L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

Consiglio di Stato, Sentenza|21 luglio 2021| n. 5504.

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche.

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali non si condividono le conclusioni del primo giudice, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.

Sentenza|21 luglio 2021| n. 5504. L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

Data udienza 22 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Appello – Impugnazioni – Effetto devolutivo – Risvolti applicativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9959 del 2014, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ar. Pr. e Fr. Ma. e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…)
contro
Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)

sul ricorso numero di registro generale 9960 del 2014, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ar. Pr. e Fr. Ma. e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…)
contro
Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)
nei confronti
sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio
a) quanto al ricorso R.G. n. 9959 del 2014:
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso l’ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana n. 385/12 del 31 luglio 2012, recante collocamento in congedo del ricorrente
b) quanto al ricorso R.G. n. 9960 del 2014:
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto avverso le ordinanze commissariali della Croce Rossa Italiana n. 632/12 e n. 633/12 del 20 dicembre 2012, recanti conferma del collocamento in congedo del ricorrente.
Visti il ricorso in appello R.G. n. 9959/2014 e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza della Sezione -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti, altresì, il ricorso in appello R.G. n. 9960/2014 e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza della Sezione -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nell’udienza del 22 giugno 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

FATTO

Con il ricorso in epigrafe R.G. n. 9959/2014 il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, contenente declaratoria di improcedibilità del ricorso da lui presentato per l’annullamento dell’ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana n. 385/12 del 31 luglio 2012, che ha disposto il collocamento in congedo dello stesso ricorrente.
L’appellante ha chiesto in particolare l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività .
In fatto, il sig. -OMISSIS-, Sergente Maggiore arruolato nel personale di assistenza del Corpo militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), espone di avere prestato servizio per il predetto Ente fin dal 1996 con mansioni di autista per il trasporto degli infermi in emergenza e che poi il rapporto di lavoro è proseguito dal 1° giugno 1997 senza soluzione di continuità, per effetto di atti di precetto a carattere temporaneo dei vari Comitati provinciali della C.R.I., sulla base di ricorrenti esigenze di eccezionalità ed urgenza. Da ultimo, con ordinanza del Commissario della C.R.I. n. 263/12 del 30 maggio 2012 veniva disposta la sua proroga in servizio fino al 30 dicembre 2012 e con ordinanza n. 323/12 del 28 giugno 2012 veniva disposto il suo richiamo temporaneo per il periodo dal 1° al 31 luglio 2012. Con l’ordinanza commissariale n. 385/12 del 31 luglio 2012, tuttavia, egli veniva collocato in congedo e, dunque, escluso dalla partecipazione al servizio temporaneo di emergenza e di pronto intervento nei centri di emergenza e di pronto intervento.
Dolendosi dell’illegittimità dell’esclusione, l’esponente impugnava innanzi al T.A.R. -OMISSIS-l’ordinanza commissariale n. 385/12 cit., deducendo le seguenti censure: egli non sarebbe stato mai sottoposto a procedimento disciplinare, dunque non sarebbe incorso in alcuna delle cause, fissate dai criteri indicati nelle premesse del provvedimento gravato, che non consentono il richiamo in servizio e che comportano il collocamento in congedo; l’ordinanza impugnata sarebbe stata viziata da difetto di motivazione in ordine all’esclusione dell’esponente dal servizio temporaneo.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

