Circolazione stradale ed il principio dell’affidamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 giugno 2021| n. 24414.

Circolazione stradale ed il principio dell’affidamento.

In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l’affermazione della responsabilità per omicidio stradale del conducente di un’autovettura che, in autostrada, aveva investito un pedone che si trovava accanto alla propria autovettura, ferma per un precedente sinistro, dovendosi ritenere prevedibile l’eventualità di un incidente tale da comportare l’ostruzione totale o parziale della strada).

Sentenza|22 giugno 2021| n. 24414. Circolazione stradale ed il principio dell’affidamento

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NARDIN MAURA;
lette le conclusioni del Procuratore generale.

Circolazione stradale ed il principio dell’affidamento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2019 la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato -riducendo la pena inflitta- la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, per avere cagionato la morte di (OMISSIS), con colpa, consistito in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonche’ inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 140, 141 e 142 C.d.S., investendo la persona offesa, che si trovava accanto al proprio veicolo, ferma sulla terza corsia di marcia dell’autostrada, a seguito di precedente sinistro, conseguente l’impatto della sua autovettura Chevrolet Nubira, contro il new jersey in cemento, avendone perduto il controllo a causa dell’investimento di una ruota di scorta presente sul manto stradale.
2. Il fatto viene descritto dalla sentenza di primo e secondo grado nel modo che segue. In data (OMISSIS), fra le ore 21 e le ore 21,30, in condizioni di luce crepuscolare, (OMISSIS) percorreva il tratto autostradale Milano-Venezia, quando, trovatosi davanti ad una ruota di scorta, smarrita da un veicolo rimasto ignoto, perdeva il controllo della propria autovettura Chevrolet Nubira e deviando verso sinistra, andava ad urtare il new jersey della terza corsia di marcia e, dopo alcune evoluzioni incontrollate fra la seconda e la terza corsia, si arrestava, in posizione di quiete, in asse leggermente diagonale della terza corsia di marcia, offrendo il lato anteriore destro, in senso contrario alla direzione di marcia. Sceso immediatamente dall’auto, insieme con la moglie (OMISSIS), si allontanava dal mezzo, restando coperto dalla propria vettura, circa venti metri oltre, l’ingombro decidendo poi di riavvicinarsi, presumibilmente per prendere i giubbotti catarifrangenti ed il triangolo. A quel punto sopraggiungeva l’Audi condotta da (OMISSIS), che urtava con la parte anteriore destra della Chevrolet, ruotando in senso antiorario e riusciva a fermarsi nella prima corsia di marcia, circa cinquanta metri oltre. La Chevrolet veniva proiettata in avanti di circa sedici metri, rimanendo nella terza corsia di marcia, con la parte anteriore verso il new jersey e prendeva fuoco. (OMISSIS), che al momento dell’urto fra l’Audi e la Chevrolet si trovava a fianco della portiera posteriore sinistra, veniva proiettato a circa trentatre’ metri dall’auto, in seconda corsia, avanti al punto in cui trovava la moglie, che lo raggiungeva e lo trovava esanime, con gli occhi sbarraati, venendo subito allontanata âEuroËœdi peso’ da un automobilista, che si era fermato. Quindi (OMISSIS) veniva travolto ed arrotato dall’auto Toyota, condotta da (OMISSIS), che sopraggiungeva sulla medesima corsia.
3. La sentenza di primo grado ha assolto (OMISSIS), ritenendo che la persona offesa fosse gia’ deceduta al momento dell’investimento da parte della Toyota da lui condotta, condannando (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione, nonche’ il medesimo ed il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, nella misura provvisionale di Euro cinquantamila per ciascuna, applicando la sospensione della patente di guida per un anno.

 

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4. La sentenza di secondo grado, condivisa l’affermazione di penale responsabilita’, ritenuta complessivamente piu’ favorevole la disciplina di cui all’articolo 589-bis c.p., ha riconosciuto d’ufficio l’attenuante di cui al comma 7 della norma, escluso il concorso di colpa della vittima, in relazione al concorso di colpa del conducente che aveva perduto lo pneumatico sul manto stradale, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, confermando le statuizioni civili.
5. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, (OMISSIS), formulando due motivi.
6. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, anche in relazione al disposto dell’articolo 533 c.p.p., comma 2. Deduce che la Corte territoriale ha omesso di tenere in considerazione che il comportamento di (OMISSIS), consistito nel ritornare verso la propria autovettura, in violazione del disposto dell’articolo 140 C.d.S., costituisce fattore eccezionale atipico, non previsto, ne’ prevedibile, ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2. Sostiene che anche laddove la persona offesa avesse effettivamente inteso riavvicinarsi alla sua autovettura, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all’articolo 162 C.d.S., come ritenuto dalle sentenze, nondimeno, la Corte, investita della questione con il gravame si sarebbe dovuto valutare il contemperamento di detti obblighi con quelli derivanti dall’articolo 140 C.d.S., secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione, salvaguardando in ogni caso la sicurezza stradale. Riprende la giurisprudenza di legittimita’ in tema di circolazione autostradale e sostiene l’inesigibilita’ di un’attenzione del conducente rivolta a scandagliare, nei tratti autostradali, ogni singolo angolo del percorso alla ricerca di eventuali pedoni, sulla cui assenza egli ha diritto di fare affidamento.

