Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13271.

La massima estrapolata:

Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e s’introduce un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare definita. Ne consegue che ove la predetta sentenza sia stata depositata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 5 del 2006, l’impugnazione deve essere proposta con l’appello anche quando il ricorso risulti proposto prima del 15 luglio 2006.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13271

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6950/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. – Societa’ (OMISSIS) e della Societa’ (OMISSIS) S.r.l. nonche’ Curatela del Fallimento di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS);
Curatela del Fallimento Societa’ (OMISSIS) S.r.l., della Societa’ (OMISSIS) S.p.a., della Societa’ (OMISSIS) S.r.l., della Societa’ (OMISSIS) S.r.l. e della Societa’ (OMISSIS) S.r.l.; Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., della Societa’ (OMISSIS) S.r.l., della Ditta Individuale (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/03/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:
su ricorso di distinte curatele fallimentari depositato il 14-7-2006, il tribunale di Crotone, con sentenza in data 30-1-2007, dichiarava il fallimento di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenendo che tutti avessero esercitato, dal 1993, attivita’ di controllo, indirizzo e coordinamento di societa’ appartenenti al cd. Gruppo (OMISSIS), fallite, assieme a (OMISSIS), tra il (OMISSIS);
secondo il tribunale le suddette persone fisiche avevano assunto la veste di imprenditori individuali, mediante atti negoziali, specificamente enumerati, posti in essere in nome proprio;
i falliti proponevano opposizione alla sentenza dichiarativa;
il tribunale di Crotone rigettava l’opposizione con sentenza in data 4-4-2011, confermando il fallimento; allora i predetti proponevano appello avverso la sentenza emessa nella sede dell’opposizione, e l’appello e’ stato respinto dalla corte d’appello di Catanzaro con sentenza in data 28-1-2014, per la cassazione della quale e’ adesso proposto ricorso per cassazione in sei motivi;
gli intimati non hanno svolto difese;
i ricorrenti hanno depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:
come gli stessi ricorrenti in qualche modo sottintendono nel quarto motivo, col quale assumono la nullita’ della sentenza per motivazione apparente in ordine alle condizioni tratte dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150, una delle questioni, anzi la questione che innanzi tutto si imponeva alla corte d’appello, era quella dell’assoggettamento della fattispecie impugnatoria della sentenza dichiarativa al regime della legge fallimentare previgente o successivo alla riforma del 2006;
a tal riguardo ne’ la corte d’appello, ne’ i ricorrenti hanno colto l’elemento essenziale della causa, che attiene alla natura bifasica del processo che porta alla stabilizzazione del fallimento;
questa Corte ha chiarito che qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5), ancorche’ in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura e’ poi regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli articoli 150 e 153 del Decreto Legislativo citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non gia’ al ricorso per la sua dichiarazione, che da’ luogo ad un autonomo procedimento, ma alla relativa sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l’epilogo del procedimento avviato con l’iniziativa del creditore o del debitore o del pubblico ministero e, dall’altro, l’inizio della procedura liquidatoria (Cass. n. 13341-13, Cass. n. 5294-09);
cio’ assume importanza decisiva ai fini della sentenza di fallimento, nel senso che, in tema di impugnativa avverso la sentenza depositata dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006 (cioe’ dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina della L. Fall., articolo 18, con conseguente necessita’ di proposizione dell’appello alla corte d’appello (ovvero, ratione temporis, del reclamo secondo il Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 22, che, a sua volta riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali ancora al momento pendenti), non piu’ dell’opposizione allo stesso tribunale;
la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all’articolo 150 del predetto Decreto Legislativo – norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattivita’ della nuova disciplina ex articolo 11 preleggi e dunque da interpretarsi restrittivamente – circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui sia stata instaurata la fase prefallimentare;
in altre parole, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell’articolo 16 L.F. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimine tra due regimi normativi (Cass. n. 7471-08, Cass. n. 20551-09, Cass. n. 22111-10, Cass. n. 22289-14);
v’e’ dunque la necessita’ di cassare l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3;
invero il giudizio d’appello, instaurato contro la sentenza del tribunale emessa nella non piu’ ammissibile sede della vecchia opposizione, non poteva essere proseguito; la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa il 30-1-2017 e dunque soggetta al gravame di cui al novellato L. Fall., articolo 18, non era stata appellata e su di essa si era formato il giudicato;
la rilevazione d’ufficio giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello e di quello di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio; compensa le spese processuali come da motivazione.

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