L’adito Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, disponendo la rivalutazione della posizione del ricorrente. All’esito del merito, tuttavia, dichiarava il ricorso improcedibile alla luce della sopravvenuta adozione, da parte della Commissario della Croce Rossa Italiana, dell’ordinanza n. 633/2012 del 20 dicembre 2012, che, nel rivalutare la posizione del ricorrente sulla scorta dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-cit., ne aveva confermato il collocamento in congedo in base – osserva il T.A.R. – ad un diverso impianto motivazionale rispetto all’ordinanza n. 385/12; di tal ché – concludono i giudici di prime cure – il nuovo provvedimento è quello su cui si appunta l’interesse a ricorrere ed esso avrebbe potuto essere gravato nello stesso giudizio promosso contro l’ordinanza n. 385/12 cit. tramite lo strumento dei motivi aggiunti: circostanza, questa, di cui il Collegio ha dato avviso al difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 2 aprile 2014.
Nell’appello vengono dedotti avverso la sentenza di prime cure i seguenti motivi:
1) error in iudicando per violazione dei principi della domanda e dell’interesse a ricorrere, nonché del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la declaratoria di improcedibilità, travisamento dei contenuti dell’ordinanza commissariale n. 633/12, omessa considerazione di un punto decisivo della controversia, denegata giustizia, erronea motivazione, error in procedendo per carenza istruttoria, violazione dei principi in materia di onere della prova;
2) error in iudicando per violazione della l. n. 241/1990, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, travisamento, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento dei contenuti dell’ordinanza commissariale n. 633/12, error in procedendo per carenza istruttoria.
L’appellante ripropone, poi, i motivi del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti nel giudizio d’appello la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa, con atto meramente formale.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza della Sezione -OMISSIS-, non avendo l’appello evidenziato sufficienti profili di fumus boni juris.
Le parti non hanno svolto ulteriori difese.
Con distinto ricorso R.G. n. 9960/2014, anch’esso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha poi impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, recante rigetto del ricorso da lui proposto avverso le ordinanze commissariali della C.R.I. n. 632/12 e n. 633/12 del 20 dicembre 2012, le quali hanno confermato il collocamento in congedo del ricorrente.
Anche in questo caso l’appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività .
In fatto, l’ordinanza commissariale n. 632/12 ha disposto il richiamo in servizio temporaneo, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013, di un’aliquota di personale in cui non è ricompreso il ricorrente. L’ordinanza commissariale n. 633/12, emessa in esecuzione della già citata ordinanza cautelare del T.A.R. -OMISSIS-(pronunciata nell’ambito del giudizio promosso dal sig. -OMISSIS- avverso l’ordinanza commissariale n. 385/12), nel rivalutare la posizione dell’interessato, ne ha confermato il collocamento in congedo al 31 luglio 2012, già disposto dalla precedente ordinanza n. 385/12.
