Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 febbraio 2022| n. 3966.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero.
Integra il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di una strada mediante sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa in zona sismica, effettuata in assenza del preavviso scritto al Genio Civile e della prescritta autorizzazione, in quanto le nozioni di “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”, ovvero di “lavori”, richiamate dalla norma, implicano la realizzazione di qualunque opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità.
Sentenza|4 febbraio 2022| n. 3966. Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
Data udienza 10 gennaio 2022
Integrale
Tag – parola: Causa di non punibilità – Chiusura di un terrazzo con materiale leggero – Reati edilizi – Art. 44, co. 1, lett. b), Dpr 380
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 05/07/2021 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2021, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articoli 93, 94 e 95, ed aveva condannato il primo alla pena di cinque mesi di arresto e 15.000,00 Euro di ammenda, e la seconda alla pena di tre mesi arresto e 10.000,00 Euro di ammenda, con diniego, per entrambi, delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
Secondo i giudici di merito, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno realizzato in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo, la trasformazione di un terrazzino in parte di un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno, per una superficie pari a circa 34 metri quadrati, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 metri cubi, nonche’ il collegamento di un balcone interno al predetto terrazzino, e la realizzazione su questo di un vano con copertura e chiusura in coibentato di superficie pari a circa 5 metri quadrati, in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS). (OMISSIS), inoltre, ha realizzato in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo, lavori di sbancamento per la realizzazione di una strada di accesso ad un terreno, realizzando sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa, in epoca antecedente e prossima al 15 giugno 2017.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS) e (OMISSIS), con un unico atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), articolando quattro motivi, preceduti da una premessa, nella quale si da’ indicazione di circostanze fattuali poi richiamate nello sviluppo dei motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
Si deduce che i fatti in contestazione non costituiscono reato perche’ le opere risultano assentite a norma della Legge Regionale Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20, come riconosciuto anche dalle autorita’ competenti, le quali hanno rilasciato concessione in sanatoria senza apposizione di condizioni in data 5 dicembre 2017, anche tenendo conto del versamento di 1.721,00 Euro a titolo di oblazione in data 25 gennaio 2010. Si riporta il testo dell’articolo 20 Legge Regionale cit., il quale consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la motivazione addotta a fondamento del diniego del beneficio e’ inesistente o comunque meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 157 c.p., a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Si deduce che alla data della sentenza di appello era ampiamente decorso il tempo necessario a prescrivere. Si premette che i lavori relativi alla chiusura della terrazza e del balcone sono stati realizzati gia’ nel 2010, e comunque da moltissimo tempo, come risulta: -) dalla relazione dell’ingegnere (OMISSIS), il quale deposito’ il 25 gennaio 2010 la richiesta di asseveramento presso il Comune; -) dall’architetto (OMISSIS), la quale, all’esito di un accesso eseguito nel 2012, redasse una relazione di stima dell’intero immobile siccome sottoposto ad una procedura esecutiva immobiliare; – dall’esposto del signor (OMISSIS) del (OMISSIS), il quale dava atto dell’avvenuta trasformazione della terrazza; -) dall’architetto (OMISSIS), responsabile dell’ufficio tecnico del Comune competente, il quale, nel verbale di sopralluogo del 5 dicembre 2016, accerto’ l’avvenuta “trasformazione del terrazzino, gia’ coperto e chiuso (…)”, facendo inoltre cenno alla relazione di asseveramento e al pagamento dell’oblazione del 25 gennaio 2010. Si rappresenta, poi, che l’unica sospensione del termine di prescrizione si e’ verificata per il rinvio dell’udienza dal 3 dicembre 2019 al 10 dicembre 2019, e che non e’ applicabile al caso concreto la sospensione di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83. Si espone, infine, che i lavori di realizzazione della strada sono stati eseguiti nell’anno 2016 e per soli fini agricoli.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 131-bis c.p., e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.
Si deduce che, in ogni caso, sussistono i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., in quanto i fatti consistono nella semplice chiusura di un terrazzo con materiale leggero, e non sussistono cause ostative attinenti all’abitualita’ o alla personalita’ degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo che contestano la qualificazione dei fatti come reato, in particolare deducendo che per le opere di realizzazione di vani chiusi sul terrazzo e sul balcone non occorreva alcun provvedimento abilitativo a norma della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20, e che per la realizzazione della strada non erano necessari ne’ il previo avviso, ne’ l’autorizzazione del Genio Civile.
2.1. Occorre premettere che il riferimento alla LR. Sicilia n. 4 del 2003, articolo 20 non ha alcuna incidenza ai fini della esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44.
