Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18179.
La massima estrapolata:
Ciò che contraddistingue l’appalto dalla somministrazione è l’oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l’attività di fare sia strumentale rispetto all’erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l’obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell’hardware, con conseguente inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).
Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18179
Data udienza 22 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22891/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria (p. iva (OMISSIS)), in persona del commissario straordinari Avv. Prof. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO depositata in data 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti, indicata, per brevita’, solo come (OMISSIS)) ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, per quanto qui ancora di interesse, confermo’ la decisione di primo grado nella parte in cui aveva negato al credito di cui l’istante aveva chiesto ed ottenuto (per la complessiva somma di Euro 257.120,55) l’ammissione al passivo della (OMISSIS) s.p.a. (per il prosieguo, semplicemente (OMISSIS)), in amministrazione straordinaria (aperta dal marzo 2006), la collocazione in prededuzione limitatamente all’importo di Euro 135.960,00, corrispondente a quanto maturatosi, fino al febbraio 2006, nel rapporto, gia’ pendente tra le parti dal 17 settembre 2004, in cui era poi subentrato il commissario straordinario.
1.1. In particolare, secondo quella corte (cfr., amplius, pag. 2-5 della sentenza impugnata): i) la L. Fall., articolo 74, nel testo ante riforma del 2006 utilizzabile nella specie, sarebbe stato applicabile “soltanto a due specifiche tipologie di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la somministrazione e la vendita a consegne ripartite, entrambi aventi ad oggetto prestazioni di consegna di cose e non prestazioni di servizi”; ii) del tutto irrilevante, pertanto, sarebbe stata la natura di “contratto ad esecuzione continuata o periodica” del rapporto oggetto di causa, trattandosi, pacificamente, di contratto non riconducibile alla fattispecie della somministrazione, ne’ a quella della vendita; iii) era infondata la tesi di (OMISSIS) per cui potevano qualificarsi come contratti di somministrazione anche quelli aventi ad oggetto la prestazione continuativa di servizi (piuttosto che la dazione di cose), poiche’ “cio’ comporterebbe, inammissibilmente, di ricondurre alla fattispecie della somministrazione tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica”, e perche’ “l’articolo 1559 c.c. e’ chiaro nello stabilire che la somministrazione e’ un contratto che ha ad oggetto “prestazioni continuative o periodiche di cose””; iv) nulla sarebbe cambiato anche ove il rapporto fosse stato riconducibile ad una fattispecie mista con elementi della somministrazione, atteso che il suddetto L. Fall., articolo 74 si applicava soltanto ai contratti di somministrazione “puri”.
1.2. Resiste, con controricorso, la menzionata procedura concorsuale.
2. Il formulato motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed in particolare della L. Fall., articolo 74, nel testo antecedente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, nonche’ degli articoli 1559 c.c. e ss., e, conseguentemente, anche del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 51 e L. Fall., articolo 111, con riferimento al capo dell’impugnata sentenza in cui il giudice del gravame ha negato la riconducibilita’ del contratto per cui e’ causa alla fattispecie della somministrazione o ad un contratto misto con elementi di somministrazione ed appalto, con conseguente inapplicabilita’ della disciplina contenuta nella L. Fall., articolo 74, nel testo ante riforma, ed esclusione della natura prededucibile a parte dei crediti ammessi allo stato passivo della (OMISSIS) esclusivamente in via chirografaria”. In estrema sintesi, (OMISSIS) insiste nel sostenere che il contratto da essa stipulato con la (OMISSIS) – avente ad oggetto la prestazione di servizi di hosting, di help desk, di manutenzione di software ed adeguamento di licenze, di messa a disposizione di una linea HDSL per la intera durata del rapporto – doveva qualificarsi come di somministrazione ai sensi dell’articolo 1559 c.c., con conseguente applicabilita’ della L. Fall., articolo 74 (nel testo ante riforma del 2006), a tanto non ostando il riferimento, contenuto in detta disposizione, a prestazioni periodiche e continuative di cose e non anche di servizi. In ogni caso, il menzionato L. Fall., articolo 74 avrebbe dovuto utilizzarsi anche ove il contratto de quo non fosse stato ricondotto, in toto, alla fattispecie tipica della somministrazione, trattandosi, comunque, di contratto misto regolato, in prevalenza, dagli articoli 1559 c.c. e ss..