Il ricorrente ha impugnato innanzi al T.A.R. dette ordinanze, lamentando, con un unico ed articolato motivo, che altri soggetti a precetto temporaneo sarebbero stati ancora in servizio presso la C.R.I. e che, inoltre, l’Amministrazione non avrebbe ottemperato all’ordine di riesame impartitole dallo stesso Tribunale con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-cit.; ha poi chiesto il pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate in suo favore dal 31 luglio 2012 in avanti.
L’adito Tribunale, dopo avere respinto l’istanza di sospensiva presentata dal ricorrente, nel merito ha respinto il ricorso in quanto infondato.
In sintesi, con la sentenza n. -OMISSIS-cit. il primo giudice, premessa l’ampia discrezionalità di cui gode la C.R.I. nel disporre il richiamo temporaneo in servizio del personale militare, ha innanzitutto negato rilevanza (nel senso preteso dal ricorrente) al mantenimento in servizio di altri soggetti, nel contempo escludendo l’esistenza di profili d’irrazionalità nell’esercizio del citato potere di richiamo temporaneo in servizio da parte della Croce Rossa Italiana. Il T.A.R. ha inoltre escluso che la C.R.I. non abbia ottemperato al dictum dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-cit., avendo l’Ente rivalutato la posizione del ricorrente ed essendo in tal modo pervenuto all’adozione di un atto non meramente confermativo del precedente, ma munito di autonoma motivazione, di tal ché è stato superato il vizio di difetto di motivazione da cui in sede cautelare era stato ritenuto affetto il precedente collocamento in congedo.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Nell’appello vengono formulati avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi:
1) error in iudicando per travisamento dei fatti, violazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, erronea, illogica e comunque inadeguata e contraddittoria motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del principio di legalità, nonché della l. n. 241/1990, error in procedendo per omessa istruttoria;
2) error in iudicando per violazione della l. n. 241/1990, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, travisamento, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento dei contenuti dell’ordinanza commissariale n. 633/12, error in procedendo per carenza istruttoria;
3) error in iudicando per violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa considerazione di punti decisivi della controversia, assenza della motivazione, error in procedendo per carenza istruttoria.
L’appellante è poi tornato a proporre i motivi del ricorso di primo grado.
Anche in questo giudizio la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa si sono costituiti con atto meramente formale.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta con ordinanza della Sezione -OMISSIS-, per essere l’appello sprovvisto di sufficienti profili di fumus boni juris.
Le parti non hanno svolto ulteriori difese.
All’udienza di merito del 22 giugno 2021 – tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza – ambedue le cause sono state trattenute in decisione.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

