Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 agosto 2021| n. 23088.

Compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche

In tema di spese processuali, realizza un’omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca testuale e la navigazione all’interno dell’atto; in ragione, infatti, dell’autonomia di tale domanda è da escludere che possa essere ravvisata un’ipotesi di rigetto implicito nel mancato riconoscimento della maggiorazione.

Ordinanza|18 agosto 2021| n. 23088. Compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche

Data udienza 14 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – PRESUPPOSTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8614-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche

RITENUTO

che:
– la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’opposizione di (OMISSIS) contro il decreto, pronunciato dal consigliere designato, che le aveva riconosciuto l’equa riparazione per la non ragionevole durata di una controversia civile;
– la Corte d’appello ha aumentato l’importo dell’equo indennizzo, riconosciuto dal giudice del monitorio nella somma di Euro 3.920,00, liquidando la maggiore somma di Euro 5.880,00;
– essa ha corretto inoltre la liquidazione delle spese vive, includendovi gli esborsi di lite propedeutici alla proposizione del giudizio;
– ha riconosciuto i compensi professionali, posti a carico del Ministero soccombente, nella somma di Euro 2.159,50, di cui Euro 540,00 per la prima fase e Euro 1.617,50 per la fase di opposizione;
– per la cassazione del decreto la (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a sette motivi;
– il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale;
– la ricorrente ha depositato memoria.

 

Compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche

CONSIDERATO

che:
– il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullita’ del decreto, perche’ la corte d’appello, una volta accolta l’opposizione, avrebbe dovuto liquidare autonomamente le spese della fase monitoria;
– diversamente la corte d’appello di Napoli ha confermato la liquidazione gia’ operata con il provvedimento oramai definitivamente caducato;
– si evidenzia la rilevanza dell’errore, in considerazione del fatto che, in sede di opposizione, era stato riconosciuto un importo maggiore, il che comportava, nella liquidazione delle spese di lite, l’applicabilita’ dello scaglione previsto per le cause di valore superiore;
– il motivo e’ infondato;
– il provvedimento monitorio liquidava i compensi nell’importo di Euro 450,00;
– la Corte d’appello, nell’accogliere l’opposizione, non ha affatto confermato la liquidazione delle spese operata nel provvedimento caducato, ma ha liquidato i compensi ex novo anche per la prima fase: precisamente ha liquidato l’importo di Euro 2.157,50, di cui 540,00 per la prima fase e Euro 1.617,50 per la fase di opposizione;
– pertanto, le spese della prima fase non solo sono state liquidate autonomamente, ma non c’e’ neanche coincidenza dell’importo riconosciuto per tale titolo;
– l’importo di Euro 540,00, infatti, rappresenta il valore medio, secondo tariffa, per i procedimenti monitori di valore compreso fra Euro 5.200,00 e Euro 26.000,00, coerentemente con il maggiore importo dell’indennizzo riconosciuto in sede di opposizione;
– il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la liquidazione delle spese del procedimento monitorio sotto una molteplicita’ di profili: a) occorreva applicare la tabella 12 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 relativa ai giudizi contenziosi dinanzi alla corte d’appello, mentre il provvedimento impugnato ha applicato la tabella prevista per i procedimenti monitori; b) i compensi del procedimento monitorio andavano liquidati sulla base dell’importo poi riconosciuto in sede di opposizione, avuto riguardo ai valori medi e mediante applicazione delle tre voci in concreto espletate: fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale; c) la liquidazione, cosi’ come operata, era al di sotto anche dei valori minimi;
– il motivo e’ complessivamente infondato;
– diversamente da quanto opina la ricorrente la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (Cass. n. 16512/2020);
– sotto questo profilo, pertanto, la decisione e’ immune da censure, avendo riconosciuto il compenso unico nell’importo di Euro 540,00, pari al valore medio in relazione alla voce della tariffa applicabile;
– il terzo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ del decreto sotto il profilo della motivazione data per giustificare la riduzione massima degli onorari della fase di opposizione;
– il rilievo della corte d’appello, laddove si evidenziava la “speciale semplicita’ dell’affare”, non costituiva motivazione idonea a giustificare il decisum;
– il motivo e’ infondato;
– la motivazione su questo aspetto della lite esiste non solo come parte grafica del documento, ma consente anche di percepire la ragione del decisum, costituita, appunto, dalla speciale semplicita’ dell’affare (Cass., S.U., n. 8053/2014);
– si ricorda che “in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato e’ rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 4782/2020; n. 6110/2021);
– il quarto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la liquidazione dei compensi della fase di opposizione: uso di tabella non appropriata (procedimenti di volontaria giurisdizione invece della tabella prevista pei i procedimenti contenziosi), mancato riconoscimento dei parametri medi, omessa liquidazione della fase di trattazione, violazione, peraltro, anche dei valori minimi per le tre voci riconosciute;
– il motivo e’ fondato nei limiti di seguito indicati;
– la Corte d’appello di Napoli non ha applicato i parametri relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ma la tabella applicabile per i procedimenti contenziosi e ha avuto persino cura di precisarlo, richiamando Cass. n. 6015/2019;
– cio’ posto la liquidazione, operata nell’importo di Euro 1.617.50, da un lato omette la liquidazione relativa alla fase istruttoria (cfr. Cass. n. 697/2020), dall’altro, e’ inferiore ai valori minimi per le tre voci in concreto riconosciute;
– infatti, la somma delle tre voci (fase di studio Euro 540,00, fase introduttiva 438,50, fase decisionale 910,00) ammonta al maggiore importo di Euro 1.888,50;
– il quinto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullita’ del decreto e del procedimento per omessa pronuncia sulla istanza di liquidazione della maggiorazione sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti mediante modalita’ telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
– il sesto motivo denuncia analoga violazione con riferimento alla mancata pronuncia sulla istanza di liquidazione della stessa maggiorazione per la fase di opposizione;
– il settimo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore di decisione ravvisabile nel decreto per non avere riconosciuto, in presenza dei presupposti, tanto per il procedimento monitorio quanto per la fase di opposizione, la maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti mediante modalita’ telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
– il quinto e il sesto motivo sono fondati;
– Il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, art6. 4, comma 1- bis – inserito dal Decreto Ministeriale n. 8 marzo 2018, n. 37, articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dal 27 aprile 2018, applicabile, ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, articolo 6, comma 1 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018) – dispone: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e’ di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita’ telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonche’ la navigazione all’interno dell’atto”;
– l’attuale ricorrente aveva richiesto sia per la fase monitoria, sia per la fase contenziosa la maggiorazione prevista dalla nuova disposizione;
– la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta, nonostante l’istanza avesse una sua autonomia nell’ambito della liquidazione delle spese;
– proprio in considerazione di siffatta autonomia non ci sono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, una ipotesi di rigetto implicito;
– questo ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017); – ebbene nessuno degli argomenti usati dalla Corte di appello, in relazione alla liquidazione delle spese, si pone in termini di incompatibilita’ logico giuridica con l’eventuale riconoscimento della pretesa;
– conseguentemente la decisione incorre nella omissione fondatamente denunciata con i motivi in esame;
– e’ assorbito il settimo motivo;
– in conclusione, sono rigettati i primi tre motivi; sono accolti il quinto, il sesto motivo e, nei limiti di cui sopra, il quarto motivo; e’ assorbito il settimo motivo;
– il decreto, pertanto, deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera’ alla liquidazione delle spese della fase di opposizione, attenendosi a quanto sopra, e provvedera’ sulla richiesta di maggiorazione per la redazione degli atti mediante modalita’ telematiche, sia per la fase monitoria e sia per la fase di opposizione;
– la Corte di rinvio liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il quinto ed il sesto motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo; rigetta i primi tre motivi; dichiara assorbito il settimo motivo; cassa il decreto in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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