Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30160.
Collocamento presso uno dei genitori e le ragioni considerate dal giudice
In materia di affidamento dei figli è carente il provvedimento dell’Autorità giudiziaria che abbia disposto l’affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio presso il padre e non presso la madre, applicando valutazioni espresse in una consulenza d’ufficio risalente nel tempo (nel caso di specie la consulenza era stata fatta ben 14 mesi prima del provvedimento; lasso di tempo non trascurabile in queste materie).
Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30160. Collocamento presso uno dei genitori e le ragioni considerate dal giudice
Data udienza 16 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Minori – Collocamento presso uno dei genitori – Omessa spiegazione delle ragioni considerate dal giudice – Mancata valutazione di rilevanti elementi istruttori – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CESARE Umberto Luigi – Presidente
Dott. SCOTTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21388/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))
-controricorrente-
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO MILANO n. 47/2017 depositata il 01/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MARINA MELONI.
Collocamento presso uno dei genitori e le ragioni considerate dal giudice
FATTI DI CAUSA
ll Tribunale di Milano con provvedimento del 27/6/2016 aveva affidato a entrambi i genitori la minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS) dal rapporto di convivenza tra (OMISSIS) e (OMISSIS), collocandola presso la madre a (OMISSIS), con regolamentazione analitica delle frequentazioni con il padre e con imposizione al (OMISSIS) di un assegno di mantenimento per la figlia di Euro 500,00, oltre contributo al 50% per le spese straordinarie.
La Corte di Appello di Milano e’ stata investita dal reclamo proposto in via principale da (OMISSIS), che aveva chiesto un incremento dell’assegno di mantenimento a carico del padre, e in via incidentale da (OMISSIS) che aveva chiesto una diversa regolamentazione dei suoi incontri con la figlia.
Con provvedimento del 15.5.2019, dopo aver ricevuto una relazione dei Servizi Sociali del 17.1.2018 che denunciava una situazione gravemente pregiudizievole per la minore provocata dalla esasperata conflittualita’ fra i genitori e dopo aver disposto e fatto espletare consulenza tecnica d’ufficio, depositata il 2.5.2019, la Corte di Appello, in via provvisoria e in modifica della decisione di primo grado, ha disposto l’affidamento della bambina al Comune di (OMISSIS) con provvisoria collocazione presso la madre, ha dato mandato ai Servizi sociali per il monitoraggio della situazione e per la vigilanza del rispetto delle disposizioni impartite con interventi di sostegno e mediazione del conflitto genitoriale e ha infine previsto che la bambina stesse presso il padre nelle vacanze estive del 2019 e per una settimana al mese.
Con il decreto dell’1.7.2020 la Corte di Appello, confermato l’affidamento condiviso e limitata la responsabilita’ genitoriale per le scelte di maggior rilievo affidate ai Servizi Sociali di Napoli respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) e ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre in (OMISSIS) con diritto della madre di frequentare e vedere la figlia, regolamentandone analiticamente tempi, localita’ e modalita’, e compensando tra le parti le spese di lite.
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto di accogliere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio del 2/5/2019 dalla quale risultava che il padre era il soggetto piu’ idoneo a soddisfare le istanze ed i bisogni della figlia.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato a cinque motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
La ricorrente ha revocato il mandato ai precedenti difensori e lo ha conferito ai nuovi difensori indicati in epigrafe.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, tra loro connessi, la ricorrente denuncia rispettivamente omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente con violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n.4 e 5, in quanto il giudice territoriale ha applicato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che pure prima aveva disatteso e non piu’ attuale, senza tener conto dei fatti verificati nei quattordici mesi intercorsi dal deposito della relazione peritale alla pronuncia del provvedimento e malgrado il diverso parere del Procuratore generale.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto il giudice territoriale ha omesso l’esame di svariati elementi istruttori (allegati alla consulenza tecnica d’ufficio, note tecniche etc.).
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. in riferimento all’ articolo 360 comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto il giudice territoriale non ha considerato la violazione del contraddittorio nella consulenza d’ufficio avendo il Consulente delegato persona di sua scelta all’audizione della minore in assenza dei Consulenti di parte.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 78 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto il giudice territoriale non ha provveduto a nominare alla minore un curatore speciale.
