Corte di Cassazione, civile, Sentenza|1 marzo 2022| n. 6774.
Censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Sentenza|1 marzo 2022| n. 6774. Censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Data udienza 2 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6601/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS);
– controricorrente per intervento –
avverso il decreto n. 1514/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista, che chiede il rigetto del ricorso di (OMISSIS) s.p.a. e del ricorso dell’amministrazione straordinaria (OMISSIS) s.p.a.
FATTI DI CAUSA
1. In data 21/12/2011 la (OMISSIS) S.p.a. (di seguito (OMISSIS)) concluse con i propri soci ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), le banche creditrici – tra le quali la (OMISSIS) S.p.a. (di seguito (OMISSIS)) – ed alcuni fornitori, un accordo di ristrutturazione dei debiti L.Fall., ex articolo 182-bis (di seguito ADR) – poi omologato dal Tribunale di Milano in data 29/02/2012 – cui era collegato un contratto di finanziamento denominato Facility Agreement (successivamente confluito, insieme ad un Amendement and Restatement Agreement del 29/12/2012, nel “Contratto di Finanziamento Consolidato”) che contemplava il consolidamento e riscadenziamento del debito di (OMISSIS) per pregressi finanziamenti delle banche, l’impegno di queste ultime a rilasciare in suo favore lettere di credito e garanzie, ed il rimborso di una cospicua parte del debito cosi’ riscadenziato, tramite il ricavato dalla vendita di alcune partecipazioni di (OMISSIS); in particolare, l’ADR prevedeva al punto 4.5, tra l’altro, l’impegno delle banche finanziatrici a valutare in buona fede ma discrezionalmente la possibilita’ di intervenire a favore di (OMISSIS) “per facilitare il buon andamento della Societa’ al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attivita’ d’impresa”.
1.1. Sin dai primi mesi del 2012 l’andamento di (OMISSIS) si rivelo’ peggiore del previsto (v. relazione al bilancio al 31 dicembre 2011 che registrava “un deciso scostamento rispetto agli obbiettivi del piano industriale sotteso alla ristrutturazione del debito”, con conseguenti “incertezze sul presupposto della continuita’ aziendale”, tanto che la (OMISSIS) S.p.a. certifico’ il bilancio, come era avvenuto per il bilancio dell’esercizio precedente), rendendo necessaria una ricapitalizzazione.
1.2. Di conseguenza, in data 07/08/2012 le banche conclusero con (OMISSIS), in attuazione del predetto punto 4.5. dell’ADR, un “Accordo SFP” che prevedeva al punto 4 la conversione dei crediti da finanziamento consolidato in strumenti finanziari partecipativi (di seguito SFP) ex articolo 2346 c.c., comma 6; venne cosi’ emessa in pari data una prima tranche di SFP, sottoscritta “automaticamente” dalle banche con efficacia immediata, mediante compensazione con il credito da finanziamento consolidato; si previde inoltre che la (OMISSIS), qualora avesse subito perdite eccedenti di 28 milioni di Euro le perdite esistenti al 30 giugno 2012 (condizione sospensiva), avrebbe emesso ulteriori tranches di SFP – sino all’ammontare complessivo di Euro 38.828.242,00 (di cui Euro 3.732.187,39 imputabili alla quota di (OMISSIS)) – che avrebbero seguito la stessa sorte della prima tranche.
1.3. La suddetta condizione si verifico’ il 31/08/2012 e il 31/10/2012, sicche’ (OMISSIS) emise la 2 tranche in data 27/09/2012 (comunicata a (OMISSIS) il 25/10/2012) e poi la 3 tranche in data 20/11/2012 (comunicata a (OMISSIS) il 13/12/2012), con conseguente riduzione del credito da finanziamento consolidato di (OMISSIS) per la somma di Euro 10.054.583,00. Tuttavia (OMISSIS), che nel frattempo aveva rilasciato una serie di garanzie in favore di (OMISSIS), non ritiro’ i relativi certificati ne’ contabilizzo’ la conversione, ritenendo che la seconda e terza tranche fossero state emesse al di fuori delle previsioni dell’Accordo SFP, poiche’, alla data di emissione degli strumenti, (OMISSIS) versava ormai in stato di dissesto ed erano venuti meno i presupposti di facilitazione del buon andamento della societa’ e di mantenimento di una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attivita’ di impresa, che erano asseritamente alla base della conversione (tanto che il 12 dicembre 2012, giorno anteriore all’emissione della terza tranche, gli amministratori di (OMISSIS) avevano convocato l’assemblea degli azionisti per deliberare la richiesta di “ammissione a procedure concorsuali”).
Censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
1.4. Con decreto del 21/12/2012 il Ministero dello sviluppo economico ammise (OMISSIS) alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, articolo 2, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39. Quindi, con sentenza del 9 gennaio 2013 il Tribunale di Livorno ne dichiaro’ lo stato di insolvenza ai sensi della L. n. 39 del 2004, articolo 4.
1.5. (OMISSIS) ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura per i seguenti crediti: (i) Euro 60.409.054,57 in via chirografaria, a titolo rimborso dei finanziamenti oggetto di consolidamento; (ii) Euro 932.959,00 in via chirografaria e condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate prima della stipula dell’ADR e non ancora escusse (“fideiussioni esistenti”); (iii) Euro 40.190,58 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da (OMISSIS) S.p.A. in nome e per conto di (OMISSIS) e non ancora escusse (“garanzie B1”), oltre commissioni; (iv) Euro 1.257.037,73 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da (OMISSIS) S.p.A., controgarantite in parte qua da (OMISSIS) e non ancora escusse (“garanzie B2”), nonche’ “fees”.
1.6. Il giudice delegato ha ammesso parzialmente i crediti di (OMISSIS), in particolare: i) ha ridotto l’importo del credito chirografario da finanziamento consolidato da Euro 60.409.054,57 a Euro 56.817.185,97 (oltre interessi per Euro 859.681,21) “in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP emesse”; ii) ha ridotto a Euro 908.243,44 l’importo richiesto in via chirografaria condizionale con riserva per le “fideiussioni esistenti”, “in quanto la garanzia pari a Euro 24.715,56 risulta essere priva di efficacia”; iii) ha ammesso (non gia’ in prededuzione L.Fall., ex articoli 111 e 182-quater, “in quanto non sussistono i presupposti di legge”, ma) in via chirografaria condizionale con riserva, L.Fall., ex articolo 96, comma 2, n. 1, e per un minore importo, i crediti relativi alle “garanzie B1 e B2” per essere le stesse scadute e quindi prive di efficacia, nonche’, per la “garanzia (OMISSIS)”, per intervenuta escussione; iv) ha ammesso al chirografo l’importo di Euro 16.744,44 “in quanto non sussistono i presupposti di legge per il privilegio richiesto”.
1.7. Il Tribunale di Livorno ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria (di seguito (OMISSIS) AS) proposta da (OMISSIS), ed ha altresi’ accolto l’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla procedura.
1.8. In particolare, il tribunale ha ritenuto corretta la decurtazione del credito chirografario da finanziamento consolidato della somma di Euro 3.732.187,39 per tener conto anche delle ulteriori due tranches di SFP emessi da (OMISSIS) a favore della (OMISSIS), osservando che (v. p.to 2 del decreto impugnato): a) l’Accordo SFP non prevedeva condizioni ulteriori rispetto alla condizione sospensiva che (OMISSIS) subisse perdite eccedenti di 28 milioni di Euro quelle esistenti al 30 giugno 2012, condizione che si era pacificamente verificata; b) la conversione dei crediti in SFP era stata prevista “con efficacia immediatamente vincolante a far data dal 7.8.2012 (data nella quale parte opponente non contesta che sussistessero le condizioni per dare attuazione al piano di ristrutturazione) ed era subordinata al solo verificarsi di perdite ulteriori per Euro 28.000.000”, in forza della condizione sospensiva contenuta nell’Accordo SFP; c) “solo ove alla data del 7.8.2012 fossero mancate le possibilita’ di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale, essendo la emissione di SFP funzionale alla attuazione dello stesso (…) cio’ avrebbe comportato la nullita’ del negozio in quanto privo di causa concreta”, come eccepito dalla procedura; d) “invece, poiche’ a quella data parte opponente non contesta che il piano fosse attuabile e poiche’ a quella data di ha la conversione dell’intero credito consolidato (…) sono irrilevanti le successive sopravvenienze che rendono inattuabile il piano, che pertanto non possono costituire ne’ una condizione non sviluppata, ne’ comportare la risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta dello stesso”.
