Commette il reato di violenza privata il condomino che strappa la pagina del verbale di assemblea che approva nuovi lavori condominiali e la ingoia «rendendola inservibile».

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 30 luglio 2019, n. 34800.

Massima estrapolata:

Commette il reato di violenza privata il condomino che strappa la pagina del verbale di assemblea che approva nuovi lavori condominiali e la ingoia, «rendendola inservibile».

Sentenza 30 luglio 2019, n. 34800

Data udienza 24 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/10/2017 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. (OMISSIS) (quale difensore di (OMISSIS), nonche’ sostituto del difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS)), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 04.10.2017 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale capitolino, ha confermato l’affermazione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) per il reato di violenza privata, in esso ritenuto assorbito il reato di minaccia, per avere costretto i condomini dello stabile di (OMISSIS) a sospendere i lavori dell’assemblea condominiale ed a chiamare la polizia, minacciando l’Avv. (OMISSIS), delegato di altro condomino, e (OMISSIS), e strappando una pagina del verbale dell’assemblea, che ingoiava, rendendola inservibile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo tre motivi di ricorso.
Con i primi due motivi denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 610 c.p.: sostiene che la violenza o la minaccia attribuite all’imputato non avrebbero esercitato alcuna influenza limitativa o ostativa della liberta’ dei condomini, in quanto l’assemblea aveva gia’ approvato i lavori che l’imputato non voleva; la sua condotta era una mera ritorsione alla deliberazione non gradita.
Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo la condotta aggressiva dell’imputato, reagirono afferrandolo per il braccio, e cagionandogli lesioni personali refertate; sicche’ non e’ configurabile un non facere, un omettere o un tollerare.
Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’articolo 131 bis c.p..
In data 29.3.2019 il difensore del ricorrente ha depositato copia della sentenza del Tribunale di Roma del 15.3.2018 che ha assolto (OMISSIS) dal reato di calunnia ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, perche’ sono manifestamente infondati, e perche’ propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del significato della condotta dell’imputato.
Inoltre, la deduzione del ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata non sarebbe stato integrato, perche’ l’assemblea condominiale aveva gia’ approvato i lavori che l’imputato non condivideva, e’ manifestamente infondata, in quanto il (OMISSIS) risulta avere minacciato l’Avv. (OMISSIS) e gli altri partecipanti all’assemblea, avere spintonato il condomino (OMISSIS), facendolo cadere a terra, ed avere strappato la pagina del verbale che, pertanto, dopo la ripresa dei lavori che erano stati sospesi, dovette essere nuovamente redatto.
Tali condotte, integranti minaccia e violenza, hanno costretto i partecipanti dell’assemblea condominiale a tollerare quantomeno la sospensione dei lavori, ed a chiamare la polizia e poi redigere nuovamente il verbale strappato dal (OMISSIS); a nulla rileva che la delibera fosse stata gia’ approvata (nel senso che si era gia’ formata la volonta’ assembleare), in quanto la costrizione concerne il pati (la sospensione dell’assemblea condominiale) ed il facere (la richiesta dell’intervento della polizia e la nuova redazione del verbale strappato ed ingoiato dall’imputato).
Ne’ la condotta minacciosa e violenta e l’effetto costrittivo sono suscettibili di essere obliterati, ai fini dell’integrazione della tipicita’ del reato di cui all’articolo 610 c.p., dall’asserita reazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), che avrebbero provocato lesioni personali all’imputato, trattandosi di comportamento che, a prescindere dalle valutazioni eventualmente rilevanti ai sensi dell’articolo 52 c.p., e’ successiva alla condotta dell’imputato, e non ne elide la tipicita’.
Analogo discorso va reiterato con riferimento alla dedotta assoluzione dal reato di calunnia ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), oggetto della memoria depositata il 29.3.2019.
2. Il terzo motivo concernente l’articolo 131 bis c.p., e’ inammissibile.
Premesso che, ai fini dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento della particolare tenuita’ del fatto ritenendo che le modalita’ della condotta minacciosa e violenta, rivolta nei confronti di diverse persone, impedissero, unitamente al comportamento tenuto successivamente, con la tardiva denuncia nei confronti delle persone offese, di affermare la particolare tenuita’ dell’offesa.
Sicche’ le doglianze del ricorrente si limitano ad una contestazione della valutazione giurisdizionale, ed alla sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, per (OMISSIS), e in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per (OMISSIS) e (OMISSIS), con distrazione in favore dell’Avv. (OMISSIS) antistatario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, per (OMISSIS), e in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per (OMISSIS) e (OMISSIS), con distrazione in favore dell’Avv. (OMISSIS) antistatario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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