Compravendita ed pagamento di un debito usurario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1221.

Compravendita ed pagamento di un debito usurario .

Il contratto di compravendita con il quale il debitore trasferisca un bene immobile quale pagamento di un debito usurario è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ., tenuto conto dell’interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel qualificare i contratti oggetto di causa come “datio in solutum” in relazione al pagamento di debiti assunti dal ricorrente, ne aveva ritenuto la validità omettendo di considerare che, qualora il bene immobile sia stato ceduto in pagamento di un debito usuraio o costituisca esso stesso un vantaggio usurario ai sensi degli art. 644, primo e terzo comma, cod. pen., il relativo contratto di compravendita è affetto da nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 cod. civ.)

Ordinanza|17 gennaio 2022| n. 1221. Compravendita ed pagamento di un debito usurario

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Immobili – Compravendita – Negozio illecito – Simulazione – Violazione del patto commissorio ex articolo 2744 c.c. – Conclusione a seguito di minaccia – Prezzo di vendita quietanzato e provato da confessione stragiudiziale – Inammissibilità della prova testimoniale – Divieto di cui all’articolo 2726 c.c..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20353/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Compravendita ed pagamento di un debito usurario

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) per accertare la nullita’ di due contratti, il primo in data 23 luglio 1999, notaio (OMISSIS), numero repertorio (OMISSIS) e numero raccolta (OMISSIS), il secondo, in data 5 novembre 1999, numero (OMISSIS) di repertorio e numero (OMISSIS) raccolta, notaio (OMISSIS) e, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia dei medesimi e che i beni oggetto degli stessi non erano usciti dal patrimonio degli apparenti venditori o, comunque, per trasferire con sentenza costitutiva detti immobili nel patrimonio degli attori. Inoltre, gli attori chiedevano di accertare la nullita’ o invalidita’ degli atti in parola in quanto conseguenti a negozi illeciti, affetti da simulazione assoluta o relativa, posti in essere in violazione del patto commissorio ex articolo 2744 c.c. e conclusi a seguito di minaccia, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da determinarsi in separato giudizio.
In particolare, gli attori esponevano di aver contratto debiti con il convenuto (OMISSIS) per la somma di Lire 200.000.000 di lire, poi interamente restituiti. Il convenuto aveva fornito la provvista per chiudere ulteriori posizioni debitorie verso istituti bancari. Questi aveva poi suggerito di emettere fatture per operazioni inesistenti e si era fatto consegnare un assegno dell’importo di Lire 200.000.000 e aveva saldato tutti i debiti dell’attore verso le banche. Successivamente, nel 1999 aveva minacciato di mettere all’incasso il suddetto assegno nel caso in cui non gli fosse stata trasferita la proprieta’ degli immobili di (OMISSIS), con la promessa di restituirli al momento del pagamento delle somme dovute. Dietro l’insistenza del convenuto che minacciava di non proseguire nei finanziamenti, gli attori avevano ceduto le proprieta’ in (OMISSIS) e avevano trasferito alla (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), il terreno di (OMISSIS). Tutti gli atti erano stati stipulati a causa delle pressioni cui erano stati sottoposti e avevano causa illecita in quanto garantivano la restituzione di debiti nascenti da rapporti usurari. La Guardia di finanza aveva sottoposto a indagini e accertamenti l’attivita’ del (OMISSIS) ed era stata emessa nei suoi confronti la sentenza n. 791 del 2001 con la quale era stata applicata la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al delitto di usura anche nei confronti di (OMISSIS).

 

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1.1 I convenuti si costituivano ed eccepivano la prescrizione dell’azione di annullamento del contratto e dell’azione risarcitoria. Nel merito chiedevano il rigetto delle domande e, in via subordinata e riconvenzionale, la restituzione a (OMISSIS) di Euro 196.253 oltre agli interessi dal pagamento al saldo e la restituzione di Euro 61.974 a (OMISSIS) e, accertata la risoluzione dell’accordo transattivo del 26 giugno 2001, la condanna a pagare a (OMISSIS) l’importo di Euro 49.063 e di Euro 46.881, in via ulteriormente subordinata la risoluzione dell’accordo transattivo con la restituzione del pagamento di Euro 291.798.
2. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 10 maggio 2013 rigettava tutte le domande.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso tale sentenza.
4. Gli appellati si costituivano e proponevano appello incidentale, chiedendo che si ordinasse la cancellazione delle trascrizioni delle domande proposte dagli appellanti e, in via di appello condizionato, riproponevano le domande proposte in primo grado.
5. La Corte d’Appello di Brescia rigettava l’impugnazione.

