Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 giugno 2021| n. 24884.

La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all’art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l’assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 cod. proc. pen.

Sentenza|25 giugno 2021| n. 24884. Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

Data udienza 22 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Sport – Doping – Reato istantaneo – Accertamento assunzione di Epo ininfluente sullo svolgimento di una gara di molto precedente – Prevedibile uso futuro – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/06/2020 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice del luogo di residenza dell’imputata ex articolo 9 c.p.p.;
lette le conclusioni redatte dall’avv. (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento confermava la decisione emessa dal Tribunale di Trento, la quale aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato previsto dalla L. n. 376 del 2000, articolo 9, comma 1, a lei ascritto per aver assunto sostanza dopante del tipo Eritropoietina ricombinante al termine della gara di sci di fondo “Campionati italiani individuali TC Aspiranti Juniores m/f” svoltasi il 26 febbraio 2017 al passo Cereda, al fine di alterare la propria prestazione agonistica alla predetta manifestazione. Commesso al (OMISSIS) il (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. Evidenzia il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, le odierne analisi scientifiche, come acclarato da studi puntualmente pubblicati, permetterebbero di verificare la presenza di EPO nelle urine e nel sangue anche a distanza di giorni dalla loro assunzione. La Corte di appello, invece, avrebbe fornito una motivazione illogica, in quanto, anziche’ confrontarsi con il dato scientifico, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di essersi iniettata la sostanza dopante a casa, posto che l’imputata, per non essere vista dai genitori, ben avrebbe potuto assumere la sostanza in una stanza della casa senza essere vista. Oltre a cio’, evidenzia il difensore che l’assunzione del farmaco poche ore prima della gara non avrebbe avuto alcun affetto, a conferma che l’assunzione avvenne il venerdi’ prima della gara.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’errata applicazione degli articoli 8 e 9 c.p.p., e della L. n. 376 del 2000, articolo 9, e correlato vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente che, stante, quantomeno, l’incertezza, del luogo di assunzione della sostanza dopante, la Corte di appello, avrebbe dovuto far riferimento alle regole suppletive di cui all’articolo 9 c.p.p., la cui applicazione, nel caso in esame, consente di individuare il giudice competente nel Tribunale di Belluno, nella cui circoscrizione e’ ubicata la residenza dell’imputata.

Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
2. In via preliminare, si osserva che la L. n. 376 del 2000, articolo 9, comma 1, cosi’ disponeva: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.
La L. n. 376 del 2000, articolo 9, e’ stato abrogato dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 7, comma 1, lettera n); parallelamente, in applicazione del principio della “riserva di codice”, ora enunciato nell’articolo 3 bis c.p., il Decreto Legislativo n. 21 del 2018, articolo 2, comma 1, lettera d), ha trasferito nel codice penale le disposizioni gia’ contenute nell’indicato articolo 7: l’articolo 586 bis c.p., infatti, incrimina l-utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.
In particolare, ai fini che qui interessano, il comma 1, “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”, punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 51.645 Euro “chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.

 

Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

Come risulta dalla comparazione delle due fattispecie, si tratta di un’abrogatio sine abolitio, perche’ il fatto gia’ punito dalla L. n. 376 del 2000, previgente articolo 9, comma 1, e’ ora oggetto di incriminazione da parte dell’articolo 586 c.p., comma 1.
3. Cio’ chiarito, si osserva che il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, facendo leva sul fatto che l’EPO sintetica, quando come nella specie – viene somministrata per via sottocutanea, ha un’emivita breve, pari a circa otto ore, ed e’ possibile rilevarla nelle urine gia’ dopo tre ore dalla sua somministrazione. Da tale premessa di carattere scientifico, posto che la presenza di EPO era stata accertata a seguito del prelievo antidoping delle urine effettuato dopo la seconda gara, disputatasi domenica 26 febbraio 2017, il Tribunale ha tratto la conseguenza che l’assunzione di detta sostanza non poteva che essere avvenuta nell’imminenza della gara, o, comunque, nel territorio di Trento, e non gia’ due giorni prima, ossia il venerdi’, a casa della (OMISSIS), come da costei affermato (p. 2 della sentenza di primo grado).
4. Nel proporre appello, la difesa, come si apprende dalla sentenza impugnata (p. 7), aveva dedotto l’esistenza di diversi studi, puntualmente indicati, relativi a un nuovo metodo di indagine, che consentirebbe di individuare l’EPO esogena anche dopo tre giorni dall’assunzione. La Corte di appello ha ritenuto non dirimenti tali studi in ordine alla collocazione temporale dell’assunzione della sostanza dopante, in quanto “la circostanza che nessuno in famiglia abbia visto (OMISSIS) iniettarsi la sostanza de qua rende piu’ verosimile, oltre a quanto si dira’ oltre, che tale operazione sia avvenuta prima della gara sul luogo della stessa e non il venerdi’ a casa, in (OMISSIS), quantomeno perche’ la ragazza non avrebbe voluto far assistere il padre, cosi’ impressionabile, alla iniezione sottocutanea della sostanza” (p. 8 della sentenza impugnata).
Oltre a cio’, la Corte ha messo in luce: che la sostanza ha effetto immediato, a conferma che fu assunta quando l’atleta era gia’ in territorio trentino; che la prospettazione di un diverso luogo della condotta non era evidenziabile al momento dell’esercizio dell’azione penale, essendo emersa solo nel procedimento antidoping il 10 aprile 2017; che, comunque, in sede di opposizione a decreto penale di condanna non era stata prospettata l’eccezione di incompetenza territoriale.