In linea preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost, proposta dal controricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, i provvedimenti de potestate, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi.
Pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, e’ impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, Cost. (Sez. U, n. 32359 del 13/12/2018); del pari, il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, e’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. poiche’ gia’ nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorieta’, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitivita’, perche’ ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato. (Sez. 1, n. 6132 del 26/03/2015; conforme Sez.1, 6132 del 7/2/2017); piu’ recentemente e’ stato precisato che provvedimenti giudiziali relativi alla modifica della modalita’ di frequentazione e visita dei minori sono ricorribili per Cassazione con superamento del filtro dell’inammissibilita’ per difetto di decisorieta’, nel rilievo assunto dall’errore di diritto per violazione del principio della bigenitorialita’, che riceve tutela nell’articolo 337 ter c.c. e nell’articolo 8 CEDU. (Sez. 1, n. 4796 del 14/02/2022)
Diverso e’ il caso dei provvedimenti meramente provvisori e interlocutori, privi dei caratteri della decisorieta’, poiche’ sprovvisti di attitudine al giudicato rebus sic stantibus ed anche della definitivita’, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e percio’ suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze (Sez.1, n. 4778 del 14.2.2022; Sez. 1, n. 24638 del 13/09/2021; Sez. 6 – 1, n. 2816 del 31/01/2022; Sez. 1, n. 10291 del 12/05/2014).
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in relazione ai primi tre motivi di ricorso, tra loro strettamente avvinti, assorbiti gli altri.
Infatti la Corte di Appello di Milano non ha spiegato adeguatamente nel provvedimento impugnato le ragioni per cui ha disposto il collocamento della minore presso il padre a (OMISSIS) invece che presso la madre a (OMISSIS) (facendo riferimento unicamente alla famiglia allargata paterna) ed ha applicato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ormai risalente, che pure prima aveva disatteso, senza tener conto dei numerosi fatti verificatisi nei quattordici mesi intercorsi dal deposito della relazione peritale alla pronuncia del provvedimento.
E’ appena il caso di osservare che quattordici mesi costituiscono un periodo di tempo non certo breve che doveva essere valutato sicuramente e che invece e’ stato completamente ignorato.
Infatti, come la ricorrente si duole nel ricorso, la decisione impugnata non fa alcun cenno ai fatti occorsi tra maggio 2019 e luglio 2020 che meritavano invece di essere presi in attenta considerazione.
E’ stata cosi’ omessa la valutazione di rilevanti elementi istruttori fra cui quelli indicati nella istanza del 28 maggio 2020, depositata dalla ricorrente, in cui la stessa riferiva di avere appreso dalla Sig.ra (OMISSIS), nuova compagna del Sig. (OMISSIS), di litigi ed episodi di violenza nella coppia ad opera del predetto (OMISSIS) ai danni della (OMISSIS), elemento questo che, se corrispondente al vero, sicuramente non poteva non influire sulla serenita’ della minore e che in ogni caso la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare ed eventualmente escludere prima di disporre l’affidamento presso il padre della bambina, peraltro mai sentita direttamente dai giudici della Corte di Appello in quanto la minore e’ stata sentita solo in sede di consulenza tecnica.
E’ altresi’ mancata ogni valutazione da parte della Corte territoriale di tutta una serie di elementi e deduzioni relativi al periodo successivo alla relazione del Consulente d’ufficio, come quelli relativi alla collaborazione prestata dalla signora (OMISSIS) nel percorso mediatorio e all’evoluzione dell’atteggiamento della ricorrente dopo la consulenza tecnica e financo della relazione dei Servizi sociali sull’inserimento scolastico della minore (OMISSIS). In buona sintesi, la Corte territoriale si e’ basata su di una valutazione palesemente inattuale e non aggiornata, espressa oltre un anno prima dal proprio ausiliario tecnico.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in relazione ai primi tre motivi, assorbiti gli altri, e deve essere cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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