella di Gela, evidenzia quanto sia improprio un confronto fra l’ammontare della somma consegnata in quella singola circostanza a (OMISSIS) e quello dei lavori appaltati.
11.3. E’ generico e infondato il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione), in relazione al quale vanno ribadite le osservazioni espresse trattando del precedente ricorso (sub 10.4.).
Diversamente da quanto opinato dalla difesa, correttamente la Corte di appello ha individuato il reato piu’ grave nell’estorsione aggravata ex articolo 628 c.p., comma 3, n. 3), e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, la cui pena massima sarebbe stata di ventisei anni e otto mesi di reclusione, considerato il massimo edittale di cui all’articolo 629 c.p., comma 2, aumentabile di un terzo ex articolo 63 c.p., comma 4, per l’altra aggravante ad effetto speciale: come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, “la violazione piu’ grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si e’ manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse” (cosi’ Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347; in senso conforme v. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, in motivazione).
Pertanto, anche il ricorso presentato dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) va rigettato.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

12. Ricorso (OMISSIS).
12.1. Il motivo con il quale si e’ dedotta la nullita’ della sentenza di primo grado per mancanza di un’autonoma valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale e’ sovrapponibile a quello proposto dal medesimo difensore per il ricorrente (OMISSIS) ed e’ manifestamente infondato per le ragioni gia’ esposte (sub 7.1.).
12.2. E’ inammissibile il motivo con cui e’ stata censurata la decisione con la quale la Corte di appello, accertata la estraneita’ del ricorrente all’associazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo di ravvisare il diverso fatto di tentata violenza privata.
Trattasi di un provvedimento la cui impugnabilita’ non e’ prevista dall’articolo 521 c.p.p., comma 2, che non ha natura decisoria, ma strumentale, in quanto si concretizza in un mero impulso processuale, non lesivo del diritto di difesa dell’imputato, che potra’ svolgersi nell’instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato e nel seguente nuovo giudizio, se disposto (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 278142; Sez. 7, n. 50723 del 07/11/2013, Castielo, Rv. 258081; Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Cacurri, Rv. 244648).
12.3. E’ inammissibile anche il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato il mancato deposito del decreto autorizzativo dell’intercettazione ambientale del 28 marzo 2013.
La deduzione e’ stata proposta in modo generico e assertivo per la prima volta con il ricorso, senza alcun richiamo di atti idonei a supportare l’eccezione: comportando un accertamento di fatto, la questione non puo’ essere in questa sede esaminata (Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264518; di recente v. Sez. 6, n. 4420 del 02/10/2019, (OMISSIS), non mass.).
12.4. E’ manifestamente infondato il motivo in tema di responsabilita’, risultando la motivazione della sentenza impugnata immune dai vizi denunciati dalla difesa, peraltro cumulativamente.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Dal tenore della citata conversazione fra (OMISSIS) e un soggetto non identificato (del quale il ricorrente non ha inteso fare il nome), riportata nella sentenza di primo grado (pagg. 786 e ss.), i giudici di merito, con una interpretazione tutt’altro che illogica, stante anche la chiarezza delle esplicite espressioni utilizzate, hanno dedotto che i due interlocutori avessero definito tutti i dettagli per l’acquisto del fucile (prezzo e modalita’ di consegna), gia’ visionato da (OMISSIS), che si era lamentato per come il manico fosse stato tagliato.
Il ricorrente, dunque, compi’ atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi la detenzione e il porto dell’arma, il cui successivo mancato rinvenimento e’ stato correttamente ritenuto rilevante dalla Corte di merito ai soli fini della riqualificazione dei reati come tentati.
12.5. E’ parzialmente fondato, invece, l’ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
Con motivazione incensurabile la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato; il ricorrente, senza fondamento, ha indicato quale (unico) dato favorevole la esclusione della responsabilita’ per il reato associativo.
Va accolta, invece, la censura inerente alla determinazione della pena, in presenza di una motivazione carente e contraddittoria.
La sentenza impugnata ha correttamente individuato quale reato piu’ grave quello di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, facendo riferimento alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 7, che non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversita’ dell’oggetto (arma comune da sparo, anziche’ arma da guerra), vale a dire di un elemento essenziale e non circostanziale.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Pertanto, all’autonomia della previsione normativa corrisponde l’autonomia della relativa sanzione, che per le armi comuni e’ determinata per relationem con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra (Sez. 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551; Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248664; Sez. 1, n. 12919 del 12/01/2001, Drisaldi, Rv. 218345; da ultimo v. Sez. 1, n. 25789 del 17/07/2020, Baldassarre, non mass.).
La Corte territoriale, pero’, esclusa la sussistenza di entrambe le aggravanti gia’ previste dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, (ora articolo 416 bis.1 c.p.), prima di operare la diminuzione per il tentativo (nella misura minima di un terzo, ex articolo 56 c.p., comma 2) e l’aumento per la continuazione con la tentata detenzione, ha determinato la pena base per detto reato in cinque anni e sei mesi di reclusione e 18.000 Euro di multa, in misura assai distante dal minimo edittale (un anno e quattro mesi di reclusione e 2.667 Euro di multa) e non lontana dal massimo (sei anni e otto mesi di reclusione e 26.667 Euro di multa).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Per motivare l’entita’ della pena, la sentenza ha fatto riferimento allo “straordinario spessore criminale” di (OMISSIS), capace di “condizionare, con la sua determinazione, addirittura l’operato della locale organizzazione mafiosa”, della quale, pero’, egli non era partecipe, come statuito dalla stessa Corte di appello, che ha anche rimarcato come la possibilita’ di esprimere rivendicazioni nei confronti di (OMISSIS) trovasse la sua ragione fondamentale nella sua vicinanza al suocero (OMISSIS), “uomo d’onore” di (OMISSIS).
Con l’esclusione delle suddette aggravanti, poi, la sentenza impugnata ha ricondotto a una iniziativa e a finalita’ personali quelle dell’acquisto di un fucile, le cui “devastanti potenzialita’ offensive”, avuto riguardo alla gravita’ del fatto, sono state dalla Corte territoriale ritenute sulla base di una frase pronunciata con enfasi dal venditore, nel corso della conversazione intercettata (“Sai che e’- Un cannone Una porta fa saltare in aria…”), dopo che (OMISSIS) gli aveva detto che avrebbe preferito acquistare una pistola, per la quale gli era stata chiesta una somma ritenuta eccessiva (300 Euro).
Va ribadito che, al di fuori dei casi in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, “la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non puo’ essere affidata alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell’articolo 133 c.p.; se e’ pur vero che non e’ richiesto l’analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosita’ della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dell’uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito e’ affidato e di garantire l’imputato della congruita’ della pena inflitta” (cosi’, di recente, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
Anche le Sezioni unite di questa Corte, pur risolvendo una questione non inerente al trattamento sanzionatorio, hanno da ultimo ribadito che, quando la pena – come nel caso di specie – sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, e’ necessaria “una specifica e dettagliata motivazione” (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).
La sentenza, pertanto, va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che si atterra’ ai principi ora richiamati.
Nel resto il ricorso e’ inammissibile.
Va dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilita’, ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 1, (tenuto conto dei 256 giorni di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata solo in data 11 giugno 2021).