 

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In primo luogo, la Corte d’Appello rigettava il motivo di nullita’ processuale e di violazione del diritto di difesa, tenuto conto della corretta applicazione dell’articolo 189 c.p.c., comma 1.
In secondo luogo, rigettava il motivo di appello relativo all’inammissibilita’ delle domande di simulazione dell’atto di transazione del 26 giugno 2001 e dei verbali di ricezione delle dichiarazioni da parte del difensore e la domanda di accertamento della nullita’ dell’atto di transazione per illiceita’ della causa, nonche’ della domanda di accertamento del valore degli immobili all’epoca trasferiti, in quanto formulate nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
La Corte d’appello evidenziava che, ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l’attore, entro la prima udienza di trattazione, doveva proporre l’eccezione e le domande conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, mentre al successivo comma 5 permetteva alle parti la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni gia’ proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione doveva essere rilevata d’ufficio dal giudice. Inoltre, a tutto voler concedere, le domande non potevano essere proposte nelle memorie ex articolo 183 c.p.c..
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva qualificato la domanda degli attori non solo come di nullita’ ma anche di annullamento per violenza, evidenziando come tale domanda fosse prescritta, in accoglimento della tempestiva eccezione sollevata dai convenuti. Risultava corretta anche la decisione in ordine alle due domande di nullita’ ai sensi dell’articolo 1345 c.c. e di simulazione assoluta di nullita’ per contrarieta’ al divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c..
Il giudice del gravame evidenziava la diversita’ dei presupposti delle due domande, in quanto nell’ipotesi della simulazione assoluta le parti escludono che il contratto produca gli effetti apparentemente voluti dalle parti, mentre nel caso di patto commissorio il trasferimento e’ collegato ad una causa di garanzia, nei termini previsti dall’articolo 2744 c.c..
Dunque, era onere della parte fornire la prova degli elementi di fatto a dimostrazione del ricorrere di una delle due ipotesi in linea teorica incompatibili tra di loro.
Gli appellanti avevano invocato la sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Bergamo del 13 novembre 2001 da cui emergeva che il (OMISSIS) aveva effettuato innumerevoli finanziamenti a tassi usurari nei confronti di plurime parti offese, tra cui anche (OMISSIS) e (OMISSIS), ai quali erano stati fatti finanziamenti tra il 1996 e il 2000 al tasso annuo oscillante tra il 20 e il 50%.

 

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La commissione di tali condotte anche nei confronti di altre persone corroborava la prova della commissione del reato ma non poteva da cio’ evincersi l’esistenza dei profili di simulazione o di violazione dell’articolo 2744 c.c..
La difesa degli attori, poi appellanti, era onerata della prospettazione della prova degli elementi a conforto dell’una o alternativamente dell’altra domanda. Tale prova non era stata fornita. Gli appellanti, infatti, si erano limitati a dedurre che attraverso l’ammissione alle prove orali sarebbe stata raggiunta una sufficiente prova di quanto dedotto, ma nell’appello non veniva chiarito quali circostanze ammesse avrebbero permesso di provare la fondatezza della domanda di simulazione assoluta oppure di accertamento di negozio posto in essere in violazione del patto commissorio. I capitoli di prova richiesti erano inammissibili per difetto di specificita’, genericita’ ed irrilevanza. Dunque, le prove orali, nei termini in cui erano state formulate, non potevano dimostrare o contribuire a dimostrare la fondatezza delle domande. La statuizione di primo grado, quanto alla dichiarazione di prescrizione dell’azione ai sensi dell’articolo 2947 c.c., per il decorso del termine quinquennale dai fatti, doveva confermarsi, in quanto il termine decorreva dalla data dei contratti, conclusi rispettivamente il 23 luglio 1999 e il 5 novembre 1999 e, pertanto, alla data di citazione dell’atto introduttivo del giudizio, era gia’ spirato il quinquennio. Anche il sesto motivo di appello era infondato in quanto il Tribunale aveva escluso l’accordo simulatorio, evidenziando invece il ricorrere della fattispecie della datio in solutum in relazione al primo contratto che era stato voluto quale corrispettivo in natura per soddisfare il credito. Il Tribunale aveva raggiunto tale conclusione valorizzando la documentazione dei convenuti relativa alle somme versate in relazione a tre finanziamenti e a parziali pagamenti effettuati. Il Tribunale aveva anche evidenziato che il valore degli immobili era stato considerato anche per ridurre a Lire 95.000.000 il terzo finanziamento originariamente di Lire 475.000.000.

