Commercio di prodotti con segni falsi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 agosto 2021| n. 30539.

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.

Sentenza|4 agosto 2021| n. 30539. Commercio di prodotti con segni falsi

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Contraffazione – Reati ex artt. 474 e 648 c.p. – Assoluzione – Grossolanità della contraffazione – Integrazione del reato – Differenza con fattispecie ex art. 517 c.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MOROSINI Elisabetta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI LEO Giovanni, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Commercio di prodotti con segni falsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha assolto (OMISSIS) dai reati di cui agli articoli 474 e 648 c.p., consistiti nell’aver ricevuto e posto in vendita dodici borse con marchi contraffatti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).
La pronuncia assolutoria riposa sulla ritenuta “grossolanita’” della contraffazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 474 c.p..
Sostiene il ricorrente che la decisione del Tribunale trarrebbe fondamento da alcune decisioni della Corte di cassazione (n. 518 del 2015 e n. 16821 del 2008) le quali tuttavia sarebbero superate da un orientamento piu’ recente di cui cita e trascrive le massime (n. 16807 del 2019; n. 258722 del 2014; n. 28423 del 2012; n. 20944 del 2012; n. 21049 del 2012).
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie articolate conclusioni in epigrafe trascritte.

 

Commercio di prodotti con segni falsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’.
2. Il contenuto del ricorso, che si esaurisce in un riepilogo delle massime elaborate dalla giurisprudenza di legittimita’, impone di chiarire nozioni e concetti, che sembrano ingenerare equivoci.
2.1. Il delitto di cui all’articolo 474 c.p. e’ integrato dalla detenzione per la vendita o dalla vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la norma incriminatrice tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela dei titolare del marchio che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualita’ e originalita’ della propria produzione (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832).
La fattispecie di cui all’articolo 474 c.p., si differenzia da quella di cui all’articolo 517 c.p., che, invece, e’ posta a tutela dell’ordine economico e punisce la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull’origine, provenienza o qualita’ dell’opera o del prodotto (Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937; Sez. 2, n. 27376 del 17/02/2017, Lu Xhiva, Rv. 270312; Sez. 3, n. 54356 del 02/10/2018, Scatigna, Rv. 275264).
2.2. E’ bene tenere presente questa distinzione allorche’ si esamina la categoria del reato impossibile in relazione all’articolo 474 c.p..
2.2.1. L’ipotesi di reato impossibile di cui all’articolo 49 c.p., comma 2, ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l’inidoneita’ dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto.
Nel caso di reato impossibile, l’offesa manca del tutto, escludendo la tipicita’ normativa e la sussistenza del reato.
L’inidoneita’ dell’azione ai sensi dell’articolo 49 c.p., comma 2, deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l’evento consumativo. In particolare, l’inidoneita’ dell’azione deve essere valutata in rapporto alla condotta originaria dell’agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento; l’accertamento dell’inidoneita’ deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell’interesse giuridico protetto (tra le ultime Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085).
2.2.2. Nei reati di falso, l’inidoneita’ della azione viene ricondotta al cosiddetto “falso grossolano”, cioe’ al falso che, per essere macroscopicamente rilevabile, non e’ idoneo a trarre in inganno alcuno.

 

Commercio di prodotti con segni falsi

La grossolanita’ del falso attiene alla materialita’ della condotta, non gia’ alle modalita’ della stessa; ed anzi, ancor prima, presuppone un oggetto materiale su cui l’alterazione, da chiunque percepibile, viene ad incidere, indipendentemente dal successivo utilizzo di quell’oggetto.
Applicando il principio generale sopra ricordato (paragrafo 2.2.1.) al tema del falso documentale, la Corte di cassazione ha escluso la configurabilita’ del reato impossibile per inidoneita’ dell’azione quando la contestata falsita’ dell’attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa e’ trasfusa, ma “ah extra”, per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l’originaria, assoluta inefficienza causale dell’azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio “ex ante”, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell’azione (cosi’ Sez. 5, n. 20815 del 17/04/2018, Fracasso, Rv. 273343).
2.2.3. Non vi e’ ragione per escludere, a priori, l’operativita’ del “falso grossolano” da alcune categorie dei reati di falso, come invece sembra trasparire dal tenore di alcune massime tratte da decisioni del giudice di legittimita’ circa il reato di cui all’articolo 474 c.p. (tra le altre Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974).
In realta’ la questione va solo puntualizzata.
Occorre stabilire su cosa debba cadere la grossolanita’ e individuare cosa assuma rilievo ai fini della “inidoneita’” all’inganno, tenendo presente che, come detto, l’articolo 474 c.p., tutela in via principale e diretta non l’acquirente occasionale, bensi’ la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, anche in favore delle imprese titolari della privativa che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio.
Nel delitto di cui all’articolo 474 c.p., perche’ il falso possa essere considerato grossolano, e dunque, perche’ il reato possa essere ritenuto impossibile, e’ necessario che le caratteristiche intrinseche del marchio siano tali da escludere immediatamente la possibilita’ che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: secondo i principi ricordati in premessa siffatto giudizio deve essere formulato con criteri che consentano una valutazione “ex ante” della riconoscibilita’ “ictu oculi” della grossolanita’ della falsificazione (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832).
Proprio perche’ il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede, discende che la valutazione della grossolanita’ della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933; Sez. 5, n. 33324 del 17/04/2008, Gueye, Rv. 241347; Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Babacar, Rv. 220236).
Di contro e’ certamente irrilevante – in linea con la giurisprudenza consolidata Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974 – che il prezzo di vendita, le caratteristiche della merce e dei materiali, la qualita’ dell’offerente siano tali da garantire la consapevolezza da parte dell’acquirente della contraffazione: attraverso la cessione il marchio viene messo in circolazione, il che, oltre a danneggiare comunque il detentore del marchio, determina il pericolo di successive ed ulteriori cessioni con modalita’ diverse.
In altre parole occorre valutare l’attitudine ingannatoria del marchio in se’, non le modalita’ di vendita e le altre circostanze che attengono, invece, alla tutela del consumatore. Tanto e’ vero che il reato di cui all’articolo 474 c.p., sussiste addirittura nell’ipotesi in cui il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticita’ del marchio, giacche’ l’incriminazione mira per l’appunto non a garantire il singolo acquirente come tale, bensi’ la circolazione dei beni contraddistinti da marchi registrati (Sez. 2, n. 28423 del 27 aprile 2012, Fabbri, Rv. 253417), proprio perche’ la potenzialita’ lesiva del marchio contraffatto si correla all’azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonche’ alla idoneita’ del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.
3. Nella specie il Pubblico ministero ricorrente non ha chiarito quali fossero nel concreto le caratteristiche dei marchi contraffatti; non ha “attaccato”, cioe’, in modo adeguato il profilo della inidoneita’ della contraffazione del marchio, ritenuto in sentenza, ma si e’ limitato a trascrivere una serie di massime giurisprudenziali, senza nulla specificare sulle caratteristiche intrinseche del marchio contraffatto e sulla riconoscibilita’ della alterazione.
4. Consegue che il ricorso del Pubblico ministero deve esser dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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