DIRITTO

In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., considerate le connessioni soggettive e oggettive tra essi esistenti.
Come già visto, infatti, l’ordinanza commissariale n. 633/12 – la cui impugnativa è stata respinta dal T.A.R. -OMISSIS-, oggetto dell’appello R.G. n. 9960/2014 – è stata emessa all’esito della rivalutazione della posizione del ricorrente. Detta rivalutazione era stata disposta dai giudici di prime cure con l’ordinanza n. -OMISSIS-, che aveva accolto l’istanza cautelare proposta dallo stesso ricorrente nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. -OMISSIS-, a sua volta oggetto dell’appello R.G. n. 9959/2014.
Venendo al merito degli appelli riuniti ed iniziando la disamina da quello rubricato al n. 9959/2014 di R.G., osserva il Collegio che lo stesso non è suscettibile di accoglimento, pur con le precisazioni di seguito esposte.
In dettaglio, con il primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, contenuta nella sentenza appellata e fondata sull’adozione, ad opera della C.R.I., di un nuovo provvedimento (l’ordinanza n. 633/12), su cui – secondo il T.A.R. – si sarebbe appuntato l’interesse ad agire. Tale provvedimento, tuttavia, non esaurirebbe l’interesse ad una decisione di merito sull’originaria impugnativa, poiché la rivalutazione della posizione del sig. -OMISSIS-, contenuta nell’ordinanza n. 633/12 cit., riguarderebbe solo l’eventuale possibilità di un suo futuro richiamo da parte della Croce Rossa, ma nulla direbbe sul collocamento in congedo del citato ricorrente alla data del 31 luglio 2012 e, dunque, in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2012, prevista dall’ordinanza di richiamo n. 263/12.
In altre parole, il ricorrente lamenta come l’ordinanza n. 633/12 cit. abbia esaminato e definito per il futuro la sua situazione di fatto, escludendo la sussistenza di esigenze tali da giustificare il suo futuro richiamo, ma di certo non lo abbia privato dell’interesse a svolgere almeno i mesi di servizio fino al 31 dicembre 2012, per i quali egli sarebbe stato precettato e richiamato in servizio dalla C.R.I. in base all’ordinanza n. 263/12 e che, nondimeno, non ha potuto in concreto svolgere, essendo stato posto in congedo alla data del 31 luglio 2012 dall’impugnata ordinanza n. 385/12.
Il nuovo provvedimento, in conclusione, non inciderebbe sulla questione principale sottesa al ricorso, attinente proprio all’illegittimità dell’interruzione anticipata, alla data del 31 luglio 2012, del rapporto già in essere e con scadenza al 31 dicembre 2012: l’ordinanza n. 633/12, pertanto, non farebbe venir meno l’interesse del militare alla declaratoria di illegittimità dell’ordinanza n. 385/12, che ha disposto la suddetta interruzione anticipata.
La doglianza è fondata: come si vedrà infra, essa, tuttavia, non conduce all’accoglimento dell’appello e, per tale via, in riforma della sentenza impugnata, all’accoglimento del ricorso di primo grado e, di conseguenza, alla declaratoria dell’illegittimità dell’ordinanza n. 385/12, ma, più limitatamente, alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza di prime cure.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Vero è, infatti, che, nel dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza n. 385/12 da parte del Serg. Magg. -OMISSIS-, il primo giudice non ha considerato che detta ordinanza ha collocato in congedo alla data del 31 luglio 2012 il ricorrente, già richiamato in servizio fino al 31 dicembre 2012, sicché è rimasto intatto l’interesse di questi a prestare servizio nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2012: periodo che non è stato preso in esame dall’ordinanza n. 633/12 (addotta dal T.A.R. a fondamento della pronuncia di improcedibilità ), la quale ha invece accertato de futuro, e quindi per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2013, l’assenza di esigenze improcrastinabili tali da giustificare il richiamo in servizio del predetto ricorrente. È, dunque, mancata una delibazione in sede giudiziale della presunta illegittimità dell’ordinanza n. 385/12, quale fonte dell’interruzione, al 31 luglio 2012, del rapporto in essere fino al 31 dicembre 2012.
Da questo punto di vista, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che il processo non possa per qualsivoglia motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità, nemmeno meramente strumentale o morale (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 1200). Ed invero, la disciplina contenuta nell’art. 35 c.p.a. si estende, per effetto dell’art. 38 c.p.a., anche ai giudizi in grado di appello e riguarda i casi in cui, a seguito del mutamento della situazione di fatto o di diritto dedotta in sede di ricorso, non residui più alcuna utilità giuridica, ancorché strumentale o morale, per una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (v. C.d.S., Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707, con i precedenti richiamati). Ciò, tenuto conto che spetta comunque al giudice verificare la permanenza o no dell’interesse a ricorrere e che detta verifica comporta una valutazione improntata a criteri rigorosi e restrittivi, onde evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 6120 e 6 maggio 2019, n. 2904; Sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5786 e 3 luglio 2017, n. 3241; Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070; Sez. III, 23 aprile 2015, n. 2043).