1.9. Quanto ai crediti di regresso per le garanzie prestate in favore di (OMISSIS), il tribunale ha riformato la decisione del giudice delegato riconoscendo la prededuzione L.Fall., ex articolo 182 quater per le garanzie sopra indicate come (OMISSIS), B1 e B2 non scadute, osservando, tra l’altro (v. p.to 6 del decreto impugnato): i) che “anche i cc.dd. crediti di firma (tra cui la fideiussione bancaria prestata nell’interesse dell’impresa ed a favore di terzi)” rientrano tra i “finanziamenti effettuati in qualsiasi forma” tutelati dalla L.Fall., articolo 182-quater; ii) che gia’ nel proprio “precedente decreto del 1.7.2015 richiamato da parte opponente” era stata esclusa la “concreta possibilita’ da parte del tribunale di compiere l’accertamento circa l’attuabilita’ del piano al momento della prestazione della garanzia”, in epoca successiva alla sua omologazione; iii) che in ogni caso, valutando la documentazione prodotta, non vi e’ prova “della impossibilita’ di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato, al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni”.
2. Avverso detta decisione (OMISSIS) AS ha proposto ricorso per cassazione notificato a (OMISSIS) in data 04/03/2016, affidato a sei motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso (notificato il 13/04/2016), espressamente riferito ai soli crediti di Euro 592.391,54 ammessi in prededuzione L.Fall., ex articoli 111 e 182-quater con riserva in via condizionale L.Fall., ex articolo 96, comma 2, n. 1 (di cui al par. 5.4.c) del controricorso), e non anche a quelli ammessi in prededuzione senza riserva (di cui ai par. 5.4.b) e 5.4.d) del controricorso) in quanto ceduti a terzi, ai sensi della L. n. 130 del 1999, in data 24/03/2016.
2.1. Lo stesso decreto e’ stato impugnato da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi – notificato il 05/03/2016 e quindi riunito al primo ricorso ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. – cui (OMISSIS) AS ha resistito con controricorso.
2.2. Successivamente la (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)), dichiarandosi “interessata a far valere nel presente giudizio i diritti derivanti” dai crediti oggetto di cessione onerosa e pro soluto in data 24/03/2016, “in quanto non azionati dal cedente (OMISSIS)” (sostanzialmente i crediti da regresso relativi alla garanzia (OMISSIS) e le commissioni e fees relativi alle garanzie B1 e B2), ha notificato a (OMISSIS) AS, in data 16/03/2018, un “controricorso per intervento ex articolo 111 c.p.c., comma 3”.
2.3. In vista della pubblica udienza del 2 dicembre 2021, (OMISSIS) AS ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
2.4. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilita’ dell’intervento di (OMISSIS) e dell’infondatezza dei ricorsi di (OMISSIS) AS e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente il Collegio ritiene che sia ammissibile il “controricorso per intervento ex articolo 111 c.p.c., comma 3” depositato da (OMISSIS) per far valere i crediti ad essa ceduti da (OMISSIS) dopo la proposizione dei due ricorsi per cui e’ causa, tenuto conto che la cedente ha espressamente dichiarato a pag. 12 del controricorso che quest’ultimo “deve intendersi esclusivamente riferito” al credito chirografario escluso e ai crediti ammessi in prededuzione con riserva in via condizionale, “essendo rimessa al cessionario l’eventuale difesa delle linee acquisite”.
3.1. Invero, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare puo’ assumere nel giudizio di legittimita’ si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.
3.2. In un primo momento si e’ sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l’ammissibilita’ dell’intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (Cass. Sez. U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia “nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso” (Cass. 10598/2005).