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

13. Oltre che per (OMISSIS), limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza impugnata – come si e’ detto – viene annullata con rinvio nei confronti di (OMISSIS) e senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato di danneggiamento seguito da incendio, estinto per prescrizione (con conseguente eliminazione della relativa pena in aumento di tre mesi di reclusione), ed alla qualificazione del fatto ascrittogli al capo 1), dovendosi ritenere l’ipotesi di partecipazione prevista dall’articolo 416-bis, comma 1, c.p., con rigetto del ricorso nel resto.
Al rigetto integrale dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La inammissibilita’ delle impugnazioni proposte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) comporta la condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila ciascuno, cosi’ equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al delitto ex articolo 424 c.p., di cui al capo 8) perche’ il reato, esclusa la sussistenza delle aggravanti Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 7, e’ estinto per prescrizione; elimina la relativa pena in continuazione di mesi tre di reclusione e ridetermina la pena complessiva in anni undici, mesi sei di reclusione. Previa riqualificazione del reato ascrittogli al capo 1) nell’ipotesi di partecipazione prevista dall’articolo 416 bis c.p., comma 1, rigetta nel resto il ricorso del (OMISSIS).
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla determinazione della pena inflitta per i reati di cui al capo 16), come riqualificati dalla Corte di appello, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta; dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

 

Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

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