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Orbene, quanto sopra visto porta ad escludere che nel caso di specie non possa ravvisarsi più alcuna utilità per il ricorrente da una pronuncia di annullamento dell’ordinanza commissariale n. 385/12: di qui – come dedotto nella doglianza in esame – l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Nondimeno, la fondatezza della doglianza non conduce all’accoglimento del ricorso e, dunque, alla pronuncia di annullamento dell’ordinanza commissariale n. 385/12, essendo quest’ultima esente dai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente in primo grado (e riproposti in appello).
Sul punto è opportuno premettere che nell’ordinamento vigente la chiamata in servizio del personale militare della Croce Rossa Italiana è disciplinata dall’art. 1668 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cd. Codice dell’ordinamento militare), in vigore del 9 ottobre 2010, il quale così recita:
“1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l’ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell’associazione, i comitati hanno l’obbligo di intervenire immediatamente.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz’altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati”.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Ha osservato, al riguardo, la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2141, attinente al previgente art. 29 del r.d. n. 484/1936) che la Croce Rossa Italiana dispone, in sede di esercizio del potere di richiamo in servizio, di una latissima discrezionalità amministrativa, essendo per tal ragione il predetto potere sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi connotate da palesi profili di irragionevolezza o abnormità .
Tanto premesso, va anzitutto radicalmente escluso che il collocamento in congedo del ricorrente sia dipeso da ragioni disciplinari, legate alla presunta partecipazione (da lui peraltro decisamente negata) ad una manifestazione di protesta svoltasi il 3 luglio 2012 presso la sede del Comitato Regionale della C.R.I. di -OMISSIS-.
Tale manifestazione, infatti, viene citata nell’ordinanza n. 385/12 quale elemento contestato ad altri soggetti, diversi dal sig. -OMISSIS-: questi viene, invece, espressamente indicato nell’ordinanza de qua all’esclusivo fine di evidenziare come la sua menzione nell’ordinanza n. 323/12 del 28 giugno 2012, quale soggetto che aveva tenuto nel corso del richiamo una condotta irreprensibile e di attaccamento al lavoro, fosse il frutto di un mero errore materiale.
Se ne evince che tutte le doglianze del ricorrente incentrate sulla natura di (illegittimo) licenziamento disciplinare che si dovrebbe attribuire all’ordinanza n. 385/12, per averne disposto il collocamento in congedo, sono destituite di fondamento in fatto.
Dal tenore dell’ordinanza n. 385/12 si ricava poi, seppure non agevolmente, come la motivazione del collocamento in congedo dell’appellante sia da rinvenire nelle assenze in cui egli è incorso nei periodi di richiamo temporaneo in servizio, tali da aver ingenerato disfunzioni organizzative e amministrative a danno della Croce Rossa Italiana e dei servizi da questa erogati. Ciò, tenuto conto che – come recita l’ordinanza in esame – il personale temporaneamente richiamato in servizio è destinato all’attività di erogazione in turnazione di servizi in convenzione di pubblica utilità (servizio 118, trasporto infermi, ecc.) e che detta attività deve essere sempre garantita.
In tal senso, per vero, è dirimente il chiarimento contenuto nella successiva ordinanza n. 633/12 del 20 dicembre 2012 (di conferma del collocamento in congedo), dove si afferma che la “considerevole assenza dall’ufficio” di alcuni militari “e del Sergente Maggiore -OMISSIS- -OMISSIS-” ha “comportato, in capo alle unità territoriali C.R.I. presso le quali erano assegnati, notevoli disfunzioni organizzative e amministrative”.
Del resto, la precisazione – contenuta nell’ordinanza n. 385/12 – che la menzione nell’ordinanza n. 323/12 dell’attaccamento al lavoro dell’odierno appellante è frutto di un errore materiale (dovendo la menzione stessa intendersi riferita ad altro soggetto) acquista un chiaro significato proprio se riferita alla sua “considerevole assenza dall’ufficio”.
E c’è da rilevare sul punto che mentre l’interessato, in sede di impugnativa dell’ordinanza n. 385/12 (con il ricorso deciso dalla sentenza n. -OMISSIS-, qui appellata), aveva contestato di essere incorso in assenze dal servizio nei periodi di richiamo temporaneo, non ha mosso analoga contestazione nei confronti dell’ordinanza n. 633/12, come avrebbe dovuto fare: con il ché, il dato delle sue assenze dal servizio nei periodi di richiamo temporaneo, ribadito dalla C.R.I. nell’ordinanza n. 633/12, si deve ritenere ormai incontestato (art. 64, comma 2, c.p.a.).