3.3. Tale orientamento e’ stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso puo’ ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza” – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – “ma non puo’ intervenire nel giudizio di legittimita’, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facolta’ di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito” (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” (Cass. 11322/2005) e che “la sentenza spieghera’ comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” (Cass. 6610/1988).
3.4. In seno a questo nuovo orientamento si e’ pero’ venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilita’ dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facolta’ deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., “nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarita’ del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione).
3.5. Il Collegio ritiene che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile – pena analoga lesione del diritto di difesa – l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi sia una successione a titolo particolare parziale e il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarita’, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ultimo le relative difese; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo e’ finalizzato non gia’ a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte gia’ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria (v. Cass. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilita’ del controricorso della societa’ cessionaria dei crediti di una banca).
4. Passando all’esame del ricorso di (OMISSIS) AS, esso va rigettato per ragioni di inammissibilita’ o infondatezza dei motivi.
4.1. In particolare, il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione della L.Fall., articolo 182-quater, comma 1, sull’assunto che le linee di “finanziamento per firma” non rientrerebbero nella nozione di “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”, trattandosi di “crediti di regresso relativi a fideiussioni bancarie prestate nell’interesse dell’imprenditore a favore di terzi (aventi, com’e’ noto, causa di garanzia e non di finanziamento)”.
4.2. Il secondo attribuisce lo stesso vizio all’affermazione del tribunale per cui gli scostamenti rispetto agli obbiettivi del piano industriale dell’ADR verificatisi nei mesi successivi al primo trimestre 2012 non erano tali da compromettere l’attuazione del piano, mentre “uno scostamento oggettivo (specie se sensibile) rispetto alle previsioni del piano dovrebbe determinate di per se’ solo il venir meno degli effetti protettivi dell’omologa”, ed eventuali finanziamenti erogati in simili condizioni non potrebbero piu’ essere considerati “in esecuzione” dell’ADR omologato, in assenza di una nuova attestazione ed una nuova omologazione.
4.3. Il terzo lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere il tribunale escluso che gli scostamenti avessero compromesso l’attuabilita’ del piano (con conseguente necessita’ per le banche di sottoporre al tribunale una revisione dell’ADR) pur non avendolo (OMISSIS) mai contestato ed avendo anzi ammesso l’esistenza e la propria conoscenza dell’inattuabilita’ dell’ADR e del piano su cui esso si fondava (come sarebbe emerso dagli atti difensivi di (OMISSIS) nel giudizio di opposizione allo stato passivo).
4.4. Il quarto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e L.Fall., articolo 99, comma 7, per avere il tribunale escluso che, ai fini della prova dell’asserita inattuabilita’ del piano, fosse utilizzabile la relazione tecnica della Dott.ssa (OMISSIS) del (OMISSIS), trattandosi di documento “versato in atti tardivamente e non essendo detta relazione gia’ stata prodotta da parte opponente”, posto che la decadenza L.Fall., ex articolo 99, comma 7 non opererebbe nell’ipotesi di accettazione, anche implicita, del contraddittorio e conseguente “rinuncia a far valere la tardivita’ della produzione”.
4.5. Il quinto deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., per avere il tribunale omesso di valutare prove decisive, quali i documenti prodotti sugli scostamenti dal piano.
4.6. Il sesto torna a denunciare la violazione o falsa applicazione della L.Fall., articolo 182-quater, comma 1, poiche’ non avrebbero potuto essere considerati finanziamenti “in esecuzione” del piano quelli effettuati a fronte di scostamenti che avrebbero dovuto indurre le banche creditrici a richiedere a (OMISSIS) una modifica del piano e una nuova asseverazione, da sottoporre a consenso e nuova omologa.