 

Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

5. Si tratta di una motivazione errata.
6. In primo luogo, va ribadito il principio, secondo cui il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento dell’assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l’eventuale perdurante pericolo dell’alterazione delle prestazioni agonistiche; pertanto, la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell’assunzione (Sez. 6, n. 39482 del 22/06/2017, dep. 28/08/2017, Viciani e altro, Rv. 270940).
Il luogo della consumazione del reato, dunque, e’ quello in cui, per rimanere alla condotta oggetto di scrutinio, la sostanza dopante e’ stata assunta, luogo che puo’ non coincidere con quello in cui il reato e’ stato accertato, essendovi, di regola, uno iato temporale tra l’assunzione del farmaco (il cui effetto non e’ generalmente immediato ma, per poter agire, necessita di tempo, che varia a seconda del tipo di sostanza) e il momento in cui il reato viene accertato, che, come nel caso in esame, e’ avvenuto a seguito di controlli effettuati al termine di una competizione sportiva.
7. Mutuando principi che sono stati affermati in relazione al delitto di ricettazione, che, stante il carattere istantaneo della condotta, puo’ presentare uno scarto temporale tra il momento consumativo – che coincide con la ricezione del bene di provenienza illecita – e quello in cui e’. accertata la detenzione della res (cfr. Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, dep. 01/06/2004, confl. comp. in c. Bujar, RV. 228778), per individuare il giudice competente e’ necessario accertare in quale luogo sia avvenuta l’assunzione della sostanza dopante; tale indagine va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicche’ nemmeno puo’ attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorche’ non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia possibile, a causa della mancanza o dell’equivocita’ degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’articolo 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilita’ di considerare “parte dell’azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui, a seguito di esami diagnostici, si e’ rilevata la presenza nel sangue delle sostanza dopante.
8. Alla luce di queste premesse, si osserva, come anticipato, che il Tribunale ha ritenuto che l’assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta nel territorio di Trento, sull’assunto – metodologicamente corretto, in quanto ancorato a un elemento obiettivo – che l’EPO ha una emivita breve, pari a circa otto ore; il Tribunale, pero’, non ha indicato da dove abbia tratto tale informazione e come essa sia stata veicolata nel processo; trattandosi di un dato di natura scientifica, un’affermazione del genere avrebbe dovuto essere acquisita per il tramite della deposizione di un testimone esperto, consulente o perito, nel contraddittorio tra le parti; ma di cio’ non vi e’ traccia nella motivazione.

 

Competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti

La conclusione del Tribunale, come si e’ detto, e’ stata contestata dall’imputato con l’indicazione, nell’atto di appello, di studi relativi a un nuovo metodo di indagine che consentirebbe di individuare I’EPO esogena anche dopo tre giorni dalla sua assunzione.
La Corte di merito ha erroneamente stimato non dirimente l’analisi di tali studi, confermando, sul punto, la decisione del Tribunale sulla base di un percorso argomentativo inconferente, ossia sulla base di una maggiore verisimiglianza in ordine al luogo di assunzione della sostanza dopante con riguardo alla sola valutazione, peraltro opinabile, delle dichiarazioni dell’imputata, la quale, per contro, ha sempre affermato di avere assunto la sostanza dopante nella propria abitazione il venerdi’ precedente le gare.
Viceversa, la Corte di merito, come anche richiesto dal Procuratore generale nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello, nel solco tracciato dal Tribunale, avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di accertare, in maniera oggettiva, i tempi di reazione della sostanza per cui e’ processo e cosi’ fornire un’adeguata copertura scientifica alla tesi, affermata in modo apodittico del Tribunale, secondo cui la rilevazione nel sangue dell’EPO svanirebbe dopo circa otto ore, o, comunque, in un arco temporale che, nella specie, non sarebbe compatibile con l’assunzione avvenuta il venerdi’ precedente la gara.
9. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, perche’ proceda all’incombente dinanzi indicato al fine di delibare in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla difesa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e dovendosi precisare che, ove la perizia non giunga a un risultato certo, trovano applicazione le regole suppletive indicate nell’articolo 9 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

 

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