Circolazione stradale e manovra azzardata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 agosto 2021| n. 30316.

Circolazione stradale e manovra azzardata.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista.

Sentenza|4 agosto 2021| n. 30316. Circolazione stradale e manovra azzardata

Data udienza 8 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Circolazione stradale – Guidatore di un autocarro – Manovra azzardata – Negligenza – Morte di un soggetto su un velocipede – Responsabilità – Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) s.p.a.;
avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Corbetta Stefano;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mastroberardino Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore del responsabile civile (OMISSIS) s.p.a., che insiste per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’avv. (OMISSIS) per le costituite parti civili, con cui si chiede di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati i ricorsi.

Circolazione stradale e manovra azzardata

RITENUTO IN FATTO

1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 54795 del 13 luglio 2017, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Teramo e appellata dall’imputato, dalle parti civili e dal responsabile civile, con l’impugnata decisione la Corte di appello di Perugia, previo conferimento di perizia all’ing. (OMISSIS) in ordine alla dinamica dell’accaduto, applicate le circostanze attenuati generiche equivalenti all’aggravante contestata, riduceva a nove mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di (OMISSIS), condannando altresi’ l’imputato e il responsabile civile in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile in misura pari all’80%, nel resto confermando la sentenza di primo grado, la quale aveva affermato la penale responsabilita’ dell’imputato per il delitto di cui all’articolo 589, comma 2, c.p., perche’, alla guida dell’autocarro Citroen Jumpy tg. EA414AC, percorrendo la ss. 80 in direzione Teramo, all’altezza del km. 82+700, in prossimita’ dell’innesto con la SP3, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale e, segnatamente, omettendo di regola’re la velocita’ in modo da conservare il controllo del mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza (articolo 141 C.d.S.), nonche’ di tenere la velocipede che lo precedeva una distanza di sicurezza idonea ad evitare collisioni (articolo 149 C.d.S.), poi intraprendendo il sorpasso dello stesso senza portarsi ad un’adeguata distanza laterale (articolo 148, comma 2, C.d.S.), urtava conto la parte anteriore destra del paraurti dell’autocarro la parte posteriore sinistra del portapacchi del velocipede condotto da (OMISSIS), che, a causa dell’urto, cadeva e, trasportato presso il locale pronto soccorso, decedeva per effetto delle gravissime lesioni celebrali multiple dovute al truma cranio-facciale subito; con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale.
2. Avverso l’indicata sentenza, propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., nella veste di responsabile civile.

 

Circolazione stradale e manovra azzardata

3. Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, e’ affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deducono l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di fondo: l’aver ravvisato la violazione di regole cautelari da parte dell’imputato sulla base del mero verificarsi dell’evento. Evidenzia il ricorrente che le lacune motivazionali censurate dalla sentenza rescindente non sarebbero state colmate con la disposta perizia, la quale non ha analizzato il profilo ritenuto piu’ rilevante, ossia se il ciclista abbia scartato verso sinistra nel momento in cui il (OMISSIS) stava effettuando il sorpasso, e avendo il perito riconosciuto che “non puo’ essere esclusa, la possibilita’ che al momento dell’impatto il velocipede si fosse trovato di poco orientato verso lato sinistro della strada” (p. 26 della perizia). Aggiunge il ricorrente che l’unica traccia obiettiva rilevabile e’ rappresentata dalla “scia di detriti” conseguenti alla collisione, posizionata a una distanza di 2,5-3 m. dal margine della corsia, il che fornirebbe la prova di un ampio corridoio di sicurezza lasciato a disposizione del ciclista al momento del sorpasso. In ogni caso, se lo scarto verso sinistra del velocipede non fosse avvenuto, la collisione non si sarebbe verificata, e il (OMISSIS) non pote’ evitare l’impatto, nonostante marciasse a passo d’uomo incolonnato ad altri veicoli, e nonostante il tentativo di frenata. Il perito, inoltre, non ha nemmeno escluso che l’autocarro avesse violato il limite massimo di velocita’, ne’ ha calcolato la distanza laterale interposta tra il velocipede e l’autocarro al momento del sorpasso. L’affermazione di penale responsabilita’, quindi, si fonderebbe su mere ipotesi, anche considerando che l’incidente si e’ verificato in assenza di testi e nemmeno e’ stata disposta l’autopsia. Aggiunge il ricorrente che se l’urto fosse avvenuto secondo le modalita’ ipotizzate dalla Corte d’appello, il corpo del ciclista, cadendo all’indietro, avrebbe danneggiato lo specchietto laterale destro dell’autocarro, il che non si e’ verificato; peraltro, le tracce di vernice presenti sul parauri anteriore destro dell’autocarro e i danni presentati al velocipede evidenziato che la collisione e’ avvenuta con il velocipede posizionato in maniera obliqua rispetto all’asse longitudinale della strada e al mezzo stesso. La Corte d’appello avrebbe percio’ fondato il giudizio di colpevolezza su una perizia del tutto incerta e imprecisa, perche’ non ha fornito un’esatta dinamica del sinistro.