5. Il primo, il secondo ed il sesto motivo sono infondati, alla luce dei precedenti specifici di questa Corte, cui si intende dare continuita’, in base ai quali la prededucibilita’ attribuita dalla L.Fall., articolo 182 quater, comma 1, ai crediti derivanti da finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato L.Fall., ex articolo 182 bis e’ coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicche’, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l’accordo, la prededucibilita’ consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalita’ dell’accordo medesimo, insita nell’omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo, stante l’ampiezza della previsione e la sua “ratio” compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilita’ del relativo credito (Cass. 2627/2018, in fattispecie in cui il finanziamento consisteva in una fideiussione; conf. Cass. 16347/2018, sempre in tema di fideiussioni, sia pure a condizione che “esse siano state gia’ escusse, atteso che prima dell’escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale”, aspetto, questo, che non rientra nel perimetro di indagine del presente giudizio).
5.1. Sul punto il tribunale, dopo aver richiamato a pag. 6 del decreto un proprio precedente che esclude la possibilita’ di sindacare l’attuabilita’ del piano una volta omologato il relativo accordo di ristrutturazione dei debiti, ha aggiunto che tale questione nemmeno si pone in concreto nel caso in esame, in quanto dalle risultanze istruttorie non emerge che, nel momento in cui furono prestate le fideiussioni de quibus, vi fosse una “impossibilita’ di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato”.
5.2. Ne’ a diversa conclusione induce l’articolo 101 del codice della crisi e dell’insolvenza di prossima applicazione (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 4 e succ. modifiche e integrazioni) – invocato a pag. 22 della memoria di (OMISSIS) AS ai fini della possibilita’ di rinvenire nel CCII un utile criterio interpretativo degli istituti concorsuali vigenti con i quali sussista una “continuita’” di regime (Cass. Sez. U, 12476/2020, 8504/2021, 12154/2021) – poiche’ la norma esclude la prededuzione in casi ben definiti (e cioe’ quando il piano, secondo una valutazione ex ante al momento del suo deposito, risulta basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti, o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze) tra i quali non rientra quello in disamina, relativo alla non attuabilita’ del piano per fatti sopravvenuti alla sua omologazione.
6. I motivi terzo e quinto, al di la’ della mancata impugnazione della prima ratio decidendi sopra riportata al punto 5.1. (rispetto alla quale (OMISSIS) AS obietta la contraddittorieta’ con l’affermazione, a pag. 4 del decreto impugnato, che l’impossibilita’ di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato, al momento della prima emissione degli SFP, avrebbe potuto comportare “la nullita’ del negozio in quanto privo di causa concreta”), presentano comunque ulteriori profili di inammissibilita’.
6.1. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, “per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio), mentre e’ inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c..” (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016).
6.2. Il presupposto della violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui e’ ancora consentito il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020).
6.3. Nel caso di specie, la “non contestazione” allegata con il terzo motivo, a supporto della dedotta violazione dell’articolo 115 c.p.c., difetta di univocita’, poiche’ le affermazioni contenute negli atti difensivi di (OMISSIS) nel giudizio di opposizione allo stato passivo, riportate a pag. 41 e 42 del ricorso di (OMISSIS) AS, risultano collocate temporalmente all’epoca di emissione della seconda e terza tranche di SFP, dunque non gia’ alla data del 7 agosto 2012 (presa in considerazione a pag. 4 del decreto impugnato), ma a quelle successive del 27/09/2012 (comunicata a (OMISSIS) il 25/10/2012) e del 20/11/2012 (comunicata a (OMISSIS) il 13/12/2012), a fronte di garanzie che, come si legge a pag. 6 dello stesso decreto, sarebbero state “emesse tra il 9.3.2012 e il 3.10.2021”, con la conseguenza che le evocate deduzioni difensive non risultano decisive ai fini della configurazione del “fatto non contestato” in tesi preclusivo dell’accertamento in fatto compiuto dal tribunale – alla luce della documentazione specificamente analizzata a pag. 6 e 7 del decreto impugnato – circa l’insussistenza dell’impossibilita’ di dare attuazione all’ADR omologato “al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni”, e cio’ anche “a prescindere dall’aspetto sopra evidenziato” (ossia alla negata ammissibilita’ di un sindacato giudiziale sulla sopravvenuta inattuabilita’ dell’accordo ai fini del diniego di prededuzione L.Fall., ex articolo 182-quater, comma 1).
