Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 gennaio 2021| n. 409.

Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi reati, atteso che l’acquisizione definitiva del bene allo Stato non preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti necessari nel diverso procedimento.

Sentenza|8 gennaio 2021| n. 409

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati in materia di stupefacenti e ricettazione – Patteggiamento – Omessa confisca droga e armi in sequestro – Confisca obbligatoria – Irrilevanza pendenza procedimento penale nei confronti del coimputato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuele – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/07/2020 del G.i.p. del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DALL’OLIO Marco, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Pesaro ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava a (OMISSIS) la pena di quattro anni e venti giorni di reclusione e 20.000 Euro di multa per reati in materia di stupefacenti e di armi, oltre che per ricettazione.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso il pubblico ministero denunciando la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 240 c.p. e articolo 448 c.p.p., comma 2-bis. Si duole il ricorrente che il G.i.p. ha escluso la confisca della droga e delle armi in sequestro sul presupposto, stimato erroneo, della pendenza del procedimento a carico del coimputato, essendo la confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, comma 2, n. 2.
3. In data odierna e’ pervenuta una memoria ex articolo 121 c.p.p., redatta dal difensore di (OMISSIS), con la quale si chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo si rileva la tardivita’ della memoria prevenuta in data odierna.
Invero, nel giudizio camerale di legittimita’, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza, previsti dall’articolo 611 c.p.p., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018 – dep. 29/10/2018, S, Rv. 274040).
2. Il ricorso e’ ammissibile e fondato.
3. In primo luogo, va richiamato il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non e’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’articolo 606 c.p.p. (Sez. Un. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348-03).
Nel caso di specie, trattandosi di imputazioni relative alla violazione della disciplina in tema di armi e di sostanze stupefacenti, delle quali la confisca e’ obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, – essendo beni il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per se’ reato – il ricorso e’ ammissibile.
4. Il ricorso e’ anche fondato.
5. Come si e’ anticipato, la confisca delle armi, dei proiettili e della sostanza stupefacente e’ obbligatoria e deve essere disposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p..
Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, in base al combinato disposto dell’articolo 240 c.p., comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6 e articolo 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicche’, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (da ultimo, cfr. Sez. 1 n. 11604 del 28/02/2013, dep. 12/03/2013, P.G. in c. Morrone, Rv. 255160).
Le medesime conclusioni valgono per l’omessa confisca, con la sentenza ex articolo 444 c.p.p., della sostanza stupefacente, trattandosi, anche in tal caso, di confisca obbligatoria (cfr. Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, dep. 02/07/2008, P.G. in c. Gala, Rv. 241051).
6. Orbene, stante il carattere imperativo della confisca obbligatoria, non rileva il fatto, come affermato dal G.i.p., che nei confronti del coimputato sia ancora in corso il procedimento penale per gli stessi reati, considerando che la confisca imprime una destinazione definitiva alla res, che viene acquisita dallo Stato, ma non incide sulla sua eventuale disponibilita’, laddove vi fosse la necessita’ di disporre accertamenti nel diverso procedimento.
7. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’omessa statuizione della confisca obbligatoria delle armi, delle munizioni e della sostanza stupefacente, statuizione che dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca delle armi, delle munizioni e della sostanza stupefacente, che dispone.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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