 

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La circostanza che gli immobili erano rimasti nella disponibilita’ dei cedenti era smentita dalla documentazione prodotta dai convenuti che ne avevano fatto oggetto di trasferimenti fiduciari con contratti di locazione o di comodato. Anche il secondo contratto non risultava simulato in quanto il prezzo di vendita risultava debitamente quietanzato e, dunque, provato da confessione stragiudiziale che faceva piena prova salva la revoca per errore o violenza, ai sensi dell’articolo 2732 c.c., e, in relazione a tale quietanza, non era ammissibile la prova testimoniale stante il divieto di cui all’articolo 2726 c.c..
Gli appellanti non avevano contestato tale argomentazione, ne’ avevano indicato argomenti volti a confutarne la valenza argomentativa.
Non vi erano elementi, dunque, per sostenere la simulazione assoluta del contratto, anche in presenza della sentenza di patteggiamento dalla quale emergeva che il (OMISSIS) aveva corrisposto all’ (OMISSIS) somme pretendendo interessi usurari.
In relazione al settimo motivo la Corte d’Appello escludeva che i beni compravenduti fossero stati dati in garanzia e che vi era un accordo per il ritrasferimento degli stessi, nella specie individuava un patto marciano quale valida operazione di vendita con effetti di garanzia, infatti, il bene era stato oggetto di apposita stima del valore di mercato corrispondente al prezzo dichiarato nell’atto con impegno successivo alla retrovendita. Gli appellanti volevano confutare tale conclusione, cui era pervenuto il giudice di primo grado, solo mediante l’assunzione di verbali di sommarie informazioni rese da una terza persona alla Guardia di Finanza. Secondo la Corte d’Appello, anche se la vicenda che aveva avuto ad oggetto tale terza persona presentava affinita’ con la ricostruzione degli appellanti, tale materiale probatorio era un mero indizio che avrebbe dovuto essere integrato da ulteriore materiale.

 

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Non erano stati forniti elementi precisi a conforto della sproporzione fra i crediti e il valore dei beni e gli appellanti non avevano fornito una ricostruzione dei rapporti che potesse sconfessare quella prospettata dalla controparte, ne’, a tal fine, poteva ritenersi sufficiente la perizia a firma del geometra (OMISSIS). Anche rispetto alla seconda vendita non era stato fornito alcun elemento dal quale dedurre che il prezzo quietanzato non era stato effettivamente pagato. Anche con riferimento al secondo contratto non vi erano elementi tali da far ritenere sussistente la violazione degli articoli 1344 e 2744 c.c. e non erano stati forniti elementi a conforto della tesi che il prezzo quietanzato non fosse stato pagato.
6. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
7. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso e hanno proposto a loro volta ricorso incidentale sulla base di un motivo.
8. Entrambe le parti con memoria depositata in p (OMISSIS)mita’ dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 1418 c.c., anche in combinato disposto con l’articolo 644 c.p., e dell’articolo 1421 c.c..
I ricorrenti deducono di aver chiesto, con l’atto di citazione del 27 maggio 2010, l’accertamento della nullita’ dei due contratti di compravendita per causa illecita e per avere gli stessi la finalita’ di garantire la restituzione di debiti pecuniari nascenti da un rapporto usurario o comunque illecito attraverso il trasferimento di beni.
La stessa domanda e’ stata riproposta con l’atto di citazione d’appello ove si e’ domandato accertarsi la nullita’ degli atti in oggetto per causa illecita. La Corte d’Appello ha esaminato la tesi dell’illiceita’ della causa solo con riguardo all’ipotesi di nullita’ testuale di cui all’articolo 2744 c.c., omettendo l’analisi della nullita’ per illiceita’ della causa o per contrarieta’ alla norma imperativa penale cosiddetta “nullita’ virtuale” in relazione al reato di usura.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, infatti, i due contratti di compravendita dovevano ritenersi nulli in quanto la ragione pratica dei medesimi era da ricercarsi nella consumazione del reato di usura.
La Corte d’Appello di Brescia non si e’ pronunciata su tale motivo di appello. Il giudice del gravame, infatti, ha solo escluso che la fattispecie fosse simulata o potesse ricondursi al divieto del patto commissorio, in quanto la compravendita era successiva alla scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata, oltre al pagamento degli interessi usurari, confermando la qualificazione del giudice di primo grado di datio in solutum.
Inoltre, secondo la Corte d’Appello, al fine di accertare la nullita’ dei contratti, la sentenza di patteggiamento dalla quale risultava provato che il (OMISSIS) avesse corrisposto all’attore delle somme pretendendo interessi usurari, non era un elemento risolutivo non essendo stati forniti elementi precisi a conforto della sproporzione fra i crediti vantati e il valore dei beni ceduti con i due contratti.

