Causa di garanzia impropria e’ scindibile e indipendente rispetto alla causa principale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26699.

La massima estrapolata:

La “causa di garanzia impropria e’ scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata” (tale e’ l’evenienza che si riscontra nel caso di specie), sussistendo “in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialita’-dipendenza tra cause, che da’ luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione”, di talche’ “e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicche’, ove a causa della scadenza del termine sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre”
Circa i rapporti tra causa risarcitoria e causa di garanzia, la “chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilita’ delle cause ex articolo 331 c.p.c., sicche’ l’attore che impugna la sentenza a se’ sfavorevole e’ tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante”

Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26699

Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9331/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) NUORO, in persona del suo Commissario Straordinario Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 492/2014 della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 482/14 del 28 novembre 2014 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 7/12 del 20 febbraio 2012 del Tribunale di Nuoro.
2. Riferiscono i ricorrenti, in punto di fatto, di aver adito, unitamente alla propria madre (OMISSIS), poi deceduta in corso di causa, il Tribunale nuorese, per conseguire il risarcimento dei danni originati dalla morte di (OMISSIS) (padre degli odierni ricorrenti e marito della (OMISSIS)), vittima, a loro dire, di un caso di malpractice sanitaria. In particolare, gli attori convenivano in giudizio la dottoressa (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Nuoro, individuate quali responsabili dell’evento letale, chiedendo (ed ottenendo) l’Azienda convenuta di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore, societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’or in poi, ” (OMISSIS)”), ex articolo 106 c.p.c..
Rigettata, dal primo giudice, la domanda risarcitoria, il gravame proposto dagli attori soccombenti veniva dichiarato inammissibile per tardivita’, accogliendo la Corte sarda l’eccezione in tal senso formulata dalla compagnia assicuratrice, sul rilievo che essa avesse notificato la sentenza di primo grado agli odierni ricorrenti, con conseguente decorrenza, per gli stessi, del termine “breve” ex articolo 325 c.p.c., per la notificazione dell’atto di appello, termine, nella specie, non rispettato.
3. Avverso la sentenza della sezione sassarese della Corte di Appello di Cagliari hanno proposto ricorso i (OMISSIS), svolgendo un solo motivo.
3.1. Esso – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione degli articoli 326, 327 e 332 c.p.c..
L’assunto di fondo dei ricorrenti e’ che, nella specie, in difetto di notificazione della sentenza di primo grado da parte dei convenuti, il termine per proporre appello avverso la decisione di reiezione della domanda risarcitoria fosse, nei loro confronti, quello “lungo” ex articolo 327 c.p.c., non essendo idonea – ai fini del decorso del termine “breve” di cui al precedente articolo 325 – la notifica compiuta dal chiamato in garanzia, non vertendosi, nel caso di specie, in un’ipotesi di cumulo di cause inscindibili e, quindi, di litisconsorzio necessario.
4. Hanno resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, (OMISSIS), l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Nuoro e la societa’ (OMISSIS).
I controricorrenti assumono – in particolare, la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), anche attraverso la riproduzione pressoche’ integrale dei propri precedenti scritti defensionali – che la terza chiamata in garanzia non si e’ limitata, nella specie, a contrastare la domanda di manleva proposta nei suoi confronti, ma ha contestato anche il titolo dell’obbligazione principale. Di qui, pertanto, la ricorrenza – a loro dire – di un’ipotesi di litisconsorzio processuale e la conseguente applicabilita’ della regola propria delle cause inscindibili, ovvero quella della unitarieta’ del termini di impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non puo’ essere accolto.
5.1. La sentenza oggi impugnata e’ stata resa in (dichiarata) conformita’ con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la “causa di garanzia impropria e’ scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata” (tale e’ l’evenienza che si riscontra nel caso di specie), sussistendo “in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialita’-dipendenza tra cause, che da’ luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2013, n. 11968, Rv. 626248-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2014, n. 20552, Rv. 632948-01, Cass. Sez. 5, ord. 8 novembre 2017, n. 26433, Rv. 646163-01), di talche’ “e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicche’, ove a causa della scadenza del termine sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre” (Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2013, n. 25049, non massimata).
D’altra parte, in termini ancora piu’ perentori, e’ stato di recente affermato – in coerenza con i principi sanciti, circa i rapporti tra causa risarcitoria e causa di garanzia, da Cass. Sez. Un., sent. 4 dicembre 2015, n. 24707, Rv. 638109-01 (e tendenti al superamento definitivo della distinzione tra garanzia propria ed impropria) – che la “chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilita’ delle cause ex articolo 331 c.p.c., sicche’ l’attore che impugna la sentenza a se’ sfavorevole e’ tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante” (Cass. Sez. 3, ord. 31 ottobre 2017, n. 25822, Rv. 646026-01).
Affermazione, quest’ultima, che costituisce ulteriore confutazione dell’argomento utilizzato dai ricorrenti circa la sussistenza, nel caso di specie, di un litisconsorzio solo facoltativo.
6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti e sono liquidate, in favore di ciascun controricorrente, come da dispositivo.
7. A carico dei ricorrenti, rimasti soccombenti, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condannando (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a rifondere a (OMISSIS), all’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Nuoro e alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 6.000,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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