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Per quanto riguarda, poi, le ulteriori censure avanzate dal Serg. Magg. -OMISSIS- nel ricorso di primo grado avverso l’ordinanza commissariale n. 385/12 cit., si osserva che le stesse sono parimenti prive di fondamento, atteso che: a) il rapporto di servizio non incide necessariamente sullo status di socio, la cui invocazione da parte del ricorrente appare, perciò, non pertinente; b) l’incarico di Commissario straordinario della C.R.I. è stato prorogato dall’art. 2 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (conv. con l. 24 febbraio 2012, n. 14), che ha fissato la relativa scadenza, al più, al 30 settembre 2012 (termine poi ulteriormente prorogato fino, al più, al 30 gennaio 2013 dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178): dunque, alla data di adozione dell’ordinanza n. 385/12 (31 luglio 2012) il Commissario straordinario della Croce Rossa era munito dei relativi poteri.
A questo punto residua la disamina del secondo motivo dell’appello R.G. n. 9959/2014, a mezzo del quale l’appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui questa afferma che la C.R.I., con l’ordinanza commissariale n. 633/12, ha rivalutato la posizione del ricorrente, confermandone il collocamento in congedo “in base ad un diverso impianto motivazionale”. In questo modo – lamenta l’appellante – si sarebbe consentito alla Croce Rossa di integrare in via postuma la motivazione del provvedimento originariamente impugnato (l’ordinanza n. 385/12), in violazione del relativo divieto e con lesione del diritto di difesa del medesimo sig. -OMISSIS-.
A confutazione del motivo vale quanto segue.
In disparte l’osservazione che l’impianto motivazionale dell’ordinanza n. 633/12 contiene – come già visto – un esplicito riferimento al dato delle assenze del militare dal servizio nei precedenti periodi di richiamo (cosicché per questo verso detta motivazione si pone in continuità con quella dell’ordinanza n. 385/12), la censura di violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione risulta, in ogni caso, palesemente priva di fondamento.
In sintesi, l’inammissibile integrazione postuma della motivazione sarebbe stata operata dalla C.R.I. tramite lo spostamento dell’oggetto del giudizio dall’accertamento dell’illegittimità dell’interruzione anticipata del rapporto alla possibilità o meno di futuri richiami in servizio del ricorrente.
In contrario, tuttavia, è agevole sottolineare che la Croce Rossa non è incorsa in alcuna integrazione postuma della motivazione, poiché, in presenza di un dictum cautelare quale quello dell’ordinanza n. -OMISSIS- cit., che imponeva all’Ente di rivisitare la posizione del militare e, all’esito del riesame, di emanare un nuovo provvedimento, con il relativo apparato motivazionale, l’Ente ha appunto emanato l’ordinanza n. 633/12. Di qui l’infondatezza della doglianza.
In conclusione, pertanto, il ricorso proposto innanzi al T.A.R. dal Serg. Magg. -OMISSIS- per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Commissario della C.R.I. n. 385/12, rubricato al n. -OMISSIS- di R.G., deve essere respinto in quanto infondato nel merito, così dovendosi correggere il dispositivo e la motivazione dell’appellata sentenza del T.A.R. -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
L’appello contro detta sentenza, rubricato al n. 9959/2014 di R.G., deve a sua volta essere respinto, pur essendo necessario procedere alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza di prime cure nel senso appena rappresentato.
Venendo adesso alla disamina dell’appello R.G. n. 9960/2014, ritiene il Collegio che neppure questo sia suscettibile di accoglimento.
Nello specifico, con il primo motivo l’appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe erroneamente focalizzato il suo giudizio non sulla legittimità dell’interruzione anticipata del rapporto per effetto del collocamento in congedo del medesimo appellante al 31 luglio 2012 (in luogo della scadenza già prefissata dall’ordinanza della C.R.I. n. 263/12 al 31 dicembre 2012), ma sulla natura temporanea del rapporto di servizio e sulla discrezionalità dell’Ente nel procedere o meno al suo richiamo.
Il richiamo, tuttavia, sarebbe profilo ben distinto dal collocamento in congedo, tant’è che l’ordinanza del T.A.R. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, di accoglimento della cautela, avrebbe imposto la rivalutazione della posizione del militare (poi attuata con l’ordinanza commissariale n. 633/12, oggetto di impugnativa) anche – ma non solo – ai fini di un eventuale futuro richiamo in servizio. L’aspetto del richiamo sarebbe solo ulteriore ed eventuale, cosicché l’ordinanza commissariale n. 633/12 non risponderebbe al dictum dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
La sentenza appellata sarebbe, poi, affetta da contraddittorietà, in quanto essa riconoscerebbe in modo implicito le ragioni lato sensu disciplinari del congedo, senza, però, compiere alcuna verifica della legittimità di detta misura sanzionatoria, almeno sul piano della motivazione. Essa, infine, avrebbe reputato congrua una motivazione del provvedimento impugnato (in specie: dell’ordinanza n. 633/12, recante la conferma del suo collocamento in congedo), che, in realtà, sarebbe carente e contraddittoria (avendo la C.R.I. ammesso che le assenze dal servizio sono giustificate), generica (non indicandosi quali siano le disfunzioni partite dall’Ente), inadeguata (rispetto alla gravità della misura adottata) e inconferente (attenendo piuttosto all’eventualità di futuri richiami).
Le doglianze non sono suscettibili di condivisione.