 

Circolazione stradale e manovra azzardata

3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 589 e 43 c.p. Sostiene il ricorrente che la colpa sarebbe addebitale unicamente al ciclista, il quale viaggiava su una bicicletta assemblata con vari pezzi di fortuna e presentava una concertazione di alcol nel sangue di circa 0,18%, che puo’ comportare una riduzione del coordinamento motorio. Il conducente dell’autocarro, quindi, non avrebbe potuto prevedere che il velocipede si spostasse repentinamente verso sinistra nel momento del sorpasso, il che escluderebbe la colpa, anche considerando l’assenza di prova circa la velocita’ dell’autocarro e la distanza tra i veicoli durante il sorpasso.
Sotto altro profilo, si assume che le parti civili, nuora e nipoti del defunto ciclista, non hanno titolo alcuno al risarcimento del danno, non potendo il relativo diritto derivare dalla normale frequentazione parentale, anche perche’ esse, aventi causa da (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), anch’egli deceduto, hanno rinunciato all’azione promossa iure proprio, presentando conclusioni scritte solo in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e, in ogni caso, il quantum appare sproporzionato all’effettivo danno riportato.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) s.p.a. e’ affidato a un motivo, con cui eccepisce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, la violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello ha affermato che “alla luce della perizia a firma dell’ing. (OMISSIS) si rilevava che le cause dell’incidente erano da attribuire alla. condotta di guida del conducente dell’autocarro”, mentre nella sentenza rescindente si era espressamente affermate) che “il perito non e’ l’arbitro che decide il processo ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio” e che “tocchera’ poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell’eZiologia dell’evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato”.

 

Circolazione stradale e manovra azzardata

Ad avviso del ricorrente, l’affermazione di penale responsabilita’ si fonderebbe su mere ipotesi congetturali, non avendo il perito ne’ stabilito la distanza laterale dal punto d’urto dalla striscia di delimitazione destro della carreggiata, comunque non inferiore a 0,9-1 m., ne’ escluso che l’impatto sia avvenuto a 2,5-3 m. di distanza dal margine destro della carreggiata. Il perito, inoltre, non ma nemmeno escluso ne’ che al momento dell’impatto il velocipede si fosse trovato di poco orientato verso il lato sinistro della strada, ne’ che l’autocarro, durante il sorpasso, avesse superato il limite massimo di velocita’. La motivazione, pertanto, sarebbe apparente, in quanto fondata su elementi incerti, e considerando che vi era un ampio corridoio lasciato a disposizione del ciclista al momento del sorpasso. In ogni caso, alla luce di tali risultanze il concorso di colpa del ciclista, stimato nella misura del 20%, sarebbe stato sottostimato, posto che egli procedeva senza tenersi rigorosamente a destra e non potendosi escludere che avesse scartato a sinistra al momento del sorpasso.

 

