Circolazione stradale e sinistro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30070.

Circolazione stradale e sinistro

Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo.

Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 30070. Circolazione stradale e sinistro

Data udienza 20 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sinistro – Risarcimento danni – Presupposti – Articolo 2054 cc – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 154 cds – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29144/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 1, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 919/2021 depositata il 12/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;
OSSERVA
quanto segue:
(OMISSIS) impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 919 del 12/05/2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, accaduto sulla (OMISSIS), in (OMISSIS), causato dall’autovettura antagonista in quanto questa, condotta da (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) nella prospettazione del ricorrente, avrebbe svoltato a sinistra senza adeguata manovra di segnalazione e senza accertarsi della moto, condotta dal (OMISSIS), che stava effettuando il soprasso.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a.
(OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) e il suo omonimo (nato nel (OMISSIS)) sono rimasti intimati.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 bis e 380 c.p.c.
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilita’, e comunque di manifesta infondatezza, del ricorso e’ stata ritualmente comunicata.
La sola compagnia assicuratrice ha depositato memoria.
Il ricorso e’ infondato.
Le censure di (OMISSIS) si appuntano sulla violazione dell’articolo 154 C.d.S. e dell’articolo 2054 c.c. e sulla valutazione delle prove.
L’impianto motivazionale della sentenza d’appello si sottrae alle critiche mosse in ricorso.
Il giudice del merito ha accertato che (OMISSIS), alla guida di motociclo, aveva effettuato il sorpasso superando la linea continua in strada a due carreggiate andando a impattare con l’autovettura, condotta da (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) che si trovava gia’ sulla careggiata per avere in corso manovra di svolta a sinistra, su strada laterale denominata “(OMISSIS)” e dopo avere gia’ attivato i segnalatori.
Il primo motivo e’ infondato: come affermato da questa Corte in plurime pronunce (Cass. n. 04402 del 04/03/2004 Rv. 570783 – 01; Cass. n. 27520de1 11/10/2021), l’obbligo di ispezionare tramite lo specchietto retrovisore precede la manovra di svolta, ma nel corso di questa il conducente non deve distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non e’ piu’ tenuto a guardare al retro della vettura o alla sinistra o alla destra di essa.
Il secondo motivo e’ inammissibile per le seguenti ragioni: con riferimento alla denuncia di violazione di legge esso si limita a contestare il giudizio di fatto effettuato dal giudice di merito e denuncia erroneamente la violazione degli articoli 116 e 117 c.p.c. (in tema si veda la oramai risalente giurisprudenza di questa Corte e segnatamente: Cass. n. 12747 del 01/09/2003 Rv. 566437 – 01); con riferimento al vizio motivazionale, il secondo mezzo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 5, in presenza di doppia conforme.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sulla base del valore della controversia e dell’attivita’ processuale espletata sono liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimita’, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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