Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19461.
Concordato fallimentare ed il decreto di omologazione .
In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell’articolo 129, comma 4, della legge Fallimentare, non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex articolo 111 della Costituzione il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex articolo 129, comma 2, della legge Fallimentare e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facoltà non esercitata) nel termine ex articolo 129, comma 3, della legge Fallimentare; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del Gd riportante la proposta di concordato (principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 384, comma 1, del Cpc).
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19461. Concordato fallimentare ed il decreto di omologazione
Data udienza 10 giugno 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Concordato – Decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni – Concordato fallimentare ed il decreto di omologazione – Creditore – Comunicazione individuale del deposito del decreto – Creditore posto nelle condizioni di poter proporre opposizione nel termine ex art. 129 comma 3° legge fall – Ricorso immediato per cassazione – Legittimazione – Non sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14243/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
Concordato fallimentare ed il decreto di omologazione
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 27 aprile 2020 il Tribunale di Torre Annunziata (sezione fallimentare) ha omologato, L. Fall., ex articolo 129, il concordato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. come proposto dall’assuntore societa’ (OMISSIS) s.r.l., la quale, nella propria proposta concordataria, per quanto di interesse, pur prevedendo l’accantonamento dei crediti sub iudice per effetto della pendenza dei giudizi di opposizione, tuttavia, aveva precisato che tali accontamenti “saranno liberati a favore degli altri creditori ammessi, in base alle rispettive cause di prelazione, se entro la data di approvazione del rendiconto L. Fall., ex articolo 116, non dovesse essere emessa definitiva sentenza di accoglimento o dovesse essere emessa una sentenza di rigetto totale o parziale”.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), affidandolo a tre motivi.
La curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione della L. Fall., articoli 111 e 117.
La ricorrente ha premesso, nella parte narrativa, che il Tribunale di Torre Annunziata l’aveva ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) s.a.s. per l’importo di Euro 902.523, ma che tale decreto era stato impugnato dalla stessa ricorrente con ricorso per cassazione per l’omessa liquidazione delle spese in prededuzione del pignoramento immobiliare e per l’ingiustificata c8rgnaiSe’bRigniong7/2021 delle spese di lite.
Nelle more della proposizione del ricorso per cassazione, era stato proposto concordato fallimentare dalla (OMISSIS) s.r.l., accolto dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 27 aprile 2020, previa comunicazione ai creditori, con decreto del G.D. del 28.9.2019, della proposta di concordato fallimentare e dei pareri resi.
Espone la ricorrente che, anche per il proprio credito, per il quale pende il giudizio di opposizione R.G. n. 17484/2018, il decreto di omologa prevede la liberazione delle risorse accantonate a favore degli altri creditori privilegiati se, entro la data di approvazione del rendiconto L. Fall., ex articolo 116, non dovesse essere emessa definitiva sentenza di accoglimento o dovesse essere pronunciata una sentenza di rigetto totale o parziale.
Sul punto, la ricorrente lamenta che azzerare per intero il credito di un creditore concordatario e’ illegittimo e tale proposta deve essere riconosciuta come tamquam non esset, con conseguente necessita’ di impugnare tale decreto con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, mezzo d’impugnazione, a suo avviso, ammesso, considerata la “stabilita’” acquisita dal decreto di omologa del concordato fallimentare.
2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 173.
Lamenta la ricorrente che la (OMISSIS) s.r.l. non avrebbe potuto beneficiare del concordato fallimentare, “avendo posto in essere un comportamento non collaborativo con la chiarissima violazione della L. Fall., articolo 173.
3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione della L. Fall., articolo 115, nonche’ della normativa antiriciclaggio ex Decreto Legislativo n. 231 del 2017.
Lamenta la ricorrente che nel decreto impugnato e’ previsto che tutti i creditori devono essere pagati dal curatore, ad eccezione del creditore (OMISSIS) s.r.l., per il quale e’ previsto il pagamento diretto da parte della societa’ assuntrice del concordato (OMISSIS) s.r.l., e cio’ in violazione della L. Fall., articolo 115.
Inoltre, non e’ previsto nel decreto impugnato che il pagamento debba avvenire con bonifico bancario o con assegni circolari ma solo mediante deposito della relativa quietanza di pagamento, e cio’ in violazione della normativa antiriciclaggio, con conseguente necessita’ di annullamento e/o risoluzione del decreto di omologa.
4. Va, preliminarmente, esaminata la questione della ricorribilita’ del decreto di omologa impugnato con il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., ritenendo questo Collegio che, nel caso di specie, tale mezzo di impugnazione non sia ammissibile.
Non spiega, infatti, la ricorrente le ragioni per cui, nonostante avesse dei motivi di doglianza contro il decreto di omologa del concordato preventivo, non avesse tempestivamente proposto opposizione, L. Fall., ex articolo 129, comma 3, nel termine previsto, L. Fall., ex articolo 129, comma 2, dal decreto del giudice delegato e decorrente dalla pubblicazione L. Fall., ex articolo 17, del medesimo decreto. Tale norma, peraltro, consente la proposizione dell’opposizione non solo ai creditori ammessi allo stato passivo, e dissenzienti sulla proposta di concordato, ma anche a “qualunque interessato”.