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Si è già visto prima come il collocamento in congedo del Serg. Magg. -OMISSIS- disposto con ordinanza commissariale n. 385/12 del 31 luglio 2012 sia motivato con riferimento alle assenze dal servizio del militare nei periodi del richiamo, secondo quanto ribadito dall’ordinanza commissariale n. 633/12 e non più contestato dall’interessato.
Orbene, l’ordinanza n. 633/12 del 20 dicembre 2012, nel rivalutare la posizione dell’appellante, ne ha confermato il collocamento in congedo, mettendo in evidenza, sotto il profilo della motivazione, che dalla verifica svolta dal Comitato Centrale della C.R.I. sul territorio nazionale, non erano emerse esigenze ulteriori ed improcrastinabili, tali da comportare la necessità di procedere ad altri richiami, oltre a quelli già contingentati, anche tenuto conto dei limiti imposti dal d.lgs. n. 178/2012 in materia di richiami.
Invero, l’obbligo motivazionale in tal modo assolto appare in linea con le coordinate elaborate dalla giurisprudenza pronunciatasi sull’ampio potere discrezionale spettante alla Croce Rossa Italiana nella materia per cui è causa
Si è già ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza, la Croce Rossa Italiana dispone, in sede di esercizio del potere di richiamo in servizio, di una latissima discrezionalità amministrativa, cosicché il predetto potere risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi connotate da palesi profili di irragionevolezza o abnormità .
Ma nella vicenda in esame detti profili non sono ravvisabili, anche perché, se è vero che la valutazione dell’Ente era proiettata de futuro, tuttavia il dato storico desunto dal numero di assenze in cui era incorso l’interessato in occasione delle precedenti chiamate in servizio non costituiva certamente elemento a lui favorevole, né avrebbe potuto indurre la P.A. ad un giudizio prognostico positivo circa il pieno assolvimento da parte sua dei compiti da svolgere per l’Ente.
Né negli atti impugnati (e in specie nell’ordinanza n. 633/12), né nella sentenza appellata è dato poi cogliere alcun riconoscimento della (pretesa) natura disciplinare del collocamento in congedo del sig. -OMISSIS-: sul punto non resta che ribadire quanto già osservato in sede di analisi dell’appello R.G. n. 9959/2014 e cioè che sono infondate in fatto tutte le doglianze del militare incentrate sulla natura di licenziamento disciplinare da attribuire al suo collocamento in congedo.
Alla stregua di quanto esposto, deve dunque concludersi per la complessiva infondatezza dell’ora visto primo motivo d’appello.
Parimenti infondato risulta, poi, il secondo motivo d’appello, con cui il militare torna a lamentare che la C.R.I., nel rivalutare la sua posizione, sarebbe incorsa nella violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, che il primo giudice non avrebbe colto.
Si tratta di doglianza che già è stata affrontata e confutata poc’anzi in sede di disamina del secondo motivo dell’appello R.G. n. 9959/2014, cosicché è qui sufficiente rimandare a quanto esposto a tal proposito per escludere che nella vicenda in esame si versi in un’ipotesi di inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento originario (l’ordinanza n. 385/12).
Ancora, è infondato il terzo motivo dell’appello, con cui si lamenta il mancato accoglimento da parte del T.A.R. della censura di disparità di trattamento dedotta nel giudizio di primo grado.
Ad avviso dell’appellante, la fondatezza della censura sarebbe dimostrata dal raffronto tra l’ordinanza n. 632/2012, che contiene un elenco di nominativi di richiamati in servizio per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013 (tra i quali non è compreso il sig. -OMISSIS-) e la n. 633/2012, che invece conferma il suo collocamento in congedo (unitamente a quello di altri soggetti).
In realtà, la Croce Rossa Italiana avrebbe predisposto una graduatoria nazionale di assegnazione (che si baserebbe su vari criteri: anzianità di servizio, distanza chilometrica tra sede di servizio e residenza, carichi familiari), alla quale avrebbe costantemente attinto e in cui l’appellante risulterebbe collocato al posto n. 16. Sarebbe, quindi, illogica e priva di congrua motivazione la scelta di non richiamare il sig. -OMISSIS- e di richiamare invece altri soggetti collocati in posizione deteriore e, comunque, con una minore anzianità e con carichi familiari minori od assenti.
In contrario, però, si ricorda che per orientamento consolidato del giudice amministrativo l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata (C.d.S., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7478; Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016 e 18 ottobre 2017, n. 4824).

