Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21853.
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21853
Data udienza 26 giugno 2020
Tag/parola chiave: COMODATO – PROPRIETA’ – PROPRIETA’ (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9262/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in virtu’ di mandato in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende in virtu’ di mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2762/2015 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
Con sentenza n. 288 del 21 marzo 2013, il Tribunale di Padova rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) diretta a ottenere il rilascio di porzioni del fabbricato in (OMISSIS), che assumevano detenute senza titolo da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Impugnata dai soccombenti, la decisione e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, con sentenza n. 2762 dell’11 dicembre 2015, ha accolto la domanda, condannando i convenuti al rilascio.
La corte d’appello, in primo luogo, ha qualificato la domanda quale azione di restituzione, fondata sul venir meno del titolo personale di godimento, individuato in un contratto comodato-ospitalita’ originariamente instauratosi fra (OMISSIS) e il nonno (OMISSIS), ospitalita’ poi proseguita da (OMISSIS), figlio di (OMISSIS) e genitore degli attori.
Posta tale qualificazione, nella sentenza si precisa che l’eccezione dei convenuti, di usucapione delle porzioni oggetto della domanda, non modificava la natura dell’azione, trasformandola da personale in reale. Quindi, individuati i presupposti della pretesa alla stregua di tale qualificazione, la corte d’appello ha addebitato ai convenuti di non aver specificamente contestati i fatti affermati dagli attori a fondamento della domanda, come era invece loro onere in considerazione del rito del lavoro applicabile alla controversia. Al riguardo essa ha posto in luce che i convenuti avevano negato la proprieta’ del bene in capo agli attori e loro danti causa, mentre non avevano contestato la disponibilita’ del bene stesso, identificato quale requisito necessaria e sufficiente a giustificarne la concessione in comodato, ne’ le ragioni di ospitalita’ che gli attori avevano dedotto essere all’origine del potere sulla cosa concesso a (OMISSIS).
La corte d’appello ha poi posto l’accento su un precedente giudizio, che era stato intrapreso da (OMISSIS) per fare accertare la comproprieta’ del fabbricato, previo accertamento del carattere simulato dell’acquisto operato da (OMISSIS) nel 1978, giudizio definito con il rigetto della domanda; ha evidenziato che, in quel giudizio, fu rigettata anche la domanda riconvenzionale di rilascio proposta da (OMISSIS) (e di seguito dai suoi eredi (OMISSIS) e (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS), aggiungendo che tale statuizione non costituiva giudicato ne’ per la (OMISSIS), estranea alla lite, ne’ per (OMISSIS), perche’ la richiesta di restituzione scaturiva in quel caso da presupposti diversi.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per omissione di pronuncia sulla eccezione di usucapione dei convenuti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il secondo motivo denuncia e/o falsa applicazione degli articolo 116 e 115, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che gli appellati non avessero “puntualmente e tempestivamente contestato la disponibilita’ di fatto del fabbricato in capo agli appellanti, ne’ (…) confutato le ragioni di ospitalita’ prospettate analiticamente nel ricorso di primo grado e lo sviluppo del rapporto nel corso della lunga coabitazione” (pag. 9 della sentenza).
Si sostiene che, fin dalla comparsa di risposta, i convenuti avevano contestato “ogni avversa allegazione” e avevano contestato inoltre la disponibilita’ del bene in capo alla controparte e la “sussistenza di un rapporto di comodato/ospitalita’, eccependo l’intervenuta usucapione per possesso ultraventennale di alcune porzioni del fabbricato”.
E’ prioritario l’esame del secondo motivo, perche’ la valutazione del vizio di omessa pronuncia, oggetto del primo motivo, deve collocarsi nel complessivo quadro decisorio che emerge dalla sentenza impugnata.
Il secondo motivo e’ infondato.
La corte di merito ha qualificato l’azione proposta quale azione personale di restituzione fondata sul comodato intercorso con (OMISSIS), giustificato da ragioni di ospitalita’ dipendenti da rapporti familiari; ha aggiunto che l’eccezione di usucapione dei convenuti non aveva trasformato l’azione reale in azione personale.
Sul punto la sentenza e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo precario non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla proprieta’ del bene (Cass. n. 8930/1998; Cass., S.U., n. 7305/2014; conf. Cass. n. 795/2020).
Cio’ posto, la corte d’appello ha correttamente commisurato l’onere probatorio gravante sugli attori in restituzione in base al principio secondo cui “chiunque abbia la disponibilita’ di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederla in comodato ed e’, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorche’ il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprieta’, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento” (Cass. n. 20371/2013). Quindi essa ha riconosciuto, da un lato, che l’occupazione della cosa da parte dei convenuti e il rifiuto di restituzione fossero fatti incontroversi, dall’altro, che gli altri fatti oggetto del thema probandum, cioe’ la disponibilita’ della cosa da parte degli attori e dei loro danti causa e le ragioni di ospitalita’ all’origine del rapporto del (OMISSIS) con la cosa stessa, non erano stati specificamente contestati dagli appellati “come era loro specifico onere, stante anche la rigidita’ e preclusioni proprie del rito del lavoro”.
