Colui che adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 28 luglio 2020, n. 16061.

La massima estrapolata:

Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori

Sentenza 28 luglio 2020, n. 16061

Data udienza 7 novembre 2019

Tag/parola chiave: Professioni – Avvocato – Imposta di registrazione titolo giudiziale – Regime – Pagamento – Onere successivo alla pronuncia gravante solidalmente sulle parti in causa e non sul procuratore benché antistatario – Pagamento – Diritto di regresso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12546/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex articolo 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4640/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 07/11/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;
udito l’avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, l’Avv. (OMISSIS) chiese al Giudice di pace di Maddaloni di ingiungere all’ (OMISSIS) s.p.a. il pagamento della somma di Euro 173,16 per ciascuna intimazione, assumendo di aver provveduto al pagamento dell’imposta di registrazione di due ordinanze, emesse ex articolo 553 c.p.c., dal Tribunale di Napoli. In tali procedimenti, l’Avv. (OMISSIS) era stato difensore antistatario del creditore procedente ed assegnatario della somma di Euro 187,50, a totale soddisfo del credito residuo per spese della procedura, oltre Iva, Cpa e spese successive occorrende (copia, notifica, imposta di registrazione dell’ordinanza) previa documentazione dell’anticipazione da parte del difensore.
1.1. Il Giudice di Pace di Maddaloni emise i decreti ingiuntivi, avverso i quali propose opposizione l’ (OMISSIS) s.p.a. ed eccepi’ il difetto di legittimazione attiva del difensore.
1.2.Si costitui’ l’avv. (OMISSIS), che, in via preliminare eccepi’ il difetto del potere rappresentativo del procuratore legale della societa’ e, conseguentemente, la nullita’ della procura dal medesimo rilasciata al difensore; nel merito, chiese il rigetto dell’opposizione.
1.3. Il Giudice di pace di Maddaloni, con due distinte sentenze, rigetto’ le opposizioni.
2. Propose appello l’ (OMISSIS) s.p.a, cui resistette lo (OMISSIS).
2.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riuniti gli appelli, accolse il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ le domande dello (OMISSIS) e revoco’ i decreti ingiuntivi opposti.
2.2. Quanto alla carenza di legittimazione dell'(OMISSIS) s.p.a., per difetto di rappresentanza del procuratore speciale della societa’, che aveva conferito il mandato al difensore, il giudice di merito ritenne che fosse sufficiente l’indicazione del nominativo e della sua qualifica, quale legale rappresentante dell'(OMISSIS) s.p.a., per presumerne i poteri rappresentativi.
2.3. Nel merito, affermo’ che l’imposta di registrazione costituiva un onere successivo alla pronuncia giudiziale, gravante solidamente sulle parti in causa e non sul procuratore, benche’ antistatario.
3. Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
3.1. Ha resistito con controricorso l'(OMISSIS) s.p.a..
3.2. All’esito dell’udienza camerale dell’11.6.2019, il collegio ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza.
3.3. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
3.4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Carmelo Sgroi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 c.p.c., comma 3, articoli 77, 100 e 343 c.p.c. e articolo 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la nullita’ del procedimento d’appello, per avere il Tribunale ritenuto che fosse sufficiente l’indicazione nominativa del legale rappresentante della societa’ per presumere, in capo al medesimo, il potere rappresentativo. Detto principio sarebbe applicabile nelle ipotesi di omessa contestazione dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura mentre, nel caso in esame era stato contestato il potere rappresentativo del rappresentante legale della societa’ e, conseguentemente, la validita’ della procura dal medesimo conferita ai difensori. Assume il ricorrente che il difetto di rappresentanza e’ insuscettibile di sanatoria attraverso la ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, in presenza di decadenze processuali come quelle relative allo spirare dei termini per la proposizione dell’appello. La sanatoria potrebbe, infatti, operare in caso di nullita’ avvenute all’interno della fase d’appello e non anche quando si siano verificate decadenze processuali.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
1.2. Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuita’, che, in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, puo’ essere provato mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita’, con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cassazione civile sez. trib., 28/02/2019, n. 5925; Cass. Civ., n. 24212 del 2018; Cass. Civ., n. 16274 del 2015).
1.3. Nella specie, a seguito di specifica contestazione da parte dell’Avv. (OMISSIS), l’ (OMISSIS) s.p.a. ha fornito in appello la prova relativa al potere rappresentativo dell’Avv. (OMISSIS), procuratore speciale dell'(OMISSIS), costituito dall’atto per notar (OMISSIS) del 23.12.2009, il quale ha validamente rilasciato la procura ai difensori della societa’.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, articolo 53 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la decisione della corte territoriale per non aver riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta di registrazione al difensore antistatario, accedendo ad un’interpretazione restrittiva del concetto di parte, limitato esclusivamente alle parti processuali. Secondo il ricorrente, il procuratore antistatario e’ titolare dell’obbligazione tributaria in quanto l’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., prevedeva che il credito residuo dovesse essere distratto in favore del procuratore, a totale soddisfo del credito, oltre accessori e “spese successive occorrende, copie, notifica, imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l’anticipo al terzo pignorato”. Il pagamento dell’imposta di registrazione costituirebbe, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell’obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriverebbe il diritto di regresso del procuratore antistatario. Detta interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe conforme al principio della capacita’ contributiva, in quanto l’obbligazione tributaria non verrebbe posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico.