3. Tale doglianza e’ insuscettibile di accoglimento.
3.1. Giova premettere che, alla stregua della L. Fall., articolo 74, nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle riforme apportategli con i Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e Decreto Legislativo n. 169 del 2007 (essendo pacifico, tra le parti in causa, che l’amministrazione straordinaria della (OMISSIS) si e’ aperta prima – nel marzo 2006 – dell’entrata in vigore di tali norme), “nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 72, commi 2, 3 e 4. Tuttavia il curatore (e cosi’ il commissario: L. n. 270 del 1999, articolo 51. Ndr) che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia’ avvenute”. Nella versione post riforma, invece, detta norma sancisce che “se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia’ avvenute o dei servizi gia’ erogati”. E’, allora, evidente come, nella “vecchia” – e qui pacificamente utilizzabile, formulazione, la L. Fall., articolo 74 fosse assai piu’ restrittivo, in quanto riferito non a tutti ma soltanto a due specifiche tipologie di contratti ad esecuzione continuata o periodica: la somministrazione e la vendita a consegne ripartite, entrambe aventi ad oggetto prestazioni di consegna di cose e non prestazioni di servizi.
3.1.1. Esso, inoltre, prevedendo la possibilita’ di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale, e cio’ in deroga al principio generale di cui all’articolo 2741 c.c., secondo il quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, e’ stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita’ norma di carattere eccezionale e, quindi, inutilizzabile oltre i casi in essa considerati (cfr. Cass. n. 396 del 2001).
3.1.2. L’applicabilita’ di questo articolo alla fattispecie in esame postula, dunque, che il contratto intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), stipulato il 17 settembre 2004, possa ricondursi alla fattispecie tipica del contratto di somministrazione di cui agli articoli 1559 c.c. e ss..
3.2. Orbene, la sentenza impugnata ha descritto l’accordo intercorso tra le parti come (cfr. pag. 1) “un “contratto quadro di fornitura di servizi” in forza del quale la prima ((OMISSIS)) installava presso la propria sede un sistema IBM AS/400 modello 730 di proprieta’ della (OMISSIS) destinato alla gestione delle societa’ del gruppo e si obbligava a provvedere agli aggiornamenti dei software ed alla manutenzione dell’hardware di tale sistema, assicurando assistenza informatica tutti i giorni lavorativi dell’anno, mettendo, altresi’, a disposizione, in esclusiva, per il gruppo (OMISSIS), una speciale e dedicata linea di trasmissione dati ad alta velocita’”. Si trattava, in altri termini, di un contratto avente ad oggetto la prestazione, da parte di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), di servizi di hosting, di help desk, di manutenzione di software ed adeguamento di licenze, di messa a disposizione di una linea HDSL per la intera durata del rapporto.
3.2.1. L’articolo 1559 c.c., invece, definisce la somministrazione come “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”, dovendosi, altresi’, ricordare che la giurisprudenza di legittimita’ e’ orientata nel senso che ove vengano prestati continuamente servizi, anziche’ cose, si ha contratto di appalto.
3.2.2. In particolare, come chiarito da Cass. n. 12546 del 2003 (cfr. in motivazione) “…nel caso in cui vengano prestati continuamente servizi anziche’ cose – si ha contratto di appalto. Si ha, invece, somministrazione nel caso in cui le cose da prestare, in via continuativa, debbano essere prodotte dal somministrante. La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che se l’attivita’ di fare e’ strumentale rispetto all’erogazione, resta nell’ambito della somministrazione; se prevalente e’ invece il lavoro prestato, si ha l’appalto (Cass., n. 698 dell’11 marzo 1959, cfr. anche Cass. 2 agosto 2002 n. 11602)…”.
3.3. Nel caso di specie, allora, il contratto predetto, non comportando la fornitura periodica o continuativa di cose, bensi’ di servizi, non puo’ essere ricompreso nell’ambito applicativo del citato L. Fall., articolo 74, essendo, peraltro, quest’ultimo, come si e’ gia’ detto, insuscettibile di applicazione oltre i casi in esso considerati in ragione della sua natura di norma eccezionale. D’altronde, come oggi condivisibilmente ricordato dalla (OMISSIS), “…della distinzione fra somministrazione ed appalto si da’ carico la stessa Relazione al Codice, che puntualizza, nelle grandi linee, la sostanziale differenza dei due contratti. Il contratto di somministrazione – si dice – ha per oggetto la prestazione di cose, oggetto dell’appalto e’, invece, il compimento di un’opera o di un servizio. Caratteristica costante della somministrazione e’ la periodicita’ o la continuita’ delle prestazioni, che nell’appalto si ha soltanto quando il contratto ha ad oggetto un servizio. (…) In sostanza, la somministrazione, a differenza dell’appalto, non comprende la fornitura di un servizio, ma solo la prestazione di cose: la prestazione di servizi, anche se continuativa o periodica, rientra nell’appalto (…). Quello che contraddistingue la somministrazione dall’appalto e’ l’oggetto della prestazione, che e’ costituito da cose nella prima, dal compimento di un’opera o di un servizio nel secondo…” (cfr. pag. 10-11 del controricorso).