 

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Quanto all’altra compravendita conclusa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo la Corte d’Appello il prezzo pattuito era stato effettivamente incassato dal venditore, non essendo emersa la prova del mancato pagamento o della restituzione del prezzo, ne’ che questo fosse sproporzionato rispetto dei crediti vantati dal (OMISSIS).
Premesso che la nullita’ del contratto sussiste anche nel caso della illiceita’ della causa quando la finalita’ non e’ lo scambio del bene contro il prezzo bensi’ il pagamento di un debito usurario, secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello, commettendo una prima violazione o falsa applicazione dell’articolo 1418 c.c., avrebbe omesso di verificare se la datio in solutum fosse o meno illecita, costituendo il pagamento di un debito usurario. Peraltro, nel ragionamento della Corte d’Appello vi sarebbe un ulteriore errore, in quanto avrebbe richiesto la prova della sproporzione tra il valore degli immobili venduti e la somma mutuata. Sul punto la sentenza meriterebbe di essere censurata giacche’ e’ noto che la fattispecie del reato di usura e’ integrata allorche’ taluno si fa dare o promettere un vantaggio usurario e non e’ richiesto che la vittima abbia corrisposto interessi usurari ma e’ sufficiente che siano stati promessi. Non e’ quindi necessario un calcolo del dare e dell’avere per verificare se effettivamente siano state corrisposte somme eccessive tali da sfociare nell’illecito vantaggio per verificare l’illiceita’ della causa del contratto. Dunque, avendo la Corte d’Appello accertato che le due compravendite si inserivano all’interno di rapporti di usura, la datio in solutum risulterebbe avere una causa illecita, avendo la funzione di estinguere in tutto o in parte un debito usurario, indipendentemente dal fatto che il debitore avesse o meno gia’ corrisposto gli interessi usurari.
Nella specie, i ricorrenti evidenziano che e’ incontestato che vi sia stata la sentenza di patteggiamento con la quale il signor (OMISSIS) e’ stato condannato per i reati di usura, che le indagini penali hanno accertato il superamento del tasso usurario, che le perizie prodotte hanno attestato che il valore degli immobili trasferiti era pari a Lire 1.150.000.000 a fronte dell’asserito prezzo di 450.000.000 di Lire.
Sicche’ la datio in solutum accertata dalla Corte d’Appello sarebbe nulla ex articolo 1418 c.c., per violazione dell’articolo 644 c.p..
Per gli stessi motivi anche la seconda compravendita sarebbe nulla, considerato anche che il valore dell’immobile era pari a lire 250.000.000 e che il prezzo pattuito e’ stato di Lire 120.000.000. Sarebbe dunque irrilevante accertare se il prezzo pattuito sia stato o meno pagato, giacche’ il trasferimento dell’immobile ad un prezzo irrisorio per estinguere un mutuo integra di per se’ l’ipotesi dell’usura.
In ogni caso, la Corte d’Appello avrebbe errato nel limitarsi a valutare la nullita’ del contratto solo con riferimento al divieto del patto commissorio, dovendo comunque procedere a rilevare d’ufficio la nullita’ per una diversa causa rispetto a quella invocata dall’attore. La domanda di nullita’, infatti, e’ unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidita’ che affliggono il negozio.

