Concedibilità della sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 novembre 2019, n. 45710.

Massima estrapolata:

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera; qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile, costituendo indice dell’illegittimo tentativo di elusione della normativa che pone dei limiti alla condonabilità degli edifici abusivamente realizzati la “disarticolazione” successiva degli interventi edilizi quando invece gli stessi risultano originariamente finalizzati alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica, dovendosi, invece, intendere che la mancanza di tale indice sia elemento che, per converso, parrebbe giustificare l’ammissibilità del provvedimento di condono

Sentenza 11 novembre 2019, n. 45710

Data udienza 16 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 19/18 RG esec. del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, del 26 ottobre 2018;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PERRELLI Simone, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 26 ottobre 2018, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, ha rigettato il ricorso formulato da (OMISSIS) e da (OMISSIS) avverso l’ordine di demolizione emesso dal Pm di Napoli, in esecuzione della sentenza di applicazione della pena disposta in data 20 marzo 1998 dal Tribunale di Napoli, il cui oggetto non e’ peraltro ben precisato nella ordinanza in questione, osservando che l’argomento principale di ricorso esposto dai due ricorrenti, cioe’ che le opere edili in questione erano state oggetto di due distinti provvedimenti di condono emessi, rispettivamente, in data 1 marzo 2017, in favore del (OMISSIS), ed in data 20 aprile 2017, in favore della (OMISSIS), a seguito di conformi pareri resi dalla autorita’ competente in materia paesaggistica, non doveva essere positivamente valutato in quanto i due provvedimenti erano da considerare illegittimi poiche’ riferiti ad interventi edilizi aventi una cubatura complessiva superiore a 750 mc; in particolare il Tribunale ha, infatti, ritenuto che, ad onta della duplicita’ dei condoni, l’interventi edilizio realizzato era unitario, come desumibile, sulla scorta del parere reso dal Pm in data 23 ottobre 2018, in quanto il manufatto abusivo all’atto del sequestro si presentava come un unico ed indistinto corpo di fabbrica, non diviso in singole unita’ immobiliari, ed in quanto le istanze di condono edilizio risultano essere state presentate da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, essendo i due istanti coniugi fra loro.
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, peraltro di identico contenuto, i due predetti, articolando due motivi di impugnazione; il primo attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel fondare il proprio provvedimento del 26 ottobre 2018 su di un parere reso dal Pm in data 23 ottobre 2018, quindi tardivamente in quanto oltre il quinto giorno antecedente alla data in cui il ricorso dei due odierni impugnanti e’ stato discusso in udienza camerale.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto il travisamento del fatto per avere il Tribunale ritenuto essere unico l’intervento edilizio dai medesimi realizzato, senza considerare che lo stesso era, invece, relativo a due distinti manufatti, come evidenziato dalla diversa intestazione catastale degli stessi; hanno, peraltro, rilevato i due ricorrenti che non aveva pregio alcuno l’argomento legato alla esistenza di un unico nucleo familiare di appartenenza dei medesimi, atteso che gli stessi non sono affatto coniugi fra di loro.
Con memoria del 26 luglio 2019 la difesa dei due ricorrenti ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Successivamente, preso atto della requisitoria scritta del Pm, la medesima difesa ha rassegnato una memoria di replica, datata 30 agosto 2019, insistendo nell’accoglimento dei motivi di impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito illustrati, e, pertanto, gli stessi devono essere accolti, con rinvio.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso e’, in realta’, inammissibile.
Con esso i ricorrenti hanno lamentato il fatto che il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, abbia deliberato la propria decisione sulla scorta di elementi tratti dalla memoria depositata dal Pm in data 23 ottobre 2018, laddove la udienza camerale in esito alla quale e’ stata adottata la decisione ora impugnata si e’ tenuta in data 26 ottobre 2018; sostengono, percio’, i ricorrenti che, essendo stata depositata tardivamente la memoria sopra indicata, essa non poteva essere tenuta in nessun conto dal Tribunale in sede di decisione.
Tanto riportato, rileva il Collegio che, secondo quanto risulta dall’esame della ordinanza impugnata, il Pm, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si e’ limitato a rassegnare in data 23 ottobre 2018 il proprio argomentato parere sulla istanza presentata dai due odierno ricorrenti e non a depositare una memoria illustrativa.
In ordine all’adempimento posto in essere non vale lo sbarramento temporale di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 3, – in base al quale le parti sono legittimate a depositare memorie in cancelleria sino a cinque giorni prima la data fissata per la celebrazione della udienza camerale – posto che sarebbe stata facolta’ del Pm anche quella di presentare le proprie conclusioni, cioe’ il parere del quale si tratta, direttamente in sede di udienza camerale.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la censura formulata dai ricorrenti sarebbe stata inammissibile anche laddove si volesse intendere riferita ad una memoria, sia pure contenente il parere del Pm in ordine alla accoglibilita’ del ricorso che ha costituito l’oggetto dell’incidente di esecuzione di fronte al Tribunale di Napoli.
