La cognizione dei provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 17 aprile 2019, n. 2506.

La massima estrapolata:

La cognizione dei provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98).

Sentenza 17 aprile 2019, n. 2506

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ro. Ca. ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno, Questura Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Treviso il 09.07.2012, adottato dalla medesima Questura il 20.01.2016 e notificato all’interessato in data 1.02.2016.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, chiede la riforma della sentenza del -OMISSIS-, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento del Questore di Treviso del 20 gennaio 2016 di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciatogli il 9 luglio 2012, siccome socialmente pericoloso in relazione ai suoi precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti.
Il T.A.R. ha motivato la decisione ritenendo “che è dirimente constatare come il sig. -OMISSIS-in data 22/10/2014 è stato condannato con sentenza n. -OMISSIS-emessa dal Tribunale di Treviso alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 73 c. 1 D.P.R. 309/90per aver ceduto sostanze stupefacenti per un periodo pari a ben tre anni (2011- 2014); che costituisce circostanza incontestata che il ricorrente sia risultato destinatario di una nuova condanna per il reato di cui all’art. 73 c. 1 D.P.R. 309/90 e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa; che in considerazione dell’esistenza di due sentenze, seppur non passate in giudicato, risulta come sia corretto il giudizio di pericolosità sociale, peraltro confermato dalle modalità con le quali sono stati commessi i reati sopra citati che, in quanto tali, fanno riferimento a condotte reiterate nel tempo che vedevano sempre il ricorrente dedito ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, attività che era stata riscontrata dalle Forze di Polizia come avente il carattere organizzato; [….] che deve ritenersi irrilevante la circostanza che entrambe le sentenze sopra citate non siano passate in giudicato e, ciò, considerando che le disposizioni di cui all’art. 9 non richiedono che occorra che la sentenza di condanna sia definitiva, essendo sufficiente che il soggetto interessato sia riconosciuto colpevole di un reato rientrante tra le fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p.; che costituisce circostanza altrettanto irrilevante la presenza in Italia della sorella del ricorrente, in quanto detto legale di parentela non è idoneo ad applicare la tutela rafforzata di cui all’art. 29 del D.Lgs. 286/98”.
Il ricorso in appello è affidato ad unico motivo con il quale il sig. -OMISSIS-lamenta che il provvedimento di revoca e la sentenza di primo grado non avrebbero tenuto conto degli elementi favorevoli evidenziati nel ricorso di primo grado, quali la prognosi, formulata in sede penale, di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, il lungo periodo di permanenza sul territorio, l’occupazione lavorativa, la presenza di legami familiari sul territorio, il fatto che le sentenze di condanna non erano passate in giudicato; con motivi aggiunti proposti col ministero di un nuovo difensore, a seguito della rinuncia di quello originario, l’appellante ha ulteriormente dedotto di trovarsi in una condizione di tutela rafforzata in relazione al fatto di convivere dal mese di agosto 2017 con sua sorella e il di lei nucleo familiare, composto dal cognato e dal nipote, questi ultimi già divenuti cittadini italiani.
L’amministrazione appellata ha resistito con atto di forma.
L’appellante ha prodotto una memoria illustrativa in data 13 marzo 2018.
Le istanze di sospensione cautelare della sentenza appellata proposte col ricorso in appello e i motivi aggiunti sono state, rispettivamente, respinte con ordinanze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-di questa Sezione.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Come già osservato in sede cautelare, l’amministrazione e il giudice di primo grado non hanno fatto derivare, rispettivamente, il provvedimento impugnato e la sua legittimità in via automatica dalle due condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90(rispettivamente a un anno e otto mesi e a un anno e quattro mesi di reclusione), ma da un giudizio più articolato, in cui la pericolosità sociale dell’odierno appellante è stata desunta, con ampia ed esauriente motivazione, dalla natura e dalla reiterazione dei fatti.
E’ sulla scorta di questi ultimi, infatti, che il Questore ha concluso che, sebbene l’interessato, entrato in Italia nel 2002, abbia sempre svolto regolare attività lavorativa, percependo un reddito adeguato al proprio mantenimento, egli “ha utilizzato la sua posizione di “regolarmente soggiornante” per porre in essere un’attività criminosa parallela a quella lecita caratterizzata da una particolare gravità “, con grave danno per la comunità in ragione della natura del reato (spaccio di sostanze stupefacenti) e del possibile connesso collegamento con le organizzazioni criminali che controllano il traffico di tali sostanze.
Correttamente il T.A.R. ha ritenuto irrilevante che le sentenze di condanna non fossero passate in giudicato, poiché l’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/98 espressamente prevede che “Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche… di eventuali condanne anche non definitive”.
L’appellante lamenta che non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto della sospensione condizionale della pena detentiva, ma la Corte costituzionale ha già dato atto della diversità dei criteri sulla cui base è condotta la prognosi favorevole sull’astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati, ai fini della non esecuzione della pena, rispetto ai criteri che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano (C.Cost. n. 148 del 2008).
Infondata è, sotto tutti i profili, anche la critica alla conclusione del T.A.R. sulla irrilevanza della presenza in Italia della sorella del ricorrente.
La tutela accordata dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 5 del d.lgs. 286/1998richiede che si tenga conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, ma nel corso del giudizio non è stato dimostrato che i fratelli convivessero alla data dell’adozione dell’atto impugnato, né sono stati offerti altri elementi che potessero testimoniarne l’effettività di una comune vita familiare, e lo stesso appellante ha successivamente precisato che la convivenza (ancora indimostrata) sarebbe iniziata solo nell’agosto 2017 (pag. 8 dei motivi aggiunti).
E’ vero anche che il legame di parentela tra fratelli e sorelle non è oggetto di tutela rafforzata ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/98, poiché la norma riguarda solo i prossimi congiunti ivi elencati (coniuge e parenti in linea retta) e non anche i parenti in linea collaterale; ed al riguardo va rammentato che in materia il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che è limitata solo dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (C.Cost. ord. n. 232 del 2001).
Ancora, la tesi dell’appellante per cui la vicenda sarebbe riconducibile alla tutela dell’unità familiare di cui all’art. 28 del d.lgs. 286/98, attraverso una lettura della norma costituzionalmente orientata, è smentita dal fatto che il comma 1 dell’art. 28 riconosce il diritto all’unità familiare “alle condizioni previste dal presente testo unico”, laddove l’articolo seguente circoscrive l’ambito familiare rilevante ai parenti in linea retta ed al coniuge e comunque, come si è detto, manca in giudizio la dimostrazione di una effettiva coesione familiare tra l’appellante e la sorella.
Ciò fermo restando che la cognizione dei provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98).
Infine, le circostanze dedotte coi motivi aggiunti sono, comunque, sopravvenute al provvedimento impugnato in primo grado, mentre l’amministrazione è chiamata ad effettuare la valutazione della ricorrenza dei requisiti del permesso di soggiorno con riferimento alla situazione al momento esistente (cfr. C.d.S., Sez. III, 31 ottobre 2018, n. 6197; 17 settembre 2018, n. 5433; 12 marzo 2018, n. 1575).
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della limitata attività difensiva dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore

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