Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14429.

Comunicazione della sentenza ed il termine breve per impugnare.

In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza a cura della cancelleria non fa decorrere il termine breve per impugnare ex articolo 325 cod. proc. civ., il quale decorre, a norma dell’articolo 326 cod. proc. civ., “…dalla notificazione della sentenza…”, e l’articolo 285 cod. proc. civ., chiarisce tale notificazione “…al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa su istanza di parte…”. La comunicazione di cancelleria è pertanto inidonea a fare scattare il decorso del termine per impugnare ex articolo 325 cod. proc. civ. e tale regola resta immutata quale che sia il mezzo, tra quelli previsti dall’articolo 136 cod. proc. civ., del quale la cancelleria si avvalga per le comunicazioni: consegna diretta del biglietto al destinatario, posta elettronica, telefax, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14429. Comunicazione della sentenza ed il termine breve per impugnare

Data udienza 16 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione all’esecuzione – Declaratoria di incompetenza – Comunicazione della sentenza da parte della cancelleria – Esclusione della decorrenza del termine breve per l’impugnazione – Rilevanza della sola notificazione della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23271-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 287/2018 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como si era dichiarato incompetente per materia sull’opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa ai suoi danni da (OMISSIS) s.p.a. (cui nel frattempo succedeva (OMISSIS) s.p.a.).
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice d’appello, rilevando che la sentenza impugnata era stata comunicata al difensore dell’appellante in data 19 agosto 2016, ha ritenuto che il gravame, introdotto con atto notificato il 27 gennaio 2017, fosse tardivo poiche’ proposto in violazione del termine di cui all’articolo 325 c.p.c..
Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
2. Il ricorso, gia’ fissato per l’adunanza camerale del 16 luglio 2020, con ordinanza interlocutoria 9 settembre 2020 n. 1874 e’ stato rinviato a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente il rinnovo della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (successore universale ope legis di (OMISSIS) s.p.a.) non ha notificato controricorso, ma ha depositato soltanto “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Adempiuto tale incombente, il ricorso e’ stato fissato per l’odierna adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione, tra gli altri, degli articoli 325 e 326 c.p.c..
Deduce che erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere il termine cosiddetto “breve”, di cui all’articolo 325 c.p.c., dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado, effettuata all’odierno ricorrente dalla cancelleria del giudice di pace.
Il motivo e’ fondato.
La comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, infatti, non fa decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c.. Tale termine decorre, a norma dell’articolo 326 c.p.c., “dalla notifica della sentend’, e l’articolo 285 c.p.c. chiarisce tale notificazione, “al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa su Stana di parte”.
La comunicazione di cancelleria e’ dunque inidonea a fare scattare il decorso del termine per impugnare ex articolo 325 c.p.c., e tale regola resta immutata quale che sia il mezzo, tra quelli previsti dall’articolo 136 c.p.c., del quale la cancelleria si avvalga per le comunicazioni: consegna diretta del biglietto al destinatario, posta elettronica, telefax, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.
2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Como, in persona di differente magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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