Infatti, premesso che non risulta che le parti a cio’ interessate abbiano, nel corso della udienza camerale, eccepito la tardivita’ del deposito dell’atto processuale promanante dalla parte pubblica, si osserva che, non diversamente da quanto gia’ e’ stato affermato da questa Corte in relazione all’omessa acquisizione del parere del Pm nel corso del procedimento di esecuzione, anche la sua tardiva presentazione integra un’ipotesi di nullita’ relativa la quale, per avere un qualche effetto, deve essere formalmente e tempestivamente eccepita dalla parte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 maggio 2007, n. 18376).
Poiche’, come detto, non risulta che siffatta eccezione sia stata sollevata nel corso della udienza camerale nel corso della quale e’ stato trattato l’incidente di esecuzione da cui e’ scaturita la ordinanza ora impugnata, la relativa questione non puo’ essere ora dedotta per la prima volta di fronte a questa Corte di cassazione quale motivo di nullita’ della ordinanza medesima.
Fondato e’, viceversa, il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale ha, infatti, rigettato la istanza di revoca o annullamento dell’ordine di demolizione presentata al giudice della esecuzione dagli attuali ricorrenti avendo ritenuto illegittimi i provvedimenti di condono rilasciati ai medesimi dal Comune di Ischia in data 1 marzo 2017, per cio’ che riguarda il (OMISSIS), ed in data 20 aprile 2017, per cio’ che riguarda la (OMISSIS); siffatta illegittimita’ e’ stata desunta dal Tribunale dalla circostanza che, pur nella duplicita’ dei due provvedimenti condonistici, gli interventi edilizi in questione erano da intendersi riferiti ad un unitario manufatto e la sua complessiva volumetria superava la volumetria massima assentibile; ha aggiunto il Tribunale che la unicita’ dell’intervento realizzato era anche desumibile dal fatto che i due soggetti che avevano richiesto i due provvedimenti di condono erano appartenenti al medesimo nucleo familiare, in quanto coniugi fra loro.
L’argomento svolto da Tribunale e’ errato in diritto e fondato su un dato di fatto indimostrato.
Infatti, sebbene sia ben vero, come questa Corte ha ancora recentissimamente ribadito, che in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprieta’, per il quale non sia stata operata alcuna divisione ne’ costituito un distinto diritto di proprieta’ su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza della L. n. 47 del 1985, articolo 6 e articolo 38, comma 5, richiamati dalla L. n. 724 del 1994, articolo 39, comma 6, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concedibilita’ della sanatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 giugno 2019, n. 27977), deve, per converso, rilevarsi, quanto al caso di specie, che il Tribunale non ha inteso chiarire, ovvero lo ha fatto in base ad elementi fallaci, le ragioni per le quali l’intervento edilizio compiuto dai due attuali ricorrenti, avente ad oggetto due immobili catastalmente autonomi, debba intendersi caratterizzato dalla unitarieta’.
Come e’, infatti, stato stabilito, sempre da questa Corte, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilita’ della sanatoria ai sensi della citata L. n. 724 del 1994, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unita’ che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera; qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano piu’ soggetti legittimati (come parrebbe essere il caso in esame), e’ possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 ottobre 2016, n. 44596), costituendo indice dell’illegittimo tentativo di elusione della normativa che pone dei limiti alla condonabilita’ degli edifici abusivamente realizzati la “disarticolazione” successiva degli interventi edilizi quando invece gli stessi risultano originariamente finalizzati alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si’ da costituire una costruzione unica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 maggio 2015, n. 20420), dovendosi, invece, intendere che la mancanza di tale indice sia elemento che, per converso, parrebbe giustificare l’ammissibilita’ del provvedimento di condono.
Il Tribunale di Napoli ha desunto l’intento elusivo connesso alla presentazione delle due distinte domande di condono edilizio da parte degli attuali ricorrenti, considerando, quindi, unitario, a dispetto della pluralita’ delle istanze di condono e dei relativi atti conclusivi del procedimento, l’intervento edilizio in questione, senza pero’ verificare ne’ la assenza di autonoma titolarita’ da parte dei medesimi degli immobili in questione, ne’ la carenza di autonomia funzionale degli immobili de quibus, i quali sono oggetto di separato accatastamento, sulla base della ritenuta appartenenza degli stessi ricorrenti al medesimo nucleo familiare, in quanto coniugi.
Tale circostanza, affermata dal Tribunale senza alcuna indicazione probatoria, e’ stata, pero’, oggetto di puntuale smentita da parte dei ricorrenti stessi, i quali non risultano essere fra loro coniugati essendo ciascuno coniugato con altra persona.
La ordinanza, in definitiva deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, affinche’ riesamini, considerati i rilievi che precedono, la accoglibilita’ o meno della istanza di annullamento o revoca dell’ordine di demolizione intimato ai due attuali ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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