Circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10761.

Circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti.

Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.

Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10761. Circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Condanna a 100mila euro per le percosse alla ex – Condanna penale ex art. 444 – Valutazione come elemento indiziario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26316-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3289/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, (OMISSIS), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona da quest’ultima subiti a causa della violenta aggressione dallo stesso perpetrata nei suoi confronti il giorno 7 agosto 2004.
Espose che il (OMISSIS), suo ex fidanzato, si reco’ nella sua abitazione e, nel corso di una scenata di gelosia, dopo averla minacciata, la colpi’ ripetutamente con calci e pugni procurandole gravi lesioni, riscontrate dall’ospedale San Giovanni Addolorata dove fu trasportata in ambulanza. In sede penale, il processo per lesioni fu definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’articolo 444 c.p.p., mentre in merito alle ingiurie e alle minacce subite, fu pronunciata sentenza di condanna penale nei confronti del (OMISSIS).
Si costitui’ in giudizio il convenuto il quale, contestando la fondatezza di quanto esposto nell’atto di citazione, nego’ di aver aggredito (OMISSIS) e propose con comparsa di costituzione una diversa ricostruzione della realta’ storica dedotta in giudizio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3293/2015 accolse integralmente la domanda attorea, ritenendo che dalle risultanze istruttorie, nella specie dalle deposizioni testimoniali assunte, nonche’ dalla sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., risultasse provata la responsabilita’ del convenuto per le gravi lesioni subite dall’attrice e il conseguente diritto al risarcimento del danno di (OMISSIS).
Conseguentemente, condanno’ (OMISSIS) a corrispondere in favore dell’attrice la somma di 94.276,50 Euro, oltre interessi compensativi, a titolo di risarcimento.
2.La pronuncia di primo grado e’ stata impugnata dal convenuto soccombente il quale, nel corso del giudizio d’appello, ha domandato la sospensione del processo sulla base dell’esposto disciplinare da lui presentato nei confronti del primo giudice, nonche’ della pendenza di un autonomo giudizio civile per il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa nullita’ della consulenza tecnica redatta dal Dott. (OMISSIS), nominato dal primo giudice.
La Corte d’Appello di Roma, dopo aver escluso la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in quanto le azioni proposte non si porrebbero in rapporto di pregiudizialita’ necessaria con il presente giudi7io, con sentenza n. 3289/2020, del 7 luglio 2020, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione fondato su sette motivi. La signora (OMISSIS) si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa. Deposita procura speciale per la partecipazione all’udienza di discussione orale.