I ricorrenti censurano tale decisione, richiamando la propria comparsa di risposta, nella quale si assumeva che “nel costituirsi in giudizio i convenuti contestano recisamente in ogni sua parte all’avversario ricorso introduttivo talche’ nulla, assolutamente nulla possa aversi anche solo implicitamente per ammesso (…) contestato ogni avversario assunto” (ricorso pag. 8).
Si trascura pero’ che la corte d’appello non ha espresso un giudizio sul difetto di specificita’ di tale contestazione in se’ e per se’, ma in rapporto agli oneri imposti al convenuto nel rito del lavoro. Infatti, in tale rito, la cui applicabilita’ alla controversia non costituisce oggetto di censura, il convenuto ha l’onere di “contestare in termini specifici e non limitati a una generica contestazione, le circostanza di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’articolo 416 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 16970/2018). “Nel rito del lavoro pertanto, qualora il ricorrente abbia specificamente ed esaustivamente dedotto il fatto costitutivo del diritto che fa valere in giudizio nell’atto introduttivo, la mancata contestazione ad opera della controparte rende inutile la prova del fatto, in quanto incontroverso” (Cass. n. 27833/2015; conf. n. 15107/2004).
La corte d’appello ha riconosciuto che nella specie, avuto riguardo al confronto fra le deduzioni attore e le difese dei convenuti, ci fossero i presupposti di applicabilita’ di tali principi. La relativa valutazione e’ insindacabile in questa sede (Cass. n. 27490/2019).
I ricorrenti sostengono che corte d’appello, nel fare applicazione del principio di non contestazione, non ha considerato che l’usucapione, eccepita dai convenuti, “esclude invero sia un possesso altrui, che un titolo contrattuale” (pag. 8 ricorso). Sotto questo aspetto la censura incorre in un vizio di specificita’, perche’ si limita a richiamare genericamente l’eccezione, senza minimamente precisare quale fu la posizione assunta dagli attuali ricorrenti in ordine alla genesi del potere di fatto sulla cosa acquisito da (OMISSIS) sulla cosa, fatta risalire a un rapporto di ospitalita’ con il nonno, poi proseguito con il genitore e dante causa degli attori in restituzione (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nel motivo in esame i ricorrenti assumono di aver dato prova documentale della permanenza nell’immobile da una certa data; che nel fabbricato vivevano, oltre al capostipite, anche altre persone; che alla morte del capostipite il fabbricato fu acquistato non da (OMISSIS), ma da altro figlio di (OMISSIS), concludendo che “in ogni caso non e’ stata fornita dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) la prova sia della loro disponibilita’ dell’immobile che del rapporto contrattuale”, essendoci un riscontro documentale della proprieta’ altrui.
E’ chiaro che tale censura non riguarda minimamente la specificita’ della contestazione, ma la prova dei fatti, che la corte d’appello ha identificati nella originaria disponibilita’ della cosa e nel titolo personale del godimento. La relativa censura, quindi, andava semmai proposta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con i correlativi oneri imposti a chi intende proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 8053/2014). Essa pertanto e’ inammissibile, restando da aggiungere che i fatti risultanti dai documenti a cui e’ riferita l’omissione, riguardano, secondo la esposizione dei ricorrenti, soprattutto il fatto che nel fabbricato vivevano altre persone e vicende ereditarie inerenti il medesimo fabbricato, intese a dimostrare che gli attori non erano proprietari del bene. Tali fatti, riguardando appunto la proprieta’, non sono decisivi al fine elidere il fondamento del convincimento della corte di merito in ordine alla disponibilita’ della cosa “prima in capo al capostipite (OMISSIS) (mai contestata) e di seguito al figlio (OMISSIS) ed ai suoi aventi causa, (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in forza di titolo derivativo (rogito notarile di acquisto del 1978)”. Si ricorda che, in sede di legittimita’, e’ decisivo il fatto la cui considerazione avrebbe determinato, secondo un giudizio di certezza, una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 340/1996; n. 4009/2001; n. 11457/2007; n. 4980/2014; n. 5654/2017; n. 16214/2019).
E’ infondato anche il primo motivo.
E’ incontroverso che, nel 1998, l’attuale ricorrente aveva proposto nei confronti di (OMISSIS) un giudizio volto ad accertare la comproprieta’ del fabbricato nel quale sono comprese le porzioni oggetto della presente lite.
