Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 settembre 2021| n. 26262.
Cessione ramo d’azienda e trasferimento lavoratori.
Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c. Una volta che pertanto sia accertata l’invalidità del trasferimento, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente. In tal caso i rapporti di lavoro sono quindi due: uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Sentenza|28 settembre 2021| n. 26262. Cessione ramo d’azienda e trasferimento lavoratori
Data udienza 16 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Lavoro – Mancato pagamento retribuzione – Decreti ingiuntivi – Revoca – Cessione ramo d’azienda – Trasferimento lavoratori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17327/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo degli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 249/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 29 dicembre 2016, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dei due appelli riuniti di (OMISSIS) s.p.a., revocava i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Venezia in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e rigettava le pretese economiche (ulteriori) di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate in loro favore in conseguenza della sentenza dello stesso Tribunale del 14 giugno 2006, di accertamento della illegittimita’ del loro trasferimento (con effetto dal 1 marzo 2003), nell’ambito della cessione del 27 febbraio 2003 di ramo d’azienda dalla predetta societa’ a (OMISSIS) s.p.a., con la conseguente persistenza del loro rapporto con la cedente e la condanna di questa alla loro riammissione in servizio: cosi’ riformando le decisioni di primo grado, che avevano invece rigettato l’opposizione di (OMISSIS) s.p.a. ai decreti ingiuntivi e accolto le pretese dei lavoratori.
2. Dato atto che, nelle more dei giudizi, essi erano stati licenziati (in esito a procedura collettiva) dalla societa’ cessionaria con la quale avevano poi conciliato la causa di impugnazione del licenziamento, ottenendo soddisfazione delle pretese economiche (in rispettiva via monitoria e ordinaria) in assenza di ricostituzione dalla cedente dei rapporti di lavoro e di costituzione in mora dei lavoratori il 10 dicembre 2007, la Corte territoriale, sul presupposto di unicita’ del rapporto di lavoro, riteneva che l’intervenuta conciliazione, comportante rinuncia all’impugnazione e risoluzione del rapporto lavorativo originato dalla cessione in una con la rinuncia ad ogni pretesa economica anteriore ad esso, determinasse la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire dei lavoratori.
3. Con atto notificato il 30 giugno 2017, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrevano per cassazione con sette motivi, cui resisteva con controricorso (OMISSIS) s.p.a.; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
4. In esito a differimento per la pendenza di ricorso di revocazione della sentenza d’appello impugnata, estinto per rinuncia con ordinanza 10 settembre 2020 della Corte d’appello di Venezia agli atti, la causa era nuovamente fissata per la discussione all’odierna udienza.
5. Il P.G. rassegnava proprie conclusioni scritte, nel senso della fondatezza del ricorso (accoglimento del primo motivo, rigetto del quinto e assorbimento degli altri) e i lavoratori comunicavano una nuova memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via di premessa, occorre affermare la tempestivita’ del ricorso, in quanto notificato (il 30 giugno 2017) nel termine semestrale, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dalla pubblicazione della sentenza (il 29 dicembre 2016), scadente il 29 giugno (2017), festivita’ religiosa riconosciuta come giorno festivo per il Comune di Roma, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, articolo 1.
Sicche’, qualora il giorno per proporre ricorso per cassazione scada il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell’articolo 155 c.c., u.c., per l’attribuzione del carattere di “festivita’” in base alla L. n. 260 del 1949, articolo 2 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, articolo 1, che includono espressamente, diversamente che per i Santi patroni delle altre citta’, il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili (Cass. 2007, n. 17079; Cass. 24 marzo 2015, n. 5895; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25430; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5320).
2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione degli articoli 2112 e 1406 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente assunto, nonostante l’accertata carenza dei requisiti di un valido trasferimento d’azienda (o di suo ramo) ne’ del consenso dei lavoratori alla cessione del contratto, anziche’ l’istituzione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro con la parte cessionaria, la prosecuzione de jure di quello originario con la parte cedente, restando invece questo rapporto, per effetto del suo ripristino a causa dell’illegittimita’ del trasferimento, in capo ad essa seppure in uno stato di quiescenza, per la mancata accettazione delle prestazioni dei lavoratori, con ininfluenza delle vicende riguardanti un tale distinto e diverso rapporto su quello con la cedente, ancorche’ quiescente.