Circolazione stradale e manovra azzardata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, esaminabili congiuntamente essendo i motivi coincidenti, sono infondati.
2. In premessa va evidenziato che, la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva severamente censurato la sentenza impugnata, in quanto congetturale e contraddittoria.
Con riguardo al primo aspetto, la Cassazione aveva ravvisato “profili di congetturalita’, laddove, ad esempio, il giudice di secondo grado afferma che, se il velocipede avesse tenuto una direzione piu’ angolata verso sinistra, il conducente sarebbe stato caricato sul cofano e avrebbe urtato contro il parabrezza, per poi cadere davanti all’autocarro stesso. Oppure laddove la Corte d’appello, dopo aver evidenziato che il paraurti posteriore della bicicletta aveva subito un accorciamento del portapacchi, da cio’ pretende di inferire che esso non possa che essere ricondotto al fatto che l’urto con la parte anteriore del veicolo sia avvenuto nella parte spigolare, dove questo ha una forma arrotondata e non uno spigolo vivo, sicche’ sarebbe per questo motivo che vi e’ stato un accorciamento di circa mezzo centimetro del portapacchi della bicicletta”.
In relazione al secondo aspetto, la Cassazione aveva individuato “profili di contraddittorieta’, laddove la Corte d’appello, da un lato, afferma che vi e’ stato un comportamento negligente da parte del ciclista, il quale avrebbe effettuato un “modesto scartamento a sinistra” e, dall’altro, esclude che vi sia stata una “vistosa manovra sinistrorsa”, da parte della bicicletta, senza che sia dato comprendere da quali elementi il giudice d’appello desuma che lo scartamento a sinistra sia stato modesto, e non possa essere stato di un certo rilievo, e cosa intenda egli per “modesto”.
Piu’ in generale, ha osservato la Corte di Cassazione, “l’argomentare del giudice a quo appare inficiato da un vizio di fondo, in forza del quale la violazione di regole cautelari, da parte dell’agente, viene inferita dallo stesso accadere dell’evento”.
Il giudice di merito “avrebbe, pertanto, dovuto ricostruire, con precisione, l’accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verita’ processuale”.
3. Ritiene il Collegio che, in sede di rinvio, nonostante talune imprecisioni metodologiche, la Corte di appello abbia colmato le censurate lacune motivazionali sulla scorta delle informazioni veicolate nel processo attraverso la disposta perizia, volta ad appurare la dinamica dell’incidente.
In effetti, la formulazione del quesito, laddove affida al perito anche il compito di individuare eventuali “profili di colpa ravvisabili a carico del (OMISSIS) o a carica della vittima o di terzi”, e’ errata e potenzialmente fuorviante, in quanto l’attivita’ del perito deve limitarsi alla ricostruzione, con la maggior precisione possibile e sulla base dei dati riscontrabili e verificabili, della dinamica del sinistro, con la descrizione delle condotte tenute dai protagonisti della vicenda, senza anche indagare eventuali profili di colpa, cio’ che e’ precipuo compito del giudice.
Nondimeno, deve ritenersi che la Corte di appello non abbia, nei fatti, delegato al perito le valutazioni circa la sussistenza di profili di colpa. La motivazione, infatti, tanto sui profili ricostruttivi dell’accaduto, quanto su quelli di esame delle singole condotte, considera tutte le ipotesi emergenti dalla perizia e dal contributo del consulente di parte, cosi’ confrontandosi – e cio’ e’ dirimente con le argomentazioni dedotte dalla difesa e dal responsabile civile.
A cio’ consegue che la Corte territoriale ha motivato, in maniera autonoma, il giudizio di penale responsabilita’, individuando precisi profili di colpa a carico del (OMISSIS) ed escludendo, con motivazione non manifestamente illogica e ancorata a precisi dati di fatto, la spiegazione alternativa propugnata dall’imputato, ossia che il sinistro trovi causa esclusiva nel repentino e significativo scartamento a sinistro del ciclista, mentre stava per essere sorpassato dall’autocarro.
4. Invero, due sono gli elementi individuati dalla sentenza impugnata, che radicano la responsabilita’ dell’imputato.
In primo luogo, i giudici di merito, sulla scorta della perizia, che ha analizzato i danni riportati dai veicoli interessati, hanno appurato che “l’urto interessava la parte angolare anteriore destra del paraurti dell’autocarro e quella posteriore sinistra del velocipede” (p. 10).