Innanzitutto, l’articolo 20 cit. non e’ in alcun modo riferibile alla realizzazione di strade, perche’ ha come oggetto esclusivamente la “chiusura di terrazze di collegamento” e la “copertura di spazi interni”.
In secondo luogo, poi, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimita’, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cfr., proprio con riferimento alla disciplina di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 4 del 2003, articolo 20, tra le tante, Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabro’, Rv. 270210-01, e Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Giangrasso, Rv. 238555-01).
E questo principio deve essere confermato in questa sede perche’, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il potere di incidere sulla sanzionabilita’ penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilita’ (Corte Cost., n. 232 del 2017, n. 183 del 2006, n. 70/2005, n. 196/2004, n. 327/2000, n. 149/1999 e n. 487/1989), ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative di tipo primario. Anzi, il principio in forza del quale le Regioni ad autonomia speciale, per quanto nei rispettivi statuti prevedano competenze legislative di tipo primario, devono, in ogni caso, rispettare il limite della materia penale e di quanto e’ immediatamente riferibile ai principi di grande riforma, come nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e’ stato recentemente ribadito anche in relazione ad una disciplina dettata dalla Regione Sicilia (cfr. Corte Cost., n. 232 del 2017).
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2.2. Posta l’irrilevanza della legislazione regionale per escludere la qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti, la necessita’ del permesso di costruire ai fini dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 per le opere di cui e’ stata accertata l’esistenza deve essere valutata in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.
Le opere di cui e’ stata accertata l’esistenza consistono precisamente: a) nella trasformazione di un terrazzino in ambiente chiuso, con volume pari ad oltre 77 metri cubi, collegamento dello stesso con un balcone interno, e realizzazione di un vano coperto di superficie pari a circa 5 metri quadrati; b) nella costruzione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
Ora, costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale per la realizzazione di una tettoia e’ necessario il permesso di costruire, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 3, 10 e 31 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabro’, Rv. 270210-01, la quale, nell’occasione, ha anche precisato che le disposizioni appena citate del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevalgono rispetto alla disciplina di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 4 del 2003, articolo 20).
Allo stesso modo, e’ principio ripetutamente ribadito senza contrasti quello per cui, in tema di reati edilizi, e’ soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (cfr. tra le tantissime, Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, dep. 2017, Palma, Rv. 268847-01, e Sez. 3, n. 4916 del 13/1/2014, dep. 2015, Agostini, Rv. 262475-01).
2.3. Corretta risulta anche l’affermazione della sussistenza della fattispecie penale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95, anche con riferimento alla realizzazione della strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
Invero, gli obblighi concernenti il preavviso scritto al Genio civile e la necessita’ di acquisire l’autorizzazione dello stesso riguardano, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 83, comma 1, “(t)utte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita’, da realizzarsi in zona sismica (…)”. Questa previsione, topograficamente la prima del Capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, rubricato “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, indica l’oggetto di pertinenza della disciplina in materia di costruzioni in zone sismiche. Ad essa, quindi, deve farsi riferimento, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, ai fini della interpretazione sia dell’articolo 93 Decreto del Presidente della Repubblica cit., il quale fissa l’obbligo di preavviso scritto al Genio civile per le “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni” nelle zone sismiche, sia dell’articolo 94 Decreto del Presidente della Repubblica cit., che stabilisce la necessita’ di autorizzazione prima dell’inizio di “lavori” nelle zone sismiche.
Ed infatti, la giurisprudenza ritiene che le nozioni di “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”, ovvero di “lavori”, implicitamente richiamate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95 in quanto lo stesso sanziona “(c)hiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo (Capo IV) e nei decreti interministeriali previsti dagli articoli 52 e 83”, abbiano un vasto campo di applicazione. In particolare, proprio sul presupposto che la previsione della fattispecie incriminatrice di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95 non sia limitata agli edifici, ma si estenda ad ogni opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumita’, si e’ precisato che la violazione della disposizione appena citata e’ integrata dall’inosservanza degli obblighi di preavviso e di autorizzazione anche con riguardo alla costruzione di semplici “volumi tecnici” (cfr. Sez. 3, n. 17707 del 31/01/2019, Sciandru’, Rv. 275568-01), alla installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili (Sez. 3, n. 24086 del 11/04/2012, Di Nicola, Rv. 253056-01), alla edificazione di muri di semplice recinzione costruiti con dei “forati” (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303-01), e alla realizzazione di una piscina prefabbricata priva di elementi di muratura e di cemento armato (Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, D’Onofrio, Rv. 252441-01).