 

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2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., nonche’ dell’articolo 1972 c.c., comma 1 e articolo 1421 c.c..
Nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, gli attori avevano eccepito che l’atto di transazione e il relativo verbale di ricezione del 18 settembre 2011 fossero nulli per illiceita’ della causa. Anche nel giudizio d’appello la domanda di nullita’ dell’atto di transazione per illiceita’ della causa era stata riproposta.
La Corte d’Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che l’eccezione di nullita’ della transazione fosse tardiva in quanto si sarebbe dovuta proporre entro la prima udienza e non gia’ alla prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, per il sistema di preclusioni delineato dall’articolo 183 c.p.c..
Il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si e’ affermato che la prima udienza non funge da sbarramento e che, con la memoria, possono anche essere modificate le domande. Vi sarebbe, dunque, violazione dell’articolo 183 c.p.c.. La sentenza della Corte d’Appello contrasterebbe anche con l’articolo 1421 c.c., relativo alla rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ del contratto in quanto le Sezioni Unite hanno stabilito che vi e’ la possibilita’ per il giudice di rilevare d’ufficio la causa di nullita’ anche non dedotta dalle parti in un momento successivo al verificarsi delle preclusioni. La Corte d’Appello avrebbe errato, dunque, nell’affermare che la domanda di accertamento della nullita’ dell’atto di transazione non poteva essere analizzata in quanto tardiva. Infine, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto valide le due compravendite, omettendo di fare applicazione dell’articolo 1972 c.c., secondo cui e’ nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorche’ le parti abbiano trattato della nullita’ di questo.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla necessita’ di accertare il valore reale degli immobili trasferiti.
Con memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, gli attori avevano domandato di accertare il reale valore degli immobili all’epoca dei trasferimenti, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio. La domanda veniva reiterata anche nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2, e ribadita anche con l’atto di citazione d’appello, oltre che nella precisazione delle conclusioni.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di compravendita non fosse nullo perche’ non sproporzionato rispetto al valore della somma mutuata senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio atta a stabilire il reale valore degli immobili.
4. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 2668 c.c., comma 2, articoli 2652 e 2653 c.c..
La censura attiene al rigetto del motivo di appello incidentale con il quale era stata chiesta la cancellazione della trascrizione delle domande proposte dai ricorrenti.
La censura si fonda sul fatto che la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere ordinata dal giudice anche di ufficio con la pronuncia di rigetto della domanda medesima.
5.1 Il primo motivo del ricorso principale per violazione dell’articolo 112 c.p.c., e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale.
Rileva la Corte che, dall’esame degli atti di causa, peraltro sinteticamente riportati anche nel ricorso, emerge che i ricorrenti hanno agito, in primo grado e in appello, anche per accertare la nullita’ dei due contratti di compravendita per illiceita’ della causa o per violazione dell’articolo 644 c.p., quale norma imperativa ex articolo 1418 c.c..
La Corte d’Appello di Brescia ha esaminato i motivi di appello solo con riferimento alla domanda di simulazione assoluta e di violazione del patto commissorio, senza spendere alcuna motivazione sulla nullita’ del contratto per violazione di norme imperative o per illiceita’ della causa, nonostante il motivo di appello formulato dai ricorrenti ricomprendesse anche tali ipotesi.
Nella specie, peraltro, ricorre il vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c., in quanto nella sentenza impugnata non puo’ ravvisarsi alcuna espressa statuizione in ordine ai motivi di impugnazione che comporti necessariamente un implicito rigetto del motivo omesso. La Corte d’Appello di Brescia, infatti, ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Bergamo del 13 novembre 2001 non fosse un elemento sufficiente per provare la simulazione o la violazione dell’articolo 2744 c.c., nonostante dalla stessa emergesse che il (OMISSIS) aveva effettuato innumerevoli finanziamenti a tassi usurari nei confronti di plurime parti offese, tra cui anche (OMISSIS) e (OMISSIS), ai quali erano stati fatti finanziamenti tra il 1996 e il 2000 al tasso annuo oscillante tra il 20 e il 50%.
L’esame dell’appello, pertanto, si e’ limitato solo alla domanda di simulazione e di divieto del patto commissorio e da tale decisione non si puo’ dedurre un implicito rigetto della differente questione circa la nullita’ dei contratti di compravendita perche’ eseguiti come pagamento di un rapporto usuraio.