Sul punto, la stessa (OMISSIS) afferma a pag. 2 del ricorso per cassazione di essere stata ammessa al passivo con decreto L. Fall., ex articolo 101, del Tribunale di Torre Annunziata per l’importo di Euro 902,523 e di aver impugnato tale decreto innanzi a questa Corte per il solo riconoscimento della prededuzione, per l’omessa liquidazione delle spese in prededuzione e per la statuizione di compensazione delle spese di lite. Cio’ vuol dire che la sua posizione era sub iudice solo limitatamente a tali questioni, rivestendo, per quanto non impugnato, a pieno titolo, quella di creditore ammesso al passivo. Non a caso, a fronte della ammissione al passivo della ricorrente per il ragguardevole importo di oltre 900.000 Euro, dall’esame del decreto di omologa emerge (pag. 2) che l’accantonamento a riserva dei crediti richiesti in prededuzione ed in contestazione con giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione era pari alla somma di Euro 32.338,00.
In ogni caso, dall’esame sia della parte narrativa del ricorso, sia dell’illustrazione dei motivi, emerge che, se, da un lato, la ricorrente ha descritto in modo puntuale il contenuto del decreto di omologa (evidenziando che, con decreto del 28.9.2019, il G.D. ha disposto la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare e dei pareri resi), dall’altro, la stessa non ha in alcun modo affermato di non aver ricevuto individualmente la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato fallimentare e di non essere quindi stata nelle condizioni di poter proporre tempestivamente opposizione L. Fall., ex articolo 129, comma 3.
Tale precisazione e’ rilevante, atteso che – in caso di decreto di omologa del concordato fallimentare non oggetto di opposizione – sono abilitati a proporre ricorso per cassazione solo quei soggetti potenzialmente interessati (come ad esempio i creditori anteriori all’apertura del fallimento non ancora ammessi al passivo) che, pur pienamente identificabili, non avessero individualmente ricevuto la comunicazione della proposta di concordato fallimentare.
Ad una tale conclusione questa Corte e’ gia’ pervenuta con recente sentenza n. 16804/2019 (non mass.; vedi conf. n. 3585/2011), nella quale e’ stato statuito che, in tema di concordato fallimentare – in virtu’ di un’interpretazione imposta da una lettura costituzionalmente orientata dalla L. Fall., articolo 129, comma 4, analoga a quella gia’ seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo la L. Fall., abrogato articolo 188 (Cass. n. 3585/2011) ed alla luce dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 279/2010 – avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi della L. Fall., articolo 129, comma 4, puo’ essere presentato ricorso immediato per cassazione ex articolo 111 Cost. (solo) da parte di quei soggetti potenzialmente interessati che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non avessero ricevuto individualmente la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato.
In proposito, la Corte Costituzionale, nella predetta sentenza n. 279/2010, ha elaborato un principio di diritto – che e’ estensibile a tutte le altre fattispecie nelle quali, nell’ambito della procedura fallimentare, si ponga l’esigenza di impugnare provvedimenti lesivi di diritti soggettivi (come, nel caso, il decreto di omologa del concordato fallimentare) – secondo cui la pubblicazione del provvedimento con le modalita’ di cui alla L. Fall., articolo 17, come momento da cui far decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione, non puo’ che rappresentare una scelta obbligata ove sia impossibile o estremamente difficile individuare i destinatari del provvedimento, ma tale forma di comunicazione non trova una giustificazione razionale laddove, come gia’ anticipato, dall’esame degli atti della procedura fallimentare i potenziali interessati siano pienamente identificabili.
Alla luce di tale rilievo, nella sopra citata sentenza n. 16804/2019, e’ stato ritenuto che il creditore la cui domanda di insinuazione allo stato passivo fosse stata rigettata, e che fosse ancora in termini per proporre opposizione allo stato passivo, appartiene senz’altro a quella categoria di soggetti che, oltre ad essere potenzialmente interessati dal decreto con cui il G.D. assegna un termine per proporre opposizione alla proposta di concordato fallimentare – essendo la loro posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dall’omologa del concordato – sono gia’ stati identificati nell’ambito della procedura concorsuale. Ne consegue che ove il creditore concorsuale in oggetto non abbia ricevuto una comunicazione individuale del deposito del decreto di cui alla L. Fall., articolo 129, comma 2, al soggetto ingiustificatamente escluso da tale comunicazione deve riconoscersi la possibilita’ di proporre ricorso straordinario per cassazione, quale unico rimedio processuale esperibile.
La fattispecie di cui e’ causa non e’, percio’, assimilabile a quella esaminata da questa Corte nei citati precedenti Cass. n. 3585/2011 e Cass. n. 16804/2019.
Nel caso in esame, la ricorrente era creditore ammesso (quantomeno in parte qua) della procedura fallimentare e comunque non ha dedotto ne’ il fatto di non aver ricevuto la comunicazione individuale relativa al deposito del decreto L. Fall., ex articolo 129 comma 2, ne’ che le si sia stato conseguentemente impedito di poter proporre opposizione nel termine L. Fall., ex articolo 129, comma 3.
Ne consegue che la mancata presentazione dell’opposizione L. Fall., ex articolo 129, comma 4, non consente la successiva proposizione del ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, essendosi, sul punto, formato, il giudicato.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
“In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi della L. Fall., articolo 129, comma 4, non e’ legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex articolo 111 Cost., il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto L. Fall., ex articolo 129, comma 2, e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facolta’ non esercitata) nel termine L. Fall., ex articolo 129, comma 3; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identifica bili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato”.
La non ricorribilita’ in cassazione ex articolo 111 Cost., del decreto impugnato comporta l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso, che’ inammissibile, senza che si debba provvedere alla regolazione delle spese processuali, non avendo la curatela svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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