Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19707.

Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

In tema di concordato fallimentare, il creditore che abbia avanzato una propria proposta e che, avendo ricevuto il parere negativo del comitato dei creditori ed il diniego di ammissione al voto dal giudice delegato, non abbia immediatamente reclamato tali atti, difetta di interesse a proporre opposizione alla omologazione di una diversa proposta di concordato fallimentare, in quanto non riveste posizione di proponente concorrente, diversamente dal caso in cui anche la sua proposta fosse stata ammessa al voto e risultasse perciò concretamente pregiudicato dall’omologazione della proposta preferita, considerato altresì che la nozione di “qualsiasi altro interessato”, di cui all’art. 129, comma 2, l.fall., non può estendersi sino al punto da ricomprendere qualunque terzo contrario alla omologazione, ma privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi.

Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19707. Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

Data udienza 1 febbraio 2022. Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

Integrale

Tag/parola chiave FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 7643-2019 r.g. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Roma, depositato in data 25 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

RILEVATO

CHE:
1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo di (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto del 10.2.2017 con il quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l’opposizione della reclamante all’omologazione del concordato fallimentare del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposto da (OMISSIS) s.r.l..
La corte del merito, premesso in fatto che la proposta di concordato fallimentare presentata da (OMISSIS) s.r.l., a differenza di quella approvata, aveva ricevuto il parere sfavorevole del c.d.c. e non era stata sottoposta alla votazione dei creditori, ha rilevato che la societa’ difettava di un interesse attuale e concreto ad opporsi all’omologazione, in quanto, una volta scartata, la sua proposta doveva ritenersi non piu’ “presente” nella procedura, con la conseguenza che l’ipotetico, vittorioso esperimento dell’opposizione non l’avrebbe esonerata dal dover presentare, alla stregua di qualunque altro terzo, una nuova proposta concordataria: ha sottolineato al riguardo come la fattispecie in esame fosse ben diversa da quella in cui sono sottoposte all’approvazione dei creditori piu’ proposte e in cui il proponente che non abbia visto scelta la propria e’ pienamente legittimato all’opposizione, dal cui accoglimento conseguirebbe il suo diritto ad ottenere una nuova votazione dei creditori su quella che ha gia’ presentato. La corte ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze della reclamante in ordine alla composizione del comitato dei creditori, al denunciato loro conflitto di interessi e all’illegittimita’ del parere negativo espresso sulla sua proposta, che, come gia’ osservato dal tribunale, avrebbero dovuto essere avanzate con tempestivi reclami, L.Fall., ex articoli 26 e 36, avverso la nomina del c.d.c. e la delibera di approvazione della proposta di (OMISSIS). Ha infine compensato le spese fra quest’ultima societa’ e la reclamante.
2. Il provvedimento, pubblicato il 25 gennaio 2019, e’ stato impugnato da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso con il quale ha anche proposto ricorso incidentale per due motivi.
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Concordato fallimentare ed il creditore che abbia avanzato una proposta