In considerazione delle nozioni di “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni” e “lavori” rilevanti a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95, in quanto implicanti la realizzazione di qualunque opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumita’, deve ritenersi che non risulta in alcun modo irragionevole la riferibilita’ di esse anche alla realizzazione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
3. Manifestamente infondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo inesistenza o apparenza di motivazione.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
La Corte d’appello, infatti, ha negato il benefico invocato evidenziando la gravita’ delle condotte complessivamente considerate, caratterizzate da reiterazione degli abusi, l’esistenza di precedente specifici a carico di (OMISSIS) e l’assenza di elementi favorevolmente valutabili a vantaggio dei ricorrenti.
4. Diverse da quelle consentite sono le censure proposte nel terzo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, deducendo, in particolare, che le opere relative alla terrazza e al balcone risultavano eseguite gia’ nel 2010, e che la strada era gia’ stata realizzata nel 2016 e per fini agricoli.
4.1. Per quanto attiene alle opere relative alla terrazza e al balcone, la datazione delle stesse ad epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) risulta incensurabile.
A fini dell’esame delle censure sul punto, la sentenza impugnata contiene una precisazione importante. La decisione, in effetti, evidenzia che l’architetto (OMISSIS), nell’accesso effettuato nel 2012 ai fini della redazione di una relazione di stima dell’immobile per una procedura esecutiva, aveva riscontrato opere “ben diverse e molto piu’ contenute” rispetto a quelle poi riscontrate all’atto del sopralluogo del 5 dicembre 2016, in quanto aveva dato atto di lavori piu’ modesti, senza fare alcuna menzione delle trasformazioni e del collegamento di un balcone interno al terrazzino e della realizzazione su altro vicino balcone di un vano con copertura in coibentato.
Questa indicazione, in ordine alla quale non e’ denunciato alcun travisamento della prova, rende irrilevante ogni riferimento alla precedente relazione dell’ingegnere (OMISSIS) depositata il 25 gennaio 2010 presso il Comune, ed esclude, quindi, che le opere siano state realizzate prima del 2012.
Di conseguenza, ai fini della datazione delle opere relative alla terrazza e al balcone nessun significato utile nella prospettiva dei ricorrenti puo’ essere attribuito al verbale di sopralluogo del 5 dicembre 2016, solo perche’ questo, come rilevato nel ricorso, richiama la relazione dell’ingegnere (OMISSIS). Questa relazione, infatti, cosi’ come rilevato dalla Corte distrettuale, non e’ idonea ad attestare l’esistenza di opere di maggiore entita’ di quelle individuate due anni dopo, nel 2012, dall’architetto (OMISSIS), e, quindi, non e’ rilevante ai fini della individuazione del momento consumativo dell’illecito.
Ne’ la datazione delle opere relative alla terrazza ed al balcone ad epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) puo’ essere ritenuta inattendibile perche’ la denuncia del vicino del (OMISSIS) parlava di avvenuta realizzazione del terrazzo. Si tratta, infatti, di un riferimento del tutto generico, non valutabile in questa sede. D’altro canto, la denuncia del vicino e’ proprio del giorno indicato nell’imputazione, ossia di un giorno ritenuto in sentenza come immediatamente successivo a quello di consumazione dei reati relativi a tali opere.
4.2. Anche per quanto concerne la data del completamento dei lavori per la realizzazione della strada, indicata in epoca antecedente e prossima al 15 giugno 2017, le conclusioni della Corte d’appello risultano incensurabili.
In disparte da ogni altra considerazione, le censure formulate sul punto sono del tutto generiche, perche’ si limitano ad asserire, senza alcun supporto, e senza nemmeno ulteriori precisazioni sui periodo, che i pertinenti lavori erano stati effettuati nel corso del 2016.
4.3. La datazione dei lavori in epoca immediatamente antecedente al (OMISSIS) ed al 15 giugno 2017 esclude che si sia verificata la prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.
Chiusura di un terrazzo con materiale leggero
La decisione della Corte d’appello, infatti, e’ stata pronunciata il 5 luglio 2021, e quindi prima che fossero decorsi cinque anni dalle date di commissione dei reati, indipendentemente da qualunque periodo di sospensione della prescrizione.
Ne’ rileva il tempo decorso successivamente, posta l’inammissibilita’ dei ricorsi esaminati in questa sede.
5. Diverse da quelle consentite sono anche le censure enunciate nel quarto motivo, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, deducendo che i lavori sono modesti e che non ricorrono motivi soggettivi ostativi.
La sentenza impugnata, infatti, ha incensurabilmente valorizzato la gravita’ dell’offesa arrecata dai lavori all’assetto urbanistico-edilizio del territorio, in considerazione delle modifiche determinate a quest’ultimo dalle opere realizzate.
6. Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila ciascuno, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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