 

L’effetto devolutivo dell’appello non esclude le specifiche critiche

 

Orbene, nel caso di specie, caratterizzato – si ripete – dall’elevato numero di assenze in cui è incorso l’appellante nei precedenti periodi di richiamo temporaneo in servizio, egli non dà la benché minima prova del fatto che almeno alcuni dei soggetti richiamati in servizio dall’ordinanza n. 632/12 si siano trovati in una situazione analoga alla sua sotto il riferito profilo delle assenze: all’opposto, vi è identità di situazione rispetto ad altri soggetti menzionati nell’ordinanza n. 633/12, per i quali, parimenti, il collocamento in congedo è dipeso dall’elevato numero di assenze dal servizio.
Se ne evince l’infondatezza anche del terzo motivo di appello.
Per quanto riguarda, infine, la riproposizione ad opera dell’appellante dei motivi del ricorso di primo grado, la stessa si mostra palesemente inammissibile, alla luce del principio di specificità dei motivi d’impugnazione ex art. 101 c.p.a., il quale impone che sia formulata una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la semplice riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo (C.d.S., Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843).
Qui, invero, la questione si pone in termini tutt’affatto diversi rispetto alla reiterazione dei motivi del ricorso di primo grado contenuta nell’appello R.G. n. 9959/2014; come più sopra visto, infatti, questo ha avuto ad oggetto una sentenza di prime cure dal contenuto processuale (qual è la declaratoria di improcedibilità del ricorso), di tal ché nel giudizio innanzi al T.A.R. era mancata la delibazione nel merito delle censure dedotte dal ricorrente: tale delibazione è invece ben presente nella sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, oggetto del presente appello.
Ciò precisato, nel caso ora in esame l’appellante, nel reiterare i motivi del ricorso di primo grado, non ha mosso alcuna specifica censura alla sentenza impugnata per non avere essa accolto tali motivi. Al riguardo è allora il caso di richiamare il consolidato orientamento (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4655) – al quale il Collegio aderisce – secondo cui la testuale riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado (in assenza di una specifica indicazione delle ragioni per le quali ciascuno di essi è riproposto in relazione alle diverse statuizioni della sentenza gravata) contrasta:
– con il generale principio della specificità dei motivi di appello:
– con il consolidato principio secondo cui è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che venga sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4865);
– con l’altrettanto consolidato principio in base al quale l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali non si condividono le conclusioni del primo giudice, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268; Sez., III, 23 luglio 2015, n. 3650).
In conclusione, l’appello R.G. n. 9960/2014 risulta in parte infondato e in parte inammissibile e deve, pertanto, essere nel suo complesso respinto, al pari di quello R.G. n. 9959/2014.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre in ambedue gli appelli riuniti la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, viste le peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sugli appelli RR.GG. n. 9959/2014 e n. 9960/2014, dispostane previamente la riunione, li respinge entrambi, procedendo alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza appellata con il ricorso R.G. n. 9959/2014 nei termini specificati in motivazione.
Compensa le spese degli appelli riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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