Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10113.
La massima estrapolata:
In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilita’ del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identita’ del disegno criminoso perseguito e’ idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono piu’ di uno – gli stessi imputati, giacche’ l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non puo’ pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identita’ del disegno criminoso sia pero’ comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non e’ in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell’articolo 15 c.p.p., o articolo 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’articolo 671 c.p.p.
Sentenza 7 marzo 2019, n. 10113
Data udienza 13 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Ange – Rel. Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/11/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Capozzi Angelo;
sentite le conclusioni del PG Dall’Olio Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso del PM;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato (OMISSIS) avverso la ordinanza cautelare emessa in data 2.11.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Paola, ha annullato la decisione con la quale sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine al reato di cui al capo m)(articoli 81, 110, 319, 319 bis e 321 c.p.) ed applicata la misura della custodia in carcere ed ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cosenza.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola che con unico motivo deduce contraddittorieta’, illogicita’ e mancanza della motivazione e violazione di legge penale.
E’, innanzitutto, errato l’assunto posto alla base della esclusione della ipotesi corruttiva contestata secondo il quale non emergerebbe quale sia l’atto sul quale si sarebbe appuntata la violazione dei doveri di ufficio da parte del (OMISSIS). Tale assunto non solo e’ in contrasto con l’orientamento di legittimita’ secondo il quale tale individuazione specifica di un singolo atto oggetto di mercimonio non e’ necessaria, essendo sufficiente la messa a disposizione della funzione da parte del P.U., ma contraddice l’individuazione che lo stesso Tribunale fa dell’interessamento del (OMISSIS) quale RUP affinche’ venisse approvata perizia di variante riguardante i lavori di cui al capo m). Inoltre, il Tribunale ha travisato le emergenze procedimentali dalle quali emerge – invece – che il (OMISSIS) ha illecitamente favorito il (OMISSIS) anche avallando condotte di falso in ordine alla ultimazione dei lavori.
Il Tribunale, ancora, ha erroneamente escluso il rapporto di corrispettivita’ tra le condotte poste in essere dal (OMISSIS) e la promessa di assunzione del (OMISSIS) in quanto priva di successivi riscontri, non considerando la sufficienza della promessa ed omettendo di considerare le emergenze captative di cui alla conversazione n. 3529 del (OMISSIS) ricognitiva del precedente accordo tra i due, come peraltro confermato dalle dichiarazioni del (OMISSIS) in ordine alla segnalazione da lui fatta al (OMISSIS) della esigenza di lavoro del (OMISSIS).
Quanto alla declaratoria di incompetenza territoriale a seguito delle esclusione del vincolo della continuazione tra la condotta di cui al capo m) in questione e gli altri reati commessi nel territorio di (OMISSIS) dal (OMISSIS), il Tribunale ha omesso di considerare che la condotta corruttiva in esame trova la propria genesi in un accordo ed una serie di sollecitazioni che provengono al (OMISSIS) proprio nel Comune di (OMISSIS) e, segnatamente dal (OMISSIS), presidente del Consiglio comunale del predetto comune. Cosicche’ tale vicenda si inscrive nell’ambito di un programma criminoso di collusioni e reciproco scambio di favori realizzato nel comune di (OMISSIS) e di cui il (OMISSIS) costituisce l’attore principale.
3. Con memoria difensiva nell’interesse dell’indagato si deduce l’inammissibilita’ del ricorso in ragione dell’assorbente questione riguardante la corretta dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale. In ogni caso, inammissibile – per difetto di specificita’ e correlazione – e comunque il fondato risulta il ricorso in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’articolo 319 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Invero, deve esser condiviso l’orientamento secondo quale e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale della liberta’, decidendo su istanza di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale, abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale (Sez. 6, n. 32337 del 18/06/2010, P.M. in proc. c. Marchetti, Rv. 248088 – 01). E’ stato, invero, osservato che tale decisione, a prescindere dalla rinnovazione o meno nel termine stabilito dall’articolo 27 c.p.p., ha perso ogni efficacia e, per tale motivo, le valutazioni sono, senza preclusione alcuna, del giudice cui e’ stata attribuita la competenza. Del resto, il giudice del riesame che ha pronunciato l’ordinanza impugnata non puo’ avere alcuna cognizione su un eventuale ripristino della misura, la’ dove l’ordinanza impugnata fosse annullata sul punto da questa Corte, e, altrettanto il pubblico ministero, una volta pronunciata dal giudice la declaratoria di incompetenza non e’ piu’ legittimato, e in ogni caso, e’ carente di interesse a far valere il diritto all’azione e ogni domanda cautelare che spetta all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
3. Deve, purtuttavia, rilevarsi – ai sensi dell’articolo 619 c.p.p. – che alcun vincolo puo’ ritenersi determinato in capo al P.M. dalla disposta trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Cosenza, che non competeva al Tribunale adito, essendo il P.M. che ha proceduto inibito dalla declaratoria di incompetenza solo rispetto all’iniziativa cautelare.
4. In ogni caso, il Tribunale, accogliendo la pertinente eccezione difensiva, sulla base della pacifica commissione del fatto sub m) in (OMISSIS), ha affermato la completa indipendenza di tale fatto rispetto a tutti gli altri contestati nelle altre imputazioni, “non potendosi, certamente, rinvenire il presupposto della medesimezza del disegno criminoso…nella sola, generica, propensione del (OMISSIS) alla trasgressione dei doveri che devono ispirare la funzione di amministratore pubblico”, trattandosi – nelle condotte contestate al (OMISSIS) – “del frutto di iniziative estemporanee, non coordinate tra loro”. Inoltre, ha osservato il Tribunale, non sussiste ragione dello spostamento di competenza in favore della A.G. di Paola in quanto essa non coinvolge tutti i coindagati del medesimo fatto.
5. Osserva questa Corte che costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale in tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilita’ del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identita’ del disegno criminoso perseguito e’ idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono piu’ di uno – gli stessi imputati, giacche’ l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non puo’ pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identita’ del disegno criminoso sia pero’ comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non e’ in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell’articolo 15 c.p.p., o articolo 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’articolo 671 c.p.p. (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc. Zagaria e altri, Rv. 214834-01).
6. La incontestata insussistenza, nel caso di specie, del presupposto richiesto dal richiamato orientamento in ordine alla comunanza della medesimezza del programma criminoso a tutti i correi nel medesimo fatto, rende manifestamente infondato il dedotto motivo ed assorbe l’altra questione in ordine alla sussistenza della continuazione in capo al (OMISSIS), peraltro prospettata dal ricorrente secondo una argomentazione in fatto non scrutinabile in sede di legittimita’.
7. La questione sulla competenza assorbe ogni altra questione sulla gravita’ indiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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