Compensazione spese processuali per le gravi ed eccezionali ragioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 565.

Compensazione spese processuali per le gravi ed eccezionali ragioni.

In tema di spese processuali, le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta la formula adottata dai giudici “a quibus” per motivare la disposta compensazione delle spese di lite (“…ricorrono giuste ragioni…”) del tutto generica, non consentendo la stessa di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, ha cassato la sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la compensazione delle spese del giudizio di appello: ciò in quanto le circostanze che avevano determinato la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano interamente ed esclusivamente ascrivibili ad omissioni dell’agente postale incaricato della notifica a mezzo posta e non evidenziavano pertanto alcuna responsabilità ascrivibile alla parte attrice; tanto premesso, sebbene in tal modo si pervenga allo stesso esito decisorio della sentenza impugnata, osserva il giudice di legittimità, si è al di fuori dell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 384 cod. proc. civ., a mente del quale – come noto – “…Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione…”; la sentenza impugnata esibisce, infatti, una motivazione errata non solo in diritto ma anche in fatto, in relazione ad una valutazione tipicamente di merito, qual è quella necessariamente richiesta per dare concretezza alla clausola generale che identifica il presupposto della compensazione delle spese: tale valutazione, conclude la decisione in esame, può essere compiuta dalla Corte – nell’esercizio del potere sostitutivo di decisione nel merito ad essa conferito dal secondo comma dell’articolo 384, e non invece di quello meramente correttivo in punto di diritto previsto dal quarto comma – in quanto non implicante la necessità di nuovi accertamenti ma piuttosto richiedente una mera valutazione di merito di fatti già esaustivamente accertati). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11217).

Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 565. Compensazione spese processuali per le gravi ed eccezionali ragioni

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Spese di giudizio – Articolo 92 c.p.c. – Formulazione vigente ratione temporis – Gravi ed eccezionali ragioni – Indicazione esplicita nella motivazione – Legittimazione della compensazione totale o parziale delle spese di lite – Riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – Non espressione con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8664/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 898/2018, depositata il 18 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Compensazione spese processuali per le gravi ed eccezionali ragioni

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2543/2014 del 23 giugno 2014 il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, sulla domanda proposta, con atto di citazione del (OMISSIS), da (OMISSIS) nei confronti della ditta (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), volta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro verificatosi in (OMISSIS), il giorno (OMISSIS), nel piazzale antistante il bar di proprieta’ della societa’, la accoglieva e, per l’effetto, condannava la convenuta al pagamento delle spese di c.t.u. nonche’, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), della somma di Euro 46.629,00, oltre interessi e spese di lite.
2. Con sentenza n. 898/2018, depositata il 18 settembre 2018, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello interposto dalla societa’, cui resistevano gli appellati, ha dichiarato la nullita’ della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza, disponendo ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice e compensando per intero le spese del grado, nella ritenuta sussistenza di “giuste ragioni”.
2. Avverso tale decisione la societa’ (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con unico mezzo.
Gli intimati non svolgono difese in questa sede.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1, e dell’dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali.
2. La censura e’ fondata.
2.1. Premesso che il giudizio venne instaurato con atto di citazione notificato in data (OMISSIS), opera, nel caso in esame, in materia di spese processuali, la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, che – per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – ha modificato nuovamente dell’articolo 92 c.p.c., il comma 2, dopo la novella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), gia’ applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 (della medesima L., articolo 2, comma 4, come modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, articolo 39-quater, conv. con mod. nella L. 23 febbraio 2006, n. 51).
La nuova disposizione, che regola la fattispecie in esame ratione temporis, ha previsto che “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”.
2.2. Mette conto per completezza rammentare che alla norma e’ stata apportata successivamente una nuova modifica – di tenore ulteriormente restrittivo – dal Decreto Legge 1 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (e dunque non al presente), nel senso che la compensazione e’ limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca “ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tale norma, come noto, e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina, limitato tuttavia dalla considerazione che le altre gravi ed eccezionali ragioni valorizzate ai fini della compensazione delle spese dovranno essere “analoghe” – ossia di pari, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ – a quelle testualmente previste della “assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”)
2.3. Nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese poteva essere disposta, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza” (v. in argomento Cass. n. 11284 del 2015), mentre il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie – ossia, come detto, la versione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, – e’ piu’ rigoroso e consente, come pure s’e’ gia’ detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

 

Compensazione spese processuali per le gravi ed eccezionali ragioni

 