In secondo luogo, la Corte di merito ha escluso che il velocipede, mentre veniva sorpassato dell’autocarro, abbia compiuto una brusca e improvvisa manovra verso sinistra, e cio’ sia per la presenza di tracce d’urto sulla estrema parte anteriore destra del veicolo, sia perche’, se cosi’ fosse stato, non solo il ciclista, “dopo la collisione avrebbe proseguito in avanti a causa della forza inferta dal mezzo del (OMISSIS) e avrebbe deviato a sinistra per effetto del moto iniziale diagonale posseduto”, ma soprattutto perche’ non sono stati “evidenziati segni di collisione sulla parte anteriore dell’autocarro da potere giustificare una deviazione a sinistra del velocipede” (p. 14); a conferma della mancata realizzazione dello scarto a sinistra di (OMISSIS), la Corte ha indicato la “posizione dei detriti a terra, che erano tutti verso la destra della carreggiata” (p. 14).
5. Orbene, a fronte di tale ricostruzione, e considerando l’assenza di tracce di frenate da parte dell’autocarro, il fatto che il campo visivo a disposizione del (OMISSIS) era libero e la strada era sufficientemente larga, e che le caratteristiche della bicicletta e le condizioni psicofisiche di (OMISSIS) non hanno avuto alcuna efficacia causale nella causazione dell’evento, la Corte di merito ha ravvisto la colpa del (OMISSIS), il quale, in fase di sorpasso del velocipede, non ha mantenuto un’adeguata distanza laterale, tale da evitare una possibile collisione dovuta al naturale “ondeggiamento” che caratterizza l’andatura di chi conduce una bicicletta. Nessun rilievo particolare e’ stato, dunque, attribuito alla velocita’ tenuta dal ricorrente, che il perito ha indicativamente quantificato come di poco superiore a 50 km/h.
Va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e’ tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita’ del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilita’ di ondeggiamenti e deviazione do parte del ciclista (Sez. 4, n. 23079 del 30/01/2017, dep. 11/05/2017, p.c. in c. Scenini, Rv. 270198; Sez. 4, Sentenza n. 15211 del 12/10/1990, dep. 20/11/1990, Dal Bosco, Rv. 185805).
6. Una volta individuato questo precipuo profilo di colpa, e’ irrilevante la mancata individuazione sia del punto d’urto rispetto al margine destro carreggiata, sia dell’esatta distanza laterale tra i veicoli durante il sorpasso.
Sulla base degli elementi acquisiti, la Corte di merito ha giudicato pacifico che la bicicletta non stesse procedendo tenendosi rigorosamente sul margine destro della carreggiata. Cio’ che viene rimproverato al ricorrente e’ la circostanza che, in ogni caso, il (OMISSIS), provenendo da tergo e avendo la visuale libera e ampia carreggiata disponibile, avrebbe dovuto, in fase di sorpasso, quale che fosse la distanza della bicicletta dal margine destro della carreggiata, prestare una particolare cautela e lasciare un’adeguata distanza laterale di sicurezza proprio per evitare il rischio di collisioni, dovuti agli ondeggiamenti connaturati con l’andatura della bicicletta.
7. Una ricostruzione del genere non e’ scalfita – elemento su cui insistono i ricorrenti – dal fatto che il perito non abbia escluso, che, in fase di sorpasso, “la bicicletta si fosse potuta trovare di poco orientata verso il lato sinistro della strada” (p. 16), proprio perche’, ove cio’ si fosse effettivamente verificato, “la deviazione sarebbe stata di limitata entita’ ovvero compatibile con l’andamento tipico di tali veicoli” (p. 16), che, come si e’ detto, deve essere considerato dal conducente durante la manovra di sorpasso, in modo da interporre, tra il proprio veicolo e il velocipede, un’adeguata distanza di sicurezza.
Tale conclusione, che non appare incoerente con i dati accertati ne’ puo’ dirsi manifestamente illogica sul piano ricostruttivo, costituisce un approdo non suscettibile rivalutazione da parte del giudice di legittimita’.
8. Inammissibili sono i profili inerenti alle statuizioni civili.
8.1. La quantificazione del grado di colpa a carico della vittima, operata dalla Corte di merito nella misura del 20%, e’ questione di fatto che, non essendo manifestamente illogica alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, non e’ sindacabile in questa sede di legittimita’.
8.2. Quanto, invece, alla legittimazione delle parti civili, premesso che, in questa sede, e’ un fuor d’opera invocarne l’esclusione, si osserva che, avendo la Corte di merito unicamente pronunciato una condanna generica, devolvendo al giudice civile la liquidazione del danno, e’ in quella sede che l’imputato e il responsabile civile potranno far valere le loro ragioni in ordine, appunto, all’an e al quantum del danno risarcibile.
9. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dell’imputato e del responsabile civile al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla costituite parti civili, che liquida in complessivi 5.600 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato e il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi 5.600 Euro, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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