 

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7. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla lettura delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), ritenute confermative delle dichiarazioni della teste (OMISSIS), da cui la Corte territoriale desume che altre autovetture sopraggiungenti avevano evitato il pericolo costituto dall’auto ferma nella terza corsia di marcia e che fra il primo ed il secondo sinistro era trascorso un certo lasso temporale. Contesta che le versioni fornite dalla teste (OMISSIS) e dal teste (OMISSIS) siano conformi, avendo la prima dichiarato in dibattimento-difformemente a quanto narrato in sede di S.I.T.- che lei ed il marito sarebbero scesi dall’auto, allontanandosi fino a circa trenta metri e che dopo qualche minuto (OMISSIS) si sarebbe riavvicinato all’auto, urtata dopo âEuroËœmolti altri secondi’, dall’auto di (OMISSIS). Il teste (OMISSIS), invece, ha affermato che la Chevrolet, dietro la quale egli viaggiava, si trovava in seconda e non in terza corsia, e che aveva sbandato autonomamente, e che, mentre lui accostava in corsia di emergenza, interveniva l’impatto fra la Audi e la Chevrolet, tanto che nel tempo necessario per avvicinarsi, egli aveva gia’ trovato la moglie ripiegata sul corpo del marito. Dunque, non essendo l’accostarsi in corsia di emergenza compatibile con il trascorrere di alcuni minuti, fra l’arresto della Chevrolet e l’urto dell’Audi, e’ chiaro che perde di consistenza, diversamente da quanto assunto dalla Corte, l’affermazione della teste (OMISSIS), posta a fondamento della decisione, secondo la quale molte automobili riuscirono a scansare, seppure con difficolta’, la Chevrolet. Insiste sull’illogicita’ del percorso argomentativo, come tale sindacabile in sede di legittimita’. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
8. Con requisitoria scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
9. Con memoria depositata in data 29 aprile 2021 il ricorrente ha ribadito i motivi formulati, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
10. Con memoria depositata in data 30 aprile 2021 la difesa del responsabile civile, (OMISSIS) Societe’ Anonyme, ha chiesto l’accoglimento del ricorso formulato dall’imputato.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il secondo motivo, che va esaminato per primo, essendo inerente alla tenuta logica della ricostruzione del sinistro, e’ manifestamente infondato.
3. Ci si duole, in buona sostanza, del rilievo assegnato dalla Corte territoriale alle dichiarazioni della teste (OMISSIS), relativamente alla circostanza secondo cui, nel tempo intercorso – indicato in alcun minuti- fra il primo urto della Chevrolet contro il new jersey ed il momento in cui (OMISSIS) ritorno’ alla propria autovettura, dopo esserne sceso con la moglie, accostandosi al new jersey, trenta metri piu’ in la’, passarono molte autovettura che evitarono l’ostacolo rappresentato dalla Chevrolet. Si sostiene che dette dichiarazioni siano logicamente incompatibili con quelle rese dal teste (OMISSIS), in sede di S.I.T, acquisite in dibattimento con l’accordo delle parti, secondo le quali egli, dopo avere visto la carambola della Chevrolet, che precedeva l’auto da lui condotta, si accosto’ nella corsia di emergenza ed intervenne per portare via dal luogo del sinistro (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), che si trovava piegata sul corpo del marito proiettato dall’urto dell’Audi contro la Chevrolet ai suoi piedi. La differenza della tempistica descritta dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), infatti, non consentirebbe di fondare la responsabilita’ di (OMISSIS) sulla base della circostanze che altre auto riuscirono a scansare la Chevrolet, cio’ dimostrando, secondo la Corte, la possibilita’ anche per il conducente dell’Audi di evitare l’urto.
4. Ora, la doglianza, non si confronta con il reale tessuto argomentativo della sentenza impugnata che affrontando la questione proposta con l’appello, da un lato, sottolinea che l’affermazione della teste (OMISSIS), secondo la quale altre autovettura riuscirono ad evitare la Chevrolet, ferma sulla terza corsia, non e’ indispensabile alla ricostruzione dell’evento, dall’altro, richiama proprio le dichiarazioni del teste (OMISSIS), rese in sede di S.I.T., con le quali il medesimo aveva chiarito che altre auto si erano trovate in difficolta’ nell’evitare il veicolo che lui aveva visto poco prima sbandare. Ma, soprattutto, la Corte territoriale da’ per scontato che autovetture viaggianti su una corsia diversa da quella occupata dalla Chevrolet (la terza) potessero anche non incontrare particolari difficolta’. E si pone la questione dell’evitabilita’ dell’evento pure rappresentandosi la possibilita’ che l’auto di (OMISSIS) fosse la prima transitante dopo il primo urto della Chevrolet contro il new jersey, per concludere che il campo visivo di chi sopraggiungeva “era notevole”, anche per la condizione di quiete dell’auto e per il fatto che un certo tempo da quel primo incidente era comunque trascorso, posto che i coniugi che si trovavano a bordo avevano fatto in tempo ad allontanarsi e che (OMISSIS) aveva dopo nuovamente raggiunto la Chevrolet, ritornando sul posto.

