Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2021| n. 19347.

Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15,comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare, pur se risultanti dall’elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova.

Ordinanza|7 luglio 2021| n. 19347. Computo del limite minimo di fallibilità

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 686-2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS); FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5181/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Computo del limite minimo di fallibilità

RILEVATO

Che:
Il Tribunale di Milano dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., ritenuta la sussistenza dei presupposti di fallibilita’ di cui all’articolo 1 L. Fall., desunti dal mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del debitore rimasto contumace in primo grado, nonche’ dall’esistenza di debiti scaduti per un importo complessivo superiore alla soglia di cui all’articolo 15 L. Fall., u.c., e deducendo lo stato d’insolvenza dall’esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti dal creditore istante, dall’irreperibilita’ dell’impresa presso la sede legale e dall’incapacita’ di far fronte ad un unico debito di modesta entita’ dimostrativa della mancanza di una pur modesta liquidita’.
La (OMISSIS) s.r.l. propose reclamo avverso la suddetta sentenza formulando un unico motivo di gravame, in ordine al mancato superamento delle soglie di fallibilita’, di cui all’articolo 1 L. Fall., comma 2, depositando documentazione contabile relativa agli anni dal 2014 al 2017 dalla quale si sarebbe ricavata l’inesistenza dei limiti dimensionali di legge.
Con sentenza emessa il 26.11.18, la Corte territoriale respinse il reclamo, osservando che: la societa’ reclamante non aveva dimostrato il mancato superamento delle soglie di legge ex articolo 1 L. Fall., in quanto i bilanci prodotti, approvati regolarmente e depositati, erano quelli sino al 2016, mentre per l’anno 2017 (l’ultimo del triennio considerato dalla legge) era stato allegato un bilancio che non risultava invece approvato e depositato; la situazione patrimoniale al 30.6.18 era informale e, dunque, poiche’ inattendibile, non idonea a rappresentare correttamente l’effettiva contabilita’ sociale alla data del fallimento; era comunque da rilevare che oltre al credito vantato dal creditore istante, erano emersi altri debiti erariali che avevano determinato il superamento della soglia quantitativa di Euro 30000,00, ex articolo 15 L. Fall., u.c.; il Tribunale aveva valutato correttamente la sussistenza dello stato d’insolvenza.
La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione dell’articolo 15 L.F. in ordine alla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, in quanto titolare di un credito per Euro 4437,77. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale- come anche il Tribunale- abbia ritenuto superata la soglia di fallibilita’ cumulando con il suddetto credito anche quello erariale, non oggetto del ricorso per fallimento, per il quale pendeva ancora termine per la c.d. “rottamazione”.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 1 L. Fall., anche in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto il superamento dei limiti dimensionali nei tre anni antecedenti la sentenza dichiarativa di fallimento, per aver considerato inattendibile il bilancio del 2017 perche’ non approvato e depositato, ma omettendo di esaminare il contenuto di tale bilancio con riferimento agli altri bilanci depositati, alla situazione patrimoniale al giugno del 2018 e alla documentazione bancaria.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 18 L. Fall., anche in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che costituisse un chiaro indice d’insolvenza l’irreperibilita’ degli organi societari presso la sede legale, espressivo della cessazione dell’attivita’ imprenditoriale, in quanto tale assunto risultava invece escluso dal contenuto dei documenti bancari prodotti, il cui esame era stato omesso dalla Corte territoriale.
Il primo motivo e’ infondato. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del limite minimo di fallibilita’ previsto dall’articolo 15 L. Fall., comma 9, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare, pur se risultanti dall’elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (Cass., n. 5366/16; n. 26926/17; n. 16683/18).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente confermato il provvedimento del Tribunale nel ritenere che al debito del creditore istante andava sommato anche quello erariale, accertato nell’istruttoria prefallimentare (fatto incontestato) ai fini del computo di cui all’articolo 15 L. Fall., comma 9. Inoltre, e’ stato affermato che, ai fini del computo dell’esposizione debitoria minima prevista dall’articolo 15 L. Fall., comma 9, rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passivita’ tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perche’ acquisito in giudizio), a prescindere dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione (Cass., n. 28192/2020). Nella fattispecie, il ricorrente non ha mai contestato il debito erariale, limitandosi a rilevare (nel ricorso in esame) che pendevano ancora i termini della procedura fiscale di cd. “rottamazione”, cio’ che conferma il consolidamento di tale debito.
Il secondo motivo e’ infondato, avendo la Corte d’appello ritenuto, in ordine ai requisiti di fallibilita’ ex articolo 15 L. Fall., che il mancato deposito del bilancio del 2017 (ultimo anno del triennio da considerare ex articolo 1 L. Fall., comma 2) lo rendesse inattendibile e dunque inidoneo a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esclusione del fallimento.
Al riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte (citato anche dal ricorrente) a tenore del quale, in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ di cui all’articolo 1 L. Fall., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore e’ tenuto a depositare, ai sensi dell’articolo 15 L. Fall., comma 4, sono quelli gia’ approvati e depositati nel registro delle imprese, ex articolo 2435 c.c., sicche’, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice puo’ motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilita’ (Cass., n. 13746/17; n. 33091/18). Ora, nel caso concreto, la Corte di merito ha motivatamente escluso l’attendibilita’ del contenuto del bilancio del 2017, non approvato e, dunque, non depositato presso il registro delle imprese, esaminando anche la situazione patrimoniale aggiornata al giugno 2018, ritenuta del pari non utilizzabile perche’ informale.
Il terzo motivo e’ inammissibile. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che uno degli indici d’insolvenza fosse costituito dall’irreperibilita’ presso la sede legale, omettendo di considerare il contenuto dei documenti bancari prodotti dai quali s’evinceva la continuita’ dell’esercizio imprenditoriale fino alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento.
In primo luogo, va osservato che il motivo e’ privo di autosufficienza nella parte in cui il ricorrente non ha trascritto il contenuto dei suddetti documenti bancari, ne’ ha indicato in quale fase processuale li abbia prodotti.
Inoltre, il ricorrente non coglie la ratio decidendi in quanto la questione della documentazione bancaria, di per se’, non afferisce, neppure in astratto, all’accertata irreperibilita’ degli organi sociali presso la sede legale che non sarebbe esclusa dalla continuazione dell’attivita’ d’impresa fino alla sentenza di fallimento. Ne’, peraltro, la ricorrente ha contestato specificamente la concreta irreperibilita’ presso la sede legale sulla base dei fatti accertati nelle fasi di merito.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma l-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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