3.3.1. Proprio la descritta, peculiare natura delle prestazioni oggetto del contratto stipulato fra (OMISSIS) e (OMISSIS) induce, dunque, ad escludere, a priori ed in astratto, che il rapporto da esso scaturito possa essere ricondotto alla fattispecie tipica della somministrazione ex articolo 1559 c.c., con conseguente inapplicabilita’ della L. Fall., articolo 74 nel testo, gia’ ricordato, qui ritenuto applicabile ratione temporis.
3.3.2. Diviene, cosi’, irrilevante l’assunto, su cui insiste l’odierna ricorrente, che il contratto predetto fosse ad esecuzione continuata o periodica: il “vecchio” L. Fall., articolo 74, come si e’ visto, si applicava, infatti, soltanto al contratto (sia pure ad esecuzione continuata o periodica) di somministrazione di cose e, per il suo carattere derogatorio, non ne era consentita l’interpretazione estensiva a contratti di durata aventi ad oggetto prestazioni di servizi come quello per cui e’ causa.
3.3.3. Del resto, nemmeno potrebbero legittimamente ricondursi alla fattispecie della somministrazione tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica. Una simile interpretazione, invero, come correttamente rilevato dalla corte distrettuale, e’ chiaramente esclusa dalla considerazione del tenore della nuova formulazione della L. Fall., articolo 74, che risulta decisiva, in quanto estende la disciplina derogatoria a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica e stabilisce che il curatore subentrante debba pagare integralmente il prezzo non solo delle consegne gia’ avvenute ma anche dei servizi erogati. Il che significa, palesemente, che la precedente formulazione della norma non ne consentiva l’applicazione a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica ma solo alla somministrazione (ed alla vendita a consegne ripartite) e solo alle consegne (di cose) gia’ avvenute e non alle prestazioni di servizi gia’ effettuate.
3.4. Miglior sorte nemmeno merita l’assunto, in via subordinata, della ricorrente secondo cui la L. Fall., articolo 74 dovrebbe applicarsi al contratto de quo, ove questo non fosse riconducibile in toto alla fattispecie tipica della somministrazione, in quanto si tratterebbe comunque di contratto misto regolato, in prevalenza, dagli articoli 1559 c.c. e ss..
3.4.1. All’accoglimento di una siffatta tesi osta, infatti, in primo luogo, la gia’ rilevata natura eccezionale della norma suddetta.
3.4.2. A tanto deve, poi, aggiungersi che il contratto intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), concernendo la prestazione – sia pure in via continuativa – di servizi di hosting, help desk, manutenzione software e hardware, adeguamento licenze, etc., lungi dal potersi equiparare ad un contratto di somministrazione, deve qualificarsi come di outsourcing, riguardando, essenzialmente, l’esternalizzazione delle funzioni di manutenzione, gestione avanzata e sviluppo di un sistema informatico aziendale, in cui le prestazioni caratteristiche dell’outsourcer (nella specie la (OMISSIS)) sono individuabili, tra le altre, nel servizio di elaborazione dati, nella consulenza ed assistenza, nel servizio di ripristino delle funzioni in caso di emergenza (business recovery), nella gestione e nello sviluppo del sistema.
3.4.3. Orbene, quello dell’affidamento di servizi in outsourcing e’ un contratto d’impresa, generalmente connotato dalla lunga durata, in cui le prestazioni gravanti sull’outsourcer sono obbligazioni di risultato che lo impegnano a garantire al cliente il conseguimento di determinati indici di performance preventivamente concordati. In ambito civilistico esso e’ stato tradotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (essenzialmente di merito) prevalenti nello schema tipico dell’appalto di servizi, proprio per il carattere continuativo o periodico dei servizi dedotti in prestazione, sicche’, ove, pure, in via di mera ipotesi, volesse ammettersi l’applicabilita’ della L. Fall., articolo 74 ante riforma anche per i contratti misti assimilabili, per alcuni tratti della loro disciplina, alla somministrazione, si giungerebbe, comunque, a doverne escludere l’utilizzazione nella concreta fattispecie alla stregua delle peculiari caratteristiche e natura del contratto concretamente stipulato tra le parti.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimita’ regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresi’, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a in amministrazione straordinaria, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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