2.1. Il motivo e’ fondato.
2.2. La questione di diritto sottoposta all’esame del collegio riguarda la legittimazione del procuratore antistatario al pagamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza ex articolo 553 c.p.c. e del suo diritto di regresso nei confronti della parte processuale.
2.3. Un primo aspetto da esaminare riguarda il regime delle spese di registrazione degli atti giudiziari.
2.4. Le spese di registrazione della sentenza, ancorche’ qualificabili come giudiziali, non sono espressione del potere decisionale del giudice e rientrano nelle obbligazioni tributarie successiva alla definizione della lite. Esse, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra, le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un’espressa statuizione al riguardo (Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680)
2.5. Il medesimo principio e’ applicabile nel provvedimento esecutivo, ai sensi dell’articolo 95 c.p.c..
2.6. In una recente pronuncia, questa Corte ha affermato che, laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato oltre che dei crediti posti in esecuzione, delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime, delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’articolo 95 c.p.c.. In conseguenza dell’applicazione di tale principio, le spese di registrazione possono essere pretese dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato (Cass. Civ., Sez. III, 19.2.2020 n. 4243; Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2020 n. 3720).
2.7. Un ulteriore aspetto riguarda la riscossione dell’imposta in sede di registrazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
2.8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, comma 1, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si e’ espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica’ sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalita’ di detta norma e’ quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che e’ civilmente tenuto al pagamento (Cassazione civile, Sez. Trib., 13/11/2018, n. 29158; Cassazione civile sez. trib., 29/01/2008, n. 1925).
2.9. Di conseguenza, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso (Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n. 29821;Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, n. 14192; Cass. 16 giugno 2008 n. 16212).
2.10. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ha pronunciato ordinanza di assegnazione di somme al procuratore distrattario del creditore procedente; in particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto al procuratore antistatario del creditore procedente la somma di Euro 187,50 a totale soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre Iva e cap come sopra specificato ed oltre “spese occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l’anticipo al terzo pignorato)”.
2.11. La legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell’ordinanza deriva, pertanto, dal titolo esecutivo, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto, evidentemente, comprese nelle spese di esecuzione ex articolo 95 c.p.c..
2.12. Il procuratore distrattario, pagando le spese di registrazione dell’ordinanza, ha adempiuto l’obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtu’ di una statuizione derivante dall’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale.
2.13. Il pagamento dell’imposta di registrazione ha avuto l’effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto, tra cui l'(OMISSIS), dalla loro obbligazione nei confronti del fisco.
2.14. In seguito al pagamento, il procuratore distrattario si e’ surrogato, ex articolo 1203 c.c., comma 1, n. 3, nei diritti del creditore procedente, che era tenuto con altri e per altri al pagamento dell’imposta di registrazione ed aveva interesse a soddisfare il debito (Cass. Civ. Sez, Unite 29.4.2009, n. 9946).
2.15. E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso (Cass. Civ., Sez VI, 19.9.2017 n. 21686, Cass. Civ., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001);
2.16. Il Tribunale, in sede di appello, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in tema di pagamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., da parte del procuratore distrattario. Il difensore distrattario aveva adempiuto all’obbligazione del terzo sulla base del titolo esecutivo e, per effetto dell’adempimento all’obbligazione tributaria del terzo, aveva diritto di regresso nei suoi confronti, ex articolo 1203 c.c., comma 1, n. 3.
2.17. Detta interpretazione e’ altresi’ conforme al principio della capacita’ contributiva, in quanto l’obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che questi ne abbia tratto alcun beneficio economico.
2.18. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. deve essere rigettato.
2.19. Va affermato il seguente principio di diritto: “Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse e’ eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori”.
3. Considerata la peculiarita’ della questione di diritto, avente valenza nomofilattica, tanto da rendere opportuna la trattazione in pubblica udienza, le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimita’ vanno interamente compensate.
4. Va, conseguentemente dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d’appello condannato l’appellato alle spese di lite in misura superiore al valore della domanda.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’appello. Compensa le spese del giudizio di appello e di legittimita’.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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