2.4. La locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” e’ stata ricondotta -nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte -nell’alveo delle c.d. “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. U. 22/02/2012, n. 2572).
Ne consegue la necessita’ di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n. 16473; 14/07/2016, n. 14411).
2.5. Nel caso di specie la formula adottata dai giudici a quibus per motivare la disposta compensazione (“ricorrono giuste ragioni”) e’ del tutto generica e non consente di effettuare il necessario controllo sulla congruita’ delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (v. Cass. 04/10/2018, n. 24203; 25/09/2017, n. 22310; 14/07/2016, n. 14411; 31/05/2016, n. 11217).
3. La sentenza impugnata va pertanto, sul punto, cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ tuttavia essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Cio’ in quanto, come si ricava chiaramente dalla sentenza impugnata, le circostanze che hanno determinato la nullita’ della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sono interamente ed esclusivamente ascrivibili ad omissioni dell’agente postale incaricato della notifica a mezzo posta e non evidenziano alcuna responsabilita’ ascrivibile alla parte attrice.
Come evidenziato in sentenza, infatti, “dall’esame degli atti emerge come l’atto di citazione – risultata infruttuosa la notifica presso la sede sociale, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1 – e’ stato, dall’ufficiale giudiziario, notificato al legale rappresentante pro-tempore, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. (OMISSIS), il (OMISSIS); e che il relativo avviso di ricevimento n. (OMISSIS), e’ stato restituito al mittente, il successivo (OMISSIS), assieme al piego che, risultato vano il tentativo di consegna, per ragioni non evidenziate ne’ comunque desumibili dalla relata, risulta essere stato depositato presso l’Ufficio Postale di (OMISSIS), senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro e, pertanto, risulta essere stato datato, sottoscritto e restituito con l’indicazione “non ritirato entro 10 giorni”.
“Sennonche’, nell’avviso di ricevimento non risulta formulata alcuna indicazione da cui desumere le ragioni della mancata consegna, per cui non risulta che sia stata data notizia della tentata notifica al destinatario”.

 

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Tale situazione, se non esclude il presupposto della soccombenza della parte appellata (citata in appello proprio per far valere la nullita’ del processo e della sentenza di primo grado: accertamento in se’ estraneo alla sua sfera di disponibilita’), merita tuttavia di essere ricondotta al novero della “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi del citato articolo 92 c.p.c., comma 2, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
4. Mette conto solo precisare che, sebbene in tal modo si pervenga allo stesso esito decisorio della sentenza impugnata, si e’ al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 4, a mente del quale – come noto – “Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”.
La sentenza impugnata esibisce, infatti, una motivazione errata non solo in diritto ma anche in fatto, in relazione ad una valutazione tipicamente di merito, qual e’ quella necessariamente richiesta per dare concretezza alla clausola generale che identifica il presupposto della compensazione delle spese.
Tale valutazione puo’ essere qui compiuta da questa Corte -nell’esercizio del potere sostitutivo di decisione nel merito ad essa conferito, come detto, dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, e non invece di quello meramente correttivo in punto di diritto previsto dal comma 4, – in quanto non implicante la necessita’ di nuovi accertamenti ma piuttosto richiedente una mera valutazione di merito di fatti gia’ esaustivamente accertati (cfr., per la definizione del merito a valle di annullamento per falsa applicazione di concetti giuridici indeterminati: sul nesso di causalita’, Cass. 19/10/1995, n. 10869; sulla “non prevedibilita’” o “abnormita’”, Cass. 10/07/1996, n. 6282; sulla “temerarieta’ della lite” quale limite all’esonero dal pagamento elle spese di lite ex articolo 152 disp. att. c.p.c., Cass. 25/07/1996, n. 6693 e n. 6697; sulla “specificita’” dei motivi di diniego della rinnovazione alla prima scadenza L. eq. can., ex articolo 29, Cass. 06/11/1996, n. 9646, e Cass. 02/12/1996, n. 10709; sulla “buona fede” esimente dell’illecito amministrativo L. n. 689 del 1981, ex articolo 3, comma 1, Cass. 06/12/1996, n. 10893; sull’atto emulativo, Cass. 20/10/1997, n. 10250; sulla “giusta causa di licenziamento”, Cass. 18/01/1999, n. 434).
5. Le considerazioni sopra svolte con riferimento alla non imputabilita’ delle ragioni che hanno determinato la nullita’ della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, da un lato, e, dall’altro, l’esito della decisione di merito in ordine alla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese del giudizio di appello, giustificano ampiamente l’integrale compensazione delle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito compensa le spese del giudizio di appello. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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