Nella memoria depositata in vista dell’udienza i ricorrenti sostengono che “il precedente giudizio non contemplava l’immobile oggetto della presente causa”. La tesi e’ in palese contraddizione con il fatto, richiamato nella parte espositiva del ricorso, che gli attuali ricorrenti, proprio richiamando la sentenza sulla diversa lite, avevano eccepito il giudicato sulla domanda di rilascio. Ad ogni modo la sentenza impugnata ha rigettato tale eccezione non per la diversita’ dell’oggetto, ma perche’ la domanda di restituzione derivava in quel caso da presupposti diversi. Invero, con specifico riferimento alla identita’ dei beni, la Corte di merito, ha aggiunto che “contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, peraltro in contraddizione con cio’ che sostengono invocando anch’essi il giudicato, il precedente giudizio riguardava non solo la proprieta’ dei terreni di cui alla particella (OMISSIS) ma anche la proprieta’ del fabbricato come implicitamente ma chiaramente si desume dalla motivazione la sentenza (…)”.
Tale statuizione non ha costituito oggetto di censura. Si deve dare quindi per acquisito che nel precedente giudizio (OMISSIS) aveva chiesto l’accertamento della comproprieta’ delle stesse porzioni oggetto della successiva domanda di rilascio proposta contro di lui da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, nello stesso tempo, oggetto della eccezione di usucapione dei convenuti.
Questa Corte ha chiarito che “in tema di tutela dominicale, il soggetto che vanti l’acquisto della proprieta’ di un bene immobile per usucapione non puo’, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso, poiche’ la relativa domanda, ponendosi in termini di assoluta incompatibilita’ con l’originaria pretesa di usucapione, comporta, inevitabilmente, la rinuncia (implicita) alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente, senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex articolo 1350 c.c., n. 5” (Cass. n. 8815/1998; v. pure Cass. n. 15504/2018).
Il principio, riferito alla divisione, e’ applicabile a qualsiasi domanda che, al pari della domanda di divisione, comporti, il riconoscimento della comproprieta’. Anzi si deve ritenere che esso sia applicato alla divisione proprio perche’ questa implica, nei rapporti fra i condividenti, l’accertamento della comproprieta’ (Cass. n. 27034/2006; n. 4828/1994; n. 12003/1992).
E’ stato anticipato che il giudizio, iniziato da (OMISSIS) per ottenere il riconoscimento della comproprieta’, si e’ concluso negativamente, perche’ la domanda e’ stata rigettata; ma e’ chiaro che l’esito del giudizio lascia ferma l’incompatibilita’ fra le diverse pretese, senza che sia minimamente necessario indagare se l’azione intrapresa in passato da (OMISSIS) sia da considerare in ipotesi rinuncia all’usucapione o piuttosto riconoscimento del diritto altrui idoneo ad interromperne il corso. Infatti, il tempo intercorso fra la domanda proposta per accertare la proprieta’ comune (24 giugno 1998) e la data di inizio della lite (4 dicembre 2008) intrapresa dagli attori del presente giudizio per il recupero del bene e’ inferiore al ventennio.
Si ricorda che il potere della corte di cassazione di correggere la motivazione sussiste anche nel caso di denuncia di error in procedendo, sempre che’, come nel caso in esame, non si richiedano ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., n. 2731/2017).
E’ vero che le considerazioni che precedono riguardano il solo (OMISSIS) e non il coniuge (OMISSIS), che non fu parte del precedente giudizio, come giustamente evidenziano i ricorrenti nella memoria; tuttavia cio’ non basta a riconoscere la rilevanza, nei confronti della stessa (OMISSIS), del vizio di omissione di pronuncia denunciato con il motivo in esame. E’ stato chiarito che “nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, e’ necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass. n. 16102/2016).
Ora e’ incontroverso che la (OMISSIS) e’ presente in questo giudizio in quanto coniuge convivente del (OMISSIS), originario titolare del potere di fatto sulla cosa, potere che, nella ricostruzione della corte d’appello, trovava il proprio titolo nel contratto di comodato. Cio’ posto se ne deve dedurre che la (OMISSIS), quando fu immessa nella disponibilita’ della cosa, ha assunto rispetto ad essa la stessa figura del coniuge (conf. Cass. n. 3598/1983; n. 12080/2018). Nello stesso tempo si deve rimarcare che non risulta in alcun modo che nel giudizio la (OMISSIS) avesse dedotto singole circostanze idonee a differenziare le posizioni. Da qui, appunto, il carattere non decisivo della omissione di pronuncia, perche’ non e’ stato indicato alcun elemento idoneo a giustificare, gia’ in linea teorica, la astratta possibilita’ di una decisione diversa per un coniuge rispetto all’altro.
Nel ricorso i ricorrenti alludono alla necessita’ di istruire la causa mediante assunzione di prove dirette a provare l’usucapione. Ora l’esame dei capitoli di prova, che sono riportati non nel ricorso, ma nel controricorso, conferma la posizione unitaria e inscindibile assunta dagli attuali ricorrenti nel proporre l’eccezione. Non si riviene in essi alcun riferimento a fatti idonei a diversificare e rendere autonoma la posizione della (OMISSIS) rispetto a quella del coniuge, originario titolare della disponibilita’ della cosa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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