 

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Da cio’, e dalla mancanza di tracce di frenata, che non sono state rinvenute, la Corte si limita a trarre il fatto che (OMISSIS) non si avvide del veicolo sulla strada, indipendentemente dalla velocita’ tenuta, non necessariamente superiore a quella consentita, ma perche’ mantenne una condotta di guida che, tenuto conto dei dispositivi di illuminazione in uso e del livello di attenzione, non gli consenti’ la manovra di emergenza idonea a scongiurare l’urto.
5. La motivazione, dunque, non si limita a ritenere conformi le testimonianze dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ma da’ risposta anche alla ricostruzione prospettata dal ricorrente, che vede l’Audi arrivare per prima sull’ostacolo rappresentato dalla Chevrolet, senza tenere in considerazione la possibilita’ che altre auto avessero saputo o potuto scansare l’auto di (OMISSIS), e, nondimeno, esclude che (OMISSIS) non fosse nella condizione di evitare lo scontro, laddove avesse tenuto un comportamento, tenuto conto dell’ora crepuscolare e dei dispositivi di illuminazione a sua disposizione, che gli permettesse, anche avuto riguardo alla velocita’ mantenuta, di porre in essere la necessaria manovra per evitare il sinistro.
6. Con la completezza e congruenza delle argomentazioni spese dal Collegio di merito -ed in precedenza dal giudice di prima cura- il ricorrente non si con confronta efficacemente, riprendendo in moto atomistico i passi motivazionali senza scalfire la solida logica sottesa alla declaratoria di penale responsabilita’ dell’imputato.
7. Il primo motivo e’ infondato.
8. La doglianza si concentra sulla regola dell’affidamento permeante la condotta richiesta in ambito di circolazione stradale, riportando una serie di pronunce secondo le quali la presenza di un pedone al centro della carreggiata non puo’ considerarsi circostanza prevedibile. Dai principi che richiama pretende di trarre la conseguenza per la quale l’avere (OMISSIS) occupato la terza corsia di marcia di un’autostrada per raggiungere la sua auto, al buio, costituirebbe causa sopravvenuta ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2, da sola sufficiente a determinare l’evento.

 

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9. Ebbene, anche in questo caso manca da parte del ricorrente il confronto con la motivazione oggetto di critica solo formale. La Corte, invero, prende in esame proprio la pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 10037 del 7/11/2019, P.G. imp. Todisco), la cui decisione e’ invocata dal ricorrente, per chiarire che la vicenda la’ considerata non ha nulla a che vedere con quella in esame, trattandosi di un caso in cui il pedone, sceso da un auto dopo una violenta lite proseguiva a piedi, sulla carreggiata, in una situazione atipica ed antitetica a quella delle circolazione autostradale. Mentre, in questa occasione la rappresentativita’ del pericolo e la sua prevedibilita’ vanno rapportate non alla presenza del pedone sulla strada, ma a quella dell’ingombro della carreggiata costituito da un precedente sinistro, situazione quest’ultima frequente e che implica un ostacolo ben piu’ consistente di un corpo umano e, dunque, e’ piu’ visibile a distanza. L’eventualita’ di un incidente tale da comportare l’ostruzione totale o parziale della strada, dunque, avrebbe dovuto indurre una condotta di guida idonea a regolare la velocita’ ed arrestare la marcia nelle condizioni di tempo e di luogo presenti nell’occasione, in adempimento degli obblighi incombenti sugli utenti della strada.
10. Si tratta di una motivazione scevra da ogni vizio logico e giuridico che affronta la questione della prevedibilita’ dell’evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilita’ in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusivita’ del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilita’ in relazione alla prevedibilita’ del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilita’” (anche qui ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 – dep. 16/02/2018, Bonfrisco, Rv. 272223).
11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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