 

Compravendita ed pagamento di un debito usurario

In proposito occorre richiamare l’evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. “nullita’ virtuale” per violazione di norme penali che riconduce nell’alveo della violazione di norme imperative ex articolo 1418 c.c., le ipotesi c.d. dei “reati in contratto” qualora la norma penale violata miri alla tutela di esigenze di interesse collettivo. Con riferimento al delitto di estorsione, di recente questa Corte ha affermato che “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione e’ affetto da nullita’ ai sensi dell’articolo 1418 c.c., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l’inviolabilita’ del patrimonio e della liberta’ personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilita’ dei contratti” (Sez. 2, Sent. n. 17959 del 2020).
In tale occasione si e’ evidenziato che l’interesse pubblico sotteso alla salvaguardia delle vittime dei reati di estorsione emerge con tutta evidenza nella legislazione speciale volta ad offrire loro un sostegno di tipo economico. Il delitto di estorsione, infatti, e’ considerato di estremo allarme sociale per la sua endemica diffusione sul territorio e per la sua nefasta incidenza sul tessuto economico della collettivita’. Al centro delle iniziative legislative vi e’ l’istituzione del fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. Il primo provvedimento in questo senso e’ rappresentato del Decreto Legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, L. n. 419 del 1991, che ha istituito per la prima volta il fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Sono seguite numerose altre leggi a tutela delle vittime di tali delitti (a solo titolo esemplificativo Decreto Legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1993, n. 46; L. 23 febbraio 1999, n. 44 del 1999, L. 28 dicembre 2001, n. 448,. Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 febbraio 2014, n. 60, Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, L. n. 3 del 2012).
Le ragioni che ispirano tale legislazione sono variegate: oltre all’intento solidaristico vi e’ anche quello di dare sostegno alle attivita’ economiche delle vittime, che altrimenti potrebbero cadere nelle mani della criminalita’ organizzata; inoltre, in tal modo l’intento del legislatore e’ di aumentare il numero di denunce per rendere sempre piu’ incisiva l’azione di contrasto a tali attivita’ criminali, e “dimostrare” che e’ possibile sottrarsi alle minacce e alla violenza delle organizzazioni criminali.
Cio’ premesso, quello che in questa sede rileva e’ che l’evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione vale anche per le vittime del reato di usura, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti. Per il reato di usura la rilevanza pubblicistica emerge ancora piu’ netta dalla L. n. 108 del 1996, per il disvalore sociale di cui il legislatore ha permeato tale tipo di contrattazione illecita.
Deve ritenersi, pertanto, che qualora siano stati pattuiti interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro, il contratto di compravendita con il quale il debitore trasferisca un bene immobile quale pagamento del debito usurario e’ nullo ex articolo 1418 c.c., comma 1, tenuto conto dell’interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata.
In tal caso, infatti, non puo’ operare la specifica tutela prevista dell’articolo 1815 c.c., comma 2 (come sostituito della L. n. 108 del 1996, articolo 4) secondo cui: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi”, con conversione del mutuo da contratto oneroso a contratto gratuito. Peraltro, ai fini della consumazione del delitto di usura, la nuova formulazione dell’articolo 644 c.p., non richiede piu’ quale elemento costitutivo l’approfittarsi dello stato di bisogno, essendo sufficiente il superamento del tasso soglia (usura c.d. automatica) oppure il trovarsi in condizioni di difficolta’ economica o finanziaria”, (c.d. usura concreta) con il conseguente venir meno della sostanziale corrispondenza della norma penale con il rimedio civilistico della rescissione per lesione ex articolo 1448 c.c. e cio’ anche con riferimento alla c.d. lesione ultra dimidium.
La Corte d’Appello di Brescia ha qualificato i contratti in esame come datio in solutum in relazione al pagamento di debiti contratti da (OMISSIS), e li ha ritenuti validi senza considerare che qualora il bene immobile sia ceduto in pagamento di un debito usuraio o costituisca esso stesso un vantaggio usurario ai sensi dell’articolo 644 c.p., commi 1 e 3, il relativo contratto di compravendita deve ritenersi nullo per contrarieta’ a norme imperativa ex articolo 1418 c.c..
Sulla base dei principi sopra indicati spettera’ alla Corte d’Appello nell’esaminare il motivo di appello omesso, verificare in concreto se i contratti oggetto del giudizio costituiscano effettivamente il pagamento di un debito avente natura usuraria o meno.
6. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

Compravendita ed pagamento di un debito usurario

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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