CONSIDERATO

che:
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “la violazione o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c.”, per avere il giudice di secondo grado rigettato l’istanza di sospensione del processo, sostenendo che, nel caso di specie, non sussistesse un rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra il presente giudi7io e le azioni proposte dal ricorrente. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ancorato il rapporto di pregiudizialita’ idoneo a dar luogo alla sospensione alla identita’ delle parti e delle causae petendi dei giudizi pendenti. Cosi’ operando, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nella violazione della norma processuale sulla sospensione, la cui operativita’ non dipenderebbe dall’identita’ delle parti o delle causae petendi ma dall’esistenza di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. La ratio dell’istituto della sospensione del processo risiede infatti nella necessita’ di evitare il conflitto di giudicati, conflitto che, secondo il ricorrente, certamente si verificherebbe qualora una delle azioni proposte trovasse accoglimento; infatti l’accertamento della responsabilita’ disciplinare del giudice istruttore di primo grado, ovvero la nullita’ o falsita’ della perizia redatta dal Dott. (OMISSIS), si porrebbero in contrasto con le sentenze di primo e di secondo grado. La Corte avrebbe inoltre errato poiche’ l’esistenza del nesso di causalita’ tra il danno psichico di (OMISSIS), non potrebbe ritenersi dimostrato, in quanto implicitamente escluso dalla valutazione tecnica resa dal Prof. (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile.
La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialita’ tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Sicche’, quando una sentenza viene impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, e’ onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perche’ nessun giudice, di legittimita’ o di rinvio, puo’ disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non piu’ effettivamente in corso (Cass. n. 26716/2019; Cass. n. 22878/2015).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente, in violazione del predetto principio, non ha dimostrato l’esistenza di procedimenti attualmente pendenti e asseritamente pregiudicanti.
4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 444 c.p., dell’articolo 445 c.p., comma 1 bis, degli articoli 530 e 533 c.p. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente consentito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’articolo 444 c.p., fosse considerata quale ulteriore elemento di prova della responsabilita’ dell’odierno ricorrente. Cio’ in palese contrasto non solo con la lettera della legge, che escluderebbe radicalmente l’efficacia della sentenza ex articolo 444 nel giudizio civile, ma anche con la finalita’ deflattiva del contenzioso, sottesa all’istituto processual-penalistico. Nella diversa ipotesi si rischierebbe di minare la volonta’ legislativa di favorire il ricorso al rito alternativo.
L’impossibilita’ di desumere la responsabilita’ del convenuto dalla sentenza di cui all’articolo 444 c.p.p. dipenderebbe anche dalla circostanza che ad essa non e’ sotteso alcun accertamento del fatto storico e, secondo il ricorrente, al pari della condanna penale, anche la condanna al risarcimento del danno dovrebbe essere sostenuta dalla certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Il secondo motivo e’ infondato.
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo ne’ di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’articolo 2729 c.c., atteso che una sentenza penale puo’ avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (articolo 444 c.p.p.) (Cass. n. 20170/2018 e Cass. 7014/2020).
Ebbene nel caso di specie il giudice del merito ha utilizzato la sentenza ex 444 esclusivamente come elemento ulteriore e di riscontro del quadro probatorio, coerentemente all’indirizzo piu’ recente di questa Corte che gli conferisce valenza meramente indiziaria. Tale orientamento non si pone in contrasto con il pur condivisibile indirizzo di questa Corte che esclude l’efficacia vincolante o di prova piena dell’ammissione di responsabilita’ (Cass. n. 27835/2017 e 8421/2011). In tal modo la sentenza ex 444 non supera i confini dell’area del libero apprezzamento da parte del giudice.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 24 Cost., degli articoli 210 e 230 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe violato la norma relativa all’onere della prova, in quanto, anziche’ accertare l’eventuale adempimento dell’onere della prova gravante sulla (OMISSIS), ne avrebbe giustificato immotivatamente le contraddizioni.
Anche tale motivo e’ infondato.
Ebbene, il giudice di merito, mediante l’esame sia delle allegazioni e deduzioni di entrambe le parti sia del complesso delle risultanze istruttorie, all’esito dell’istruttoria effettuata ha positivamente accertato le circostanze allegate dalla (OMISSIS).
Sicche’, la lamentata violazione della regola sull’onere della prova non sussiste nel caso di specie. Tra l’altro, la violazione di tale regola viene in rilievo solo all’esito dell’istruttoria e nell’ipotesi in cui le circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio siano rimaste ignote. E non e’ questo il caso (cfr. 6 e 7 sentenza impugnata).
4.4 Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’articolo 185 c.p., dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 2059 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente condannato il (OMISSIS) al risarcimento del danno derivante da reato, poiche’ la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata in assenza di un compiuto accertamento del fatto storico e della responsabilita’ dell’imputato, non potrebbe essere equiparata alla sentenza di condanna penale ai fini del risarcimento del danno in sede civile. La Corte avrebbe inoltre omesso del tutto di pronunciarsi sul presente motivo di gravame, specificamente proposto in sede d’appello.
Anche tale motivo e’ infondato la’ dove non e’ inammissibile.
Infatti, non risulta dal ricorso quando, dove, come e tramite quali atti, la domanda sia stata proposta in primo grado e ribadita in appello. Perche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall’altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali e’ stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualita’ e la tempestivita’, oltre che la decisivita’. Ed infatti, anche quando si deduca la violazione dell’articolo 112 c.p.c., quindi un errore processuale – per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche dell’atto processuale” – i principi di specificita’ dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimita’ d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicare compiutamente gli estremi degli atti medesimi, ed il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859, in motivazione). Nella specie, il ricorrente nulla ha specificato in proposito (Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014).
E comunque, il motivo sarebbe infondato perche’ la Corte d’Appello ha dato rilievo alla sentenza di condanna ex articolo 444 c.p.p., valutato il complessivo quadro probatorio ed ha richiamato la motivazione effettuata dal Tribunale “gia’ ripercorsa in precedenza” e valutata alla luce dei motivi di appello. Pertanto, tale affermazione va valutata in tutta la sua ampiezza ed in relazione al complesso quadro probatorio esaminato dalla sentenza del Tribunale prima, e dalla Corte territoriale dopo, e va ad integrare la pronuncia della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
4.5 Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte omesso di considerare alcuni fatti che sarebbero rimasti pacifici tra le parti e dei quali, alla luce del principio di non contestazione, il convenuto non avrebbe dovuto fornire prova ulteriore. La Corte avrebbe dovuto fondare la decisione su tali fatti rilevanti, conferenti e risolutivi ai fini del decidere, dal momento che l’evento di danno su cui si fonda la richiesta risarcitoria della (OMISSIS) e’ avvenuto in assenza di testimoni.
Il motivo e’ inammissibile.
“Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica” (Cass. n. 24062/2017).
Nel caso di specie, il ricorrente si e’ limitato ad affermare che la non contestazione, ovvero ammissione, sarebbe avvenuta con la memoria ex articolo 183, n. 1, ma non ha specificatamente indicato come, all’interno di tale atto, si sia perfezionata la fattispecie processuale della non contestazione, ripercorrendone i passaggi rilevanti, secondo la prospettazione del ricorrente, ai fini della dedotta non contestazione. Da cio’ consegue che il ricorrente, con le censure poste nella seconda parte del motivo, richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalita’ del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’.
4.6 Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione su un punto decisivo della controversia, nonche’ genericamente adottato un provvedimento viziato da motivazione apparente o perplessa.
Il motivo e’ infondato.
In disparte il rilievo che, quanto alla doglianza imperniata sulla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., il ricorso non e’ in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16, neppure e’ rispettato il canone, fissato da Cass. Sez. U. n. 1785/18.
Ma nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato dal ricorrente. La motivazione c’e’, non e’ apparente, ed e’ scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico.
La censura di apparenza, inoltre, viene formulata confutando in realta’ un giudizio di fatto.
In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 23940 del 2017).
4.7 Con il settimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 191 e 197 c.p.c., della nullita’ della sentenza ex articoli 122 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, nonche’ dell’omessa pronuncia e omesso esame di un punto decisivo della controversia, poiche’ la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto sussistente il nesso di causalita’ tra il dedotto evento di aggressione e il danno psicologico riscontrato dal Prof. (OMISSIS), nonostante nella perizia non vi sia alcun riferimento espresso a tale nesso di causalita’, ma piuttosto il predetto danno psichico sembrerebbe derivare da un generico evento traumatico.
Il motivo e’ inammissibile. La censura riguarda la valutazione che il giudice del merito ha fatto delle risultanze della CTU. Tale valutazione e’ riservata al giudice del merito e non sindacabile nel giudizio di legittimita’.
5. La sostanziale indefensio della ricorrente che ha depositato solo la procura speciale, non richiede la condanna alle spese.
5.1. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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