6.4. Alla luce di quanto precede e’ evidente l’inammissibilita’ del quinto motivo, dovendosi rammentare che, in tema di attivita’ valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e’ sindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonche’ di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non e’ mai sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).
6.5. Orbene, quella che nel caso di specie appare, in effetti, come contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile ne’ nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016); e cio’ sia perche’ la contestazione della persuasivita’ del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piu’ censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perche’ con il ricorso per cassazione la parte non puo’ rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimita’ (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
6.6. E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimita’ la verifica della sufficienza o della razionalita’ della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
7. Con riguardo al quarto motivo, premesso in generale che le decadenze stabilite dalla L.Fall., articolo 99, comma 2, n. 4) e comma 7, ineriscono a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti (Cass. 15037/2016, 19610/2017; conf., in materia di rito del lavoro, Cass. 24900/2005, Sez. U, 7708/1993) e che la violazione delle norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, in quanto preordinate a tutelare interessi generali, “e’ sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene” (Cass. 7270/2008, 16800/2018), si rileva che la pretesa accettazione del contraddittorio – quale limite alla rilevabilita’ d’ufficio della tardivita’ della produzione istruttoria (Cass. 10454/2019, 9491/2007) – viene allegata sulla scorta dei riferimenti al doc. n. 12, tardivamente prodotto, contenuti nelle note riepilogative depositate da (OMISSIS) nel giudizio di opposizione allo stato passivo (v. pag. 45 ricorso (OMISSIS) AS), circostanza che, oltre ad essere specificamente contestata (v. pag. 20 controricorso (OMISSIS)), risente della medesima non conducenza cronologica segnalata sopra, al punto 6.3. e riveste dubbia decisivita’, alla luce della puntuale disamina del restante compendio documentale operata dal collegio livornese.
8. Passando all’esame del ricorso di (OMISSIS), con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1363 e 1362 c.c. “per non avere il tribunale interpretato le clausole le une per mezzo delle altre e, in presenza di vicenda negoziale oggetto di piu’ atti scritti, per non avere interpretato tutte le convenzioni, anche inseriti in atti scritti diversi, le une per mezzo delle altre (e, nello specifico, per non avere il Tribunale interpretato l’articolo 4 dell’Accordo SFP anche alla luce dell’articolo 4.5 dell’Accordo di ristrutturazione, e non avere pertanto verificato se la Condizione Sospensiva di cui all’articolo 4 dell’Accordo SFP non potesse dirsi avverata se in assenza dei presupposti necessari a “facilitare il buon andamento della societa’ al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attivita’ di impresa” previsti dall’articolo 4.5 dell’accordo di ristrutturazione)”.
8.1. La censura e’ inammissibile, sia per difetto di autosufficienza in mancanza della trascrizione integrale delle clausole interessate (Cass. 2560/2007, 24461/2005, 12518/2001) – sia perche’ le statuizioni censurate non rivelano una violazione ne’ dei canoni ermeneutici denunziati (interpretazione letterale e logico-sistematica) ne’ del doveroso esame complessivo degli accordi (Cass. 20294/2019), avendo il ricorrente piuttosto fornito un’interpretazione delle varie pattuizioni inter partes diversa e contrapposta a quella data dal giudice di merito (Cass. 34672/2021, 995/2021, 28319/2017, 27136/2017, 17168/2012, 13242/2010); ma, come e’ noto, l’interpretazione del contratto (e, piu’ in generale, degli atti di autonomia privata) e’ attivita’ riservata al giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimita’ (ex plurimis, Cass. 34630/2021, 32502/2021, 17385/2017). In ogni caso, dal contesto pattizio della vicenda, ed in particolare dal tenore letterale della clausola n. 4 dell’Accordo SFP, emerge chiaramente (articolo 1362 c.c., comma 1) che la conversione del credito da finanziamento consolidato delle banche nella seconda e terza tranche di SFP era sospensivamente condizionata al peggioramento della situazione patrimoniale di (OMISSIS) per effetto di perdite eccedenti di oltre Euro 28.000.000,00 quelle registrate alla data del 30 giugno 2012.