3. Esso e’ innanzi tutto ammissibile, posto che, in merito alla prospettata novita’ di deduzione dalla difesa dei lavoratori di duplicita’ dei rapporti a fronte dell’unicita’ sostenuta in memoria di primo grado, essa e’ stata esplicitamente introdotta, come si evince dalla specifica disamina della Corte veneziana (dall’ultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza), a confutazione della distinzione dei due rapporti di lavoro per effetto della illegittimita’ della cessione e con espresso richiamo di giurisprudenza di legittimita’ (in particolare: Cass. 13485/2014, a pgg. 9 e 10 della sentenza).
4. Ma esso e’ pure fondato nel merito.
4.1. Con orientamento ormai consolidato, (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784 e 17876; Cass. 11 novembre 2019, n. 29092; Cass. 14 maggio 2020, n. 8951), meritevole di continuita’, questa Corte ritiene, infatti, che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuita’ di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c.: con il conseguente venir meno dell’unicita’ del rapporto, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (gia’, e non piu’, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare.
4.2. Una volta che pertanto ne sia accertata l’invalidita’, il rapporto con il destinatario della cessione e’ instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale), determinandosi il trasferimento del medesimo rapporto solo quando si perfezioni una fattispecie traslativa conforme al modello legale. Diversamente, nel caso di invalidita’ della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112 c.c.) e di inconfigurabilita’ di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarita’ dell’originario cedente (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario).
4.3. Si spiega cosi’ come i rapporti di lavoro siano due (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, gia’ cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa), a fronte di una prestazione solo apparentemente unica: posto che, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’e’ un’altra giuridicamente resa in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro e’ stato de iure (anche se non de facto, per il rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto.
5. La fondatezza del motivo comporta l’assorbimento di tutti gli altri, in quanto formulati nella prospettazione dell’unicita’ del rapporto di lavoro, disattesa per le ragioni dette. E pertanto: del secondo motivo, relativo a nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2909 c.c., per la ritenuta proponibilita’ di fatti asseritamente estintivi del rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a. (quale l’atto abdicativo dei lavoratori) anteriori alla formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Venezia 14 giugno 2006 n. 576, a seguito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17863/2014 (di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello reiettiva del gravame avverso la prima sentenza), sull’accertamento di persistenza di tale rapporto, siccome riguardante il dedotto e il deducibile; del terzo, relativo ad erronea inferenza di una volonta’ dei lavoratori di risoluzione del rapporto in atto con (OMISSIS) s.p.a. dal solo fatto dell’impugnazione del licenziamento loro intimato dalla cessionaria (OMISSIS) s.r.l. e della conciliazione della relativa controversia, senza alcuna verifica di altri comportamenti (quali la reiterata offerta di prestazione lavorativa e di successiva denuncia-querela per inottemperanza all’ordine del giudice di ripristino del rapporto), dopo la prima pronuncia del Tribunale) incompatibili con una tale volonta’ dismissiva; del quarto, relativo ad omesso esame di fatti decisivi, risultanti dagli atti di causa, di esclusione della possibilita’ di attribuire al comportamento dei lavoratori il significato di una risoluzione del rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a., anzi deponenti per la sua voluta persistenza; del quinto, relativo a nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, avendo la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado anche sul capo di condanna di Telecom al pagamento, in favore dei lavoratori, di differenze retributive del periodo antecedente al licenziamento loro intimato da (OMISSIS), in mancanza di un motivo d’appello al riguardo; del sesto motivo, relativo a nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 115, 101 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 2, in difetto di acquisizione agli atti del fondamento della decisione impugnata su una clausola di verbale di conciliazione, neppure riportato da alcuna delle parti, con lesione del principio del contraddittorio; del settimo, relativo a violazione dell’articolo 1362 c.c., commi 1 e 2, articolo 1364 c.c., per erronea interpretazione della Corte territoriale del passo dell’accordo di conciliazione relativo alla rinuncia dei lavoratori nei soli confronti di (OMISSIS) s.p.a..
6. Dalle superiori argomentazioni consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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