Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2022| n. 7992.

Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.

L’art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Ordinanza|11 marzo 2022| n. 7992. Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni

Data udienza 25 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7612-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, COMUNE DI MODRAGONE;
– intimati –
avverso La sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 09/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto di appello su compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
2. L’Agenzia Entrate e Riscossione e il Comune di Mondragone sono rimasti intimati.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:
1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza violazione dell’articolo 92 c.p.c., Nella specie il Tribunale ha confermato la sussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’articolo 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere quelle indicate ovvero un’incertezza del profilo probatorio a carico dell’ente impositore, mancando in atti la notifica della sanzione irrogata.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: L’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilita’ delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite e’ stata introdotta o e’ stata posta in essere l’attivita’ che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Sez. 6-2, Ord. n. 2883 del 2014).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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