CONSIDERATO

CHE:
1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 129, articolo 100 c.p.c. e articolo 24 Cost. Sostiene che la tesi sposata dalla corte di appello si fonda su un unico precedente di merito, peraltro oggetto di severa critica in dottrina perche’ frutto di opzione esegetica fortemente limitante l’esercizio del diritto di difesa della parte proponente il concordato fallimentare non approvato. Osserva ancora che la decisione impugnata si pone in evidente contrasto con il disposto della L.Fall., articolo 129, che espressamente prevede che l’opposizione all’omologazione del concordato possa essere presentata “anche da parte di qualsiasi altro interessato”. Evidenzia, a tale proposito, che l’utilizzo della congiunzione “anche” rende evidente la volonta’ del legislatore di estendere il potere di impugnazione dell’omologazione a soggetti ulteriori rispetto ai legittimati “naturali”, ossia ai creditori dissenzienti, individuando come condizione di proponibilita’ dell’azione quella dell’interesse ad agire, di cui e’ sicuramente dotato anche il presentatore della proposta concorrente. Deduce, infine, che il suo concreto e attuale interesse ad opporsi all’omologazione deriva dal fatto di essere stata la prima a presentare una proposta di concordato del fallimento di (OMISSIS), non presa in considerazione dal comitato dei creditori solo perche’ illegittimamente composto da soggetti in evidente conflitto di interessi con (OMISSIS) s.r.l.
2. In limine deve essere respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che (OMISSIS) s.p.a., che non e’ stata formalmente parte del giudizio di merito, non avrebbe allegato, cosi’ come era suo onere ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. (cfr. Cass. 15136/2014, Cass. 23880/2016), la documentazione atta a provare di essere succeduta a (OMISSIS) s.r.l. nel rapporto controverso e di essere pertanto legittimata all’impugnazione.
Gia’ dal ricorso introduttivo emerge infatti l’identita’ degli elementi identificativi (codice fiscale e REA, rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS)) di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l., sufficienti a dimostrare che la societa’ che aveva proposto il reclamo e’ la medesima che ha proposto il ricorso per cassazione, che ha solo mutato la propria ragione sociale.
3. Il ricorso principale va tuttavia ugualmente dichiarato inammissibile.
La Corte di appello di Roma ha in primo luogo evidenziato che, ai sensi della L.Fall., articolo 125, una proposta di concordato fallimentare che – come e’ pacifico nel caso di specie – non abbia ricevuto il parere favorevole del c.d.c. e, per conseguente decisione del giudice delegato, non sia stata comunicata ai creditori, deve ritenersi tamquam non esset: da qui il rilievo che la posizione della reclamante non era diversa da quella di qualsivoglia ipotetico terzo che, non avendo mai presentato la proposta, sarebbe risultato privo di un interesse attuale e concreto a proporre opposizione avverso l’omologazione della proposta sottoposta invece al voto dei creditori ed approvata; ha poi aggiunto che le doglianze della reclamante, in ordine alla composizione del c.d.c., all’illegittimita’ del parere negativo dallo stesso formulato sulla sua proposta ed alla decisione del g.d. di sottoporre al voto soltanto la proposta di (OMISSIS), avrebbero dovuto essere avanzate attraverso la tempestiva impugnazione, L.Fall., ex articoli 26 e 36, dei relativi provvedimenti e deliberazioni e non in sede di opposizione all’omologazione.
Questo secondo capo della decisione, con il quale la corte del merito ha enunciato un’autonoma ragione di inammissibilita’ dell’opposizione all’omologazione (ritenendola preclusa al proponente la cui proposta non sia stata ammessa al voto e che, tuttavia, non abbia fatto valere l’eventuale erroneita’ del parere negativo del c.d.c. e del conseguente decreto del giudice delegato mediante i rimedi specificamente previsti dalla L.Fall., articoli 26 e 36), non e’ stato in alcun modo censurato dalla ricorrente, la quale nella presente sede si e’ soltanto limitata a ribadire (peraltro senza neppure curarsi di indicare da quali elementi di fatto emergesse la circostanza) che il c.d.c. era composto da creditori in conflitto di interessi con (OMISSIS) ed aveva percio’ espresso un parere viziato.
Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse di (OMISSIS) (ora (OMISSIS) s.r.l.) all’esame delle censure volte a contestare la statuizione del giudice a quo concernente il suo difetto di legittimazione, atteso che la decisione impugnata resterebbe comunque sorretta dal capo non censurato (fra le piu’ recenti, fra moltissime, cfr. Cass. nn. 17182/2020, 13880/2020, 18015/2019).
Non appare tuttavia superfluo rilevare che il ricorso, anche sotto il profilo censurato, e’, prima ancora che infondato, inammissibile perche’ non investe la ratio sottesa al primo capo della pronuncia impugnata.
La corte territoriale ha ben spiegato perche’ la reclamante fosse priva di un interesse attuale e concreto ad opporsi all’omologazione, laddove ha rilevato che la posizione della societa’ era da parificare a quella di qualsivoglia terzo che non abbia mai presentato la domanda di concordato, il quale non puo’ certo dolersi che sia stata approvata e omologata la proposta effettivamente presentata.
Orbene, al di la’ di argomentazioni teoriche circa la legittimazione a proporre l’opposizione L.Fall., ex articolo 129, comma 2 di “qualsiasi terzo interessato” (astrattamente corrette, ma a condizione che l’interesse del terzo ricorra in concreto) o di mere asserzioni (“certamente”; “e’ evidente”) in ordine alla sussistenza di tale interesse in capo all’allora (OMISSIS), il motivo non muove alcuna obiezione all’assunto della corte del merito secondo cui una proposta che non sia sottoposta all’approvazione dei creditori deve reputarsi come non presentata.
Non a caso, (OMISSIS) continua a definirsi “proponente concorrente”, mentre e’ proprio tale sua qualita’ che il giudice a quo ha motivatamente escluso.
Ne’, d’altro canto, il motivo chiarisce quale sia “il risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile se non attraverso il ricorso all’autorita’ giurisdizionale” (nel quale consiste l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c.) che un soggetto non proponente puo’ ottenere avanzando opposizione all’omologazione della proposta concordataria approvata.
Peraltro, come si desume indirettamente anche dal disposto della L.Fall., articolo 128, u.c., la ricostruzione dell’istituto operata dalla corte capitolina e’ pienamente condivisibile, perche’ un conflitto fra due o piu’ proponenti puo’ sussistere solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto: solo in questo caso, pertanto, ricorrera’ l’interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all’omologazione di quella approvata, atteso che l’opposizione costituisce, per l’appunto strumento, a sua tutela, di soluzione di tale conflitto.
Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non piu’ reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di “qualsiasi altro interessato” non puo’ infatti essere estesa sino al punto di ricomprendervi la posizione di qualunque terzo contrario all’omologazione che sia pero’ privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. nonche’ vizio di omessa motivazione in ordine alla statuizione di compensazione delle spese di lite della fase di reclamo.
4.2 Con il secondo mezzo la ricorrente incidentale deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non avere la corte del merito pronunciato sulla domanda da essa proposta, di condanna della reclamante al risarcimento dei danni per responsabilita’ aggravata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2.
4.3 Entrambi i motivi sono infondati: il primo perche’ la corte territoriale ha giustificato la decisione di compensare le spese di lite sulla base dell’osservazione, condivisibile e legittima, dell’assenza di precedenti sulla questione processuale trattata; il secondo perche’ il giudica a quo ha implicitamente rigettato la domanda di condanna da lite temeraria, evidentemente incompatibile con la pronuncia di compensazione delle spese: non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr., fra molte, Cass. nn. 29191/2017; 20718/2018).
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va respinto.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate fra le parti per un terzo e, per i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, posti a carico della ricorrente principale, in ragione della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’, per 1/3 e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, dei restanti 2/3, che liquida in Euro 5000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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