Circostanza aggravante del nesso teleologico

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3973.

La massima estrapolata:

Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (articolo 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l’agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., per procurarsi l’impunita’ provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale

Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3973

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CORBETTA Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, che, applicata la circostanza attenuante di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3, e ritenuta la continuazione, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia perche’ ritenuto responsabile dei delitti di cui all’articolo 609 bis c.p. (capo A), articoli 582 e 585 c.p. e articolo 61 c.p., n. 2 (capo C) commessi in danno di (OMISSIS), e articoli 582, 585 e 612 c.p. e articolo 61 c.p., n. 2 (capo B) commessi in danno di (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e) in relazione all’articolo 61 c.p., n. 2 di cui al capo B). Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza dell’aggravante del cd “nesso teleologico”, contestata al delitto di lesioni dolose di cui al capo B), nonostante l’assenza dei suoi presupposti applicativi. Secondo la prospettazione difensiva, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa del reato di lesioni personali dolose, (OMISSIS), stimate attendibili dalla Corte territoriale, l’imputato dapprima avrebbe commesso i reati di cui ai capi A) e B) in danno di (OMISSIS), e successivamente, per contrastare la reazione del fratello di costei, (OMISSIS), avrebbe realizzato il fatto di lesioni in danno di quest’ultimo; di conseguenza, non sarebbe dato comprendere come le lesioni commesse in danno di (OMISSIS) possano essere state il mezzo attraverso cui realizzare l’abuso sessuale in danno di (OMISSIS), precedentemente consumatosi.
3. Il ricorso e’ infondato.
4. Va osservato che la Corte territoriale, con riferimento al delitto di lesioni personali dolose di cui al capo B), ha ravvisato la sussistenza dell’aggravante all’articolo 61 c.p., n. 2 in relazione al delitto ex articolo 609 bis c.p., atteso che la volonta’ dell’imputato era diretta alla commissione del reato di violenza sessuale e che, a tale scopo, egli si sia servito del reato-mezzo di cui all’articolo 582 c.p.. Dal capo di imputazione emerge, peraltro, che l’imputato minaccio’ e diede una manata sul volto di (OMISSIS), il quale era intervenuto in difesa della sorella, che aveva appena subito un abuso sessuale da parte del (OMISSIS). E’ percio’ evidente che l’azione in danno di (OMISSIS) sia stata, anche se di poco, successiva rispetto all’abuso commesso in danno di (OMISSIS), allo scopo non gia’ di realizzare la violenza sessuale, che si era gia’ consumata, ma di assicurarsi l’impunita’ da detto reato, situazione parimenti contemplata dall’articolo 61 c.p., n. 2 e in fatto contestata nel caso in esame, in cui, appunto, si evidenzia – come emerge dal capo B) – che le lesioni furono provocate dall’imputato in danno del (OMISSIS), “intervenuto in difesa della donna”; di conseguenza, l’aggravante, nella sua materialita’ fattuale, era stata contestata all’imputato, il quale ha avuto la possibilita’ di esercitare i diritti difensivi.
Deve percio’ affermarsi il principio, e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., comma 1, secondo cui sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (articolo 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l’agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., per procurarsi l’impunita’ provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale.
5. Il ricorso, pertanto, e’ infondato e va conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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