9. Il secondo mezzo lamenta testualmente la “violazione o falsa applicazione degli articoli 1353, 1463, 1467, 1256 c.c.: (I) per avere il tribunale ritenuto che, pur in pendenza di condizione sospensiva, gli effetti contrattuali si fossero verificati alla data del consenso e (II) per avere ritenuto, anche sulla base di tale erroneo presupposto, che la persistenza o meno della causa concreta dell’accordo andasse verificata solo alla data del consenso, e non anche alla data di avveramento della condizione sospensiva e di produzione degli effetti contrattuali (e, nello specifico, (I) per avere ritenuto il tribunale che la conversione di debiti in SFP si fosse realizzata gia’ dal 7 agosto 2012 anche per la seconda e terza tranche, (II) per non avere invece ritenuto che l’efficacia di tale conversione fosse differita all’avveramento della condizione sospensiva, nonche’, (III) per avere ritenuto, anche sulla base di tali erronei presupposti, che la persistenza o meno della causa concreta dell’accordo SFP andasse verificata solo al momento della conclusione dell’accordo SFP medesimo e non anche al momento di avveramento della condizione sospensiva)”. In sintesi, il tribunale avrebbe dovuto accertare la non attuabilita’ dell’ADR, e il venir meno della “causa di risanamento” sottesa all’Accordo SFP, al momento del verificarsi della condizione sospensiva, e quindi dichiarare la risoluzione dell’Accordo SFP – per impossibilita’ sopravvenuta ex articolo 1463 c.c. o per eccessiva onerosita’ sopravvenuta ex articolo 1467 c.c. – ovvero il suo scioglimento ex articolo 1256 c.c.
9.1. La censura e’ inammissibile. In primo luogo, la ratio decidendi del tribunale presuppone anche l’efficacia retroattiva della condizione, aspetto che non viene esplicitamente censurato: a pag. 12 del ricorso (OMISSIS) ci si limita a rilevare che, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., “in pendenza della condizione il contratto non produce pacificamente effetti” e a pag. 15 si ribadisce il concetto, trascurandosi pero’ che l’articolo 1360 c.c. prevede la retroattivita’ della condizione, salvo che per volonta’ delle parti o per la natura del rapporto gli effetti debbano essere riportati ad un momento diverso.
9.2. La questione connessa del venir meno della “causa concreta” dell’Accordo SFB si inscrive invece nell’interpretazione sistematica degli accordi, che prevedevano l’intervento delle banche proprio in caso di perdite superiori ad una certa soglia, per consentire l’attuazione dell’ADR. Ne’ risponde al vero che il tribunale abbia sostenuto che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti fosse il risanamento (come sostiene (OMISSIS) a pag. 14 del ricorso, senza peraltro considerare che gli accordi di ristrutturazione L.Fall., ex articolo 182-bis possono anche avere natura liquidatoria, sicche’ la causa concreta appare semmai essere quella di impedire l’insolvenza), avendo piuttosto affermato che l’attuabilita’ dell’accordo va valutata ex ante, al momento della sua conclusione, e non ex post (tenendo conto cioe’ delle sopravvenienze che possono rendere inattuabile il piano).
9.3. Ulteriori profili di inammissibilita’ del motivo risiedono nella novita’ delle domande di risoluzione proposte in questa sede (come eccepito da (OMISSIS) AS) e nell’impossibilita’ per il debitore soggetto a fallimento, cosi’ come ad amministrazione straordinaria, di proporre domanda di risoluzione del contratto (come argomentato nelle conclusioni della Procura generale), “neanche nell’ipotesi diretta ad accertare – con riferimento ad inadempimento anteriore l’avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche” (Cass. 19914/2017, 25868/2011, 9170/2005).
10. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti e ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese tra i ricorrenti (OMISSIS) AS e (OMISSIS), in ragione della reciproca soccombenza. Va invece disposta la condanna di (OMISSIS) in AS alla rifusione delle spese in favore della controricorrente (OMISSIS), liquidate come da dispositivo.
11. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) S.p.a. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria. Dichiara compensate le spese tra (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.
Condanna (OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria alla rifusione delle spese processuali in favore di (OMISSIS) S.r.l., che si liquidano nella misura di Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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